art. 3 articoli 4 e 5 articoli 6 e 7 art. 8

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Transcript:

All. B Relazione illustrativa alla proposta di legge regionale Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell imprenditoria giovanile). Oggetto della proposta di legge è la modifica della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell imprenditoria giovanile) che è entrata in vigore nel momento di maggior crisi del mercato produttivo. Infatti la crisi economica e finanziaria che ha caratterizzato il biennio 2008-2009 ha avuto pesanti implicazioni per le componenti più vulnerabili della popolazione, in primo luogo per i giovani. In Toscana, nel primo semestre 2010, il tasso di disoccupazione tra i giovani nella fascia dai 15 ai 24 anni è risultato al 26,2% (28,8% in Italia) mentre nella fascia dei 25-34 anni ha raggiunto il 12,1% (13,1% Italia). Questa situazione è comune anche ad altre regioni ad elevato sviluppo, in cui l inserimento lavorativo dei giovani continua ad incontrare resistenze e barriere significative, tali da determinare fenomeni di sottoccupazione, precarietà, disoccupazione e irregolarità nelle modalità di lavoro. In sintesi, la situazione giovanile appare caratterizzata da criticità importanti, che richiedono misure specifiche e interventi decisivi: precarizzazione della posizione lavorativa del giovane, dovuta al protrarsi per molti anni di contratti di lavoro temporanei, con bassa retribuzione e apporto previdenziale insufficiente; crescenti difficoltà occupazionali anche per la fascia dei più istruiti, a causa della debole corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro nel sistema economico-produttivo regionale; le conseguenze sociali generali (ritardo nella formazione di una propria famiglia, dipendenza economica dalla famiglia di origine, bassa fertilità); la crescita del numero dei giovani del tutto inattivi, che non vanno a scuola, non lavorano, non fanno formazione (i cosiddetti NEET, pari a circa il 16% della popolazione giovanile). Alle difficoltà che colpiscono i giovani, si aggiunge l aggravamento delle condizioni di contesto che ostacolano l inserimento nel mercato del lavoro e il reimpiego delle donne nel sistema occupazionale della regione. Infatti, malgrado la crisi abbia determinato maggiore perdite di occupati maschi per la loro forte concentrazione nell industria-, si è tuttavia sensibilmente ridotta l occupabilità per le nuove forze di lavoro femminili, che in parte rifluiscono in posizione inattiva o ai margini del mercato del lavoro. I progressi dell ultimo decennio hanno ridotto ma certo non annullato il divario tra i generi: persistono livelli di disoccupazione femminile più elevati, a fronte di tassi di attività e occupazione 1

notevolmente più bassi. Il divario di genere rimane nettamente sfavorevole per le giovani donne, soprattutto dopo i 25 anni quando il tasso di disoccupazione diviene il doppio di quello maschile (16,5% rispetto al 8,3%). Numerose, inoltre, sono le donne coinvolte nel ricorso agli ammortizzatori sociali attivati per far fronte alle conseguenze della crisi: tra gli oltre 35.000 lavoratori che negli ultimi due anni in Toscana hanno utilizzato la cassa integrazione in deroga la quota di donne è risultata pari al 46%. Questi effetti negativi della crisi economica e finanziaria non sono venuti meno con la fine del periodo recessivo e l inizio della fase di ripresa del ciclo, ma continuano a perdurare con pesanti implicazioni per le componenti più deboli del mercato del lavoro, in primo luogo i giovani, le donne e coloro che sono destinatari di ammortizzatori sociali. Di fronte a questo quadro generale si è avvertita la necessità di rivedere alcune disposizioni dell attuale disciplina regionale sull imprenditoria giovanile al fine di ampliarne il campo di applicabilità e di introdurre nuove tipologie di agevolazioni che ne consentano una maggiore utilizzazione. Da queste modifiche ne risulta rafforzato il ruolo di questa legge regionale in quanto, nell ambito delle misure introdotte per contrastare la crisi economica, si pone come lo strumento per favorire e sostenere lo sviluppo di nuova imprenditorialità, allargando a tutte le tipologie di intervento la possibilità di accedere alle agevolazioni. In particolare, la platea dei potenziali beneficiari viene ampliata in quanto tra i destinatari, oltre alle imprese con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, sono previste anche quelle costituite da giovani, da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e da donne, per le quali esiste una disciplina nazionale che di fatto non è più operativa in quanto per la maggior parte è stata abrogata. In sintesi, i target sociali di riferimento della presente proposta di legge coincidono con le componenti che più corrono il rischio di restare ai margini dalla fase di ripresa post-crisi, a supporto delle quali appare urgente valorizzare quelle dinamiche, come la positiva crescita dell imprenditoria femminile (+2,6% anche nel periodo della crisi) che possono rappresentare un sostegno rilevante per recuperare una fase espansiva stabile. L art. 1 della proposta di legge modifica il titolo della legge per sottolineare l ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle agevolazioni. L art. 2 modifica l art. 1 del testo previgente aumentando l elenco dei soggetti beneficiari per ricomprendere, oltre alla costituzione e all espansione di imprese di giovani con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, anche le imprese costituite da giovani, da donne e quelle costituite dai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali. 2

L art. 3 modifica l art. 2 del testo previgente relativo ai beneficiari. In particolare, vengono inseriti i commi 4 bis e 4 ter. Il primo introduce una definizione di impresa in espansione che tiene conto di un dato quantitativo, e cioè la costituzione nei tre anni precedenti alla domanda di accesso alle agevolazioni, anzichè cinque anni come prevedeva il testo precedente, e di un elemento qualitativo. In particolare, l impresa è in espansione se effettua investimenti per aumentare la capacità produttiva o per favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto. Il comma 4 ter stabilisce che i destinatari di ammortizzatori sociali. per l accesso alle agevolazioni devono aver usufruito degli ammortizzatori sociali per un periodo minimo di sei mesi nei ventiquattro mesi precedenti la domanda di agevolazione. In riferimento alla modifica del comma 5, si precisa che è stata mantenuta la previsione secondo la quale dalle agevolazioni sono escluse le imprese nelle quali gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali sono costituiti per oltre il 50 per cento da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o rami di azienda, ma è stata introdotta una deroga a favore delle imprese in crisi. Gli articoli 4 e 5 modificano gli articoli 3 e 4, relativi ai requisiti soggettivi dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese costituite da giovani e delle imprese che hanno un potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, innalzando il limite di età dei beneficiari da 35 a 40 anni. Con questa modifica, la nuova disciplina, accogliendo le istanze delle categorie economiche, recepisce quanto avviene nella realtà italiana in cui i giovani terminano gli studi con ritardo rispetto ai coetanei europei e quindi anche i tempi di ingresso nel mondo del lavoro sono posticipati. Inoltre, il limite di età di 40 anni è in linea con quanto prevede la normativa regionale a favore dell accesso dei giovani alle attività agricole e dalla normativa europea. Gli articoli 6 e 7, introducono gli articoli 4 bis e 4 ter, che prevedono le condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese costituite da donne e per quelle costituite dai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, per le quali non è previsto alcun limite di età. L art. 8 modifica l art. 5 del testo precedente, in quanto sostituisce la misura del contributo in conto capitale con nuove tipologie di agevolazioni tra loro cumulabili. In particolare, è prevista la concessione di un contributo per l abbattimento del tasso di interesse applicato su finanziamenti e operazioni di leasing e la prestazione di garanzie su finanziamenti e operazioni di leasing. Confermando l impostazione della legge previgente, rimane, in aggiunta o in alternativa a queste misure, e per le sole imprese con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, 3

quella dell assunzione di partecipazione di minoranza nel capitale dell impresa da parte del soggetto gestore, individuato dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento. Le agevolazioni, tra loro cumulabili, devono rispettare la soglia de minimis prevista dalla normativa europea. L art. 9, sostituisce il precedente articolo 6, e rinvia alla delibera di Giunta regionale alcune determinazioni che attengono alle condizioni e modalità per l attuazione degli interventi agevolativi. In particolare è rimessa alla Giunta regionale la scelta dei criteri di selezione per l accesso alle agevolazioni, la misura delle agevolazioni e la quota degli stanziamenti distinta in base alla tipologia di imprese e di agevolazioni. In modifica alla disciplina attuale, che considera solo il settore dell innovazione, il nuovo testo rimanda alla Giunta regionale l individuazione dei settori che possono accedere alle agevolazioni. Con l art. 10 vengono apportate alcune modifiche al testo dell art. 7 per adeguarlo alle nuove tipologie di agevolazioni. In particolare, il nuovo testo fa riferimento ai progetti di investimento anzichè a quelli di sviluppo tecnologico in quanto l ambito di applicabilità della legge non è più limitato alle imprese con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo. Inoltre si fa riferimento alla necessità per le imprese di mantenere a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa alle agevolazioni ricevute al fine di permettere lo svolgimento dei controlli. L art. 11 sostituisce l art. 8 per adattarlo alle nuove tipologie di agevolazione e introduce l applicazione della sanzione amministrativa a carico di chi ha indebitamento percepito l agevolazione qualora sia stata accertata la carenza dei requisiti essenziali o l irregolarità della documentazione prodotta. L art. 12, in sostituzione dell art. 9, specifica il contenuto del regolamento attuativo della legge regionale. In particolare, come previsto dalla precedente disciplina, con il regolamento verranno individuati i criteri per determinare il potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo dei progetti, le modalità di individuazione del soggetto gestore delle agevolazioni, le spese ammissibili per gli investimenti e i controlli sull attuazione della legge. Con le modifiche introdotte dalla proposta di legge, il regolamento, che dovrà essere adottato nel temine di novanta giorni anziché centoventi, dovrà individuare anche i criteri per la determinazione 4

delle imprese in espansione e le modalità di concessione delle agevolazioni e di realizzazione dei progetti di investimento. L art. 13 sostituisce l art. 11, relativo alla norma finanziaria: rispetto al testo previgente non si prevede un fondo di rotazione ma, per l anno 2011 si stabilisce che le risorse sono determinate nell importo massimo di euro 5 milioni, a decorrere dall adozione di tutti gli atti attuativi della nuova disciplina, e che per il biennio 2012-2013 ammontano ad euro 5 milioni annui; per le risorse relative agli anni successivi è fatto rinvio alla legge di bilancio. L art. 14, introduce la norma transitoria necessaria per regolare i procedimenti che risultano avviati e pendenti rispetto alla data di adozione di tutti gli atti attuativi conseguenti alla modifica di legge. In particolare, per le domande di agevolazione presentate fino alla messa a regime della nuova disciplina, mediante l adozione di tutti gli atti attuativi, si prevede che queste siano esaminate secondo le procedure e le modalità stabilite dal testo previgente. L art. 15 prevede l entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Questa disposizione consente di accelerare i tempi per l adozione dei successivi atti attuativi e quindi per mettere quanto prima a regime il sistema delineato dalla nuova disciplina. 5