COMUNICAZIONE PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI IN FORMA ITINERANTE



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COMUNICAZIONE PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI IN FORMA ITINERANTE ai sensi dell'art. 27 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 AL COMUNE DI Il/La sottoscritto/a Cognome Nome data di nascita cittadinanza C.F. Luogo di nascita: Comune (prov. ) Stato Residenza: Comune (prov. ) Via, P.zza ecc. n. CAP Tel. FAX PEC: In qualità di: ( ) Titolare dell impresa individuale: Denominazione PARTITA IVA N. di iscrizione al Registro Imprese (sezione speciale) data iscrizione CCIAA di ( ) Legale Rappresentante della Società: Denominazione o Ragione Sociale C.F. P. IVA Sede: Comune di Provincia Via, P.zza, ecc. n. CAP Tel. N. di iscrizione al Registro Imprese (sezione speciale) data iscrizione CCIAA di ( ) Rappresentante della Cooperativa Denominazione PARTITA IVA N. di iscrizione al Registro Prefettizio/Albo delle Cooperative istituito presso la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo al n. della sezione Agricola/Mista dal titolare dell azienda agricola ubicata in Prov. Via n. esercitante coltivazione di e/o allevamento di COMUNICA consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni false, punite ai

sensi dell art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: DI INIZIARE L ATTIVITÀ DI VENDITA DIRETTA IN FORMA ITINERANTE dei seguenti prodotti ottenuti nel proprio fondo (od in quelli dei soci o associati), anche a seguito di attività di manipolazione o trasformazione per coltura o allevamento: ( ) ortofrutticolo ( ) lattiero caseario ( ) florovivaistico ( ) vitivinicolo ( ) olivicolo ( ) latte crudo ( ) altro nonché dei prodotti non provenienti dalla propria azienda, che di seguito si specificano: nel rispetto dei limiti di prevalenza previsti dall'art. 4, comma 8, del D.Lgs. n. 228/2001 (1) DICHIARA ( ) di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., in quanto esercita l attività di: ( ) coltivazione del fondo di produzione di Ha posto in Prov. Via n. ( ) selvicoltura; ( ) allevamento di animali; ( ) attività connesse quali: Nota (1) Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore ad 41.316,55 per gli imprenditori individuali ovvero ad 1.032.913,80 per le società, si applicano le disposizioni del citato D.Lgs. n. 114 del 1998 che i fondi agricoli coltivati sono posti in: Via/c.da Comune con superficie totale di coltivata a Via/c.da Comune con superficie totale di coltivata a Via/c.da Comune con superficie totale di coltivata a Indicare per ciascun fondo i dati catastali ( ) di avere la disponibilità dei fondi sopra descritti a seguito di contratto di stipulato in data / / con decorrenza da / / (notaio repertorio n. ) ( ) registrato a il / / al n.

( ) in corso di registrazione di aver rispettato le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, di aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. 155/97 di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per i delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, come previsto dall art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228 del 18.05.2001 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, di esser consapevole che la vendita non sarà più consentita in caso di: a) perdita della qualità di produttore agricolo b) vendita di prodotti non ottenuti direttamente dall impresa agricola in misura superiore a quanto previsto dall art. 4, comma 8, del D. Lgs. 228 del 18.05.2001 c) condanne per i reati previsti dall art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228 del 18.05.2001 DICHIARA ALTRESI che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 ( antimafia ). che gli altri soci/legali rappresentanti (nel caso di società) sono i sig.ri di seguito indicati: Si allega copia del documento di identità in corso di validità Data / / firma

Allegato 1 DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI SOCI) INDICATE ALL ART. 2 D.P.R. 252/1998 (2) Il sottoscritto: Nome Cognome Residente a in via/p.zza n. c.f. cittadinanza DICHIARA di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 (Antimafia) di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per i delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, come previsto dall art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228 del 18.05.2001 Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere o di falsità in atti o attestazioni (art. 76 DEL D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), nonché delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (protezione dei dati personali). Si allega documento di identità in corso di validità Data / / (firma del socio o amministratore) (dichiarante) Nota (2) Art. 2. Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia "... 3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato: a. alle società; b. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; d. per le società in nome collettivo, a tutti i soci; e. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; f. per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. "

Norme di riferimento: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Art. 71 "Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali" 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e I'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287. L. 7 agosto 1990 n. 241 Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi