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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5039 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/03/2015 SENTENZA sul ricorso 24741-2010 proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA ROMA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARONCINI 51, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PERSICO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine; 2014 - ricorrente - 34'73 contro COMUNE DI ROMA; - intimato - Nonché da: COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato ANGELA RAIMONDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIAMMETTA LORENZETTI giusta delega a margine; - controricorrente con ricorso incidentale - contro ASSOCIAZIONE SPORTIVA ROMA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARONCINI 51, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PERSICO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 119/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 21/07/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2014 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI; udito per il ricorrente l'avvocato PERSICO che ha chiesto raccoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza nr.119/28/2010 pronunciata in data 23/6/2010 la Commissione tributaria regionale di Roma accoglieva in parte il ricorso in appello proposto dal Comune di Roma avverso la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Roma con la quale, su domanda di Associazione sportiva Roma spa, erano stati annullati gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ed omesso versamento dell'imposta comunale di pubblicità in relazione alle esposizioni pubblicitarie nello Stadio Olimpico di Roma in occasione delle partite di serie A negli anni 2004 e 2005. In particolare il giudice territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto obbligata al pagamento del tributo la società DLS Media Group che gestisce ed esercita l'attività pubblicitaria nello Stadio ma poi ha affermato la responsabilità solidale in via sussidiaria della AS Roma per il pagamento del tributo. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente AS Roma con tre motivi e memoria. Ha resistito il Comune di Roma con controricorso e ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso la ricorrente A.S.Roma denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.6 comma 2 D.L.gs 507 del 15 novembre 1993 in relazione all'art. 360 comma l nr.3 cpc in quanto i giudici di appello hanno affermato la responsabilità solidale in via sussidiaria della AS Roma nonostante fosse pacifico ed incontestato che era la DLS Media società del settore pubblicitario a gestire e disporre degli impianti pubblicitari nello stadio. 2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia anche violazione e falsa applicazione dell'art.6 coma 2 D.L.gs 507 del 15 novembre 1993 e dell'art. 64 c.3 DPR 600/1973 in relazione all'art. 360 coma 1 nr.3 cpc in quanto i giudici hanno introdotto una responsabilità sussidiaria non prevista dall'art. 6 violando le disposizioni di legge a carico di un soggetto diverso dal beneficiario del messaggio pubblicitario (per esempio TIM, MAZDA, IL TEMPO) tutti soggetti diversi dalla ricorrente. 3. Il ricorso principale è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti e tre i motivi che pongono sostanzialmente la stessa questione. 4. Infatti è vero che in virtù della norma impugnata di cui all'art.6 l'acquisita disponibilità di un impianto pubblicitario ottenuta ed acclarata con la 2

stipula di un contratto determina la condizione di soggetto passivo dell'imposta di pubblicità, tenuto al pagamento. 5. Tuttavia appare condivisibile l'interpretazione proposta dal Comune di Roma secondo il quale, nonostante il contratto di promozione e marketing intervenuto tra DLS spa e AS Roma spa, peraltro reso noto nella fattispecie all'amministrazione solo in sede di ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la AS Roma rimane soggetto passivo dell'imposta cui il Comune può rivolgersi quantomeno in via solidale e non in via sussidiaria: in questo senso il Comune ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo. 6. Infatti Sez. 5, Sentenza n. 24307 del 18/11/2009 (Rv. 610036)"In tema di imposta sulla pubblicità, l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell'individuare il soggetto passivo, tenuto in via principale al pagamento dell'imposta, in colui che dispone "a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso", non fa differenze in ordine al titolo da cui dipende tale disponibilità che, quindi, può derivare sia dall'esercizio del diritto di proprietà od altro diritto reale, sia dall'esecuzione di un contratto obbligatorio stipulato con chi disponga giuridicamente dell'impianto 3

pubblicitario, ferma restando la responsabilità solidale, prevista dal secondo comma dell'art. 6 cit., di "colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità". 7. Anche Sez. 5, Sentenza n. 23007 del 30/10/2009 afferma che "In tema di imposta sulla pubblicità, il soggetto passivo del tributo, avente come presupposto la mera disponibilità del mezzo pubblicitario, va individuato nel concessionario o nel titolare dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, non rilevando a tal fine l'eventuale utilizzazione dello stesso da parte di terzi, i quali, peraltro, traggono immediato vantaggio dallo svolgimento dell'attività pubblicitaria, con la conseguenza che non può escludersi a loro carico una responsabilità solidale, non contrastante con il principio costituzionale di capacità contributiva, in quanto essi non possono considerarsi estranei al rapporto d'imposta." 8. Le considerazioni che precedono inducono all'accoglimento del ricorso incidentale ed al rigetto del ricorso principale. La sentenza deve essere cessata senza rinvio in relazione al ricorso accolto e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc con rigetto del ricorso 4

introduttivo, non occorrendo ulteriori accertamenti. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, e di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di merito e di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 7 novembre 2014