REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 22/03/2004



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REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 22/03/2004 N.B. Si fa presente che l allegato 1 ( B e C) e gli schemi indicativi n. 6 sono solo in versione cartacea.

Indice TITOLO I: Generalità Art. 1 - Compiti e attribuzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato e finalità del Regolamento Art. 2 - Oggetto del Regolamento Art. 3- Ambito ed efficacia del Regolamento Art. 4 - Definizioni Titolo II: Allacciamento alla rete fognaria Art. 5 - Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria Art. 6 - Separazione degli scarichi e acque di origine meteorica Art. 7 - Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore Art. 8 - Allacciamenti a reti fognarie esistenti Art. 9 - Allacciamento di nuove reti fognarie Art. 10 - Modalità tecniche di allacciamento Titolo III Disciplina degli scarichi nelle reti fognarie pubbliche Art. 11 - Acque reflue industriali assimilate alle domestiche Art. 12 - Autorizzazione agli scarichi in rete fognaria CAPO I- Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali Art. 13 - Procedura per il rilascio dell autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali Art. 14 - Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali Art. 15 - Rilascio dell autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali Capo II Ammissibilità e limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali Art. 16 - Ammissibilità Art. 17 - Criteri per l accettazione degli scarichi Art. 18 - Divieto di diluizione degli scarichi Art. 19 - Scarichi di sostanze pericolose Art. 20 - Sversamenti accidentali e obblighi del Gestore Capo III Disciplina dei controlli degli scarichi di acque reflue industriali Art. 21 - Funzioni di vigilanza e controllo e prelievi di campioni Titolo IV: Disciplina tariffaria con l utenza Art. 22 - Tariffe del servizio di fognatura e di depurazione Art. 23 - Prescrizione per l autodenuncia annuale Art. 24 - Canone per immissione nel sistema fognario di acque provenienti da altri sistemi idraulici Titolo V: Oneri derivanti da attività separate Art. 25 - Attività d istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico

Art. 26 - Attività connessa con gli allacciamenti alla rete fognaria Art. 27 Interferenze ed utlizzazioni Art. 28 Attività su richiesta Art. 29 Tariffe per attività separate dal servizio idrico integrato Titolo VI: Disciplina del conferimento di rifiuti presso impianti di trattamento di acque reflue urbane Art. 30 Conferimento di rifiuti presso impianti di trattamenti di acque reflue urbane Art. 31 Acque reflue provenienti da attività sanitaria Titolo VII- Sistema sanzionatorio Art. 32 Sanzioni amministrative e penali

TITOLO I : Generalità Art. 1: Compiti e attribuzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato e finalità del Regolamento Ai sensi dell art. 2, lett. o-bis), del decreto legislativo n. 152 del 1999 e S.M. il gestore del servizio idrico integrato è il soggetto che in base alla convenzione di cui all articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico; Il Gestore del servizio idrico integrato (d ora in avanti solo il Gestore ) ha i compiti e le attribuzioni di cui alla legge n. 36 del 1994, al D.lgs. n.152 del 1999 e S.M. e di cui alle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative delle norme citate, in particolare : la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell acqua per qualsiasi uso; il trasporto, il trattamento, lo smaltimento delle acque reflue domestiche, urbane, industriali ed il loro eventuale riutilizzo; lo smaltimento od il recupero dei rifiuti tassativamente elencati nel comma terzo dell art. 36 del D.lgs. n. 152 del 1999 e S.M., ed eventualmente, previa autorizzazione dell autorità competente, anche dei rifiuti non elencati nel comma terzo del citato art. 36; l allestimento e conduzione dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue nonché di smaltimento dei fanghi residui; le funzioni di vigilanza e controllo di cui all art. 26 della legge n. 36 del 1994 e di cui all art. 49 del D.lgs. n. 152/99. Il Gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente Art. 2: Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie, cosi come definite dal D.lgs. n.152/99 e S.M. e le norme per la depurazione delle medesime acque. Sono oggetto del presente Regolamento: le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori- limite per l immissione delle acque di scarico domestiche nelle reti fognarie, adottati dal Gestore; 5 le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori- limite per l immissione delle acque di scarico industriali nelle reti fognarie, adottati dal Gestore, in base alle caratteristiche degli impianti di trattamento e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/99 e S.M.. Tali norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori- limite sono successivamente sottoposti all approvazione dell'amministrazione pubblica responsabile; il procedimento di allacciamento alla rete fognaria da parte del cittadino che lo richiede; il controllo degli scarichi immessi nelle rete fognarie, per quanto riguarda la loro accettabilità ai sensi del D.lgs. n.152/99 e S.M ed i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria; le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete fognaria; la gestione amministrativa dell utenza; la gestione degli impianti di fognatura e di depurazione. Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità,

Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento. Art. 3: Ambito ed efficacia del Regolamento Il presente atto, d ora in poi denominato "Regolamento " ha validità in tutto il territorio dei Comuni che hanno affidato il servizio di fognatura e/o di depurazione alla SEABO s.p.a.. Il regolamento, ai sensi dello statuto del soggetto Gestore, entra in vigore a seguito dell avvenuta approvazione da parte degli organi deliberativi del Gestore. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le norme dei Regolamenti Comunali di Fognatura, Depurazione, inoltre sostituisce ed abroga le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene ed Edilizia in contrasto con esso ed integra gli stessi Regolamenti per la parte di competenza del presente Regolamento: 1) dal momento dell approvazione da parte dei competenti organi del soggetto Gestore in relazione alle immissioni in rete fognaria di acque reflue domestiche; 2) dal momento dell approvazione da parte della pubblica autorità competente di cui al comma 1 dell art. 33 del D.lgs. n. 152/99, in relazione allo scarico in rete fognaria di acque reflue industriali Art. 4: Definizioni Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni: "gestore del servizio idrico integrato": è il soggetto che in base alla convenzione di cui all articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico; "rete fognaria": il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane; "località servita da rete fognaria": quella prospiciente ad una strada, o comunque quella gravitante idraulicamente su di essa, in cui sia presente una rete fognaria pubblica, raggiungibile con un allacciamento avente uno sviluppo planimetrico su suolo pubblico, espresso in metri, non superiore a 50 + S/4 dove S è la superficie catastale totale o, in mancanza di sua definizione, la superficie complessiva (D.M. 801 del 10 maggio 1977) dell'insediamento da allacciare espressa in metri quadrati; "fognature separate": la rete fognaria costituita da due condotte: una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento (denominata fognatura bianca), che può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l altra che canalizza le altre acque reflue, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata fognatura nera); "fognatura unitaria o mista": la rete fognaria che raccoglie e convoglia in maniera unitaria acque reflue domestiche e/o industriali e acque reflue di origine meteorica; "impianto di depurazione" un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico- meccanici e/o biologici e/o chimici; "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 40 del D.lgs. n.152/99; "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; "scarichi esistenti": 1) gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999

sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori 2) gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente 3) gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati; qualsiasi immissione diretta non tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide nella rete fognaria è, a tutti gli effetti di legge, una immissione di rifiuti, così come definiti dall art. 6, lett. a) del D.lgs. n. 22 del 1997 e S.M. Ai sensi dell art. 33, comma 3 del D.lgs. n. 152/99: 3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura. ; "abitante equivalente": il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi, oppure la produzione di 200 litri di acqua di scarico al giorno. Nel calcolo si farà riferimento a quel valore (BOD5 o volume di acqua di scarico) da cui risulterà il numero maggiore di abitanti equivalenti; "agglomerato : area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale; "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell art. 28, comma 7 del D.lgs. n. 152/99 e S.M. sono domestiche ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni; "acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; "stabilimento industriale" o, semplicemente, "stabilimento": qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.lgs. n. 152/99 e S.M. ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico; "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo; 8 "trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del presente decreto; "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%; "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro

processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 del D.lgs. n. 152/99 e S.M. Agli effetti del presente regolamento valgono inoltre tutte le definizioni, alcune delle quali sopra richiamate, di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 152/99 e S.M.

TITOLO II : Allacciamento alla rete fognaria Art. 5: Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria Nelle località servite da rete fognaria, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla rete fognaria, con spese a carico dei titolari e secondo le modalità e prescrizioni del presente Regolamento. Il Gestore, in relazione a particolari condizioni tecniche, ambientali ed economiche, che rendessero particolarmente difficoltosa la realizzazione dell'allacciamento, potrà consentire deroghe all'obbligo di allacciamento. I titolari degli scarichi rimangono proprietari delle opere di collegamento alla rete fognaria e sono responsabili, nel tempo, degli oneri di manutenzione di tali opere. Il Gestore si riserva di prescrivere, ad ulteriore specifica di quanto previsto dal presente Regolamento, idonee modalità tecniche per la realizzazione di tali opere e di effettuare la sorveglianza dei lavori. Il punto di consegna delle acque di scarico coincide con il punto di innesto delle opere di allacciamento alla rete fognaria gestita da SEABO s.p.a. In caso di inerzia o inadempienza degli interessati all'allacciamento, ovvero nel caso di realizzazione di opere di allacciamento non conformi rispetto alle norme tecniche di cui al presente Regolamento, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze, previa richiesta del Gestore, in esecuzione del presente articolo. Nei casi in cui dovessero sussistere condizioni di necessità ed urgenza, i Comuni che hanno affidato la gestione del servizio idrico integrato a SEABO s.p.a. potranno richiedere alla medesima Società interventi diretti sugli allacciamenti alla fognatura secondo le modalità previste dal successivo art. 28, con riserva di recupero del credito nei confronti del titolare dell'allacciamento. Art. 6: Separazione degli scarichi e acque di origine meteorica Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in rete fognaria, di separare le acque reflue di origine meteorica dalle acque reflue di origine diversa. Tale obbligo è esteso ai nuovi insediamenti ed agli insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili ubicati nelle zone servite da fognature miste. Nel caso in cui il Gestore dovesse separare la preesistente rete fognaria a sistema misto, tale obbligo riguarderà altresì tutti gli insediamenti esistenti precedentemente allacciati alla rete mista. Il Gestore, in relazione a particolari condizioni tecniche o ambientali, potrà valutare l emissione di diverse prescrizioni o deroghe. 10 In ogni caso, lo scarico in fognatura di acque reflue di origine meteorica, convenientemente separate da acque reflue di origine diversa, sarà consentito unicamente nei casi in cui non risulti realizzabile, sotto l'aspetto tecnico ed economico, il loro scarico in corpi idrici superficiali prossimi agli insediamenti stessi. In tali casi, qualora da una verifica idraulica della rete fognaria a valle del punto d'immissione dovesse rilevarsi la necessità di adeguamento di una parte della rete esistente, il richiedente l'allacciamento dovrà farsi carico dei relativi oneri. In alternativa potrà essere consentito lo scarico con modalità tali da limitare la portata massima istantanea convogliabile in fognatura ad un valore che risulti compatibile con l'officiosità idraulica della rete di valle. Si richiama inoltre quanto previsto dall art. 39 del D.lgs. n: 152/99 e S.M.

Art. 7: Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore Tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e recapitano i propri scarichi nella rete fognaria, sono tenuti all installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate, che hanno per recapito la rete fognaria. Sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al Gestore guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo. I contatori devono essere installati a cura e spese degli utilizzatori, a seguito di preventivi accordi con il Gestore che verifica l idoneità tecnica dell impianto di misura e procede poi all apposizione del sigillo di controllo. Prima dell attivazione dell'approvvigionamento autonomo gli interessati dovranno comunicare al Gestore: il tipo di contatore installato; la marca; la matricola; il numero di cifre; il diametro della tubazione. In caso di guasto dei misuratori, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all utente il consumo medio riscontrato nei periodi precedenti. Art. 8: Allacciamenti a reti fognarie esistenti Coloro i quali intendono allacciarsi alla rete fognaria dovranno inoltrare al Gestore richiesta di allacciamento, secondo le modalità previste nel presente Regolamento. La richiesta di allacciamento dovrà essere fatta utilizzando le schede riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento: scheda A - scarico di acque reflue domestiche scheda B - scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi del successivo art. 11 scheda C - scarico di acque reflue industriali I titolari dello scarico autorizzati all'allacciamento devono informare il Gestore della data di inizio dei lavori di allacciamento con un preavviso non inferiore a 15 giorni. La comunicazione deve essere data per iscritto, indicando le generalità dell'impresa esecutrice e del Tecnico responsabile. Il Gestore si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento ai cantieri per effettuare la sorveglianza dei lavori di allacciamento. Il Gestore, nel caso in cui non sia stato messo in condizioni di sorvegliare i lavori, potrà richiedere al titolare dello scarico con oneri a suo carico l'esecuzione di tutte le operazione utili a verificare le corrette modalità di allacciamento, compreso il completo rifacimento delle opere. Art. 9: Allacciamento di nuove reti fognarie Per il potenziamento e l estensione della rete fognaria, con interventi sia di iniziativa pubblica che privata, deve essere preventivamente trasmessa al Gestore la richiesta di allacciamento alla rete esistente; tale richiesta sarà corredata dal progetto dell opera, sul quale il Gestore esprimerà il parere di conformità tecnica. Nella progettazione dovranno essere messe in evidenza tutte le caratteristiche peculiari della rete ed i calcoli idraulici che ne hanno determinato il dimensionamento. Qualora si tratti di area già parzialmente edificata, dovrà essere incluso l elenco degli stabilimenti

industriali, con descrizione delle relative attività e degli scarichi previsti, in termini di caratteristiche qualitative e quantitative. Nel caso di progetti elaborati direttamente dal Gestore, gli stessi verranno sottoposti al Comune per le necessarie autorizzazioni. Compiuti gli accertamenti di ufficio, finalizzati a verificare la capacità ricettiva dei collettori e degli impianti di depurazione, il Gestore comunica al Comune, o al privato richiedente, la decisione di procedere direttamente alla realizzazione delle opere a spese del richiedente, o in alternativa di autorizzare il richiedente all esecuzione delle opere, secondo quanto previsto dal presente 12 Regolamento e dalle specifiche che gli saranno comunicate, unitamente alle eventuali condizioni per recapitare i nuovi scarichi nei collettori esistenti. Terminata la realizzazione dell opera di fognatura, l esecutore dell opera richiederà al Gestore la visita di verifica per la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato, a cui dovranno presenziare i proprietari o i loro rappresentanti di fiducia, per fornire le informazioni necessarie, nonché quant altro richiesto per il controllo, come specificato dal presente Regolamento. Nel caso di opere realizzate da privati, il Gestore trasmetterà al Comune il parere di conformità dell opera. Art. 10: Modalità tecniche di allacciamento Le opere di allacciamento alle reti fognarie dovranno essere conformi a quanto previsto nell'allegato 2.

TITOLO III: Disciplina degli scarichi nelle reti fognarie pubbliche Art. 11: Acque reflue industriali assimilate alle domestiche Sono assimilate ad ogni effetto di legge alle acque reflue domestiche, ai sensi dell art. 28, comma 7 del D.Lgs. 152/99 e S.M. le acque reflue industriali: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti per un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5 del del D.lgs. n. 152/99 (riportata nella Tabella 1 dell allegato 3 del presente Regolamento). Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002; c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale. In attesa di una legge-regionale concorrente ed integrativa del D.lgs. n. 152/99 e S.M, e conformemente al disposto della Legge Regionale dell Emilia-Romagna, n. 22 del 2000 (pubblicata sul B.U.R. 24/03/2000), recante modifiche alla Legge Regionale dell Emilia-Romagna n. 3 del 1999, che detta nel proprio art. 7 Fino all emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell art. 45 del D.lgs. n. 152/99, agli scarichi delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti civili della classe A dall art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7, ai sensi del disposto di cui all art. 28, comma 7, lett. e) del D.lgs. n. 152/99 e S.M., come integrato dalla citata legge regionale, si considerano assimilate alle acque reflue domestiche in quanto aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale le acque reflue industriali caratterizzate dai parametri e rientranti nei limiti di accettabilità indicati nella Tabella I di cui alla Legge Regionale n. 7 del 29/01/1983 Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi. (vedi Tabella 2 14 dell allegato 3 del presente Regolamento), per quanto non in contrasto con i parametri ed i limiti di accettabilità di cui all Allegato 5 del D.lgs n. 152/99 e S.M. La qualità degli scarichi si intende valutata prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento. Il presente articolo sarà modificato in seguito all emanazione di una legge regionale dell Emilia Romagna che disciplini esplicitamente quali sono le acque reflue industriali assimilate alle domestiche in quanto aventi caratteristiche qualitative equivalenti, ai sensi all art. 28, comma 7, lett. e) del D.lgs n: 152/99 e S.M.. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione e alla normativa statale e regionale in ma teria di Igiene e Sanità Pubblica e di Tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali, in quanto compatibili con il D.lgs. n. 152/99 e S.M. e con la legge n. 36 del 1994.

Art. 12: Autorizzazione agli scarichi in rete fognaria Per l autorizzazione degli scarichi in rete fognaria, valgono i seguenti principi: Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, nel rispetto del presente Regolamento; non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico, che è sostituita dalla richiesta di allacciamento alla rete fognaria e va presentata al Gestore;. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, devono presentare la richiesta di autorizzazione allo scarico al Comune territorialmente competente, e per conoscenza al Gestore, affinché quest ultimo provveda ad espletare l attività istruttoria relativa alla citata domanda, secondo quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del D.lgs. n. 152/99 e S.M. e come confermato dall art. 2 della L.R. dell Emilia-Romagna n. 22 del 2000, che detta: "Il Comune esercita la funzione dell autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato". I contenuti di tale domanda di autorizzazione allo scarico sono specificati nel successivo articolo 14; I titolari degli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (ai sensi dell art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 152/99 e S.M.), devono presentare al Gestore, contestualmente alla richiesta di allacciamento alla rete fognaria, una dichiarazione che certifichi che gli scarichi derivanti dalle loro attività sono assimilati agli scarichi delle acque reflue domestiche, secondo quanto riportato nel precedente art. 11. Tale dichiarazione deve essere contestualmente inviata, a cura del richiedente l allaccio, anche al Comune territorialmente competente. Capo I Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali Art. 13: Procedura per il rilascio dell autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono allacciarsi alla rete fognaria, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione, prima dell attivazione dello scarico. La domanda di autorizzazione va inoltrata al Comune, e per conoscenza al Gestore, secondo le modalità e la documentazione prevista dalla apposita scheda riportata nell allegato 4, affinché il Gestore provveda all espletamento della fase istruttoria ed a seguito della stessa e del controllo della completezza della domanda, potrà richiedere le integrazioni necessarie. A seguito di un sopralluogo ispettivo sullo stato del sistema fognario e sul sistema di approvvigionamento idrico, da acquedotto o da altra fonte, il Gestore potrà inviare al richiedente notifiche di adeguamento e/o di messa a norma. In caso di inadempienza da parte del richiedente, il Gestore potrà richiedere al Sindaco del Comune territorialmente competente l emissione di apposite ordinanze. A seguito dell espletame nto della fase istruttoria, dell esecuzione dei lavori e del collaudo degli stessi, il Gestore comunicherà il parere di conformità al Comune, che provvederà al rilascio o al diniego dell autorizzazione allo scarico al richiedente. Art. 14: Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata: 1. dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; 2. dall indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare; 3. dall indicazione del corpo recettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo; 4. dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse; 5. dalla descrizione dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi;

6. dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico; 7. dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione; 8. dalla dichiarazione di assenza di sistemi di stoccaggio e/o diluizione tali da modificare le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico proveniente dal ciclo di lavorazione. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'allegato 5 del D.lgs. n. 152/99 e S.M. derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare: a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella ovvero alla presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi; b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo. Art. 15: Rilascio dell autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali L autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente al titolare dell attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari. L autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista dall art. 12 del presente Regolamento. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Capo II Ammissibilità e limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali Art. 16: Ammissibilità Gli scarichi nuovi, di acque reflue industriali in rete fognaria sono ammessi purché i relativi titolari siano muniti di autorizzazione, ai sensi del D.lgs. n. 152/99 e S.M. e del presente Regolamento. Gli scarichi esistenti di acque reflue industriali in rete fognaria sono ammessi purché i relativi titolari siano già muniti di autorizzazione allo scarico, ai sensi della Legge n. 319/76 e purché si adeguino a tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 152/99 e S.M. entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto citato e cioè entro il 14 giugno 2002 nonché a tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento. Art. 17: Criteri per l accettazione degli scarichi I limiti per lo scarico in rete fognaria indicati nell allegato 5 al presente Regolamento, cioè quelli di cui alla Tabella 3 dell Allegato 5 del D.lgs. n. 152/99 e S.M. sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall autorità competente ai sensi dell art. 33, comma 1 del D.lgs. n. 152/99 e S.M. o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale di cui all art. 28 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/99 e S.M. Limiti diversi adottati dal Gestore, ed approvati dall autorità competente, relativamente ai valori di emissione riferiti al singolo impianto di depurazione e definiti nei limiti delle caratteristiche di funzionamento dello stesso, devono essere resi conformi a quanto indicato all allegato 5 del presente regola mento, relativo alle sostanze pericolose (Tabella 5 dell Allegato 5 del D.lgs. n: 152/99 e S.M.). Gli scarichi industriali, provenienti da attività svolte all'interno di insediamenti prevalentemente residenziali (tipicamente attività artigianali e di prestazioni di servizi di modeste dimensioni), contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della Tabella 5 dell'allegato 5 del D.lgs. n. 152/99 e S.M., devono essere sottoposti ad un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale che li renda depurabili da parte dell impianto di depurazione del Gestore; in alternativa, qualora contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'allegato 5 del D.lgs. n. 152/99 e S.M., possono essere considerati rifiuti ai sensi del D.lgs. n. 22/97 e S.M. e come tali devono essere smaltiti. Art. 18: Divieto di diluizione degli scarichi I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della Tabella 5 dell'allegato 5 del D.lgs. n. 152/99 e S.M., prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal medesimo decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

Art. 19: Scarichi di sostanze pericolose Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D.lgs. n. 152/99 e S.M. e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche in uso all'entrata in vigore del D.lgs. n. 152/99 e S.M. o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 del medesimo decreto. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la copresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori- limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/99 e S.M. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'allegato 5 del D.lgs. n. 152/99 e S.M, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'allegato 5 del D.lgs n. 152/99 e S.M., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'allegato 5 del D.lgs. n. 152/99 e S.M. siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti, ai sensi del D.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche e integrazioni. Qualora, nel caso di cui all'art. 45, comma 2, secondo periodo del D.lgs. n. 152/99 e S.M, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell'allegato 5 del D.lgs. n. 152/99 e S.M, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente dovrà ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'allegato 5 del D. lgs. n. 152/99 e S.M. per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di emissioni richiamati, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per le infrastrutture fognarie e depurative e per il personale addetto alla loro conduzione e manutenzione. Tali scarichi saranno segnalati dal Gestore all'autorità competente. Art. 20: Sversamenti accidentali e obblighi del Gestore Il titolare dello scarico e/o il responsabile di immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione dell accaduto al Gestore, prima telefonica entro 1 ora dagli accadimenti, quindi scritta mediante telefax entro 12 ore dai medesimi, onde permettere la tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o presso la rete fognaria e/o presso l impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli eventuali effetti dannosi delle immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria. In tale evenienza il titolare dello scarico e/o il responsabile di immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria deve dare contestualmente comunicazione dell'accaduto anche alla struttura provinciale dell ARPA competente per territorio I soggetti di cui sopra sono tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente dal Gestore e successivamente confermate per iscritto.

Qualora il fatto possa avere conseguenze sulla tutela delle acque dall inquinamento e cioè ogni qualvolta le immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria determinino il superamento dei limiti di emissione in rete fognaria di cui all Allegato 5 del D.lgs.n 152/99 e S.M. ed ogni qualvolta le immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria determinino il superamento dei limiti di emissione di cui all Allegato 5 del D.lgs. n. 152/99 e S.M. dello scarico finale dell impianto di trattamento di acque reflue, e comunque ogni qualvolta le immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria determinino un guasto od un cattivo funzionamento dell impianto di trattamento di acque reflue, il Gestore è tenuto a dare tempestivamente comunicazione degli accadimenti alla struttura provinciale dell ARPA competente per territorio. Nel caso in cui gli accadimenti sopra descritti abbiano determinato od abbiano la possibilità di determinare anche conseguenze di carattere igienico-sanitario, con la medesima procedura il Gestore informerà anche la U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell Azienda U.S.L. competente per il territorio.

Capo III Disciplina dei controlli degli scarichi di acque reflue Industriali Art. 21: Funzioni di vigilanza e controllo e prelievi di campioni Il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità previste dall art. 26 della Legge n. 36 del 1994 così come richiamato dall art. 49 comma secondo del D.lgs. n. 152/99 e S.M., anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. I Soggetti incaricati dal Gestore per l'effettuazione del servizio di cui sopra sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari, delle caratteristiche delle fonti d'approvvigionamento idrico utilizzate, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento, del rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale utilizzo dell acqua. I controlli sugli scarichi allacciati alla rete fognaria hanno altresì il valore di accertamenti fiscali in materia tariffaria e di verifica quali-quantitativa degli scarichi, ai sensi della legge n. 36 del 1994 e del D.lgs. n. 152/99 e S.M.. I Soggetti di cui sopra individuati da SEABO s.p.a. si qualificheranno presso il titolare dello scarico allacciato alla rete fognaria o presso suo dipendente mediante apposito tesserino rilasciato da SEABO s.p.a. e recante il timbro e la firma del legale rappresentante in carica al momento dell effettuazione del controllo. Quali tecnici aziendali addetti al controllo i menzionati Soggetti assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 358 del codice penale. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l accesso ai menzionati Soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scarico ed in generale a tutti i locali o reparti in cui si svolge il ciclo di produzione. Nell'ambito dei controlli di cui al presente articolo, i cui dati sono riportati in un verbale come da allegato 6 del presente Regolamento, potranno essere rilevati anche il consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione; qualora ritenuto utile si potrà dare luogo ad un prelievo di acque di scarico dell insediamento tale da costituire un campione significativo per la determinazione/verifica tariffaria. La misurazione degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognatura, tramite prelievo da apposito pozzetto. Tale prelievo, sarà suddiviso in due campioni sigillati, uno dei quali verrà consegnato al titolare dello scarico o ad un suo dipendente. L analisi del campione deve essere effettuata secondo le metodiche previste dal Allegato 5 del D.lgs. n. 152/99 e S.M. Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'allegato 5 del D.lgs. n. 152/99 e S.M., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo del Gestore o dei soggetti da questo incaricati, nel punto assunto per la misurazione. Di tutte le operazioni effettuate durante l'attività di controllo sarà redatto apposito verbale che sarà consegnato in copia al titolare dello scarico Nel caso in cui dall analisi dei campioni effettuate dal Gestore risulti che lo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria non è conforme ai limiti statali o regionali od alle norme regolamentari di cui all art. 33 comma primo del D.lgs. n. 152/99 e S.M. (vedi tabelle allegate), il

Gestore comunicherà nei tempi più brevi possibili gli esiti delle rilevazioni effettuate al Comune ed all Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente (ARPA) competenti per territorio. Analoga comunicazione verrà effettuata nel caso in cui venisse rilevato uno scarico sprovvisto di valida autorizzazione ovvero effettuato non rispettando le prescrizioni previste dall'autorizzazione. Nel caso in cui, invece, dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, risulti la non conformità alla normativa vigente degli scarichi, in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme, il Gestore provvederà a comunicare tempestivamente ad ARPA, Comune e Provincia competenti per territorio la rilevazione del fatto. Nel caso in cui si prefigurino danni alle infrastrutture gestite e/o pregiudizio per gli scarichi finali, il Gestore provvederà a sporgere denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica competente per territorio per l avvenuta effettuazione di uno scarico con superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 dell Allegato 5 del D.lgs. n. 152/99 e S.M. Ferma restando l'attività di controllo istituzionale svolta da altri Soggetti (ARPA, N.O.E. etc), il personale del Gestore addetto al controllo è inoltre tenuto a riferire all Autorità giudiziaria qualsiasi reato di cui abbia avuto notizia nell esercizio od a causa del proprio servizio.

Titolo IV: Disciplina tariffaria con l utenza Art. 22: Tariffe del servizio di fognatura e di depurazione Ai sensi dell art.14 della Legge n. 36/94: 1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione; 2. Gli utenti tenuti all obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti; 3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata; 4. Per gli utenti civili che sono allacciati al pubblico acquedotto l addebito della tariffa di fognatura e di depurazione è effettuato nella bolletta/fattura di consumo dell acqua con le modalità previste per il servizio di acquedotto o idrico integrato; 5. Per le utenze industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate; in assenza di un idoneo sistema di misura diretta delle acque scaricate, la tariffa sarà applicata ai volumi d'acqua prelevati. Ai sensi dell art.15 della Legge 36/94, per la riscossione della tariffa vale quanto segue: - In attuazione delle disposizioni di cui all articolo 12, comma 5, della Legge n.498/92, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato; - Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione; - Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della Regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. Art. 23: Prescrizione per l autodenuncia annuale Sono tenuti all autodenuncia annuale degli elementi necessari per la determinazione della tariffa del servizio di fognatura e di depurazione, i soggetti sottoindicati, con le modalità di seguito specificate: 1. i titolari di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, che provvedono all approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare, entro il 15 Febbraio di ogni anno, su apposito modello riportato nell allegato 7 del presente Regolamento, i seguenti dati: lettura/e del/i contatore/i al 31 dicembre dell anno precedente; numero di metri cubi prelevati nell anno precedente. 2. i titolari di scarichi di acque reflue industriali, sono tenuti a denunciare entro il 15 Febbraio di ogni anno, per l anno precedente, gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe, facendo uso dell apposito modello riportato nell allegato 8 e nel rispetto delle condizioni di fornitura riportate nell allegato 9 del presente regolamento. Il Gestore potrà predisporre controlli d ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o delle pubbliche autorità territorialmente competenti, sia per quanto attiene ad aspetti quantitativi che a quelli qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme del presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell autorizzazione allo

scarico, secondo le modalità previste. Art. 24: Canone per immissione nel sistema fognario di acque provenienti da altri sistemi Idraulici Al Gestore è dovuto un canone annuo per l immissione nel sistema fognario di acque provenienti da altri sistemi idraulici ricadenti nell ambito della gestione del servizio idrico integrato. L'importo del suddetto canone viene fissato annualmente dal Gestore.