RESPONSABILITA CIVILE DEL MAGISTRATO Giudice persona fisica indipendenza ed imparzialità artt. 25 e 111 cost. Astensione / ricusazione Responsabilità operano in via preventiva > aprono una fase incidentale nel processo opera in via repressiva, il fatto lesivo si è verificato Dà luogo ad una vera azione a differenza della astensione e ricusazione La storia della R.C.d.M. è la storia dei rapporti tra potere politico e magistratura. Età comunale il giudice è un professionista > non gode di particolari immunità > è responsabile per colpa, ignoranza, imperizia > non sono chiari i confini tra azione di responsabilità e appello esisteva un controllo sull attività dei giudici compiuto da un sindacato Principato (signorie) Legislazione Napoleonica Unificazione dello Stato Fascismo C.P.C. 1940 il sindacato viene rivendicato dal Principe e usato anche a fini disciplinari Dalla Responsabilità professionale alla Responsabilità disciplinare i magistrati diventano funzionari all interno di un sistema gerarchico sono subordinati al potere esecutivo. Controllo dell esecutivo (nomina, carriera, promozioni, trasferimenti, ecc.) la responsabilità professionale cede il posto alla responsabilità disciplinare Il controllo valido è quello interno e non quello esterno del cittadino processo di burocratizzazione e di subordinazione al potere esecutivo I magistrati sono inseriti nell apparato statale - La RCdM è un residuo storico Responsabilità disciplinare si accentua la subordinazione del magistrato all esecutivo Art. 55 «Il giudice è civilmente responsabile soltanto: 1) quando nell esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode, concussione; 2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero. // Le ipotesi previste nel numero 2) possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito. Art. 56 «La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza l autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia. // A richiesta della parte autorizzata la corte di cassazione designa, con decreto e- messo in camera di consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda. // Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna penale. Dolo > si emana un provvedimento sapendo di ledere il diritto del soccombente Frode > sottrazione di documenti per favorire una parte Concussione > promettere utilità per emanare un provvedimento Tali norme solo per i giudici ordinari (civili e penali) non amministrativi 1
Caduta del fascismo Rivendicazioni dei giudici per una autonomia dal potere esecutivo Avvento della Repubblica Carta Costituzionale: artt. 101, 2 co.; 104 Costituzione nel 1959 del CSM, organo di autogoverno dei giudici Sistema delle carriere, selezione, trattamento economico, provv. Disciplinari, ecc. Nascita delle correnti all interno della Associazione Nazionale magistrati La Magistratura è organo autonomo e indipendente dal potere esecutivo Crisi del controllo interno dell esecutivo Art. 55 e 56 c.p.c. Dubbi di legittimità costituzionale > autorizzazione del Ministro > art. 24 > potere attribuito alla Cassazione > art. 25 Critiche per la mancata previsione della colpa 1987 Referendum abrogativo > artt. 55 e 56 Vuoto legislativo? Art. 28 cost. e responsabilità dei dipendenti e funzionari della P.A. d.p.r. 10-1-1957, n. 3 art. 22 Problema tutelare il cittadino nei confronti di comportamenti e provvedimenti lesivi dei magistrati evitare di fare passare un controllo dell esecutivo sul giudiziario qual è la linea di demarcazione fra i casi che danno luogo a R.C.d.M. causa un suo atto e i casi nei quali l errore del giudice è riparabile con il sistema nelle impugnazioni? 2
1988 legge 13 aprile 1988, n. 117 (1) ambito di applicazione a tutti i magistrati ordinari e speciali e onorari (art. 1). (2) responsabilità dolo (art. 2) (art. 2) colpa grave > grave violazione di legge per negligenza inescusabile > affermazione per n.i. di un fatto la cui esistenza è esclusa > negazione per n.i. di un fatto la cui esistenza risulta > emissione di un provved. sulla libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione (art. 3) diniego di giustizia > rifiuto, omissione o ritardo di un atto istanza > 30 giorni prorogabili di non oltre 3 mesi più 3 mesi in casi particoalri > 5 giorni se libertà personale (3) Legittimato passivo Stato nella persona del Presidente del Consiglio (art. 4) la sentenza fa stato tra danneggiato e Stato nel giudizio il magistrato non può essere teste (art. 6, 3 co.) (4) Giudice competente Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di appello competente per i giudizi sui magistrati (art. 4) (5) termini quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione entro 2 anni a pena di decadenza oppure decorsi tre anni dalla data del fatto lesivo se non si è concluso il grado di giudizio (art. 4) (6) filtro di ammissibilità Camera di consiglio * inammissibilità (art. 5) termini, fuori casi di responsabilità, manifestamente infondata tribunale con decreto motivato, impugnabile in appello e poi in cassazione * ammissibilità > il processo prosegue > trasmessi gli atti per l azione disciplinare (7) intervento del Giudice discrezionale (art. 6) la sentenza fa stato anche nei confronti del magistrato, ma non nel procedimento disciplinare (8) Azione di rivalsa entro 1 anno lo stato esercita l azione di rivalsa c/ il magistrato (art. 7, 8) legittimato attivo > Presidente Consiglio dei ministri competente > tribunale ove ha sede la corte d appello che giudica i magistr. misura della rivalsa > 1/3 dell annualità dello stipendio al tempo del fatto. Non quando c è stato dolo. Trattenute di 1/5. (9) Azione disciplinare Proc. Generale presso la Cassazione > esercita l azione disciplinare (art. 9) entro 2 mesi dalla comunicazione del trib. Validi gli atti nel giudizio di rivalsa (10) Fatti costituenti reato azione diretta c/ magistrato + Stato (art. 13) 3
Cass. 18-3-2008, n. 7272 «I presupposti della responsabilità dello stato per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile nell esercizio di funzioni giudiziarie, ai sensi dell art. 2, 3º comma, lett. a), l. n. 117 del 1988, devono ritenersi sussistenti allorquando, nel corso dell attività giurisdizionale, si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma di diritto stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell interpretazione nel diritto libero.» Corte cost., 19-1-1989, n. 18. «È illegittimo, per violazione dell art. 97 cost., l art. 16, l. 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui dispone che dei provvedimenti collegiali «è compilato processo verbale», il quale deve contenere la menzione dell unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise, anziché «può, se uno dei componenti dell organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale». Critiche alla nuova legge > su oltre 400 ricorsi solo 7 si sono conclusi con un provvedimento che ha riconosciuto il risarcimento del danno > l altra faccia > nel nostro paese i magistrati che sbagliano sono pochi > in che deve essere la normalità in un paese democratico Nuove richieste di referendum bocciate dalla Consulta - Corte cost. 10-2-1997, n. 34 - Corte cost. 7-2-2000, n. 38 Altri ordinamenti Immunità assoluta Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Israele Solo in caso di reato Germania PROBLEMA Nei confronti dello Stato Francia, Paesi Bassi, Svizzera Il potere dei giudici deve essere soggetto a limiti Giusti contrappesi * controlli * rimedi * sanzioni > disciplina delle impugnazione > responsabilità penale per gli abusi > responsabilità disciplinare per le inefficienze e le mancanze > limiti alla carriera 4
Corte Giustizia Comunità europee 30-9-2003, n. 224/01 Kobler c/ Gov. Austria Gli stati sono tenuti a risarcire i danni provocati agli individui a seguito di una violazione del diritto comunitario anche quando essa sia compiuta da un organo giurisdizionale di ultimo grado; le violazioni di una norma comunitaria, che conferisce diritti ai singoli, sono imputabili allo stato se l organo giurisdizionale di ultima istanza commette una violazione manifesta; gli individui lesi hanno un diritto al risarcimento se sussiste un nesso di causalità tra violazione dell obbligo e danno subìto; la previsione di un indennità speciale di anzianità di servizio ai soli professori che prestino la propria attività in università di un determinato stato costituisce una violazione della libertà di circolazione dei lavoratori e non può essere giustificata da motivi di interesse generale. 13-6-2006, n. 173/03 Soc. traghetti del mediterraneo c/ Gov. Italia Il diritto comunitario osta ad una normativa nazionale che limiti la sussistenza della responsabilità dello stato membro per i danni arrecati ai singoli, a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado, ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conduca ad escludere la responsabilità per casi di violazione manifesta del diritto vigente. 24-11-2011, 379/10 Commissione europea c/ Repubblica Italiana La repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli stati membri per violazione del diritto dell Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado, posto che, ai sensi dell art. 2, 1º e 2º comma, l. 13 aprile 1988 n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati: a) esclude qualsiasi responsabilità dello stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall organo giurisdizionale medesimo, e b) limita tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave. 2011 Legge comunitaria Emendamento Pini Non divenuta legge azione diretta contro il magistrato 5
MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2015, N. 18 RESTA LA RESPONSABILITA INDIRETTA art. 2, comma 2 : «Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove» - art. 2, comma 3: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. - art. 2, comma 3-bis. «Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'unione europea». Art. 4, 2 e 4 comma, da due anni a tre anni > itermini per agire da parte del danneggiato sono allungati Art. 5 Abrogato > soppressione del filtro «Art. 7. (Azione di rivalsa). Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile. Art. 8, 3 comma «La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto». Art. 9 Eliminata la frase «entro due mesi Art. 13 2-bis. «Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce in formazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso». 6
Abolizione del filtro: v. Corte cost. 22-10-1990, n. 468 «Questa Corte ha riconosciuto il rilievo costituzionale di un meccanismo di "filtro" della domanda giudiziale, diretta a far valere la responsabilità civile del giudice, perché un controllo preliminare della non manifesta infondatezza della domanda, portando ad escludere azioni temerarie e intimidatorie, garantisce la protezione dei valori di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale, sanciti negli artt. da 101 a 113 della Costituzione nel più ampio quadro di quelle "condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati" che "la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono" (v. sentenze n. 2 del 1968 e n. 26 del 1987). Trib. Genova 10 maggio 2016 (foro it., 2016, I, 2570) Trib. Catania 6 febbraio 2016 (foro it., 2016, I, 2571) Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 3, 2 comma, l. 27 febbraio 2015, n. 18, nella parte in cui, attraverso l abrogazione dell art. 5 l. 13 aprile 1988 n. 117, sopprime il giudizio di ammissibilità della domanda risarcitoria, in riferimento agli art. 3, 25, 1 comma, 101, 104 e 111 cost. Non retroattività della legge 27 febbraio 2015, n. 18 Cass. civ. 15 dicembre 2015, n. 25216 In tema di responsabilità civile dei magistrati, la sopravvenuta abrogazione della disposizione di cui all art. 5 l. n. 117 del 1988, per effetto dell art. 3, 2º comma, l. n. 18 del 2015, non ha efficacia retroattiva, onde l ammissibilità della domanda di risarcimento danni cagionati nell esercizio delle funzioni giudiziarie deve essere delibata alla stregua delle disposizioni processuali vigenti al momento della sua proposizione; ne consegue che il giudizio di ammissibilità previsto dall art. 5 cit. continua ad applicarsi alle domande avanzate con ricorso depositato prima del 19 marzo 2015, data di entrata in vigore della l. n. 18 del 2015. Cass. 10 gennaio 2017, n. 258 Non sono retroattivi i nuovi termini di decadenza introdotti dalla legge n. 18 del 2015 per chi intende proporre la domanda risarcitoria nei confronti dello Stato Cass. pen. 23 aprile 2015, n. 16924 L azione di risarcimento dei danni cagionati nell esercizio delle funzioni giudiziarie, anche dopo la recente l. n. 18/2015, non costituisce per sé ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del singolo magistrato; tanto meno tale azione è idonea e sufficiente ad imporre la rimessione del processo ad altra sede giudiziaria; parimenti, non sussiste alcuna possibilità di automatismo per l eventuale astensione del giudice legato alla discrezionale iniziativa della parte. 7