Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 13 11.01.2017 Canone RAI 2017: i chiarimenti del Fisco A cura di Pasquale Pirone Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Legge di Bilancio 2017 Alla luce della riduzione dell importo del Canone RAI ordinario (ossia quello dovuto dalle famiglie italiane per l utilizzo dell apparecchio televisivo in ambito privato), l Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 45/E/2016 con cui sono forniti dettagli e chiarimenti in merito, in prossimità anche dalla scadenza del 31/01/2017 entro cui si è chiamati a presentare l eventuale dichiarazione sostitutiva di non detenzione al fine di avere l esenzione per l anno 2017. Premessa La Legge di Stabilità 2017 (comma 40) ha ridotto in canone RAI ordinario (ossia quello dovuto dalle famiglie italiane per l utilizzo dell apparecchio televisivo in ambito privato) da 100 euro annui (previsti per il 2016) a 90 euro per il 2017. Restano, invece, ferme tutte le altre novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015). 1
Novità Canone RAI ordinario COSA L importo del canone RAI 2017 è di 90 euro. Resta ferma la presunzione secondo la quale chi è intestatario dell utenza elettrica detiene un apparecchio televisivo. La presunzione opera in caso di utenza domestica residente. Il canone è dovuto dalla famiglia anagrafica (comprese le coppie more uxorio e le unioni civili dello stesso sesso) e per ciascuna famiglia anagrafica il canone è dovuto una sola volta. Ciò sta dunque, significando che se ad esempio il marito è intestatario dell utenza della casa in cui abitano ed in cui è presente la Tv e la moglie ha intestata l utenza della casa in montagna dove è presente altra Tv, il canone Rai non è dovuto per entrambe le Tv ma per una sola di esse. NOTE Novità Nel 2016 l importo annuo era di 100 euro. Nessuna novità Il soggetto che è intestatario dell utenza elettrica ma che non detiene alcun apparecchio televisivo può sottrarsi all addebito del canone presentando il modello di dichiarazione sostitutiva reso disponibile dall Agenzia delle Entrate e compilando il quadro A. Vale sempre e comunque la regola che il canone è dovuto dal detentore dell apparecchio televisivo (ad esempio in caso di appartamento concesso in affitto indipendentemente da chi è intestata l utenza elettrica il canone sarà dovuto dall inquilino se questi detiene un apparecchio televisivo). Nessuna novità Per non ottenere l addebito nella bolletta di ciascuno, uno di essi (o il marito o la moglie) dovrà presentare il modello dichiarazione sostitutiva in cui compilare il Quadro B. 2
Il pagamento del canone avverrà mediante addebito nella bolletta dell utenza elettrica (rate mensili di pari importo da gennaio ad ottobre). Nessuna novità Nessuna novità Definizione di apparecchio televisivo Qualsiasi apparecchio dotato di sintonizzatore per il digitale terrestre o per il satellite. Sono espressamente non considerati apparecchi televisivi: il tablet, lo smartphone, il computer, ed altri apparecchi a condizione che gli stessi non siano dotati di sintonizzatore per i canali del digitale terrestre o del satellite (Nota n. n. 9668 del 20 aprile 2016). Quindi, ad esempio, il possesso del solo tablet e non anche della Tv non comporterebbe il versamento del canone RAI per l intestatario dell utenza elettrica purché il tablet consenta la visione dei canali TV solo via internet (e quindi in streaming) e a condizione che lo stesso contribuente presenti il modello di dichiarazione sostitutiva compilando il quadro A. Anche i residenti all estero devono pagare il canone se detengono un abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo (se, invece, in Italia non è presente alcun apparecchio, essi presentano il Modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A). La Circolare n. 45/E Ad ogni modo, proprio alla luce della riduzione dell importo del canone dovuto per il 2017 ed in virtù della necessità di presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione al fine di ottenere il NON addebito in fattura, l Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 42/E del 30 dicembre 2017. Di seguito se ne vuole pertanto riportare il contenuto dei chiarimenti in essa contenuti. 3
Individuazione delle utenze In merito all individuazione dell utenza addebitabile, la Circolare in commento ha chiarito che, l utenza è individuata: Individuazione utenza addebitabili Contratto Per contratti di fornitura elettrica conclusi dal 2016 Per contratti di fornitura elettrica conclusi fino al 2015 Volture Regola per individuare l utenza addebitabile Sono addebitati i contratti con tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i quali l utente ha dichiarato all impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura. Sono addebitati i contratti con tipologie tariffarie D3 (altri clienti residenti) per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell Anagrafe Tributaria in sede di allineamento delle banche dati. Le volture dell utenza elettrica vanno trattate, ai fini dell addebito del canone, come disattivazioni di utenze (in capo al vecchio intestarlo) e nuove attivazioni di utenze (in capo al nuovo intestatario). Qualora la voltura intervenga per mortis causa (decesso) non ci saranno modifiche nell addebito del canone, salvo che il codice fiscale entrante non abbia già un utenza addebitabile. Switch Nel caso di passaggio da una compagnia elettrica all altra nessuna conseguenza ci sarà in merito all addebito del canone. Tuttavia nell ipotesi in cui per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, anche in seguito all allineamento delle banche dati, il canone è addebitato su una sola fornitura (e ciò, in virtù del fatto che il canone è dovuto con riferimento ad una sola utenza e per gli stessi componenti della stessa famiglia 4
anagrafica). In modo particolare è chiarito che: se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura, rientranti uno nella tipologia clienti residenti e l altro (o gli altri) nella tipologia altri clienti domestici, si considera addebitabile la fornitura della tipologia clienti residenti (D2) indipendentemente dalla data di attivazione; se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia clienti residenti, si considera addebitabile la fornitura con attivazione più recente. Addebito delle rate Come anticipato, dal 2017 il canone scende a 90 euro (a fronte dei 100 euro del 2016) e l addebito continuerà ad essere eseguito nella fattura dell utenza elettrica in rate annuali di pari importo (da gennaio a ottobre). In particolare: Addebito in fattura Ipotesi Utenza già attiva a gennaio 2017 Utenza attivata in corso d anno Meccanismo di addebito in fattura 9 euro mensili o 18 bimestrali a seconda della cadenza della fattura. pagherà in funzione del mese di attivazione (ad esempio, chi attiva a marzo pagherà 77,16 sempre addebitabili in bolletta). A tal proposito la circolare fornisce una serie di tabelle dettagliate anche in merito alla specifica rata che sarà addebitata in base al mese stesso di attivazione (si veda sotto). Il dettaglio degli importi La circolare in commento riporta in diverse tabelle il dettaglio dell importo del canone dovuto per il 2017, anche in considerazione del mese di attivazione dell utenza. Le tabelle che si riportano sono pertanto un puro estratto di quelle riportate nella citata circolare. La 1 tabella riguarda il rinnovo del canone (quindi un utenza già attiva all 1/1/2017): 5
La II tabella, invece, riporta l importo del canone in funzione del mese di attivazione di una nuova utenza nel 2017: Quindi, ad esempio, chi attiva l utenza ad aprile 2017 pagherà un canone RAI per quest anno pari a 69,86 euro e chi lo attiverà a dicembre 2017, pagherà 11,43 euro. 6
La III e IV tabella riportano il dettaglio delle rate, rispettivamente in caso di utenza già attiva all /1/1/2017 e nel caso di utenza nuova attivata nel corso del 2017. ATTIVAZIONE UTENZA N. RATE DOVUTE IMPORTO RATA IMPORTO TOTALE Gennaio 10 9,00 90,00 Febbraio 9 9,38 84,46 Marzo 8 9,65 77,16 Aprile 7 9,98 69,86 Maggio 6 10,43 62,55 Giugno 5 11,05 55,25 Luglio 4 11,99 47,95 Agosto 3 13,55 40,64 Settembre 2 16,67 33,34 Ottobre 1 26,04 26,04 Novembre 1 18,73 18,73 Dicembre 1 11,43 11,43 Infine la V tabella indica le rate di addebito, qualora, il canone sia dovuto solo per il primo semestre del 2017. 7
I casi particolari Nella Circolare sono poi riportati una serie di casi particolari cui l Amministrazione finanziaria fornisce la regola che sarà seguita in merito all addebito del canone. Nella tabella che segue, pertanto, se ne riporta il dettaglio. CASI PARTICOLARI Ipotesi Soluzione Esempio Contribuente che attiva l utenza dal 01/10/2017 Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1, disattivata entro il 30/09 e non più riattivata nell anno L addebito delle rata di ottobre, novembre e dicembre (a seconda di quando è attivata l utenza) avverrà sulla fattura di gennaio 2018 (se a gennaio la fornitura è ancora attiva). Tuttavia, se l utenza non è più attiva, le rate saranno segnalate all Agenzia delle Entrate. Si applica il canone dalla rata del mese di attivazione, fino al mese di disattivazione. Contribuente attiva l utenza a Novembre 2017 ed a gennaio 2018 l utenza è ancora attiva. Questi riceverà l addebito della rata di novembre (18,73 euro) e di dicembre (11,43 euro) sulla fattura relativa alla fornitura di gennaio 2018. Contribuente attiva l utenza a gennaio 2017 e la disattiva ad agosto (incluso). L addebito inizierà sull utenza di gennaio e terminerà su quella di agosto (totale canone dovuto per il 2017 pari a 72 euro). Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1, disattivata in corso d anno e con una nuova fornitura residente attivata entro il 30/09 Si applica il canone per l intero anno (90 euro) sulla fornitura attiva al 01/01 si applicano le rate di canone maturate fino al mese di disattivazione; sulla nuova fornitura si applicano le rate mancanti nel primo mese disponibile, poi si prosegue con le normali rate. 8
Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1, disattivata in corso d anno e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 30/09 Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1 che in corso d anno cambia da residente a non residente Canone dovuto per l intero anno (90 euro) Il canone per i mesi in cui la fornitura è di tipo residente. sulla fornitura attiva al 01/01 si applicano le rate di canone maturate fino al mese di disattivazione; sulla nuova fornitura, se ancora attiva a gennaio dell anno successivo, si applicano le rate mancanti; se a gennaio dell anno successivo non c è alcuna fornitura residente attiva, le rate mancanti sono segnalate all Agenzia delle Entrate. Contribuente con utenza residente attiva dall 1/1/2017 che passa l utenza da residente a non residente, a decorrere da agosto 2017. Questi paga il canone per 7 mesi (70 euro). Modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva Il Modello di dichiarazione sostitutiva con cui si dichiara la non detenzione (Quadro A) di apparecchio televisivo (disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate alla sezione Cosa devi fare richiedere Canone Tv ) può essere reperibile al seguente link, va presentato (anche in qualità di erede) attraverso una delle seguenti modalità: PRESENTAZIONE DEL MODELLO Modalità di presentazione Telematica Come Tramite il sito dell Agenzia delle Entrate seguendo il percorso Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv >Invio web dove inserire poi le credenziali di accesso Fisconline o Entratel. 9
L invio può essere fatto direttamente dal contribuente o anche tramite intermediario abilitato. Spedizione postale PEC (se firmato digitalmente) Plico raccomandato senza busta (cui allegare il documento di riconoscimento del dichiarante) all indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 10121 Torino. All indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it. Per la presentazione fa fede: la data presente sulla ricevuta telematica (in caso di presentazione telematica); il timbro postale che ne accetta la spedizione (in caso di invio cartaceo); la ricevuta dell accettazione della PEC inviata. Ad ogni modo, qualora l addebito in bolletta del canone dovesse essere già partito, nonostante si fosse presentata nei termini la dovuta dichiarazione sostitutiva, è sempre fatto salvo il diritto al rimborso per l utente (il modello per il rimborso è quello disponibile al seguente link.). La richiesta di rimborso può avvenire secondo le stesse modalità viste per la dichiarazione sostitutiva. Riguardo i termini di presentazione non è fissato un termine (come avviene ad esempio per la dichiarazione dei redditi) ma il modello può essere presentato in ogni giorno dell anno. Tuttavia esso produce effetti in base alla data di presentazione, ed in base alla dichiarazione resa (quadro A o quadro B). TERMINI ED EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE QUADRO A per Utenze attive già all 1/1/2017 (per il 2017) Termine di Effetti presentazione Entro il 31 gennaio 2017 Esenzione per l intero canone dovuto per l anno 2017. 10
Dal 1 febbraio 2017 al 30 giugno 2017 Dal 1 luglio 2017 ed entro il 31 gennaio 2018 Esenzione per il canone dovuto per il semestre lugliodicembre 2017. Il canone è dovuto solo con riferimento al primo semestre 2017. Esenzione solo per l intero 2018 (e non anche per il 2017). Si tenga presente che chi ha presentato la stessa dichiarazione sostitutiva con riferimento al canone annuo dovuto per il 2016, dovrà ripresentarla anche per avere l esenzione 2017 (Comunicato stampa 5/12/2016) QUADRO A per Utenze attivate dopo l 1/1/2017 (per il 2017) Termine di Effetti presentazione Entro il primo mese successivo a quello di attivazione Esenzione per l intero canone dovuto per l anno 2017. Entro il 30 giugno 2017 Il canone è dovuto in base al mese di attivazione, e non è dovuto per il secondo semestre 2017. Dal 1 luglio 2017 ed entro il 31 gennaio 2018 Esenzione solo per l intero 2018 (e NON anche per il 2017). TERMINI ED EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE QUADRO B (per il 2017) A differenza del quadro A, per la presentazione del modello con compilazione del quadro B, non sono previste scadenze. Qualche caso di compilazione del modello Sul sito dell Agenzia delle Entrate sono a disposizione una serie di esempi di compilazione del Modello di dichiarazione sostitutiva e che rappresentano, dunque, le ipotesi in cui il Modello andrebbe compilato e presentato. Di seguito si fornisce un esempio di compilazione del quadro A e quadro B. 11
Caso 1 Famiglia in cui non è presente alcun apparecchio TV Il primo caso è quello più semplice (e poco frequente, visto che ad oggi ormai in quasi tutte le famiglie è presente un apparecchio televisivo). Il caso è il seguente: Famiglia anagrafica composta da marito, moglie e figlio. Unica casa di abitazione in cui l utenza elettrica è intestata al marito. Non è presente alcun apparecchio televisivo. Soluzione Il marito (intestatario dell utenza) può presentare il modello compilando il quadro A (non detenzione di apparecchio televisivo). In questo modo non avrà l addebito del canone in bolletta. 12
Caso 2 Due coniugi e due abitazioni Famiglia composta da due coniugi; due abitazioni A e B; i coniugi hanno la residenza anagrafica nell abitazione A. Utenze elettriche: abitazione A: utenza di tipo residenziale intestata al marito; abitazione B: utenza di tipo residenziale intestata alla moglie. Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione. Soluzione In tale ipotesi, poiché vale il principio che il canone è dovuto una sola volta per ciascuna famiglia anagrafica, per evitare che lo stesso venga addebitato sia sull utenza del marito sia sull utenza della moglie è necessario che o l uno o l altro presenti il modello compilando il quadro B. Supponendo che lo presenti la moglie, questa compilerà il quadro B indicando anche il codice fiscale del marito. In questo modo il canone sarà addebitato solo sull utenza di quest ultimo. 13
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Qualora, invece, moglie e marito avessero, ciascuno la residenza rispettivamente nell abitazione A e B, in cui è presente anche un apparecchio televisivo, il canone sarà dovuto su entrambe le utenze. Caso 3 In caso di decesso cosa deve fare l erede Famiglia composta da una sola persona; Un'abitazione; Utenza elettrica di tipo residenziale, Apparecchi televisivi presenti nell abitazione; Decesso del titolare dell utenza elettrica. Soluzione In tale situazione l erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l addebito del canone sull utenza elettrica intestata al deceduto, compilando la sezione Dichiarazione contenuta nel Quadro B del modello se l erede stesso sia intestatario di un utenza su cui è dovuto il canone. L erede, deve, riportare nel Quadro B il proprio codice fiscale, anche se non fa parte della stessa famiglia anagrafica del soggetto deceduto. 15
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La dichiarazione sostitutiva va presentata (con le stesse modalità) anche in caso di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa (revoca) e comporta l addebito del canone a decorrere dal mese di presentazione. Ad ogni modo si vuole ricordare che, sul sito dell Agenzia delle Entrate sono dedicate diverse sezioni di approfondimento in merito al canone RAI ordinario. Per completezza espositiva, pertanto è possibile accedervi direttamente attraverso il seguente link. - Riproduzione riservata - 17