MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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Transcript:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 dicembre 2010 Individuazione della data dell'avvio delle funzioni del nuovo assetto territoriale e rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica. (11A02245) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 30 maggio 1988, n.173, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 luglio 1988, n. 291, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988»; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 5 del suddetto decreto-legge 30 maggio 1988, n.173, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 luglio 1988, n. 291, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988», che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, di ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia; Visto il decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1989, con il quale, in esecuzione di quanto previsto dal sopracitato art. 3, comma 5 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, sono state istituite settantasei nuove commissioni mediche periferiche, una in ciascun capoluogo di provincia, ad eccezione della provincia di Bolzano, in virtu' delle norme di speciale autonomia della provincia stessa, in aggiunta alle diciotto preesistenti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Taranto, Torino, Trento ed Udine; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 4 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166 del 17 luglio 1996, con il quale, per effetto dell'entrata in vigore della legge della regione autonoma Valle d'aosta 7 luglio 1995, n. 22, la commissione medica periferica di Aosta, istituita con il sopra citato decreto ministeriale del 6 luglio 1989, e' stata soppressa; Visto l'art. 2-bis del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 3, lettera d) della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attivita' di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e inabilita'», che rinomina le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile in commissioni mediche di verifica; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 7, comma 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la soppressione delle commissioni mediche di verifica, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle commissioni soppresse disponendo altresi' che le medesime commissioni, con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni, possano avvalersi a titolo gratuito delle A.S.L. territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio; Visto in particolare il terzo periodo del citato art. 7, comma 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che demanda ad un decreto ministeriale non regolamentare, la fissazione delle date di effettivo avvio delle funzioni nella nuova organizzazione territoriale delle commissioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Rilevato che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella regione autonoma della Valle d'aosta e nella provincia autonoma di Bolzano non risultavano presenti le commissioni mediche di verifica, come esposto nelle premesse; Ritenuto, pertanto, che, per i cittadini residenti nella regione autonoma della Valle d'aosta, gli accertamenti sanitari attribuiti dalla vigente normativa alle commissioni mediche di verifica possano continuare ad essere effettuati dalla limitrofa commissione medica di verifica di Torino, e che, analogamente, per i cittadini residenti nella provincia autonoma di Bolzano, gli accertamenti sanitari possano continuare ad essere effettuati dalla limitrofa commissione medica di verifica di Trento; Considerata la necessita' di dettare disposizioni transitorie per la regione Abruzzo, attese le problematiche della sede di L'Aquila per effetto dei noti eventi sismici; Rilevata, a tal fine, l'opportunita' di individuare nella sede di Chieti, in quanto ivi presente l'archivio storico della documentazione delle attivita' di istituto delle commissioni mediche di verifica istituite nella regione Abruzzo, la sede che svolgera' pro-tempore in luogo del capoluogo della regione le attivita' delle soppresse commissioni mediche di verifica di Pescara e Teramo; Considerato che le commissioni mediche di verifica presenti nei capoluoghi di regione e nella provincia autonoma di Trento subentrano nelle competenze delle commissioni soppresse; Ritenuto di dover provvedere all'individuazione della data dell'avvio delle funzioni nel nuovo assetto territoriale ed alla conseguente rideterminazione delle competenze territoriali delle commissioni mediche di verifica; Decreta:

Art. 1 Avvio delle funzioni nel nuovo assetto territoriale 1. A decorrere dal 1 marzo 2011 cessano le attivita' delle commissioni mediche di verifica diverse da quelle presenti nei capoluoghi di regione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, e da quella presente nella provincia autonoma di Trento. 2. Dalla data indicata al comma 1 le commissioni mediche di verifica presenti nei capoluoghi di regione e nella provincia autonoma di Trento subentrano nelle competenze delle commissioni di cui al comma 1, inclusi i procedimenti in corso. Art. 2 Disposizioni particolari per la regione Abruzzo 1. In fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, nella regione Abruzzo, in considerazione degli eventi sismici che hanno colpito il capoluogo regionale e delle condizioni logistiche dei locali della commissione medica di verifica de L'Aquila, le attivita' continuano ad essere svolte anche dalla commissione medica di verifica di Chieti, cui afferiscono quelle delle soppresse commissioni mediche di verifica di Pescara e Teramo. 2. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare, sara' indicata la data dalla quale, per la regione Abruzzo, operera' la sola commissione medica di verifica de L'Aquila. Art. 3 Rideterminazione delle competenze territoriali delle commissioni mediche di verifica 1. Le competenze territoriali delle commissioni mediche di verifica presenti nelle capoluoghi di regione e nella provincia autonoma di Trento sono rideterminate, sulla base di quanto previsto dagli articoli 1 e 2, secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2010 Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 71 Tabella A (art. 3, comma 1)

SEDE Commissione medica COMPETENZA TERRITORIALE di verifica (L')AQUILA ABRUZZO (L'Aquila) ANCONA MARCHE (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino) BARI PUGLIA (Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto) BOLOGNA EMILIA ROMAGNA (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini) CAGLIARI SARDEGNA (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari) CAMPOBASSO MOLISE (Campobasso, Isernia) CATANZARO CALABRIA (Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia) CHIETI ABRUZZO (Chieti, Pescara, Teramo) FIRENZE TOSCANA (Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena) GENOVA LIGURIA (Genova, Imperia, La Spezia, Savona) MILANO LOMBARDIA (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese) NAPOLI CAMPANIA (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno) PALERMO SICILIA (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani) PERUGIA UMBRIA (Perugia, Terni) POTENZA BASILICATA (Matera, Potenza) ROMA LAZIO (Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo) TORINO PIEMONTE E VALLE D'AOSTA (Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli) TRENTO PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E DI TRENTO (Bolzano, Trento)

TRIESTE FRIULI-VENEZIA GIULIA (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) VENEZIA VENETO (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza)