CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE La legge 6 agosto 1992 n 356, in sede di conversione del d.l. 8 giugno 1992 n 306 recante <<modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa>>, ha introdotto nel codice penale interessanti novità. Il titolo V del libro II del codice penale, rubricato <<Dei delitti contro l ordine pubblico>>, si arricchisce di due disposizioni che non mancano ancora oggi di suscitare, in giurisprudenza come in dottrina, opinioni divergenti e vivaci discussioni. L articolo 11-bis del decreto citato introduce un ultimo periodo al comma III dell art. 416-bis; sullo stesso fronte, ma con metodo differente, l articolo 11-ter inserisce ex novo l articolo 416-ter, rubricato <<Scambio elettorale politico-mafioso>>. La materia poteva dirsi già esaurientemente regolata in sede penale anche prima dell intervento legislativo del 1992: due leggi speciali, il t.u. 30 marzo 1957 n 361 relativamente alle elezioni riguardanti la Camera dei Deputati ed il Senato 1, e il d.p.r. 16 maggio 1960 n 750 1 Per l estensione della disposizione alle elezioni del Senato si faccia riferimento al rinvio operato dall art. 2 della l. 27 febbraio 1958 n 64. 3
per le elezioni comunali (entrambi i provvedimenti tuttora in vigore), puniscono <<chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l astensione, [ ] offre, promette o somministra denaro, valori o qualsiasi altra utilità [ ] ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone>> 2, e, ancora, <<chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto per costringere l elettore [ ] a votare in favore di una determinata lista o candidato [ ] ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli [ ] a votare per una determinata lista o candidato>> 3. Alla luce di tali disposizioni, l articolo 416-ter del codice penale sembra orientato a punire differenti categorie di soggetti e di condotte 4 : ossia l uomo politico che ottiene la promessa di voti e il metodo intimidatorio mafioso. Qualora si dovesse valutare corretto questo 2 Art. 96 t.u. 361\1957. 3 Art. 97 t.u. 361\1957. 4 Si veda tra gli altri DE FRANCESCO, D.l. 8 giugno 1992 n 306, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1992 n 356 Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. Titolo II Modifiche al codice penale e disposizioni i. in La Legislazione penale, 1993 pag. 123, ID. Dogmatica e politica criminale nei rapporti tra concorso di persone ed interventi normativi contro il crimine organizzato in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1994, pag. 1293. Secondo FORLENZA, I nuovi reati elettorali e contro l amministrazione della giustizia nella l. 356 del 1992, in Rivista Penale dell Economia, 1992, pag. 535, invece, le norme sono coincidenti. 4
orientamento, grandi difficoltà si porrebbero innanzi all interprete nell esame di alcune pronunce della Suprema Corte precedenti all introduzione della nuova fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso. Vale la pena esaminare come un caso di scambio elettorale politico-mafioso veniva sottoposto all attenzione della Corte di Cassazione giusto poche settimane prima dell avvento delle nuove norme 5. Sebbene il procedimento si concluda con l assoluzione di entrambi gli imputati (l esponente di un clan mafioso e l uomo politico che ne aveva richiesto l appoggio) a causa degli insufficienti elementi probatori prodotti dall accusa, è facile evincere dalle vicende processuali come si sarebbe concluso il procedimento qualora le argomentazioni del Pubblico Ministero fossero state diversamente valutate dalla Suprema Corte: l esponente del clan avrebbe dovuto subire la condanna in base alla previsione degli articoli 86 e 87 del d.p.r. 16 maggio 1960 n 750 6 ; l uomo politico invece avrebbe acquisito la 5 Cass., sez.v, 8\06\1992, con commento di FIANDACA, Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica, in Il Foro Italiano, 1993, pp. 137-146. 6 Per i quali cfr. supra avendo cura di intendere che il contenuto degli artt. 86 e 87 riproduce quasi pedissequamente le disposizioni di cui agli artt. 96 e 97 del t.u. 361\1957. 5
qualifica di concorrente 7, e nei confronti di questi si sarebbe comminata la sanzione in ossequio al disposto dell articolo 110 del codice penale. Se, come si è appena dimostrato, la condotta delittuosa prevista dall articolo 416-ter può essere agevolmente perseguita applicando norme già precedentemente esistenti nell ordinamento giuridico, la ragione dell introduzione della nuova norma deve essere diversa. Può essere rinvenuta esaminando la situazione politicosociale del Paese nei mesi immediatamente precedenti i frenetici lavori parlamentari che diedero vita alle norme in esame: il 23 maggio 1992 il giudice Falcone viene ucciso assieme alla moglie e agli agenti di scorta; il 19 luglio 1992, è il giudice Borsellino a seguire la stessa sorte del collega. I due eventi appaiono come un affronto diretto allo Stato e alle sue istituzioni, la mafia lancia una sfida e lo Stato reagisce in fretta, come può. Urge manifestare un segnale forte e soprattutto immediato, anche per dare una risposta all opinione pubblica, sempre più orientata a responsabilizzare dell accaduto la classe politica. 7 Concorso nel reato associativo secondo alcuni autori, concorso esterno o eventuale secondo altri. Per la relativa analisi cfr infra. 6
Si aggiunga inoltre che, relativamente ai reati riguardanti il libero esercizio del diritto elettorale previsti dalle succitate leggi del 1957 e del 1960, a fronte della immaginabile imponente quantità delle condotte delittuose, si rinviene un numero di pronunce giurisprudenziali oltremodo esiguo 8. Osservata in quest ottica, l introduzione delle nuove norme appare dunque giustificata, opportuna. Non altrettanto la condotta dell assemblea parlamentare, che finisce col partorire un dispositivo sterile e inadeguato alle esigenze del Paese. Il 20 giugno 1992 la magistratura palermitana nel corso dei lavori dell assemblea nazionale dell A.n.m. avanza le sue richieste. E indispensabile procedere alla integrazione dell art. 416-bis e ne suggerisce il tenore: <<Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì a coloro i quali si avvalgono, anche indirettamente, del sostegno intimidatorio delle associazioni mafiose per procacciarsi voti nelle competizioni elettorali in cambio di denaro o della promessa di agevolare l acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, 8 Per un esauriente panoramica delle pronunce in oggetto cfr. VISCONTI, Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, in L Indice penale, 1993, pag. 275 nota n 6. 7