Diritto tributario italiano L imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione



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Diritto tributario italiano L imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione 13 Stefano Grilli Dottore commercialista, Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Milano Le ultime novità alla luce del Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 1. Introduzione Il Decreto-Legge (di seguito D.L.) del 6 dicembre 2011, n. 201[1] (di seguito Decreto Monti ) ha introdotto importanti modifiche normative nell ordinamento tributario italiano che, come indicato nell incipit del Decreto, sono volte a garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese nell attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, nonché di adottare misure dirette a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività. La presente disamina ha ad oggetto la novella disciplina relativa all imposta(e) di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione[2], così come regolata dall articolo 16, commi da 6 a 12, del Decreto Monti. Si osserva, inoltre, che le disposizioni concernenti l imposta(e) in commento sono state recentemente modificate dal D.L. del 2 marzo 2012, n. 16[3] (di seguito Decreto Semplificazioni Fiscali ). In sintesi, il presupposto impositivo dell Imposta di Bollo Speciale è rappresentato dalla detenzione, in regime di riservatezza, di quelle attività finanziarie che, secondo le pertinenti disposizioni normative succedutesi dall anno 2001 al 2010, sono state oggetto di rimpatrio (fisico o giuridico). L Imposta di Bollo Straordinaria è disciplinata dall articolo 19, comma 12, del Decreto Monti, a mente del quale per le attività finanziarie oggetto di emersione che, a partire dal 1. gennaio 2011 e fino alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un imposta straordinaria pari al 10 per mille. Il presupposto impositivo è, in questo caso, individuabile nel prelievo o nella dismissione delle attività scudate a cui consegue la perdita del requisito della segretazione. È possibile individuare due distinte imposte ( Imposte di Bollo ) afferenti alle attività oggetto di emersione: l Imposta di Bollo Speciale (annuale) ex articolo 19, comma 6, del Decreto Monti; l Imposta di Bollo Straordinaria ex articolo 19, comma 12, del Decreto Monti. L articolo 19, comma 6, del Decreto Monti, prevede che le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell articolo 13-bis del decreto-legge 1. luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13.5 per mille. 2. L Imposta di Bollo Speciale L Imposta di Bollo Speciale riguarda le attività finanziarie oggetto di emersione attraverso la procedura di rimpatrio (fisico o giuridico) che risultano detenute in regime di riservatezza al 6 dicembre 2011 con riferimento al periodo d imposta 2011 ed al 31 dicembre di ciascun anno per i periodi d imposta successivi. L Imposta di Bollo Speciale non è invece dovuta per le attività regolarizzate che non hanno usufruito del regime della segretazione.

14 Novità fiscali / n.07 / luglio 2012 Nel caso in cui, nel corso dell anno venga meno, in tutto o in parte, il requisito della segretazione, l Imposta di Bollo Speciale è dovuta pro-rata temporis (ovvero in ragione del periodo in cui il conto o il rapporto ha fruito della segretazione) sul valore delle attività finanziarie. Il presupposto impositivo dell Imposta di Bollo Speciale non si realizza nel caso in cui le attività scudate non risultino segretate in data anteriore al 6 dicembre 2011. Per contro, la perdita del requisito della segretazione dopo il 6 dicembre 2011 comporta la debenza dell Imposta di Bollo Speciale per il periodo d imposta 2011, ma esclude l applicazione della stessa su tali attività per i periodi d imposta successivi. L Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che gli eredi sono tenuti a versare l Imposta di Bollo Speciale qualora il de cuius abbia rimpatriato le attività finanziarie, usufruendo del regime di riservatezza, e sia deceduto dopo il 6 dicembre 2011[4]. Come noto, nel caso in cui il contribuente effettui investimenti attraverso il conto segretato, l anonimato è garantito solo ove i relativi proventi siano soggetti a ritenuta alla fonte d imposta o ad imposta sostitutiva. Qualora invece i redditi derivanti dall investimento debbano obbligatoriamente essere inclusi nella dichiarazione dei redditi del contribuente, il regime di riservatezza (limitatamente a tali redditi) è escluso. Il regime di riservatezza sul conto segretato cessa altresì nel caso in cui, a seguito dell effettuazione della procedura di rimpatrio, vengano ricevuti bonifici bancari. Come precisato dal Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n. 2012/72442 del 5 giugno 2012, il regime della riservatezza viene meno anche per effetto dell esibizione della dichiarazione riservata in sede di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell Amministrazione finanziaria ovvero a seguito di avvisi di accertamento o di rettifica o di atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui all articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso l imposta di bollo speciale è dovuta fino alla data di esibizione della dichiarazione riservata comunicata all intermediario dal contribuente o dagli organi di controllo. La base imponibile dell Imposta di Bollo Speciale è rappresentata dal valore di mercato delle attività scudate ovvero, in mancanza di detto valore, dal valore nominale o di rimborso di tali attività al 6 dicembre 2011 per il periodo d imposta 2011 e, per i periodi d imposta successivi, al 31 dicembre dell anno di riferimento (ad esempio per il periodo d imposta 2012, l Imposta di Bollo Speciale deve essere versata entro il 16 luglio 2013 secondo il valore delle attività finanziarie al 31 dicembre 2012). Per le attività finanziarie che non presentano né un valore nominale né un valore di rimborso si assume quale valore di riferimento quello di acquisto. Il valore di mercato delle attività finanziarie è quello rendicontato dagli Intermediari in applicazione delle pertinenti disposizioni di legge. Con riferimento alle polizze assicurative, l Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che, mancando per le stesse sia un valore di mercato sia un valore nominale, debba essere assunto quale valore di riferimento quello di rimborso al 31 dicembre di ciascun anno (6 dicembre 2011 con riferimento al periodo d imposta 2011) intendendo per esso il valore di riscatto alla data di riferimento o, per la frazione dell anno in cui la polizza viene liquidata, il valore effettivamente rimborsato [5]. L Imposta di Bollo Speciale si calcola applicando alla base imponibile sopra descritta un aliquota che varia in relazione al periodo d imposta considerato. Più precisamente, l aliquota dell Imposta di Bollo Speciale è pari al: 10 per mille (periodo d imposta 2011); 13.5 per mille (periodo d imposta 2012); 4 per mille (a regime periodi d imposta successivi). Secondo quanto previsto dall articolo 19, comma 7, del Decreto Monti, l Imposta di Bollo Speciale è determinata al netto dell eventuale imposta di bollo pagata sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari[6] e, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni Fiscali, dell imposta di bollo sugli estratti conto[7]. Si osserva che ai sensi dell articolo 3, comma 7, del Decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 24 maggio 2012, l imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui, rispettivamente, ai rami vita III e V di cui all articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo (di seguito D.Lgs.) del 7 dicembre 2005, n. 209, a buoni postali fruttiferi nonché a prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto, è dovuta in sede di rimborso o riscatto (e non con cadenza annuale). In tale ipotesi, l Imposta di Bollo Speciale è determinata al lordo dell imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai rapporti sopra elencati (e non quindi al netto di tale imposta, così come previsto dalla regola generale

Novità fiscali / n.07 / luglio 2012 15 sopra descritta). Di converso, quest ultima non è dovuta fino a concorrenza dell Imposta di Bollo Speciale versata annualmente. 3. L Imposta di Bollo Straordinaria L articolo 19, comma 12, del Decreto Monti prevede, esclusivamente con riferimento all anno 2012, un Imposta di Bollo Straordinaria avente ad oggetto le attività finanziarie scudate che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione o siano state comunque dismesse. In questo caso, gli eredi sono tenuti a versare l Imposta di Bollo Straordinaria qualora il de cuius abbia prelevato o dismesso le attività finanziarie scudate nel periodo tra il 1. gennaio e il 6 dicembre 2011, e sia deceduto successivamente a quest ultima data[8]. L aliquota dell Imposta di Bollo Straordinaria è del 10 per mille ed è applicata sulle somme e sul valore di mercato[9] delle attività scudate alla data del prelievo (o della dismissione) ovvero, in mancanza di detto valore, sulla base del valore nominale o di rimborso. L Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui la polizza sia oggetto di un contratto di amministrazione stipulato con una società fiduciaria residente, quest ultima provvede, in luogo dell impresa di assicurazione, a trattenere l imposta di bollo speciale nonché l imposta straordinaria sui prelievi, ovvero a ricevere la provvista dal contribuente [12]. Gli Intermediari devono trattenere le Imposte di Bollo (i) utilizzando prioritariamente le somme depositate nel conto segretato ovvero (ii) utilizzando le somme depositate in conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l emersione delle attività finanziarie o (iii) qualora i predetti conti non siano capienti, ricevendo da quest ultimo provvista per il pagamento dell imposta. Gli Intermediari provvedono ad effettuare il versamento[13] delle Imposte di Bollo entro il 16 luglio di ciascun anno[14]. Per agevolare l attività di accertamento delle Imposte di Bollo, è stato previsto, a carico degli Intermediari, l obbligo di segnalazione all Agenzia delle Entrate dei contribuenti nei confronti dei quali non sono state applicate o versate le suddette imposte[15]. L Agenzia delle Entrate ha precisato che la perdita del regime di riservatezza per effetto dell esibizione della dichiarazione riservata in sede di attività di controllo da parte dell Amministrazione finanziaria, avvenuta nel periodo intercorrente tra il 1. gennaio e il 6 dicembre 2011, è assimilabile ad un prelievo. Di talché, l Imposta di Bollo Straordinaria sarà applicata sulle attività finanziarie sulla base del valore delle stesse alla data di esibizione della dichiarazione riservata summenzionata. Per quanto attiene agli aspetti relativi all applicazione dell imposta, al versamento della stessa, ed alle disposizioni che regolano l accertamento, la riscossione e gli aspetti sanzionatori, la disciplina dell Imposta di Bollo Straordinaria in virtù dell espresso richiamo normativo fatto dall articolo 19, comma 12 è la medesima prevista per l Imposta di Bollo Speciale. Pertanto, gli aspetti testé citati saranno trattati congiuntamente per le due imposte nei paragrafi che seguono. 4. Il ruolo svolto dagli intermediari finanziari nell applicazione dell imposta L articolo 19, comma 8, del Decreto Monti, indica, quali soggetti deputati ad applicare le Imposte di Bollo, gli intermediari individuati dall articolo 11, comma 1, lettera b, del D.L. del 25 settembre 2001, n. 350 (Intermediari)[10]. Ai fini della presente disciplina, sono considerate Intermediari le imprese di assicurazione residenti nel caso in cui le attività rimpatriate, o comunque parte di esse, siano state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza[11]. La segnalazione è altresì dovuta qualora il contribuente abbia chiuso il conto segretato tra il 7 e il 31 dicembre 2011 e non abbia fornito all Intermediario la provvista per il pagamento dell Imposta di Bollo Speciale. L Amministrazione finanziaria ha precisato che gli Intermediari sono soggetti alle sanzioni ordinarie previste per i sostituti d imposta in caso di (i) mancato o ritardato versamento delle Imposte di Bollo di cui avevano la disponibilità o (ii) per omessa o ritardata segnalazione, nel Modello di dichiarazione 770, dei contribuenti nei confronti dei quali non sono state applicate le Imposte di Bollo. Nei confronti dei contribuenti oggetto di segnalazione, le Imposte di Bollo sono riscosse mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. Per quanto attiene alla disciplina applicabile per l accertamento, per la riscossione delle Imposte di Bollo e per il relativo contenzioso, l articolo 19, comma 11, del Decreto Monti, prevede espressamente l applicazione delle disposizioni in materia di imposta sui redditi (e non quelle relative all imposta di bollo).

16 Novità fiscali / n.07 / luglio 2012 Il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2012 chiarisce che in ogni caso, il contribuente può evitare la segnalazione all Amministrazione finanziaria fornendo la provvista all intermediario per il pagamento delle imposte. In merito al regime sanzionatorio conseguente all omesso versamento delle imposte in oggetto, l articolo 19, comma 10, del Decreto Monti prevede, a carico del contribuente, una sanzione amministrativa pari all importo dell imposta non versata. L Agenzia delle Entrate[16] ha fornito alcune esemplificazioni atte a chiarire la disciplina in commento e rivolte, pertanto, ad agevolare la corretta applicazione delle Imposte di Bollo da parte degli Intermediari: se il contribuente continua a detenere il conto segretato presso il medesimo Intermediario che ha curato la procedura di rimpatrio delle attività finanziarie, tale Intermediario è tenuto a trattenere l Imposta di Bollo Speciale e l eventuale Imposta di Bollo Straordinaria sui prelievi; se il contribuente ha trasferito il conto segretato presso un Intermediario diverso rispetto a quello che ha curato la procedura di rimpatrio delle attività finanziarie, mantenendo il regime della riservatezza, l ultimo Intermediario presso cui è ancora detenuto il conto segretato è tenuto al prelievo dell Imposta di Bollo Speciale. In tal caso, l Imposta di Bollo Straordinaria sui prelievi eventualmente effettuati è applicata e versata dall Intermediario presso il quale i prelievi sono stati effettuati; se il contribuente ha trasferito, nel periodo intercorrente tra il 1. gennaio e il 6 dicembre 2011, il conto segretato presso un Intermediario diverso rispetto a quello che ha curato la procedura di rimpatrio delle attività finanziarie, senza mantenere il regime della riservatezza, l Imposta di Bollo Speciale non è dovuta. Tuttavia, poiché l Agenzia delle Entrate equipara il trasferimento ad un prelievo, l Intermediario presso il quale detto contribuente deteneva il rapporto segretato è tenuto (i) a trattenere l Imposta di Bollo Straordinaria da eventuali conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l emersione ovvero (ii) a segnalare il nominativo del contribuente all Amministrazione finanziaria[17]; se il contribuente ha trasferito soltanto parte delle attività detenute nel conto segretato presso un altro Intermediario in un conto non segretato, l Intermediario presso cui è detenuto il conto segretato è tenuto ad applicare l Imposta di Bollo Speciale sulle attività finanziarie ancora segretate e l Imposta di Bollo Straordinaria sulle attività finanziarie trasferite o prelevate. Le Imposte di Bollo hanno dovuto essere applicate per la prima volta nell anno 2012 con riferimento al periodo d imposta 2011. In merito, si osserva come i provvedimenti emanati dall Amministrazione finanziaria nel febbraio e nel giugno 2012 abbiano sicuramente contribuito a chiarire alcuni punti d ombra della materia (tra i quali l applicazione delle Imposte di Bollo agli eredi dei contribuenti che hanno beneficiato dello scudo fiscale ) ed a rendere più agevole l applicazione dell imposta da parte degli Intermediari che, come detto sopra, sono stati chiamati a determinare ed a versare le Imposte di Bollo non oltre la data del 16 luglio 2012. Elenco delle fonti fotografiche: http://www.investinelmondo.it/wp-content/uploads/2012/01/impostabollo-500x272.jpg [04.07.2012] http://w w w.consulenti-finanziari.it/thumbnail.php?file=best_ bond_655190125.jpg&size=article_medium [04.07.2012] http://it.euronews.com/images_news/img_606x341_0612-s-monti-under-austerity-pressure-rtr2uvpx.jpg [04.07.2012] 5. Conclusioni L evoluzione dell articolo 19 del Decreto Monti è stata caratterizzata da rilevanti modifiche normative che hanno ridefinito i contorni di una disciplina che, già ai primi commentatori, appariva farraginosa ed inadeguata. Non sono peraltro mancate critiche in ordine all opportunità ed alla legittimità costituzionale delle Imposte di Bollo anche in relazione alla ratio delle operazioni di emersione che di tali imposte costituiscono un presupposto.

Novità fiscali / n.07 / luglio 2012 17 [1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214. [2] Ai sensi dell articolo 13-bis del D.L. del 1. luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del D.L. del 25 settembre 2001, n. 350 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. [3] Convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge del 26 aprile 2012, n. 44. [4] Cfr. Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n. 2012/72442 del 5 giugno 2012, 1. [5] Cfr. Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n. 2012/72442 del 5 giugno 2012, 3.1. Le considerazioni ivi svolte valgono anche per la determinazione del valore di mercato delle attività finanziarie ai fini dell Imposta di Bollo Straordinaria. [6] Articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642. [7] Articolo 13, comma 2-bis, della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642. [8] Cfr. Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n. 2012/72442 del 5 giugno 2012, 2. [9] Si veda quanto riportato nella nota n. 5. [10] Nell elencazione fatta dall articolo 11, comma 1, lettera b, del D.L. del 25 settembre 2001, n. 350, sono considerati intermediari le banche italiane, le società d intermediazione mobiliare previste dall articolo 1, comma 1, lettera e, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di gestione del risparmio previste dall articolo 1, comma 1, lettera o, dello stesso testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall articolo 201 del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti. [11] Cfr. Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2012. [12] Cfr. Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n. 2012/72442 del 5 giugno 2012, 3.2. [13] Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241. [14] Per il versamento relativo al periodo d imposta 2011, il valore delle attività segretate è quello risultante al 6 dicembre 2011. Si rileva che nella prima versione dell articolo 19 del Decreto Monti, il termine di versamento relativo al periodo d imposta 2011 corrispondeva al 16 febbraio 2012. Come anticipato dal comunicato stampa del Ministero dell economia e delle finanze, del 15 febbraio 2012, n. 17: il termine già fissato al 16 febbraio sarà differito con il primo provvedimento legislativo utile. Con lo stesso provvedimento sarà disposto che i versamenti non effettuati fino alla data di entrata in vigore della disposizione di proroga non configureranno violazione in materia di versamenti. Il suddetto termine è stato posticipato al 16 luglio 2012, escludendo la configurazione di violazioni in materia di versamenti, per effetto del Decreto Semplificazioni Fiscali. Si rileva infine che con la Risoluzione dell Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2012, n. 14/E, sono stati istituiti i codici tributo relativi al versamento delle Imposte di Bollo. [15] La segnalazione deve essere effettuata nella dichiarazione dei sostituti d imposta e degli intermediari Modello 770 ordinario, quadro SO, a decorrere dal modello relativo al periodo d imposta 2012 (i.e. Modello 770/2013). Gli Intermediari devono altresì indicare, nel Modello di dichiarazione 770, i dati complessivi dei versamenti delle Imposte di Bollo effettuati. [16] Chiarimenti riportati nel Provvedimento del 14 febbraio 2012 e successivamente ribaditi dalla stessa Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 2012/72442 del 5 giugno 2012. [17] In questa fattispecie e, come ricordato in precedenza, in ogni caso, il contribuente può evitare la segnalazione all Amministrazione finanziaria fornendo la provvista all Intermediario per il pagamento delle Imposte di Bollo.