della Società A.SE. Azienda Servizi Spoleto S.p.A.

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Città di Spoleto St@tuto della Società A.SE. Azienda Servizi Spoleto S.p.A. Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 5 febbraio 2003. Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 20 febbraio 2014.

TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA OGGETTO Art. 1 DENOMINAZIONE E FINALITA 1. E costituita la società per azioni denominata AZIENDA SERVIZI SPOLETO S.p.A. in forma di dicitura abbreviata A.SE. SPOLETO S.p.A., finalizzata alla produzione di beni e servizi strumentali all attività dell Amministrazione Comunale di Spoleto, nonché, nei casi consentiti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza dell ente locale. 2. La società è a capitale interamente pubblico. Il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Spoleto, in qualità di socio unico. 3. Il Comune di Spoleto esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed uffici. 4. La società realizza la propria attività esclusivamente per e con il Comune di Spoleto. Art. 2 SEDE 1. La società ha sede in Spoleto. L organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nell ambito del territorio comunale, di trasferire la sede sociale nell ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative. Art. 3 DURATA 1. La durata della società è stabilita dall atto costitutivo fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazioni dell assemblea straordinaria del Socio, previa deliberazione di indirizzo del consiglio comunale. Art. 4 OGGETTO 1. La società ha per oggetto esclusivo, su affidamento in house providing, la produzione di beni e servizi strumentali alle funzioni comunali e lo svolgimento delle funzioni amministrative che l ordinamento giuridico attribuisce al Comune. In tale ambito la società persegue, nei limiti previsti dalla legge, i seguenti oggetti: a) gestione della manutenzione delle attività di illuminazione pubblica e illuminazione dei monumenti compresa la progettazione e la realizzazione dei relativi impianti; b) gestione della manutenzione del patrimonio immobiliare incluso il demanio comunale; c) servizio gestione calore degli immobili comunali e/o in uso all Ente; d) per quanto di competenza servizio di spazzamento, pulizia e diserbo di strade e di aree pubbliche anche adibite a verde nonché loro eventuale manutenzione e sgombero neve; e) gestione della manutenzione del verde e arredo urbano; f) gestione della manutenzione dei cimiteri e dei servizi e attività connesse; g) servizio di portierato, di custodia, di vigilanza, di accoglienza e altre attività relative al demanio e al patrimonio immobiliare comunale; h) servizio di pulizia degli uffici e dei locali di proprietà o in uso dell amministrazione comunale; i) servizio di movimentazione e manutenzione della segnaletica stradale; 2

l) assistenza all organizzazione di attività e iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio di riferimento. 2. I contratti di servizio disciplinano i rapporti tra le parti in merito ai contenuti tecnici ed i livelli qualitativi delle attività, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi, gli strumenti e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non conformità delle prestazioni o di inadempimento contrattuale. Relativamente alla osservanza degli obblighi assunti nei contratti, la società è sottoposta ai poteri di verifica della correttezza amministrativa, della efficienza ed efficacia del servizio rispetto agli obiettivi fissati dal Comune di Spoleto, esercitati nei limiti e nel rispetto dei poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo degli organi di governo dell Ente. 3. La società può compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, necessarie od utili esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale. Essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali in quanto strumentali al conseguimento dell oggetto sociale, con la esclusione delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari. 4. La società deve operare con il Comune di Spoleto non potendo svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, non potendo inoltre partecipare ad altre società od enti aventi sede nel territorio nazionale. TITOLO II CAPITALE SOCIALE AZIONI OBBLIGAZIONI Art. 5 CAPITALE SOCIALE AZIONI 1. Il capitale sociale è di 2.100.000,00 (duemilionicentomila virgola zero zero) suddiviso in n. 2.100 azioni ordinarie del valore nominale di 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, aventi tutte parità di diritto. 2. Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura nei modi e nelle forme di legge ai sensi dell art. 2342 del Codice Civile. 3. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Nei limiti stabiliti per legge possono essere create ed emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, con delibera dell assemblea. Art. 6 AZIONI 1. Le azioni sono esclusivamente nominative e indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. 2. La qualità di azionista comporta, di per sé, solo adesione all atto costitutivo della società e al presente Statuto. 3. Il domicilio dei soci, per quel che riguarda i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci. Art. 7 - VERSAMENTI 1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall Amministratore Unico in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. 2. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall Amministratore Unico, salvo il diritto di quest ultimo di avvalersi delle facoltà concessegli dall art. 2344 del Codice Civile. Art. 8 DIRITTO DI OPZIONE 3

1. Addivenendosi ad aumenti di capitale sociale, anche mediante emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge. Art. 9 OBBLIGAZIONI 1. L Amministratore Unico, previa deliberazione dell Assemblea dei Soci, può deliberare l emissione di obbligazioni non convertibili con le modalità di cui all art. 2410 del Codice Civile; nei limiti di cui all art. 2412 del Codice Civile, inoltre può deliberare, in una o più volte, anche l emissione di obbligazioni convertibili in azioni, sia in proprie azioni, sia in azioni di società collegate. TITOLO III ASSEMBLEA Art. 10 CONVOCAZIONE 1. L assemblea regolarmente costituita rappresenta l universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti e dissenzienti. 2. L assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. 3. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata a cura dell Amministratore Unico, mediante avviso contenente l indicazione del giorno, del luogo e dell ora della riunione e l elenco delle materie da trattare. 4. La convocazione può avvenire anche al di fuori della sede legale, purché in Italia. L assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l assemblea. Nello stesso avviso viene altresì fissata, per altro giorno, la seconda adunanza e, in caso di quotazione in borsa la terza adunanza, in caso di mancato raggiungimento dei quorum costitutivi previsti dalla legge, rispettivamente nella prima e nella seconda adunanza. 5. In mancanza di formale convocazione l assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell organo amministrativo e di controllo non presenti. Art. 11 RIUNIONI 1. L Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ovvero all oggetto della società; in questi casi l Amministratore Unico segnala nella relazione prevista dall art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione. 2. L assemblea straordinaria è convocata qualora lo ritenga opportuno l Amministratore Unico e comunque ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge. 3. L assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è altresì convocata quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino le percentuali previste dalla vigente normativa i quali, peraltro, devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare, ovvero quando ne facciano richiesta il collegio sindacale o i suoi componenti nei casi previsti dalla legge. 4. L assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta l Amministratore Unico lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. Art. 12 DELIBERAZIONI 4

1. L assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge. Art. 13 INTERVENTO 1. L intervento in assemblea è regolato dalla legge. 2. Ogni socio che abbia il diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge. 3. Spetta al presidente dell assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto nella stessa. 4. Per la costituzione e le deliberazioni relative alle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda e terza convocazione, quest ultima in caso di quotazione in borsa, valgono le disposizioni di legge. Art. 14 PRESIDENZA DELL ASSEMBLEA 1. L assemblea è presieduta dall Amministratore Unico o da altra persona da lui designata. In difetto di ciò l assemblea elegge il proprio presidente. 2. Il presidente, su designazione dell assemblea, nomina un segretario, anche non socio, il quale provvede alla redazione di un apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario medesimo, da cui sono fatte constatare le deliberazioni dell assemblea. 3. Nei casi stabiliti dalla legge o in caso lo decida il presidente dell assemblea, il relativo verbale è redatto da un notaio. 4. I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro, firmati dal presidente della seduta e dal segretario. TITOLO IV AMMINISTRAZIONE Art. 15 AMMINISTRATORE UNICO 1. La società è amministrata da un Amministratore Unico. In caso di assenza o impedimento le funzioni proprie attribuite dallo statuto sono esercitate da un supplente di volta in volta individuato dall assemblea dei soci. 2. La nomina dell Amministratore Unico compete al socio unico ai sensi del Codice Civile. 3. L Amministratore Unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile secondo le specifiche norme di settore. 4. Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione dalla carica, la sostituzione ed i compensi si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalla legge. L Amministratore Unico, in ogni caso, resterà in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e/o non sia intervenuta l accettazione della carica da parte di un nuovo amministratore. Art. 16 PRESIDENZA SOCIETARIA 1. L Amministratore Unico è il presidente della società. Art. 17 SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 5

Abrogato Art. 18 SEGRETARIO E PROCESSI VERBALI 1. L Amministratore Unico nomina un segretario che compilerà i processi verbali delle deliberazioni assunte. 2. I processi verbali delle deliberazioni dell Amministratore Unico vengono trascritti in apposito libro e firmati dallo stesso Amministratore e dal segretario. 3. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dall Amministratore Unico, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute. Art. 19 POTERI 1. L Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quelli riservati al direttore generale se nominato, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all assemblea. I poteri dovranno essere esercitati, comunque, nei limiti dei vincoli posti dal Comune di Spoleto nell ambito dell esercizio del controllo analogo. 2. Rientrano nella competenza dell Amministratore Unico, e non sono perciò delegabili, i poteri e le attribuzioni relativi alle seguenti materie, salvo quelli riservati al direttore generale: a) i poteri di indirizzo generale di gestione e la formulazione dei programmi di sviluppo della società; b) l approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale della società; c) la nomina dei dirigenti; d) l istituzione e la chiusura di sedi secondarie; e) l assunzione e la cessione di partecipazioni; f) comunque tutte le operazioni a carattere straordinario; g) l individuazione dell organismo di conciliazione. 3. La rappresentanza legale della società spetta all Amministratore Unico. 4. La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dall Amministratore Unico e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa. 5. E conferito all Amministratore Unico, nell ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della società e/o terzi, come di revocarle. 6. Il Comune di Spoleto dispone di poteri di indirizzo vincolanti nei confronti dell Amministratore Unico. Art. 20 DIRETTORE GENERALE 1. L assemblea dei soci può nominare, previa designazione del Sindaco del Comune di Spoleto, un direttore generale. 6

2. Le competenze del direttore generale sono definite dall Assemblea dei soci sulla base di criteri generali definiti dal Comune di Spoleto con deliberazione della Giunta comunale. Art. 21 COMPENSI ALL AMMINISTRATORE UNICO 1. All Amministratore Unico spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio, un compenso annuo la cui entità, fissata dall assemblea nei limiti posti dalla normativa vigente, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest ultima. TITOLO V COLLEGIO SINDACALE Art. 22 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO 1. Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge nominati dal Comune di Spoleto quale Socio Unico con le modalità previste dalle leggi vigenti. 1. bis Il collegio sindacale dovrà essere costituito rispettando il criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, secondo i principi di cui alla legge 12 giugno 2011, n. 120. 2. I sindaci ricevono l incarico per un primo mandato di tre esercizi e possono essere rieletti al massimo per un altro mandato di pari durata. 3. Nel novero dei sindaci effettivi l assemblea elegge il presidente. 4. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee e alle deliberazioni dell Amministratore Unico. La presenza di almeno un membro del collegio sindacale alle deliberazioni dell Amministratore Unico, ove istituito, assicura l informativa al collegio sindacale sull attività svolta dalla società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla stessa, ed in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime. Qualora nessuno dei membri del collegio sindacale sia presente alle deliberazioni dell Amministratore Unico o laddove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un informativa a carattere trimestrale, l Amministratore Unico, ovvero il direttore generale provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del collegio sindacale. 5. Le attribuzioni demandate ai membri del collegio sindacale sono regolate dalle vigenti norme legislative e regolamentari ed è competente in tema di controllo contabile. 6. L assemblea determina, altresì, il compenso da corrispondere ai componenti del collegio sindacale. TITOLO VI BILANCIO UTILI Art. 23 BILANCIO 1. L esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 2. Alla fine di ogni esercizio sociale l Amministratore Unico provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. Art. 24 UTILI 1. L utile netto di bilancio sarà ripartito come segue: 7

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; b) il rimanente a disposizione dell assemblea per l assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo diversa deliberazione. 2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate entro il termine che verrà annualmente fissato dall Amministratore Unico. 3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società. TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA Art. 25 LIQUIDATORI 1. In caso di scioglimento della società (art. 2484 del Codice Civile), l assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi, ai sensi dell art. 2487 del Codice Civile. TITOLO VIII CONTROLLO DEL SOCIO Art. 26 CONTROLLO ANALOGO DEL SOCIO 1. Il socio esercita sull AZIENDA SERVIZI SPOLETO S.P.A., in breve A.SE. SPOLETO S.P.A., un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e sui propri servizi; in particolare l azione di verifica e valutazione della Società è regolata attraverso i criteri e i poteri stabiliti nel regolamento attuativo del controllo analogo approvato dal Consiglio Comunale. TITOLO IX FORO COMPETENTE Art. 27 CONTENZIOSO 1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la Società, i Soci ed i membri degli organi sociali, il Foro competente è quello di Spoleto, previo esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale di cui al titolo VI del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. TITOLO X DISPOSIZIONI DI RINVIO ART. 28 CLAUSOLA DI RINVIO 1. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si applica la normativa vigente in materia. 8