EOLICO / EOLICO SELVAGGIO: Aspetti ambientali e paesaggistici 30 Giugno 2017 Auditorium Chiesa Santa Maria degli Angeli. Pontelandolfo (BN) Daniele TUFO -
Il WWF (World Wide Fund for Nature ) è la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della natura, Nato nel 1961, è presente nel mondo con 24 organizzazioni nazionali, 5 organizzazioni affiliate e 222 uffici di programma in 96 paesi. Oltre 5 milioni di persone in tutto il mondo con il loro aiuto permettono al WWF di sostenere la sua sfida: oltre 1.300 progetti concreti ogni anno per la tutela della biodiversità e per creare un mondo dove l'uomo possa vivere in armonia con la natura. La biodiversità è la varietà di organismi viventi sulla Terra, tra i milioni di persone, piante, animali, microrganismi, i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi che essi costruiscono nella biosfera. Il WWF si pone l obiettivo di conservare e tutelare la natura e paesaggio
Ma spesso la natura e il paesaggio sono minati dagli interventi dell uomo. Motivo per cui è stato necessario regolamentare le varie interferenze con delle norme: Ambientali e Paesaggistiche Per la tutela AMBIENTALE Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'unione Europea per la conservazione della biodiversità. Norme che individuano delle aree di elevato pregio ambientale divise in SIC, le ZSC e le ZPS In Italia, essi coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e quasi il 4% di quello marino. Riferimenti normativi Direttiva 79/409/CEE del Consiglio Europeo, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici Direttiva 92/43/CEE del Consiglio Europeo del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche SIC (Sito Interesse Comunitario) ZPS (Zona di Protezione Speciale) ZSC (Zona Speciale di Conservazione)
GEOPORTALE NAZIONALE Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare MAPPA NAZIONALE dei SIC ZSC - ZPS
Aree protette in Campania
Corridoi ecologici i fiumi Il fiume Calore
Corridoi ecologici i fiumi
Oasi «Lago di Campolattaro»
Il WWF in questa parte del territorio sannita, tra i due parchi Regionali del Taburno e del Matese, quest ultimo sta per diventare Parco Nazionale, è presente con un oasi di oltre 1000 ettari. L'Oasi di Protezione Lago di Campolattaro per una parte ricade in un Sito di Interesse Comunitario denominato "Alta Valle del Fiume Tammaro" (SIC IT8020001), ed è Zona di Protezione Speciale (ZPS IT8020015). Già dal 1998 l'area è stata individuata come Oasi di Protezione della Fauna la cui gestione è stata affidata al WWF Italia dal 2003. La peculiarità più importante dell'oasi Lago di Campolattaro è che si trova lungo una delle più importanti rotte migratorie degli uccelli, che collega l'europa all'africa. In questo periodo si contano migliaia di nidificazioni. A cura delle nostre guardie e dell Associazione Alisea Alto Tammaro, sono stati censite 177 specie tra cui i rapaci con apertura alare fino a 2 mt. Ne cito solo alcuni: Nibbio reale (Milvus milvus) Nibbio bruno (Milvus migrans) Biancone (Circaetus gallicus) Sparviere (Accipiter nisus) Albanella reale (Circus cyaneus) Albanella minore (Circus pygargus) Falco di palude (Circus aeruginosus) Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) Astore (Accipiter gentilis) Poiana (Buteo buteo) Falco cuculo (Falco verspertinus) Smeriglio (Falco columbarius) Lanario (Falco biarmicus) Lodolaio (Falco subbuteo) Gheppio (Falco tinnanculus) Pellegrino (Falco peregrinus) Ma questo sito è importante non solo per l avifauna ma anche soprattutto per la flora, infatti i prati e i pascoli, collinari e montani, rappresentano uno degli habitat in assoluto più ricchi di orchidee spontanee. Questi habitat sono stati inseriti tra gli habitat prioritari a livello europeo, dalla Direttiva 92/43/CEE, con la seguente dicitura "Praterie semi-naturali aride e facies arbustive su calcari (Festuco-Brometea, siti importanti di orchidee)". Di orchidee ne sono state censite 33
Piante Genere Specie Orchidee su prati aridi Spiranthes Platanthera Gymnadenia Dactylorhiza Orchis Anacamptis Neotinea Himantoglossum Serapias Ophrys Cephalanthera Epipactis Limodorum Neottia Spiranthes spiralis Platanthera chlorantha Gymnadenia conopsea Dactylorhiza sambucina Dactylorhiza maculata saccifera Orchis anthropophora Orchis italica Orchis mascula Orchis provincialis Orchis purpurea Anacamptis coriophora fragrans Anacamptis morio Anacamptis papilionacea Anacamptis pyramidalis Neotinea tridentata Himantoglossum adriaticum Serapias cordigera Serapias lingua Serapias vomeracea Ophrys tenthredinifera Ophrys bombyliflora Ophrys fusca Ophrys apifera Ophrys sphegodes Ophrys bertolonii Ophrys holosericea Cephalanthera damasonium Cephalanthera longifolia Cephalanthera rubra Epipactis helleborine Epipactis microphylla Limodorum abortivum Neottia nidus-avis
Per la tutela PAESAGGISTICA In particolare il concetto di paesaggio viene accostato a quello di bellezza naturale, in un senso che mira a tutelare i valori paesistici sotto il profilo dei quadri naturali che essi realizzano. Dal Testo: Biodiversità manuale d uso di Bruno MASSA Darwin Edizione 2010 il concetto di Paesaggio è stato definito come il punto d incontro tra la natura e la storia. Nell area mediterranea, probabilmente più che altrove, la natura dei luoghi, la loro morfologia e geografia sono state modificate dalle attività dell uomo, pastore ed agricoltore. Il risultato della plurimillenaria convivenza tra l uomo e l ambiente è un paesaggio in cui si è mantenuto un equilibrio critico tra la specie umana e tutte le altre specie. In molti casi il paesaggio è rappresentato da un mosaico di ecosistemi, la cui ricchezza può essere anche superiore della somma della ricchezza dei singoli ecosistemi, in quanto intervengono fattori sinergici per la presenza di numerose fasce di transizione. Quando l uomo osserva un paesaggio e lo valuta dal punto di vista estetico, lo riconosce come favorevole per se stesso; questo significa che riconosce in esso istintivamente elementi positivi anche dal punto di vista egoistico di sopravvivenza che gli consentono di classificare i paesaggi in modo più o meno positivo o più o meno negativo.
Non a caso questi riferimenti di normativa, sotto descritti, sono estrapolati dallo stesso sito del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per cui si deduce l intreccio fondamentale e strategico in cui ambiente e paesaggio sono tutt uno. Normativa di Riferimento dal sito del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare. dllhttp://www.naturaitalia.it/apriparagrafiarticolosezionemenu.do?idarticolo=86¶grafo=1 In Italia fu Benedetto Croce, nel 1922, il primo a promuovere una legge che tutelasse il paesaggio e le bellezze naturali con norme molto simili a quelle previste per il patrimonio monumentale (Legge n. 778 del 1922) e poco più di 20 anni dopo, anche l art. 9 della Costituzione italiana ribadirà questo concetto. Da allora in poi svariate leggi e decreti sono stati redatti al fine di fornire una salvaguardia sempre maggiore al Paesaggio che ci circonda e questo non solo a livello nazionale; esiste infatti anche una normativa internazionale in tema di Paesaggio, la Convenzione Europea del Paesaggio. Legislazione nazionale redatta in relazione alla conservazione del paesaggio, o avente ricadute di tipo paesaggistico: Legge n. 1497 del 1939: tutela mediante apposito vincolo anche alcune categorie di beni di valore estetico; Legge n. 1150 del 1942 (in materia urbanistica); Legge n. 431 del 1985 (Legge Galasso): estende il vincolo della legge 1497/39 a diverse categorie di beni categorie di beni intese in modo non puntuale, ma comprendenti porzioni di territorio anche piuttosto estese (es. aree montane, fasce costiere); Decreto Legislativo n. 490 del 1999 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali): salvaguardia dei valori paesistici e ambientali attraverso la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali; Delibera CIPE n. 229 del 21 dicembre 1999 Programma Nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione : protezione dei paesaggi a rischio desertificazione; Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e le Regioni e Province autonome sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio (19.04.2001): nel quale ai fini della tutela del paesaggio il territorio deve essere considerato non solo per i suoi ambiti di maggior valore ma nel suo complesso; Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42 del 22.01.2004) e successive modifiche e integrazioni): utilizza praticamente la stessa definizione di paesaggio presente nella Convenzione europea: una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni ; Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.: definisce le azioni da realizzare per assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio, la tutela delle risorse idriche e la lotta alla desertificazione. Codice dei beni culturali e del paesaggio: è il principale riferimento legislativo che attribuisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese è il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni. D.L. n. 70/2011 e Allegato: contiene le modifiche al procedimento di autorizzazione paesaggistica (art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), che ridefinisce natura e caratteristica dell'autorizzazione paesaggistica, mediante specifica procedura autorizzativa e sposta le competenze sul tema, delegando al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, invece che al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la specifica autorità sul tema.
http://www.beniculturali.it/mibac/export/mibac/sito-mibac/menuprincipale/ministero/index.html Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fu istituito da Giovanni Spadolini, (con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657 [atto originario atto originario con aggiornamenti], convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 [atto originario atto originario con aggiornamenti]- G.U. 14 febbraio 1975, n. 43), con il compito di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di interesse di estrema rilevanza sul piano interno e nazionale. (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali con D.P.R. n. 805 del 3 dicembre 1975 [atto originario atto originario con aggiornamenti] Raccolse le competenze e le funzioni in materia che erano prima del Ministero della Pubblica Istruzione (Antichità e Belle Arti, Accademie e Biblioteche), Ministero degli Interni (Archivi di Stato) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Discoteca di Stato, editoria libraria e diffusione della cultura). Nel 1998 con Decreto Legislativo n. 368 del 20 ottobre [atto originario atto originario con aggiornamenti], viene istituito il nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a cui sono devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali alle quali si va ad aggiungere la promozione dello sport e di impiantistica sportiva e la promozione delle attività dello spettacolo in tutte le sue espressioni: dal cinema al teatro, alla danza, alla musica, agli spettacoli viaggianti. Con Decreto-legge del 18 maggio 2006 n. 181 [atto originario atto originario con aggiornamenti], le competenze dello sport sono assegnate al nuovo Ministero per le Politiche Giovanili e Attività sportive Con la fine del 2006 i Dipartimenti sono stati sostituiti dal Segretariato Generale. Il Segretario generale, per quanto attiene all'attuazione delle linee programmatiche dell'area, si avvale delle competenze dei Direttori Generali, dei Dirigenti dei servizi, e, con funzioni di consulenza su temi specifici, dei Dirigenti Generali. Con D.P.R. del 26 novembre 2007, n. 233 [atto originario atto originario con aggiornamenti] pubblicato in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007 - Supplemento Ordinario n. 270 viene approvato il nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n.164 del 17 luglio 2009 il D.P.R. 2 luglio 2009 n. 91 [atto originario atto originario con aggiornamenti] il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali improntato a misure di maggiore razionalizzazione, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione, che introduce significative innovazioni mirate a esaltare l azione di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale nazionale e al contempo restituisce centralità alla salvaguardia del paesaggio nel contesto più generale delle belle arti. Tra le principali novità, infatti, vi è l istituzione della Direzione Generale per la valorizzazione del Patrimonio Culturale, che consentirà maggiore incisività nella promozione e nello sviluppo di questo settore, con lo scopo di garantire una maggiore conoscibilità e fruibilità dei beni culturali. Importante anche la costituzione della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l Architettura e l Arte Contemporanee. Nel 2013 il governo Letta affida le competenze del turismo al Ministero che assume dunque l'attuale denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Articolo1,comma2e3dellaLEGGE24giugno 2013, n. 71 [atto originario atto originario con aggiornamenti] pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, entrata in vigore il 26 giugno 2013) Dal 21 ottobre 2013 l Ufficio per le Politiche del Turismo passa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Dall'11 dicembre 2014 è in vigore il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (14G00183) (GU n.274 del 25-11-2014 ) Con il DM 43 del 23/01/2016, sono in vigore le modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" (Registrato dalla Corte dei Conti il 29 Febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016 ) Con DM 44 del 23/01/2016, è in corso la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero. (Registrato dalla Corte dei Conti il 29 Febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016) Il 26 marzo 2016 entra in vigore del DM 44 del 23/01/2016 (Circolare n. 14/2016 - SG: Entrata in vigore - Fase transitoria e continuità amministrativa) Con la riforma i principali musei statali sono divenuti istituti autonomi, dove i direttori, individuati attraverso bandi internazionali, agiscono secondo i più moderni e attuali criteri di gestione museale, mentre i numerosi istituti presenti sul territorio, ognuno guidato da un funzionario, sono coordinati dai 17 poli museali regionali in un costante e progressivo dialogo con le reti dei musei civici e diocesani per far crescere a tutto vantaggio della cittadinanza il patrimonio diffuso di cui sono ricchi i nostri territori. La riforma unifica le responsabilità di tutela nella sola Soprintendenza per l Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio, aumentando i presidi sul territorio la cui distribuzione è stata definita tenendo conto del numero di abitanti, della consistenza del patrimonio culturale e della estensione territoriale. (Comunicato di approfondimento: Aumentano i presidi di tutela archeologica e nascono nuovi parchi archeologici autonomi)
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo http://sitap.beniculturali.it/ Come si può notare l Italia da un punto di vista paesaggistico sembra molto vincolata tranne che in un enorme buco nel nostro sud, dal Molise fino a scendere in Sicilia. Eppure ci sono vincoli riconosciuti e leggibili sin dai tempi dei nostri avi Sanniti come - il Regio Tratturo Pescasseroli Candela e relativi tratturelli; - la via Appia e successiva variante alla Traianea - La via Herculea e la via Micaelica - I siti storici/archeologici dei ritrovamenti Casalbore, Castelvetere Valfortore sanniti di - i fiumi individuati anche come corridoi ecologici primari e secondari - i boschi - i monumenti Ma.. a guardarla bene sembra quasi che quel buco coincida perfettamente con gli impianti eolici già costruiti nel Fortore e in quelli che debbono ralizzare nell Alto Sannio!!!!
Posizione del WWF Italia sull EOLICO Dal testo: L energia Eolica per il WWF di Massimiliano Varriale Il WWF ritiene che le centrali eoliche, pur costituendo un opportunità irrinunciabile, per fronteggiare i cambiamenti climatici, (Protocollo di Kyoto 20/20/20 e dichiarate Opere di Pubblico Interesse dal 2003) possano presentare un rilevante impatto ambientale. È necessario dunque che per la scelta dei siti per le soluzioni impiantistiche siano previste la VIA e la VAS, attraverso procedure trasparenti con la consultazione di tutti i portatori d interesse. il WWF Italia si è dichiarato disponibile a collaborare con gli enti nazionali preposti, gli Amministratori Locali, le imprese del settore e gli altri soggetti interessati nella scelta dei siti più idonei, senza ostacolare la diffusione di questa fonte energetica, nei casi in cui l impatto valutato non comporti un effettivo danno in aree di elevato pregio naturalistico o paesaggistico. È necessario dunque che la costruzione di una centrale eolica sia ben valutata e soprattutto rispetti le norme e i regolamenti vigenti. I riferimenti normativi attualmente in vigore sono linee guida D.M.10.09.2010 misure di conservazione per i siti sic e zps.
Problema 1: SIC e ZPS 1. VIA, VI e VAS superficiali, non approfondite, fotocopia 2. Carenza di studi ed analisi preliminari 3. Assenza di monitoraggio negli impianti realizzati 4. Eterogeneità dei componenti delle commissioni e soggettività delle valutazioni 5. Assenza dei Piani di Gestione (almeno in Campania) : a ns avviso i PdG dovrebbero impedire la realizzazione di impianti eolici. A nostro giudizio gli impianti eolici andrebbero omessi nelle aree protette e nelle vicinanze dei confini con un buffer di tutela oltre i perimetri di almeno 2 km. Spesso però tali distanze non bastano, vedi il caso delle torri eoliche di Pontelandolfo che sono a circa 1 Km dall area protetta di Campolattaro e Morcone, e le torri a Campolattaro invece ancora meno. Tali torri sono posizionate sulla rotta migratoria dal sud verso il nord. Infatti le torri sono perfettamente in linea con i monti del Partenio e Picentini a sud e il lago a nord,.. e sono una mattanza per le specie migratorie.
Problema 2: effetto cumulativo 1. Effetto selva produce una barriera non solo per gli uccelli, ma considerando anche le strade di servizio e le opere accessorie, anche per gli altri animali e per la vegetazione 2. Consumo di suolo rilevante delle aree (per lo più agricole) 3. Barriera visiva che altera il paesaggio tradizionale e l orizzonte
Problema 3: usi civici 1. Occupazioni di terreni ad uso collettivo per fida pascolo 2. Bene collettivo e non ad uso delle società eoliche
Problema 4: distanze dalle abitazioni 1. Distanze dal perimetro delle aree protette: da valutare caso per caso, tenendo conto che gli aerogeneratori non interferiscano con le rotte migratorie 2. Distanze dalle abitazioni: da DM 10/09/2010 la distanza minima da rispettare è di 200 metri, ma a tale distanza il rumore di un aerogeneratore è ancora elevato 3. Distanze dalle abitazioni raggruppate: da DM 10/09/2010 la distanza minima da rispettare è di 6 volte l altezza dell impianto dai gruppi di case masseriali. Quindi una pala eolica con altezza max di 120 mt dovrà stare ad una distanza di 120 x 6 = 720 mt. 4. per la Rumorosità si devono verificare sia i limiti di emissione che di immissione. Per questi ultimi la distanza è la principale ed unica misura di attenuazione
Problema 4: distanze Aree Contermini L area contermine è il confine in comune con un altro territorio. confinante Alla lettera e del D.M. 10.09.2010 alla lettera e, dice: e) si dovrà esaminare l'effetto visivo provocato da un'alta densità di aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico o a parchi eolici adiacenti; tale effetto deve essere in particolare esaminato e attenuato rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d), del Codice, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore; La distanza da Aree Contermini beni paesaggistici ai sensi della 42/2004. (si considerano aree contermini quelle che in linea d aria ricadono nell ambito distanziale di 50 volte l altezza massima del più vicino aerogeneratore) H mt. 150 x 50 volte = mt 7.500. Ma aree contermini sono anche le distanza dal comune vicino che subisce invece senza poter battere ciglio. È sentenza importante sull impianto eolico di Castelpagano, 10 torri alti 150 metri, da 3 MW di potenza cadauno, per un totale di 30 MW, in cui la sezione VII del TAR Campania, con sentenza 3019/17 (relatore Passarelli Di Napoli), ha accolto il ricorso proposto dal WWF Sannio (rappresentato dall avv. Maurizio Balletta) e annullato la valutazione di impatto ambientale dell impianto eolico di Castelpagano, progettato dalla Cogein Energy srl. La sentenza del TAR è di estremo interesse in quanto afferma che, come da sempre sostenuto dal WWF, la Regione Campania era tenuta ad acquisire i pareri della Regione Molise e dei Comuni molisani confinanti che subiscono l impatto ambientale delle imponenti torri di acciaio
DM 10.09.2010 3.2. Misure di mitigazione Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: a) ove possibile, vanno assecondate le geometrie consuete del territorio quali, ad esempio, una linea di costa o un percorso esistente. In tal modo non si frammentano e dividono disegni territoriali consolidati; b) ove possibile, deve essere considerata la singolarità e diversità di ogni paesaggio, evitando di interrompere un'unità storica riconosciuta; c) la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali; d) potrà essere previsto l'interramento dei cavidotti a media e bassa tensione, propri dell'impianto e del collegamento alla rete elettrica; e) si dovrà esaminare l'effetto visivo provocato da un'alta densità di aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico o a parchi eolici adiacenti; tale effetto deve essere in particolare esaminato e attenuato rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d), del Codice, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore; f) utilizzare soluzioni cromatiche neutre e di vernici antiriflettenti, qualora disponibili; g) ove necessarie, le segnalazioni per ragioni di sicurezza del volo a bassa quota, siano limitate alle macchine più esposte (per esempio quelle terminali del campo eolico o quelle più in alto), se ciò è compatibile con le normative in materie di sicurezza; h) prevedere l'assenza di cabine di trasformazione a base palo (fatta eccezione per le cabine di smistamento del parco eolico), utilizzando tubolari al fine di evitare zone cementate che possono invece essere sostituite da prato, erba, ecc.; i) preferire gruppi omogenei di turbine piuttosto che macchine individuali disseminate sul territorio perché più facilmente percepibili come un insieme nuovo; j) in aree fortemente urbanizzate, può essere opportuno prendere in considerazione luoghi in cui sono già presenti grandi infrastrutture (linee elettriche, autostrade, insediamenti industriali, ecc.) quale idonea ubicazione del nuovo impianto: la frammistione delle macchine eoliche ad impianti di altra natura ne limita l'impatto visivo; k) la scelta del luogo di ubicazione di un nuovo impianto eolico deve tener conto anche dell'eventuale preesistenza di altri impianti eolici sullo stesso territorio. In questo caso va, infatti, studiato il rapporto tra macchine vecchie e nuove rispetto alle loro forme, dimensioni e colori; l) nella scelta dell'ubicazione di un impianto considerare, compatibilmente con i vincoli di carattere tecnico e produttivo, la distanza da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione da cui l'impianto può essere percepito. Al diminuire di tale distanza è certamente maggiore l'impatto visivo delle macchine eoliche; m) sarebbe opportuno inserire le macchine in modo da evitare l'effetto di eccessivo affollamento da significativi punti visuali; tale riduzione si può anche ottenere aumentando, a parità di potenza complessiva, la potenza unitaria delle macchine e quindi la loro dimensione, riducendone contestualmente il numero. Le dimensioni e la densità, dunque, dovranno essere commisurate alla scala dimensionale del sito; n) una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento; o) la valutazione degli effetti sul paesaggio di un impianto eolico deve considerare le variazioni legate alle scelte di colore delle macchine da installare. Sebbene norme aeronautiche ed esigenze di mitigazione degli impatti sull'avifauna pongano dei limiti entro cui operare, non mancano utili sperimentazioni per un uso del colore che contribuisca alla creazione di un progetto di paesaggio; p) ove non sussistano controindicazioni di carattere archeologico sarà preferibile interrare le linee elettriche di collegamento alla RTN e ridurle al minimo numero possibile dove siano presenti più impianti eolici. La riduzione al minimo di tutte le costruzioni e le strutture accessorie favorirà la percezione del parco eolico come unità. E' importante, infine, pavimentare le strade di servizio con rivestimenti permeabili.
Problema 5: costi / benefici 1. Nelle aree dell Alto Sannio, nel Comune Pontelandolfo e limitrofi, le ore di ventosità non superano le 2000 ore annue con una velocità al di sopra dei 7m/s. Inoltre i venti non sono costanti e con frequenti raffiche a causa dell orografia del territorio, per cui al di sotto delle 2000 ore il sito è considerato non idoneo 2. Non sono mai valutati i costi territoriali correlati per le opere accessorie (strade, elettrodotti, centrali di trasformazione, ) che rimangono a carico della collettività 3. I produttori sono quasi sempre aziende forestiere, per cui non c è nessun ricaduta economica sul territorio ma solo impoverimento. I territori del Fortore dopo una ventina d anni di eolico sono più desertificati di prima 4. Ancora non abbiamo esperienza di decommissioning (smantellamento) di impianti eolici: sarà ripristinato il territorio originario?
La realtà dell EOLICO Alla luce di tutte le anomalie evidenziate per aggirare le norme che regolano l installazione degli impianti eolici di tipo industriale, riteniamo che: Le norme in materia paesaggistiche non sono rispettate; Le norme in materia ambientale non sono rispettate La normativa del decreto settembre 2010 non è rispettata La normativa dei diritti degli usi civici non è rispettata La normativa in riferimento alle minime ore di vento utile spesso è elusa perché i rilievi anemometrici non vengono eseguiti, affidandosi all atlante del vento Pertanto possiamo definire l eolico attuale come Eolico Selvaggio un affare per drenare contributi pubblici???? una speculazione per quotare le aziende in borsa???? un danno al territorio in immagine, sviluppo rurale turistico una desertificazione delle aree che subiscono senza nemmeno essere interpellati e se contrari, si hanno poche possibilità di spuntarla contro i colossi economici finanziari delle società eoliche che nulla hanno a che fare con lo sviluppo del territorio
Azioni del WWF Sannio per la repressione dell eolico selvaggio 1. Ricorso presentato alla Comunità Europea per la realizzazione di un impianto eolico da 16 Pale per 48 Mw di potenza ubicato nel Comune di Morcone e Pontelandolfo, ai confini con il parco regionale del matese in piena zona sic. Nella valutazione d incidenza avevano omesso di indicare che in quell area insistevano degli habitat prioritari prati aridi con meravigliose orchidee, tutelati dalla comunità europea e per cui la comunità ha aperto una procedura d infrazione contro l Italia e nello specifico la Regione Campania. 2. Ricorso vinto sulle aree contermini a Castelpagano 3. Ricorso per 8 aerogeneratori da 1 Mw nel Comune di Pontelandolfo, Campolattaro e Casalduni, a 200 mt dall area ZPS e dall Oasi del wwf Lago di Campolattaro per mancanza di distanze adeguate al transito dell avifauna migratoria dell invaso 4. Ricorso presentato al commissario straordinario per gli usi civici della Regione Campania per mancanza di svincolo di terreni ad uso collettivo adibita a fida pascolo
Posizione del WWF Sannio L è assolutamente contraria alla installazione di altre pale eoliche nel territorio circoscritto all area così detta sannio per la presenza già massiccia di 1200 impianti in uso nel Fortore e altrettanti da installare ancora. Territorio già fortemente compromesso dalla presenza di impianti eolici che hanno trasformato il paesaggio in una foresta d acciaio inguardabile. Per cui l associazione ritiene di non concedere altro territorio per uso eolico, così come in progetto, a discapito tra l alto di aree di pregio paesaggistico, storico e ambientale. La contestazione più forte che l associazione sostiene è la mancanza di rispetto delle leggi per cui inquadra questo progetto di ampliamento dell eolico del Fortore verso l Alto Sannio, in EOLICO SELVAGGIO.
Proposte del WWF Sannio per un eolico sostenibile 1. Eolico a km zero 2. Aerogeneratori di piccola taglia ad uso domestico / aziendale, integrato con altre rinnovabili solari 3. Aerogeneratori innovativi ad asse verticale, sui tetti, sui pali dell illuminazione, sui tralicci, 4. Pianificazione e programmazione attraverso i PUC, i PTCP e PEAR condivisi dal basso e sostenuti da ogni individuo abitante del territorio (vedi politiche del Comune di Peccioli in provincia di Pisa)
Dubbi e domande di 20 anni fa
www.wwf.it/sannio via N. Ciletti, 32 - Benevento