In caso di delega a operare sul c/c senza limitazioni, le somme sul conto corrente sono assoggettabili a sequestro preventivo?

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In caso di delega a operare sul c/c senza limitazioni, le somme sul conto corrente sono assoggettabili a sequestro preventivo? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto penale, Diritto tributario Il caso. Il GIP (Giudice per le indagini preliminari) disponeva il sequestro preventivo per equivalente nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di una società, per omesso versamento di ritenute alla fonte. Il legale rappresentante aveva una delega a operare sul c/c di altra SRL, che veniva attratto dal provvedimento di sequestro preventivo. La SRL titolare del c/c impugnava il decreto del GIP, ma il Tribunale del riesame la rigettava, ritenendo sufficiente la disponibilità fattuale delle somme in capo all'indagato affinché siano assoggettabili a sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La SRL proponeva ricorso in Cassazione, ritenuto però inammissibile dalla Suprema Corte. La decisione. 1 di 8

La Suprema Corte, nell'affrontare il primo motivo di ricorso, ricorda la sistematica delle presunzioni legali previste dalle norme tributarie, che laddove operano introducono un'inversione dell'onere della prova, onere che la società ricorrente non ha assolto: «Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il "fumus commissi delicti" idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare l'applicazione di una misura cautelare reale [Sez. 3, n. 2006 del 02/10/2014 (dep. 16/01/2015) Rv. 261928]. Nella specie, mancano oggettivamente elementi di segno contrario, né sono stati indicati dalla ricorrente». In merito al secondo motivo di ricorso, attinente al concetto di "disponibilità", la Cassazione richiama la precedente giurisprudenza conforme, e chiarisce che la fattispecie del soggetto indagato, titolare di delega ad operare senza limitazioni su conto corrente intestato ad altri, rientra nella previsione della confisca disciplinata dal codice penale: «La titolarità di una delega ad operare su di un conto corrente bancario intestato ad altri configura indubbiamente l'ipotesi di "disponibilità" richiesta dall'art. 322 ter c.p. (esteso ai reati tributari dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143), ai fini della ammissibilità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, laddove, in particolare, la delega non preveda limitazioni, nel senso che il delegato sia autorizzato ad operare incondizionatamente [cfr. per una fattispecie analoga, Sez. 3, n. 38694 del 2 luglio 2014, non mass.; cfr. altresì Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013 (dep. 23/05/2013) Rv. 255950]». E infine ricorda che non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, l'accertamento di fatto operato dal giudice di merito: «Nel caso di specie, costituisce accertamento in fatto (cfr. pag. 5 dell'ordinanza) la circostanza di una delega, per la Z., ad operare senza limitazioni, tanto che ella, su quel conto, "esercitava operazioni, sia in entrata che in uscita". Ed allora, la procura speciale o delega ad operare conferita all'imputata teoricamente ha attribuito a quest'ultima un potere dispositivo illimitato sull'intero capitale depositato, non essendo per la verità neppure dedotto che una siffatta delega avesse dei limiti peculiari ovvero che le modalità concrete di esercizio di essa da parte dell'indagata fossero contenute in margini ristretti e finalizzate alle specifiche esigenze proprie del soggetto intestatario (quali il prelievo periodico di pensioni, il pagamento di imposte facenti capo alla predetta, etc.). Insomma, ciò che conta è il potere di utilizzo di fatto che, nel caso di specie, secondo quanto accertato dal giudice di merito, è pieno. E un tale accertamento non è qui sindacabile». 2 di 8

La Cassazione, per tale ragione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali. Osservazioni. Per la terza Sezione Penale, la titolarità ad operare su un c/c bancario intestato a terzi configura, quando il delegato sia autorizzato a operare senza limitazioni, l'ipotesi di "disponibilità" richiesta dall'art. 322-ter del codice di procedura penale ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Occorre pertanto prestare molta attenzione alle deleghe bancarie e ai limiti di operatività delle stesse. Disposizioni rilevanti. Codice di procedura penale Vigente al: 25-4-2016 3 di 8

Capo II SEQUESTRO PREVENTIVO Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivo 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca. 2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca. 3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria. 3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli 4 di 8

stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Art. 322 - Riesame del decreto di sequestro preventivo 1.Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324. 2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento. Art. 606 - Casi di ricorso 1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: 5 di 8

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2; e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. 2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. 3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Codice penale 6 di 8

Vigente al: 25-4-2016 Art. 322-ter - Confisca Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca (240) dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. (2) Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca (240) dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale (357) o all'incaricato di pubblico servizio (358) o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. 7 di 8

Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto Vigente al: 25-4-2016 Art. 10-bis - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. https://www.diritto.it/in-caso-di-delega-a-operare-sul-cc-senza-limitazioni-le-somme-sul-conto-corrente-son o-assoggettabili-a-sequestro-preventivo/ 8 di 8