COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI CITTA METROPOLITANA DI BARI REP. N. COD. FISC. OGGETTO: CONCESSIONE DI N. 2 IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE IN COMODATO D USO ALL ASSOCIAZIONE L'anno duemiladiciasette addì del mese di nella Sede Comunale, con la presente scrittura privata avente forza di legge tra le parti in esecuzione della determinazione n. del TRA -Il Comune di Sammichele di Bari, in persona del Responsabile dell Area Tecnica, arch., nato a il, domiciliato per il ruolo e la funzione che ricopre presso il sopra menzionato Ente Locale piazza della Vittoria n. 2 - CODICE FISCALE - Comodante E -Il Sig., nato a il, residente in alla via n., C.F. rappresentante legale dell Associazione con sede in alla via - Comodatario PREMESSO che a) con proprio atto n. 95 del 21.08.2017, 1
successivamente rettificato con atto n. 98 del 31.08.2017, la Giunta comunale deliberava, tra l altro,: 1. di concedere in via sperimentale, l utilizzo di n. 2 immobili, ubicati nell Area Mercatale Polivalente (censiti al Catasto fg n. 11 part.lla 1072 sub.3 e sub.4), mediante un avviso pubblico, ad una delle Associazioni iscritte all albo delle Associazioni comunali che, contestualmente, svolgerà le diverse incombenze, quali vigilanza della ridetta Area mercatale, apertura e chiusura dell area stessa il giorno di svolgimento del mercato e la pulizia dei bagni; 2. l utilizzo dell immobile in questione e lo svolgimento delle relative incombenze alle seguenti condizioni: - l Amministrazione Comunale intende accordare la concessione in uso di che trattasi esclusivamente per lo svolgimento di attività connesse con gli scopi statutari propri dell Associazione; - le utenze dei servizi per l energia elettrica, acqua e riscaldamento sono a carico dell associazione; - gli oneri inerenti la tariffa rifiuti (TARI) rimangono in capo all Associazione; 2
- gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell immobile sono a carico dell Associazione; - la pulizia dei bagni ubicati nell area mercatale deve essere svolta da personale idoneo a svolgere la mansione medesima; 3. di dare atto che, al fine della concessione in questione, sarà valutata una proposta progettuale che consenta di valorizzare la struttura de qua per promuovere attività di tipo sociale, culturale e giovanile; b) con determinazione n. del sono stati approvati l avviso pubblico e lo schema del presente contratto, **************** Tanto premesso le sottoscritte parti, al fine di regolare i rapporti tra di loro intercorrenti, convengono e stipulano quanto segue: 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto al quale le sottoscritte parti, ai sensi dell art. 1372 c.c., espressamente riconoscono forza di legge per ciò che attiene alle obbligazioni che dal medesimo atto reciprocamente scaturiscono; 2) Il Comodante concede in comodato d uso al Comodatario, che accetta, i due immobili di sua 3
proprietà, ubicati presso l Area Mercatale Polivalente sita in Sammichele di Bari alla via G.U. Giuseppe Rossi, e individuati al N.C.E.U. fg. 11 part.lla 1072 sub.3 e sub.4 mq.166, rendita 480.82, nello stato in cui si trovano affinchè se ne serva per l uso e per la durata di seguito specificati. 3) La durata del presente contratto è di anni 2 (due), a partire dalla data sottoscrizione del presente atto, data in cui il presente comodato avrà il suo naturale termine senza necessità di disdetta o diffida che, ora per allora, viene data ed accettata con la sottoscrizione della presente scrittura. Alla scadenza concordata il Comodatario si obbliga a restituire il bene oggetto del presente contratto nello stato in cui si trova all atto della consegna, esclusa la normale usura, senza che possa richiedere alcunché a titolo di miglioria o a qualunque altri titolo. Il presente contratto è rinnovabile di altre due anni, su richiesta del comodatario, previa verifica da parte dell Amministrazione del corretto utilizzo degli immobili oggetto di comodato e del rispetto delle condizioni contrattuali. Il rinnovo sarà concesso mediante delibera della Giunta comunale. 4
Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso, mediante lettera raccomandata AR, almeno trenta giorni prima della data di decorrenza del recesso medesimo. 4) Il Comodatario si servirà dei beni sopra descritti con la dovuta diligenza, esclusivamente per svolgere le attività istituzionali dell Associazione e le attività previste nella proposta progettuale e non potrà cedere ad altri soggetti il godimento di tali beni, senza il consenso espresso del Comodante. Il comodatario non potrà apportare alcuna modifica ai beni in questione. 5) Il Comodatario è responsabile del deterioramento dei locali causato da effetto diverso per l uso cui sono destinati i medesimi eccetto la normale usura. Inoltre, esonera espressamente il Comune di Sammichele di Bari da ogni responsabilità di danni diretti e indiretti alle persone o alle cose che potessero derivare dall uso dell immobile. 6) Il Comodatario dichiara: - di aver preso visione degli immobili suindicati e di ritenerli idonei per la destinazione prevista all art. 4, come da attestazione sottoscritta e consegnata dall Area Tecnica e allegata al presente 5
contratto; - che gli impianti elettrici e di riscaldamento risultano conformi alle vigenti leggi e pertanto gli immobili si intendono concessi nello stato di fatto in cui si trovano. 7) Al Comodante è riservata la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, con preavviso, dei controlli in tutti gli immobili e pertinenze allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi a carico del Comodatario. 8) Sono a carico esclusivo del Comodatario: - le spese relative ai servizi relativi a luce, acqua e gas, il cui importo è forfettariamente quantificato in 120,00; - le spese per l ordinaria e la straordinaria manutenzione degli immobili, delle sue pertinenze e degli impianti, la loro pulizia, custodia e quant altro necessario per il normale utilizzo e la buona tenuta degli immobili e delle loro pertinenze. - stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile da parte di terzi e contro i rischi derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili; - vigilanza dell Area mercatale (tempi e modalità da concordare con l ufficio tecnico), apertura e 6
chiusura dell area stessa il giorno di svolgimento del mercato e la pulizia dei bagni da svolgersi da personale qualificato e nel rispetto della normativa relativa ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e agli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro; - gli oneri inerenti la tariffa rifiuti TARI; - divieto di subconcedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto. 9) L inosservanza degli obblighi di cui al punto 8) determina la risoluzione contrattuale. Ricorrendo l inadempimento il Comune, valutate le circostanze, assegnerà 30 (trenta) giorni al concessionario per adempiere, decorsi infruttuosamente quali, la concessione si intenderà ipso iure risolta. In tutti i casi di cessazione del rapporto il concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo. 10) Il Responsabile dell Area ha facoltà di revocare o sospendere la concessione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per motivi di pubblico interesse o per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo delle strutture. 7
Il comodato può essere revocato, inoltre, qualora le norme di concessione non vengano rispettate, con particolare riferimento alle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica. L Ente si riserva la facoltà di provvedere alla sospensione immediata dell autorizzazione, anche durante lo svolgimento di una manifestazione, con emanazione del provvedimento di divieto di futuro utilizzo. 11) Sono a totale ed esclusivo carico del Comodatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto. 12) Il comodante ed il comodatario si autorizzano reciprocamente al trattamento, comunicazione e diffusione a terzi dei propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto di comodato (D.Lgs 30.06.2003 n.196). 13) Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura si rinvia alle norme del codice civile disciplinanti l istituto del comodato ( artt. 1803 1812 ). 14) Per le eventuali controversie sarà competente il Foro di Bari. Letto, approvato e sottoscritto Il Comodante: Il Responsabile del Servizio 8
Il Comodatario: Sig. A norma dell art. 1341codice civile le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto di cui agli articoli 3-4-5-8, dichiarano espressamente di approvarle. Il Comodante: Il Responsabile del Servizio Il Comodatario: Sig. 9