Oggetto: Comunicazione annuale dati Iva anno d imposta 2015 I soggetti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale sono obbligati a trasmettere all Agenzia delle Entrate la Comunicazione Dati IVA, esclusivamente in via telematica, entro il 29/02/2016 (il 28.02 cade di domenica), utilizzando il modello approvato con il Provvedimento 17.01.2011. Soggetti obbligati Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione in esame i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale: anche se non hanno effettuato operazioni imponibili nel corso del 2015 anche se non sono tenuti all effettuazione delle liquidazioni periodiche Soggetti esonerati Si rammenta che tra i soggetti esonerati dall'obbligo in esame rientrano: le persone fisiche che hanno realizzato nel 2015 un volume d affari non superiore a Euro 25.000,00 (considerando a tal fine il volume d affari di tutte le attività esercitate, comprese quelle gestite con contabilità separata); I contribuenti che per l anno solare hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall imposta di cui all art. 10 del D.P.R. n. 633/72, l esonero non si applica se il contribuente ha registrato operazioni INTRACOMUNITARIE; le imprese individuali che hanno concesso in affitto l unica azienda, a condizione che non abbiano esercitato altra attività rilevante ai fini IVA nel 2015; i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72; a seguito delle modifiche introdotte dal DL n. 262/2006 (c.d. Collegato alla Finanziaria 2007) in materia di regime IVA per il settore agricolo, si tratta dei soggetti con volume d affari dell anno precedente non superiore a 7.000; i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. super minimi).
i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attivittà d impresa, arti e professioni previsto dall articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;. Sono inoltre esonerati coloro che presentano la dichiarazione IVA relativa all anno 2015 in forma autonoma entro il mese di febbraio. Contenuto Nella comunicazione in esame devono essere riepilogate le risultanze delle liquidazioni periodiche effettuate nel corso del 2015 (ovvero delle risultanze annuali per i soggetti esonerati da tale adempimento), così da determinare la relativa IVA a debito o a credito, senza considerare le operazioni tipiche della dichiarazione annuale quali, in particolare: la rettifica ed il conguaglio (ad esempio, a seguito del calcolo definitivo del pro-rata); le compensazioni effettuate nell anno; il riporto del credito IVA relativo all anno precedente; la richiesta del rimborso infrannuale. Il modello è composto da tre sezioni: Sezione I Devono essere inseriti i dati identificativi del contribuente. Sezione II Devono essere indicati i dati relativi a tutte le operazioni effettuate nel 2015, annotate nei registri IVA (fatture emesse/corrispettivi o acquisti), indipendentemente dalla periodicità di liquidazione (mensile o trimestrale). In particolare: - i soggetti trimestrali devono includere anche i dati relativi alle operazioni del quarto trimestre (ottobre - dicembre), anche se saranno liquidate nella dichiarazione annuale; - i soggetti c.d. mensili posticipati devono includere i dati delle operazioni relative al 2015, a prescindere dalle modalità seguite per le liquidazioni periodiche, così come avviene nella dichiarazione annuale.
Rigo CD1 Indicare l ammontare delle operazioni attive effettuate nel 2015 (cessioni di beni/prestazioni di servizi) al netto dell IVA, comprese le operazioni ad esigibilità differita (indipendentemente dal relativo incasso); le operazioni attive per le quali in fattura non è stata addebitata l IVA per effetto del reverse charge (cessioni di rottami, prestazioni di subappalto nell edilizia, ecc.) e per le quali l imposta è dovuta dall'acquirente/committente soggetto passivo IVA; non devono essere ricompresi gli acquisiti intracomunitari annotati anche nel registro delle fatture emesse e le autofatture ex art. 17, c. 3. (la cui imposta confluisce nel rigo CD4). In tale campo vanno ricompresse anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale, di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72 per le quali è obbligatoria l emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell art. 21, comma 6-bis, dello stesso decreto. Negli appositi campi di dettaglio vanno indicate gli importi delle seguenti operazioni, già ricomprese nel campo 1: - le operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9, ecc., comprese le cessioni effettuate nei confronti di San Marino e Città del Vaticano e le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali. - le operazioni esenti (art. 10); - le cessioni intracomunitarie di beni ex art 41, D.L. 331/1993 (e non le prestazioni di servizi); - Le cessioni dei beni strumentali, già ricomprese nei campi precedenti. Rigo CD2 Indicare il totale degli acquisti/importazioni al netto dell IVA, annotati nel 2015, ancorché con IVA indetraibile, compresi gli acquisti intracomunitari, gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale), le autofatture emesse in relazione ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, c. 3, gli acquisti ad esigibilità differita (indipendentemente dal pagamento della relativa fattura). Si ritiene che in tale campo vadano ricompresi anche gli acquisti effettuati presso contribuenti che adottano il regime dei minimi. Negli appositi campi di dettaglio vanno indicati: - gli acquisti non imponibili (ad esempio art. 9), compresi quelli con utilizzo del plafond e quelli relativi al regime del margine, non vanno comprese le operazioni intracomunitarie (di cui i solo acquisti di beni devono essere evidenziati nel campo 4); - gli acquisti esenti e le importazioni non soggette a Iva (art. 68 esclusa lett. a); -
- gli acquisti intracomunitari di beni e non le prestazioni di servizi (non vanno considerati gli acquisti da San Marino e Città del Vaticano). - Gli acquisti di beni strumentali, già indicati nei campi precedenti, compresi quelli di costo inferiore a. 516,46 e compreso il prezzo di riscatto per i beni in leasing. Vanno altresì indicati i beni non ammortizzabili e beni in leasing, usufrutto o locazione. Rigo CD3 Indicare le importazioni per le quali l'iva non è versata in dogana, bensì assolta mediante l'annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti. Sezione III credito. Devono essere indicati i dati relativi alla determinazione dell Iva dovuta o a Rigo CD4 Indicare l ammontare dell IVA esigibile (a debito), compresa anche l'iva relativa alle operazioni ad esigibilità differita effettuate in anni precedenti, incassate nel 2015. Rigo CD5 Indicare l ammontare dell IVA detratta (a credito). L IVA relativa: alle autofatture ex art.17, comma 2, DPR n. 633/72; ai servizi in ambito UE per i quali è stata integrata la fattura estera; agli acquisti intracomunitari di beni; agli acquisti di rottami; alle prestazioni di subappalto nel settore edile; agli acquisti di immobili strumentali, imponibili ex art.10, comma 1, n. 8-ter, lett b) e d), DPR n. 633/72; assolta con il c.d. reverse charge da parte dell acquirente/committente, va indicata sia a rigo CD4 che a rigo CD5. Rigo CD6 Indicare l ammontare dell Iva a debito/credito, riferibile al 2015, risultante dalla differenza tra rigo CD4 e rigo CD5.
Sanzioni L omissione della comunicazione ovvero l invio della stessa con dati incompleti o errati comporta l applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000, ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97. Si rammenta che è considerata tempestivamente trasmessa la comunicazione che, inviata entro la predetta data, è stata scartata dal sistema telematico e ritrasmessa entro 5 giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. Poiché la comunicazione in esame non ha natura dichiarativa, non è possibile integrare o rettificare eventuali errori o omissioni riportati nella stessa utilizzando il ravvedimento operoso. I dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione annuale IVA.