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REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06-10-2003 (punto N. 17 ) Delibera N.990 del 06-10-2003 Proponente TOMMASO FRANCI DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI Pubblicita /Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione per estratto Dirigente Responsabile:Mario Romanelli Estensore: Mario Romanelli Oggetto: Approvazione delle finalità dell'accordo di Programma tra Regione Toscana, URPT, ANCI, Province e Comuni per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10. Abrogazione deliberazione G.R. 1133/2002. Presidente della seduta: Segretario della seduta: CLAUDIO MARTINI CARLA GUIDI Presenti: CHIARA BONI AMBROGIO BRENNA RICCARDO CONTI TOMMASO FRANCI MARCO MONTEMAGNI ANGELO PASSALEVA MARIA CONCETTA ZOPPI Assenti: TITO BARBINI PAOLO BENESPERI SUSANNA CENNI ENRICO ROSSI ALLEGATI N : 1 ALLEGATI: Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 1 No Cartaceo+Digitale accordo di programma MOVIMENTI: CONTABILI Capitolo Anno Tipo Mov. N. Movimento Variaz. Importo in Euro U-44085 2004 Prenotazione 3 3.350.000,00 U-44085 2005 Prenotazione 3 3.350.000,00 Note:

LA GIUNTA REGIONALE Visto l articolo 8 del decreto legislativo n. 351 del 4 agosto 1999 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente secondo il quale la Regioni provvedono, sulla base della valutazione di cui all art. 6, a individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti eccedono i valori limite e adottano piani e programmi per il raggiungimento dei predetti valori entro i termini stabiliti; Visto Decreto 2 aprile 2002, n. 60 Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio e modifiche al DM. n.163/99 Considerato che per il PM 10 l obiettivo è quello di ridurre le emissioni di tale inquinante in modo da raggiungere il rispetto dei valori limite previsti dal predetto D.M. n.60/02 per la prima fase di attuazione, cioè entro il 1 gennaio 2005 e, successivamente, per la seconda fase, cioè entro il 1 gennaio 2010. Vista la propria Deliberazione n. 1406 del 21 dicembre 2001 Presa d atto della valutazione della qualità dell aria ambiente ed adozione della classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351/99 ; Vista la propria deliberazione n. 1133 del 14 ottobre 2002 concernente Piano di azione contenente misure da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite e della soglia di allarme per il PM10 - Abrogazione delibera n. 116/02. Ricordato che in data 15 aprile 2003 è stato firmato tra la Regione Toscana, ANCI insieme a i 25 comuni individuati dalla citata DGr n. 1406/01 e URPT insieme alle Province, un Protocollo d intesa titolato Piano di azione ( ex art. 7 del D.lgs n. 351/99 ) avente la finalità di ridurre il rischio di superamento dei valori limite del PM 10 e di prevedere la realizzazione di misure di contenimento a breve e medio periodo delle emissioni di tale inquinante e dei suoi precursori. e che tale Protocollo contiene le linee di indirizzo della strategia congiunta e condivisa da applicare per il contenimento dei livelli di concentrazione di PM 10 e, parimenti, individua una serie di azioni, misure e interventi a breve e medio periodo, insieme alle relative risorse, idonee alla riduzione delle. Il dettaglio delle misure da applicare, anche tramite appositi accordi di Programma, da parte dei Comuni, della Regione e delle Province era stato demandato a un gruppo di lavoro coordinato dagli uffici competenti della Giunta, comprendente: - un rappresentante del Ministero Ambiente ( MATT ) - due rappresentanti dell URPT - due rappresentanti dell ANCI - due rappresentanti dell ARPAT Evidenziato che questa modalità di procedere è coerente con i disposti dell art. 7 del DM n. 261/02 che indica che, mentre si provvede ad adottare i piani e i programmi, si debba assicurare il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali, assicurando anche la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione.

Considerato che il gruppo di lavoro a conclusione di questa prima fase, in riferimento agli impegni del Protocollo d intesa, ha prodotto una serie di indicazioni: - è stato riconosciuto che in ambito urbano il contributo dei veicoli e dei motoveicoli alle emissioni complessive di PM 10, ossido di carbonio CO ed ossidi di azoto NOx è prevalente, per cui l obiettivo/strategia prioritario è quello di attivare misure ed azioni che promuovano la sostituzione dei segmenti del parco veicoli con maggiori emissioni specifiche ( accelerazione del naturale tasso di ricambio), azione questa che può permettere una contemporanea significativa riduzione delle emissioni complessive delle tre principali sostanze inquinanti derivanti dai veicoli; - a tal proposito sono stati individuati i segmenti dei veicoli più importanti in cui è diviso in parco circolante ( riferito all anno 2001 ), la loro identificazione numerica suddivisa in veicoli PRE ECE ( immatricolati prima del 1993 e non catalizzati ) e catalizzati, alimentati a benzina, a gasolio e metano e la loro % sul totale del parco, per ognuno dei 25 comuni e per l area omogenea fiorentina; - è stata stimata altresì la quota delle emissioni complessive ( CO, PM 10 e NO x ) in termini assoluti e percentuali, per ogni area comunale e per l area omogenea fiorentina; - è stato stimato lo scenario emissivo futuro ( circa 2009 10 ) nel quale tutto il parco PRE ECE sarà sostituto da veicoli nuovi Euro 3 ed Euro 4 dal 2006, e sono state ricavate le differenze in termini di riduzione percentuale delle emissioni per i tre inquinanti considerati rispetto allo scenario 2001; - le emissioni del segmento di veicoli leggeri adibiti a trasporto merci ( inferiori a 3,5 tonn. di carico ), insieme a quelle delle vetture diesel e dei motocicli e ciclomotori, sono risultate particolarmente rilevanti, in particolare a seguito dell elevata percorrenza annuale in ambito urbano. Queste indicazioni permettono di ritenere prioritarie le azioni nei riguardi di tali segmenti di veicoli. Considerato che l elaborazione dei dati sul PM 10 rilevati da ARPAT sino all agosto 2003, indicano ancora un elevato numero di superamenti della concentrazione media giornaliera, in particolare, nell area omogenea fiorentina e nei comuni di Livorno, Prato, Lucca, Cascina, Grosseto, Pisa, S.Croce sull Arno e Montelupo F.no rispetto al numero degli stessi consentito dal 1 gennaio 2005; Valutata, pertanto, la necessità di proseguire con le azioni e misure previste dal Protocollo del 15 aprile 2003 e dare attuazione alle indicazioni prioritarie del Gruppo di lavoro, in particolare nelle aree urbane dei predetti comuni; Considerato che il prossimo PRAA dovrà provvedere a destinare ai Comuni sottoscrittori dell Accordo di Programma risorse regionali pari a 3,35 ml di euro per ognuna delle annualità 2004 2005 e pari a 3,5 ml di euro per l anno 2006. Tali risorse saranno assegnate per l incentivazione presso i privati e le associazioni di categoria all acquisto/sostituzione di veicoli e motoveicoli, appartenenti ai segmenti del parco individuati precedentemente, con altri caratterizzati da basse o nulle emissioni, ai sensi delle legge regionale 12 aprile 2002, n.12 secondo criteri di ripartizione determinati dalla consistenza della popolazione esposta e dalla criticità delle situazioni di inquinamento; Rilevato che i contenuti dell Accordo di Programma sono orientati verso l adozione di una strategia di gestione della qualità dell aria ambiente mirata al risanamento tramite misure strutturali di medio periodo, in sostituzione di quella precedente orientata alla gestione delle emergenze, per cui, con la firma dell Accordo di Programma, si deve procedere alla abrogazione della DGR n. 1133/02; Considerato che l istituto dell Accordo di Programma rappresenta uno strumento di valenza strategica e fortemente innovativa per affrontare in maniera integrata il problema della riduzione dell inquinamento atmosferico in particolare nelle aree urbane dove il contributo del traffico è prevalente rispetto alle altre tipologie di sorgenti di emissione;

Visto il Decreto 1 ottobre 2002, n. 261 Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell aria ambiente, i criteri per l elaborazione del piano e die programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 che all art. 7 prevede la pianificazione integrata e la concertazione con gli enti locali e con le parti sociali ed economiche coinvolte; Considerato che l accordo di programma crea un contesto condiviso di impegni reciproci delle Parti firmatarie, e costituisce un primo strumento per il conseguimento di rigorosi obiettivi ambientali favorendo gli interventi di riduzione delle emissioni inquinanti; Vista la bozza di Accordo di Programma allegato ( allegato 1 ) che è stato sottoposto alla valutazione del Tavolo di Concertazione settoriale sulle politiche ambientali e forum Agenda 21 in data 9 settembre 2003 e in sede tecnica in data 18 settembre 2003, e che in coerenza e continuità con il Protocollo d Intesa sottoscritto il 15 aprile 2003 da Regione, ANCI e URPT individua le misure per il risanamento della qualità dell aria ambiente nelle aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM 10 derivanti da veicoli e motoveicoli mediante il progressivo rinnovo dei segmenti più inquinanti del parco, anche promuovendo iniziative di incentivazione e finanziamento e contestuale limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti; Ritenuto che in attesa della completa definizione di piani e programmi elaborati secondo le linee guida contenute nel DM n. 261/02, si debba procedere secondo il percorso indicato dal ricordato Protocollo d Intesa sottoscritto il 15 aprile 2002 che costituisce un Piano di azione secondo l art. 7 del D.lgs n. 351/99; Considerato che all art. 39, il punto 2 del comma 3, del ricordato DM n. 60/02 riporta: In caso di mancata attuazione, da parte del Sindaco, delle misure previste dai piani e dai programmi regionali di cui all art.1, le suddette misure sono adottate, in via sostitutiva, dalla Regione, ai sensi della vigente normativa, fatto salvo l esercizio dei poteri sostitutivi di cui all art.5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; Ritenuto che a seguito della mancata attuazione, da parte di Comuni sottoscrittori, delle misure previste nell Accordo di Programma succitato, la Amm.ne Regionale debba comunque provvedere alla attuazione delle stesse ai sensi dell art.39, comma 3, punto 2 del DM n. 60/02, al fine di perseguire una riduzione progressiva dei livelli di inquinamento e quindi un minore grado di rischio igienico sanitario per le popolazioni esposte; Sentito il parere del Comitato Tecnico della Programmazione espresso nella seduta del 25 settembre 2003 A voti unanimi DELIBERA 1. di approvare le finalità dell Accordo di Programma tra Regione Toscana, Comuni, ANCI, Province e URPT (allegato 1) che in coerenza e continuità con il Protocollo d Intesa sottoscritto il 15 aprile 2003 da Regione, ANCI e URPT individua le misure per il risanamento della qualità dell aria ambiente nelle aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM 10 derivanti da veicoli e motoveicoli

mediante il progressivo rinnovo dei segmenti più inquinanti del parco, anche promuovendo iniziative di incentivazione e finanziamento; 2. di provvedere, a seguito della mancata attuazione, da parte di Comuni sottoscrittori, delle misure previste nell Accordo di Programma succitato, alla attuazione delle stesse ai sensi dell art.39, comma 3, punto 2 del DM n. 60/02, al fine di perseguire una riduzione progressiva dei livelli di inquinamento e quindi un minore grado di rischio igienico sanitario per le popolazioni esposte; 3. di individuare nella Direzione generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali la struttura organizzativa regionale che deve essere coinvolta nella fase istruttoria in relazione all oggetto dell accordo di programma ed ai suoi effetti; 4. di individuare nella Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali quale struttura organizzativa regionale responsabile del procedimento; 5. di abrogare la DGR n. 1133 del 14 ottobre 2002; 6. di dare mandato al Direttore della Direzione generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali di nominare il funzionario che curerà gli adempimenti istruttori e il funzionario responsabile del procedimento; 7. il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell art. 3, comma 2, della L.R. 18/96 SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE VALERIO PELINI