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Transcript:

Civile Sent. Sez. 5 Num. 13735 Anno 2015 Presidente: DI BLASI ANTONINO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 03/07/2015 SENTENZA sul ricorso 5624-2010 proposto da: COMUNE DI CARTIGLIANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ESPOSITO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO TIEGHI, FRANCESCO GIULIANI, AUGUSTO FANTOZZI 2015 1569 giusta delega a margine; contro - ricorrente - PERIN SILVIA, STRAZZA GIUSEPPINA, PERIN ALESSANDRO, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall'avvocato GIUSEPPE PICERNI giusta delega a margine; controricorrentl - avverso la sentenza n. 1/2009 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 13/01/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2015 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI; udito per il ricorrente l'avvocato RUFFINI per delega dell'avvocato ESPOSITO che si riporta; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo Il Comune di Cartigliano aveva notificato ad Alessandro Perin, Silvia Perin e Giuseppina Strazza alcuni avvisi di accertamento per maggiore imposta ICI relativamente agli anni 2003-2005, in riferimento ad un compendio immobiliare composto da un opificio ed alcuni terreni limitrofi. contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza la quale accoglieva solo in parte il ricorso limitatamente alle sanzioni irrogate mentre la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, su appello dei contribuenti, riformava la sentenza di primo grado in ordine alla non imponibilità ai fini ICI dei terreni in quanto ritenuti pertinenze dell'opificio. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cartigliano con due motivi, e Alessandro Perin, Silvia Perin e Giuseppina Strazza hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Cartigliano lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.2 comma 1 lettera A) D.L.gs 504/1992, art. 817 cc, art. 36 coma 2 dl. 223/2006 nonché art. 7 legge 1150/1942 in riferimento all'art. 360 comma l n.3 cpc perché il giudice di appello senza svolgere alcun accertamento e senza tener conto che trattavasi di aree edificabili ha erroneamente ritenuto legati da vincolo pertinenziale l'opificio ed i terreni facenti parte del compendio immobiliare, circondato da un'unica delimitazione con l'esterno ed avente un solo accesso alla strada. Con il secondo motivo di ricorso il Comune ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 comma l n.3 cpc perché il giudice di appello non ha spiegato perché i terreni fossero pertinenze dell'opificio, ed ha ritenuto con motivazione apparente esistente il vincolo pertinenziale senza analizzare la 2

documentazione presentata attestante il carattere edificatorio dei terreni. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al secondo motivo assorbito il primo. Nella fattispecie, infatti, i giudici di secondo grado hanno ritenuto esistente il vincolo pertinenziale sulla base dell'art. 817 cc. sul presupposto che l'opificio ed i terreni costituivano un unico compendio immobiliare, circondato da un'unica delimitazione con l'esterno ed avente un solo accesso alla strada, senza tuttavia prendere in considerazione e tantomeno motivare in ordine a tutti gli altri elementi esistenti quali il rapporto di strumentalità tra i beni in esame, la qualità edificatoria dei terreni ritenuti pertinenze desumibile dalle risultanze del piano regolatore generale nonchè la durevole destinazione impressa al bene accessorio rispetto a quello principale. Sulla questione si è espressa questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 25127 del 30/11/2009: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, il quale 3

2 esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 cod. civ. Ne deriva che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum" (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria che aveva fondato la prova della natura pertinenziale di un'area edificabile rispetto ad un fabbricato industriale sul mero rilascio della concessione per la costruzione di una recinzione unica intorno al fabbricato ed al terreno edificabile, oggetto della pretesa fiscale)." Per quanto sopra deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo e, cassata la sentenza impugnata, deve essere disposto il 4 Cn

-^"...1...1 1 1 1. a rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto, affinchè accerti l'esistenza del vincolo di pertinenzialità tra i terreni e l'effettiva destinazione del terreno alla luce dello strumento urbanistico vigente nonché per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 22/4/2015