Ricerca e sviluppo: le novità della Legge di Bilancio 2017

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Ai gentili clienti Loro sedi Ricerca e sviluppo: le novità della Legge di Bilancio 2017 Con la Legge di Bilancio 2017 vengono previste alcune modifiche alla disciplina dell incentivo introdotto dal DL n. 145/2013 (poi modificato con legge n. 190/2014) a favore delle spese in ricerca e sviluppo. Viene disciolinata - oltre all estensione dell agevolazione fino al 31.12.2020 - il potenziamento dell agevolazione dal 25% al 50% delle spese sostenute ed ammissibili (in buona sostanza, mentre fino ad oggi vengono distinti interventi agevolati al 25% ed al 50%, l agevolazione sarà concessa in tutti i casi al 50%). Vengono, inoltre, specificamente incluse nell ambito di applicazione le imprese residenti e le stabili organizzazione di soggetti non residenti che eseguono attività di ricerca e sviluppo. Viene previsto anche l innalzamento del massimale di agevolazione da 5 a 20 milioni di euro e lo stralcio dell ipotesi agevolata relativa al personale qualificato (l agevolazione sarà concessa su tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca). Viene quindi snellita, sia in termini di semplificazione che di fruizione, la disciplina dell agevolazione che pertanto potrà essere applicata a decorrere dal prossimo 01.01.2017 in misura potenziata. Premessa Con la Legge di Bilancio 2017 viene prevista una modifica sostanziale dell incentivo previsto dal DL n. 145/2013 in materia di ricerca e sviluppo. Le modifiche prevedono, in particolare, un potenziamento dell intervento con la previsione di un incentivo fisso del 50% delle spese ammissibili (senza la distinzione tra incentivo ordinario e maggiorato applicabile fino al 31.12.2016). Viene disciplinata, inoltre, una semplificazione sulle spese del personale dedicato alle attività di ricerca e sviluppo: mentre prima il personale qualificato beneficiava di un incentivo pari al 50% ed il restante personale quello minore del 25%, ora tutte le spese per il personale senza distinzioni viene incentivato al 50% (fermo restando l impiego in attività di ricerca e sviluppo).

LE MODIFICHE DA PUBBLICARE IN GAZZETTA 15. All articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2020» e le parole: «nella misura del 25 per cento delle spese» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento delle spese»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il credito d imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell Unione europea, negli Stati aderenti all accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996»; c) al comma 3, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20 milioni»; d) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4»; e) il comma 7 è abrogato; f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo». 16. Le disposizioni di cui comma 15, ad esclusione di quella di cui alla lettera f), hanno efficacia a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. In calce alla trattazione rendiamo disponibile il testo coordinato con le modifiche. Normativa Secondo quanto attualmente stabilito dall articolo 3 del DL n. 145/2013 le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, possono beneficiare di un credito d'imposta nella misura del 25 per cento [in alcuni casi, come vedremo, del 50% nda] delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Ora, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017, tutte le spese sono incentivabili al 50%. Il credito d'imposta, in ogni caso, è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000. Le modifiche della Legge di Bilancio 2017, in questo caso, toccano solamente il limite massimo

dell agevolazione, che passa da 5 a 20 milioni (fermo restando il limite minimo di 30.000 euro). Ambito soggettivo L ambito Intervento Legge soggettivo di di applicazione dell agevolazione, come chiarito dall Agenzia Bilancio 2017 delle Entrate, appare molto vasto: il comma 1 dell articolo 3, infatti, consente l applicazione dell agevolazione a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Al riguardo si segnala che la Legge di Bilancio 2017 ha accolto alcuni dei chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate, ai sensi dei quali sono stati ammessi all agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. Inoltre, secondo l Agenzia (l ipotesi non è stata positivizzata) non possono restare esclusi gli enti non commerciali (relativamente all attività commerciale) e le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell articolo 32 del TUIR. Una lettura estensiva della norma, inoltre, permette all Agenzia delle Entrate di ammettere all agevolazione i consorzi e le reti di imprese ( 1 ). CONSORZI E RETI DI IMPRESE Consorzi Per quanto riguarda i consorzi, tenendo presente che solitamente essi operano con il meccanismo del ribaltamento dei costi sostenuti sulle singole imprese partecipanti al contratto, sembrerebbe logico ritenere che in assenza di un espressa deroga normativa non sia possibile considerare il consorzio come diretto destinatario del meccanismo agevolativo, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero per la verifica del raggiungimento della soglia minima di investimenti e del superamento della media storica. In tale prospettiva, CONFINDUSTRIA 1 Con riferimento alle reti d imprese si deve segnalare che l adesione al contratto di rete non comporta (sempre) l attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono, in alcuni casi, i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete. Di conseguenza, nell ipotesi di rete-contratto, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete sono deducibili o imponibili per i singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal testo unico ed andranno indicati nella dichiarazione degli stessi. In relazione ai costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo eleggibili, fatturati o ribaltati alle singole imprese, il diritto al credito d imposta sorge i capo al singolo partecipante.

ipotizza che la menzione dei consorzi tra i soggetti destinatari dell'agevolazione sia riferibile al caso, del tutto teorico, in cui un consorzio, che assuma pur sempre veste di impresa ai fini fiscali, effettui esso stesso investimenti in attività di ricerca e sviluppo sopportandone il rischio e acquisendone i benefici. Reti di imprese Con riferimento alle reti d impresa, occorre partire dalle precisazioni che la circolare dell Agenzia delle Entrate dedica all ipotesi in cui tale fattispecie si configuri come rete-contratto. In proposito, viene ricordato che l adesione al contratto di rete non comporta l attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete. Questa struttura della fattispecie si riflette anche sull applicazione della disciplina agevolativa; infatti, precisa la circolare, così come ai fini del reddito di impresa i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete sono deducibili o imponibili per i singoli partecipanti. Dunque, in altri termini, le imprese aderenti al contratto di rete applicheranno in modo autonomo il meccanismo di calcolo del credito d imposta avendo riguardo ai costi (investimenti) sostenuti in esecuzione del programma comune di rete e ad esse direttamente imputati (o eventualmente ribaltati, nel caso di atti di investimento posti in essere, operando senza rappresentanza, da un impresa della rete o dalla c.d. impresa capofila). Con riferimento alle reti soggetto, destinataria diretta del meccanismo agevolativo e beneficiaria del credito d imposta è proprio e unicamente la rete medesima. Esclusioni I soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell esercizio dell attività economica (così come avviene tipicamente nel caso di fallimento e di liquidazione coatta) non possono accedere al beneficio in commento. AMBITO DI APPLICAZIONE Soggetti Imprese residenti nel territorio dello Stato. ammessi Stabili organizzazioni. Enti non commerciali (relativamente all attività commerciale). Imprese agricole. Consorzi. Soggetti esclusi Reti di imprese. Soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell esercizio dell attività economica (es. fallimento e liquidazione coatta).

Nuove attività Con riferimento alle nuove attività, possono beneficiare dell agevolazione anche le imprese che intraprendono l attività a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Si deve però precisare che, secondo l Agenzia delle Entrate, agli effetti della corretta applicazione dell agevolazione: devono considerarsi neo costituiti i soggetti in capo ai quali si verifichi l effettivo avvio di una nuova attività imprenditoriale piuttosto che la continuazione di una vecchia attività in capo ad nuovo soggetto; resta fermo il potere dell Amministrazione di effettuare un sindacato anti abuso nel caso di imprese costituite durante il periodo di vigenza dell agevolazione a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale. Secondo CONFINDUSTRIA assumono rilievo, ai fini dell applicazione della norma antielusiva, i conferimenti aziendali. In questo caso, infatti, in base alla disciplina fiscale ordinaria non si verificherebbe il subentro da parte della società conferitaria nei dati della media storica del soggetto conferente (come invece avviene per fusione e scissione). In relazione ad un operazione di conferimento di azienda o di ramo aziendale in una società neo-costituita nel corso del quinquennio 2015-2019, dunque, la regola interpretativa affermata dall Agenzia delle Entrate, opererebbe, in via di principio, nel senso che alla società conferitaria dovrebbe essere attribuita virtualmente la stessa media storica che avrebbe gravato sul soggetto conferente se non ci fosse stata l operazione di riorganizzazione. Ambito oggettivo A differenza dell ambito soggettivo, la determinazione dell ambito oggettivo appare molto più specifica e delineata. Con la circolare n. 5/E/2016 l Agenzia delle Entrate, procedendo per gradi, individua le ricerche agevolabili e gli investimenti ammissibili, dettagliando le singole ipotesi di spesa. Ricerca agevolabile Il decreto attuativo 27.05.2015 ha definito le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta e quelle escluse dal beneficio. L Agenzia delle Entrate ha segnalato innanzitutto che le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico. In via del tutto

generale, sono ammissibili le ricerche ricadenti nella definizione di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. (prima ipotesi) Ricerca fondamentale Sono classificabili nella ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. (seconda ipotesi) Ricerca industriale Sono, invece, classificabili nella ricerca industriale le attività di: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva. (terza ipotesi) Sviluppo sperimentale Sono classificabili nello sviluppo sperimentale le attività di: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; la corrispondente disposizione del decreto attuativo ha ricompreso, tra le attività ammissibili nell ambito dello sviluppo sperimentale, anche gli studi di fattibilità ; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. OSSERVA Modifiche a prodotti e linee di produzione Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Rimangono escluse, quindi, le modifiche non significative di prodotti e di processi (modifiche stagionali di sostituzione di un bene strumentale, ecc). Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto). RICERCHE AMMISSIBILI Lettera a b c Descrizione tipologia di investimento Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c). Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale

finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. d Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. La Legge di Bilancio 2017, con riferimento ai programmi di investimento, non prevede alcuna modifica. Tipologia di investimento ammissibili Una volta verificata la sussistenza di una delle ipotesi di ricerca ammissibile, le disposizioni di cui all articolo 3, comma 6, del DL n. 145/2013 indica le ipotesi tassative di spese ammesse per la determinazione del credito d imposta. Tali ipotesi, per effetto di quanto previsto dal ddl Bilancio 2017 prevedono una profonda modifica: SPESE AMMISSIBILI E ALIQUOTA Descrizione Personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo (prima personale altamente qualificato). Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Aliquota 50% 50% (prima 25%) 50% 50% (prima 25%) Ambito temporale Ai fini dell agevolazione in esame rilevano gli investimenti ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 con la Legge di Bilancio 2017). L imputazione degli investimenti ad uno dei periodi di imposta di vigenza dell agevolazione avviene secondo le ordinarie regole di competenza fiscale (anche per i soggetti che determinano il reddito su base catastale) ( 2 ). Cumulabilità Alla luce dei più recenti chiarimenti dell Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 66/E/2016), l agevolazione è cumulabile con altri incentivi nel limite massimo del costo ammissibile. Si segnala che per la determinazione del volume complessivo dei costi ai fini agevolativi rilevano anche quei costi per cui il contribuente ha ricevuto contributi (anche a copertura totale, ed intesi al lordo del contributo). Pertanto, tali costi rileveranno per il calcolo del differenziale rispetto alla media del triennio precedente ma potrebbero, di fatto, risultare solo parzialmente incentivabili o non incentivabili a seconda dell entità del contributo alla spesa già ricevuto. A titolo esemplificativo, se una spesa ammissibile è coperta da un contributo a copertura dell intero costo, il contribuente potrà indicare tale spesa tra gli investimenti effettuati (ed incrementare quindi il differenziale rispetto all anno precedente), ma non potrà godere di fatto dell incentivo in trattazione. Determinazione incentivo Il credito d imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta, in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione, ammonti almeno ad euro 30.000 e che detta spesa complessiva ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. 2 Non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. L Agenzia, al riguardo, ha specificato che il riferimento esplicito agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 non esclude l ammissibilità di investimenti in attività di ricerca che risultino avviate in data anteriore al predetto periodo di applicazione dell agevolazione. In ogni caso, l agevolazione compete per la parte di costi sostenuti nel periodo individuato dalla norma (quindi successivi al 31.12.2014).

A differenza delle precedenti agevolazioni in materia di ricerca e sviluppo, quella in esame prevede espressamente l effettuazione di un ammontare minimo di investimenti al fine di poter accedere al credito di imposta. Pertanto, occorre preliminarmente verificare che la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo sia pari almeno a euro 30.000 all anno (ragguagliato alla minore durata del periodo d imposta, se ricorre il caso). OSSERVA Soglia minima Al riguardo si precisa che la condizione relativa alla soglia minima di investimento è posta esclusivamente con riferimento a ciascun periodo di imposta per il quale si intende effettivamente accedere all agevolazione. Quindi, non è necessario effettuare investimenti di importo pari almeno a euro 30.000 in tutti i periodi di imposta potenzialmente agevolati essendo sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel singolo periodo di imposta in relazione al quale l impresa ha intenzione di beneficiare dell agevolazione. Occorre poi verificare, come detto, che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata nel periodo d imposta rappresenti un incremento rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Di conseguenza, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l anno solare, relativamente ai quali il credito di imposta compete per gli investimenti realizzati dal 01.01.2015 al 31.12.2020 (secondo quanto previsto dal ddl Bilancio 2017), il triennio di riferimento, per il calcolo della media degli investimenti effettuati, è compreso tra il 01.01.2012 e il 31.12.2014. Parimenti, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l anno solare, il triennio da assumere ai fini del calcolo della media degli investimenti è costituito, in concreto, dai tre periodi di imposta precedenti al primo periodo agevolabile. Parametro medio

OSSERVA Quindi, la media da raffrontare con gli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire del beneficio è calcolata, per tutto l arco temporale di vigenza dell agevolazione, avendo sempre a riferimento il triennio che precede il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Assenza pregresso Per le attività costituite da meno di tre anni, il periodo per il calcolo della media di raffronto è costituito dal minore periodo pregresso. Qualora, invece, l attività sia avviata nel periodo agevolato, non essendovi alcun pregresso, la quota di spese sarà agevolabile per intero. Si deve specificare, però, che l Agenzia delle Entrate potrà sindacare eventuali ipotesi di abuso del diritto nel caso in cui la nuova attività costituisca in verità continuazione di una precedente sotto altre spoglie formali e giuridiche. Criteri di individuazione delle spese pregresse L Agenzia delle Entrate, al fine di garantire l omogeneità dei valori comparati, ha precisato che i criteri adottati per l individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione agevolativa valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto. Ai fini del calcolo della media di riferimento, è quindi necessario tenere conto esclusivamente degli investimenti appartenenti alle medesime tipologie di quelli indicati come agevolabili. Credito spettante In applicazione dell art. 5 DM 27.05.2015, la misura del beneficio differirebbe in funzione della diversa aliquota del credito di imposta disposta per tipologie di spese (50% o 25%). Per effetto di quanto previsto dal ddl Bilancio 2017, a fronte della riunione sotto stessa aliquota agevolata di tutte le spese, non è più necessario procedere alla separazione delle spese in funzione della diversa aliquota. BASE DI CALCOLO DELL AGEVOLAZIONE Uguale a

SPESE AGEV. AL 50% MEDIA TRIENNALE (delle stesse tipologie di spese) più SPESE AGEV. AL 25% MEDIA TRIENNALE (delle stesse tipologie di spese) BASE DI CALCOLO DELL AGEVOLAZIONE Uguale a SPESE AGEV. AL 50% MEDIA TRIENNALE (delle stesse tipologie di spese) TESTO ATTUALE E COORDINATO Art. 3 DL n. 145/2013 Testo attuale Testo coordinato con le modifiche A tutte le imprese, A tutte le imprese, indipendentemente dalla indipendentemente dalla forma forma giuridica, dal settore economico in giuridica, dal settore economico in cui operano nonchè dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 cui operano nonchè dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, e' dicembre 2014 e fino a quello in attribuito un credito d'imposta nella corso al 31 dicembre 2019, e' misura del 50 per cento delle spese attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in media dei medesimi investimenti corso al 31 dicembre 2015. realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. [comma 1-bis non previsto] Il credito d imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell Unione europea, negli Stati aderenti

Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale e' calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di all accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996» [identico] Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000. [identico]

natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purchè non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a: a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università [identico] Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a: a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4 b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei

italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto; b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, ne' della base coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. [abrogato] Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale

imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. [ ] sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo. [nessuna modifica] Restiamo a vs disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti. Csa International Consulting Srl Dott.ssa Antonella Tarsia Morisco Milano, 20 dicembre 2016