a cura di Alessandro Millo Il libro unico del lavoro in formato elettronico
Libro unico del lavoro Sostituisce i vecchi libri di matricola, presenze e paga, il registro d impresa agricola e del lavoro a domicilio, nonché il registro presenze degli autotrasportatori. Vanno registrati i dati relativi a dipendenti, collaboratori ed associati in partecipazione con apporto di lavoro Va tenuto sul luogo di lavoro o presso il consulente, previa comunicazione alla Direzione Prov.le del Lavoro La comunicazione è contestuale alla delega ad elaborare il LUL, attraverso il punto cliente del sito I.N.A.I.L. Va aggiornato entro il giorno 16 del mese successivo L omessa o infedele registrazione è punita solo se determina differenze retributive, contributive o fiscali ( art. 39 e 40, D.L. n. 112/2008; D.M. 9 luglio 2008 )
Modalità di tenuta a) Stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, numerati e vidimati dall INAIL o da soggetti autorizzati b) Stampa laser, con generazione automatica della numerazione, previa autorizzazione da parte dell I.N.A.I.L. c) Su supporti magnetici, che garantiscano la consultabilità, integrità inalterabilità e sequenzialità dei dati, previa comunicazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro NB La numerazione può essere unitaria per tutte le aziende seguite dallo stesso consulente o appartenenti allo stesso gruppo societario, previa comunicazione ed autorizzazione da parte dell I.N.A.I.L. (*) ( art. 1 e 2, D.M. 9 luglio 2008 ) (*) Min. Lavoro, Vademecum 05/12/2008, A41
Tenuta in formato elettronico Il Libro unico del lavoro in formato elettronico (che non si riduca ad una copia del libro cartaceo a stampa laser in formato.pdf ) è composto da documenti informatici statici immodificabili, di cui è garantita la data, l autenticità e l integrità mediante l apposizione della marca temporale e della firma digitale del datore di lavoro, consulente o associazione di categoria che lo ha elaborato sotto la sua esclusiva responsabilità. Può essere memorizzato su qualsiasi supporto che ne assicuri la leggibilità nel tempo e la consultabilità delle informazioni mediante funzioni di ricerca in relazione al cognome, al nome ed al codice fiscale del lavoratore, alla data ed alle associazioni logiche di tali dati. ( Min. Lavoro, Vademecum 05/12/2008, A3 )
Firma digitale e marca temporale La firma digitale e la marca temporale sono necessarie per dare certezza al Libro unico del lavoro elaborato in formato elettronico Devono essere apposte entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento Di norma sull intero complesso delle registrazioni del mese di paga e non sulle singole operazioni, ma rimane possibile suddividere in più blocchi le registrazioni dello stesso mese, ad esempio per problemi tecnici ( Min. Lavoro, Vademecum 05712/2008, A1 )
Registrazione tardiva Eventuali registrazioni tardive, anche a seguito di visita ispettiva, vanno comunque effettuate con data e sequenza numerica del mese in corso ( Min. Lavoro, Vademecum 05712/2008, c9 )
Obbligo di esibizione Nelle sedi stabili, il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza, anche a mezzo fax o posta elettronica. In caso di attività mobili o itineranti, deve essere esibito entro il termine assegnato dagli organi di vigilanza. I consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, devono esibire il libro unico del lavoro da loro tenuto entro 15 giorni dalla richiesta formulata a verbale dagli organi di vigilanza ( art. 3, D.M. 9 luglio 2008 )
Obbligo di conservazione Il datore di lavoro deve conservare il libro unico del lavoro per cinque anni dalla data dell ultima registrazione Nel rispetto degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 L affidamento ad un consulente dell incarico di elaborare il Libro unico del lavoro, non comporta necessariamente la delega a tenerlo, esibirlo e conservarlo (tale ulteriore delega va segnalata alla D.P.L., tramite il sito I.N.A.I.L.) ( art. 6, D.M. 9 luglio 2008 ) ( Min. Lavoro, Vademecum 05712/2008, A10 )
Sanzioni amministrative: Libro unico del lavoro Omessa istituzione. 500-2500 Omessa esibizione. 200-2000 *consulenti del lavoro (dopo 15gg.):. 100-1000 Associazioni di piccole imprese Omessa o infedele registrazione Tardiva registrazione (dopo il 16) (dopo 15gg.):. 250-2000 in caso di recidiva:. 500-3000 (rilevante):. 150-1500 oltre 10 lavoratori:. 500-3000 (rilevante):. 100-600 oltre 10 lavoratori:. 150-1500 Omessa conservazione (5 anni). 100-600 (*) In caso di recidiva, è informato l Ordine per eventuali provvedimenti disciplinari (art. 39, c. 6-7 e 40, c. 1, D.L. n. 112/2008, che sostituisce art. 5, L. n. 12/1979)