DECRETI ATTUATIVI JOBS ACT. DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23

Documenti analoghi
COME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT

Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro

Art. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. indice Art. 4 Vizi formali e procedurali. indice

22 Lezione AL VIA LA RIFORMA DEL LAVORO

Tutele crescenti L articolazione degli indennizzi progressivi. (a cura di Renzo La Costa)

L Appuntamento con l Esperto

Nota - NASpI, ASDI, DIS-COLL, Indennità di mobilità e Lavori di pubblica utilità

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI. JOBS ACT L. 10 dicembre 2014, n. 183

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

LICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE

IL REBUS «JOBS ACT» Come risolvere gli indovinelli della riforma del lavoro

Naspi nuova disoccupazione 2015

Riforma del Lavoro: come cambia la disciplina dei licenziamenti

COME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT DLGS 4 MARZO 2015 N. 23 : IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE (DLGS n. 22/2015)

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Il regime sanzionatorio del licenziamento invalido. Diritto d'impresa: politiche e gestione del rapporto di lavoro

RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015

del lavoro per i lavoratori privati

LE NOVITÀ DEL PERIODO MARZO a cura del Comitato Scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza

*** ATTO COMPLETO ***

OGGETTO: JOBS ACT E CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

JOBS ACT: DAI PRINCIPI ISPIRATORI DELLA LEGGE DELEGA AI DECRETI ATTUATIVI

Il Jobs Act al traguardo: tutele crescenti e contratto a tempo determinato.

La riforma Renzi-Poletti la nuova regolazione del mercato del lavoro

Marginalità del lavoro a tempo indeterminato in Italia

JOBS ACT DECRETO ATTUATIVO DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA RIORDINO NORMATIVA

Flessibilità in uscita; le novità introdotte dalla riforma Fornero in tema di licenziamenti EZIO MORO

Le novità introdotte dal Jobs act

Contratto a tutele crescenti

I PRIMI DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT : CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI E NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO

JOBS ACT E L. 92/2012 DISCIPLINE A CONFRONTO

1. Discriminatorio: reintegrazione

Scritto da di Mario Di Corato Venerdì 18 Gennaio :49 - Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Gennaio :53

Il Jobs Act: il contratto a tutele crescenti

Licenziamenti individuali e collettivi: il nuovo sistema sanzionatorio. LavoroFisco.it

LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti»

Naspi 2016: requisiti, calcolo, durata. Le novità per il nuovo anno

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI (D.Lgs. 23 del 7 marzo 2015)

prospettiva di crescita (sic), ha, tra l altro:

Come funziona la NASpI, la nuova indennità di disoccupazione

Jobs Act 1. Brescia, 23 gennaio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015

Il Jobs Act: la nuova Aspi

AMMORTIZZATORI SOCIALI NASpI Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego

La riforma del lavoro - Jobs Act. COSA CAMBIA DAVVERO

Studio Legale Casella e Scudier Associazione Professionale

Legge 10 dicembre 2014, n. 183

Gestione separata: le nuove aliquote contributive dopo la stabilizzazione della DIS-COLL

Fonte: Legge per Tutti

La riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi

Studio De Marco Canu Zanon Gregoris Consulenti del Lavoro in Udine

Articolo 18 L. 20/05/1970 n. 300 (VECCHIO TESTO)

UNITÀ SINDACALE Falcri Silcea - Viale Liegi 48B, Roma - Tel ; Fax

SOMMARIO. Presentazione La cessazione del rapporto di lavoro nel quadro della Riforma del mercato del lavoro... Nota sugli Autori...

Come si ottiene lo stato di disoccupazione?

NASpI Nuova prestazione di assicurazione sociale per l impiego

Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

Jobs act- BIELLA 12 marzo Dott.ssa CLAUDIA RAMELLA TRAFIGHET CITTA' STUDI

Le procedure conciliative in materia di lavoro con l introduzione delle tutele crescenti. (Roberto Camera)

CAMPANIA. Linea Prodotto Previdenza Decreto attuazione art. 1 comma 2 Legge 183/2014 Jobs Act. Ammortizzatori sociali Prestazioni di disoccupazione

Decreto Legislativo: Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti

1. LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE (ART. 1, D.L. 34/2014)...» 37

Legge n.78/2014, legge delega n.183/214, legge di stabilità 2015 (n.190/2014), dlgs n.22 e n.23/2015

SOMMARIO. Parte I CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI

Scheda di sintesi sugli ammortizzatori sociali (D.LGS. N. 22/2015) NASpI NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

» Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e ricollocazione dei lavoratori disoccupati

IL C.D. «CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI»: TUTELE PER IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

ASPI Assicurazione Sociale per l impiego

COME TROVO UN LAVORO?

CIRCOLARE LAVORO MARZO 2015

Premessa... pag. 5. Parte I. Il rapporto di lavoro

OGGETTO: Offerta di conciliazione: la comunicazione telematica

CAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA

JOBS ACT. Legge 183/2014, Decreti e Schemi attuativi su licenziamenti, mansioni, controlli, tipologie contrattuali, disoccupazione.

1) Documentazione (sito esterno) UIL Scuola, giugno Scheda di lettura» UIL Scuola RSU

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

Circolare N.116 del 12 Luglio 2013

Mobilità, Aspi, Naspi, Asdi, Dis-Coll. dal 2015 al 2017

DEFINIZIONI E CAMPI DI APPLICAZIONE Tutela art. 18 L. n. 300/1970 campo di applicazione Rientrano all interno della cosiddetta tutela reale :

CAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA

Di riforma in riforma: la tutela previdenziale in caso di disoccupazione involontaria. Prof. Avv. Angelo Pandolfo

IL JOBS ACT E GLI SCHEMI DI DECRETO SUL CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI E SULLA RIFORMA DELL ASPI

Si verifica nei casi in cui il licenziamento è : La sentenza che dichiara la nullità del licenziamento comporta:

LA RIFORMA DEL LAVORO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI. A cura di Provincia di Torino Servizio Coordinamento Centri per l Impiego 07/03/2013

Circolare per gli associati del 19/04/2016

JOBS ACT COME CAMBIANO LE REGOLE DEL LAVORO

La nuova Assicurazione Sociale per l Impiego

OGGETTO: PROGRAMMA SUL LAVORO DEL GOVERNO RENZI - NUOVA NORMATIVA (DA MAGGIO 2015) SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN FAVORE DEI DISOCCUPATI INVOLONTARI

L ufficio paghe informa: a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli

CAPITOLO PRIMO LA NORMATIVA IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

Indennità di disoccupazione Finora e fino al 30 aprile 2015 Dal 1 maggio

Normativa sui licenziamenti: analisi casi pratici nel raffronto tra nuove previsioni contenute nel d.lgs. 23/2015 e le altre disposizioni di legge.

1) Il D.Lgs. n. 23/2015: Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

SOMMARIO. Presentazione... XIII Nota sull Autore... XV. Parte Prima INTEGRAZIONI SALARIALI PRE RIFORMA

LA CORNICE: IL MERCATO DEL LAVORO NELL ITALIA REPUBBLICANA. SG Partners

NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO NASPI. Decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22

JOBS ACT La nuova disciplina dei rapporti di lavoro a termine La nuova disciplina dei licenziamenti e tutele crescenti

Transcript:

DECRETI ATTUATIVI JOBS ACT DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (artt. 1-12): In premessa è opportuno chiarire che non siamo di fronte ad un nuovo modello contrattuale, ma al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tradizionalmente inteso, la cui disciplina resta immutata salvo per quanto concerne il regime di tutela in caso di licenziamento ingiustificato. Si applica solo ai neoassunti assunzione dopo l entrata in vigore del decreto (7 marzo 2015) del settore privatistico aventi la qualifica di operaio, impiegato o quadro e ai lavoratori in sede di conversione dei contratti a termine e stabilizzazione, ovvero "anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato". La nuova disciplina trova, altresì, applicazione per piccole imprese (sotto i 15 dipendenti), sindacati, partiti politici e organizzazioni di tendenza (attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto). D altro canto, invece, non trova vigenza per i dirigenti e per i dipendenti pubblici questi ultimi in attesa della riforma sulla P.A. - così come per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del presente decreto per i quali restano valide le norme precedenti. Andando alla sostanza, per i neoassunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti la regola, in caso di licenziamento illegittimo, è la liquidazione di un indennità economica crescente in base all anzianità di servizio, laddove, invece la reintegra c.d. tutela reale fa da mera eccezione ed è circoscritta ad ipotesi limitate: nulla cambia per quanto riguarda i licenziamenti discriminatori (ex art.15 Statuto dei lavoratori), nulli o intimati in forma orale (art. 2) per cui resta fermo il diritto del lavoratore ad ottenere la reintegra ovvero, in alternativa, su richiesta del lavoratore, il pagamento di un indennità sostitutiva alla reintegra pari a 15 mensilità, oltre al risarcimento delle mensilità perdute dalla data del licenziamento fino all effettiva reintegra. Ammessa la reintegra anche in caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica qualora il giudice ne accerti l effettiva insussistenza. Si precisa che l indennità economica cui si fa riferimento è commisurata all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, dal giorno dell estromissione a quello dell effettiva reintegra, non assoggettata a contribuzione previdenziale. Il giudice condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all ultima retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. La misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto. 1

per quanto concerne i licenziamenti per giusta causa, giustificato motivo soggettivo (c.d. disciplinari) e per giustificato motivo oggettivo (art. 3) è previsto il pagamento di un indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, certa, predeterminabile e crescente in funzione dell anzianità di servizio: 2 mensilità per ogni anno di servizio, andando da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità. Per i licenziamenti disciplinari la reintegra è ancora consentita, ma esclusivamente nel caso in cui sia accertata in giudizio l insussistenza del fatto materiale contestato. Si fa dunque riferimento al fatto oggettivo e materiale, escludendo qualsiasi valutazione giudiziale sulla gravità dell inadempimento e sulla proporzionalità del licenziamento rispetto ad essa. Per conseguenza anche un inadempimento di modica entità potrebbe essere, per i neoassunti, causa di licenziamento. Per le piccole imprese (fino a 15 dipendenti) la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un indennità crescente di 1 mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità. Revoca del licenziamento (art. 5): Il licenziamento può essere revocato entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo. In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto. Offerta di conciliazione (art. 6): Si introduce, in via sostitutiva, una procedura di conciliazione definita facoltativa in quanto lasciata alla libera scelta di parte, con l intenzione di ridurre il contenzioso, con cui si concede al datore di lavoro l opportunità di formulare al lavoratore, che ritiene di essere stato illegittimamente licenziato, un offerta di conciliazione. Il datore di lavoro, entro il termine per l impugnazione stragiudiziale (60 giorni dalla comunicazione del licenziamento), presso una delle sedi abilitate a convalidare le conciliazioni di lavoro (Dtl, commissioni sindacali, enti di certificazione), offre al lavoratore un importo sotto forma di assegno circolare che ha contenuto economico vincolato: 1 mensilità per ogni anno di lavoro, con un minimo di 2 ad un massimo di 18 mensilità - importi dimezzati fino ad un massimo di 6 per le imprese fino a 15 dipendenti. Tale importo risulta esente da contribuzione previdenziale e non costituisce reddito fiscalmente imponibile. La conciliazione, comunque, si perfeziona e, dunque, produce effetti con la mera accettazione del dipendente che, di conseguenza, decade dal suo diritto di impugnare il licenziamento, anche se si è già proceduto all impugnazione. Nella medesima sede conciliativa possono essere definite anche altre pendenze relative al rapporto di lavoro, tuttavia gli importi pagati a tale titolo sono sottoposti al regime fiscale ordinario. Al fine di monitorare l'utilizzo dello strumento della conciliazione agevolata, oltre alla comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto, viene introdotta "una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione". 2

Licenziamento collettivo (art. 10): Ai licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legga n. 223/1991 con almeno 5 dipendenti nell arco di 120 giorni nell ambito della stessa unità produttiva, si applicano le nuove regole: l indennità economica crescente, con le regole su esplicitate, in ipotesi di violazione dei criteri di scelta e mancato rispetto della procedura; la reintegra è prevista nel solo caso di licenziamento intimato in forma orale. Per i dirigenti, cui tale nuova disciplina non si applica, come già ricordato, resta ferma l indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto, in caso di violazione della procedura o dei criteri di scelta, introdotta dalla Legge 30 ottobre 2014, n. 161. 3

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. NASpI - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (artt. 1-14): In vigore dal primo maggio 2015 per coloro che a tale data versino in stato di disoccupazione involontaria, unifica le vecchie Aspi e mini-aspi, sostituendo tutti gli ammortizzatori sociali già esistenti, fatta eccezione per la cassa integrazione e l indennità di mobilità che verrà meno alla fine del 2017. Aventi diritto: I dipendenti privati, a tempo indeterminato e a termine, oltre ai dipendenti pubblici assunti a termine (sono esclusi i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni di cui al Dlgs 165/2001 e gli operai agricoli per i quali continua a operare la specifica normativa a loro riservata), che possano far valere 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e 30 giornate effettive di lavoro nell ultimo anno. Ammontare e modalità di erogazione: L indennità mensile è pari al 75% della retribuzione mensile - media della retribuzione degli ultimi 4 anni di lavoro (anche non continuativi), divisa per il numero di settimane e moltiplicata per 4,33 - se questa è pari o inferiore a 1.195 euro nel 2015; se la retribuzione, invece, è superiore a tale importo, l indennità è pari al 75% di 1.195 più il 25% della differenza tra 1.195 e la retribuzione stessa. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. L indennità è ridotta progressivamente, ogni mese, del 3% dal quarto mese di fruizione. Durata del trattamento: Un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni di lavoro, fino ad un massimo di 24 mesi fino al 2016, ridotti a 18 mesi nel 2017. Dis-coll - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 15): Altra misura sperimentale per il 2015, pensata come sussidio per i collaboratori coordinati e continuativi (esclusi amministratori e sindaci) e a progetto (Co.co.co. e Co.co.pro.), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva. Ne ha diritto chi può far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell anno precedente l evento di disoccupazione. La Dis-coll è pari al 75% della retribuzione mensile percepita nei casi in cui sia pari o inferiore, nel 2015, all importo di 1.195 euro mensili, cifra che poi sarà annualmente rivalutata; nelle ipotesi in cui sia superiore, l indennità sarà incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo, senza, tuttavia, poter superare il limite dei 1.300 euro mensili. Anche la Dis-coll si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese 4

di fruizione. La durata sarà pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati dal primo gennaio dell'anno solare precedente l evento di cessazione del lavoro fino al predetto evento, con un tetto massimo di 6 mesi. Asdi - Assegno di disoccupazione (art. 16): Sarà introdotto il 1 maggio in via sperimentale per tutto il 2015. Aventi diritto: Al termine della Naspi, i beneficiari di tale trattamento che siano ancora privi di occupazione e in condizione economica di bisogno - famiglie con minori a carico, lavoratori prossimi alla pensione - avranno diritto all'asdi. I requisiti di accesso a tale trattamento saranno fissati con decreto interministeriale da emanarsi entro 90 giorni dall entrata in vigore del decreto. Ammontare e Durata: L Asdi ha durata semestrale ed pari al 75% dell ultima indennità Naspi percepita, non potendone superare l ammontare. Le risorse sono state stanziate in uno specifico Fondo e la loro erogazione sarà subordinata all'adesione ad un progetto personalizzato elaborato dai competenti servizi per l'impiego. Dunque tale indennità è condizionata alla ricerca attiva di lavoro, alla disponibilità a partecipare a iniziative di orientamento e formazione e all accettazione di adeguate proposte di lavoro. Contratto di ricollocazione (art. 17): Il contratto di ricollocazione prevede: a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del oggetto accreditato; b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato; c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato. La platea dei destinatari ricomprende tutti i lavoratori in stato di disoccupazione ex art. 1, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 181/2000. In sostanza, il lavoratore disoccupato può rivolgersi sia ai centri per l impiego che a soggetti privati accreditati per essere coadiuvato nella ricerca intensiva di lavoro di cui al contratto di ricollocazione, presso i quali verrà effettuata la rilevazione del profilo personale di occupabilità. All esito di tale procedura al disoccupato viene dato un voucher - c.d. dote di ricollocazione - che consiste in un pacchetto di servizi per la ricollocazione, proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità, da poter spendere presso gli operatori accreditati a livello regionale. L operatore potrà incassare la dote individuale solo al raggiungimento del risultato occupazionale. Cause di decadenza dal beneficio riguardano: l ipotesi in cui il beneficiario non partecipi alle iniziati di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale, proposte dal soggetto accreditato e commisurate al fabbisogno; il rifiuto ingiustificato di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo; ovvero in caso di perdita dello stato di disoccupazione. 5