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Emendamenti proposti dall OCI alle DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE, NONCHE' DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAIDEBITAMENTO p.d.l. Centaro - A.C. 2364 OSSERVATORIO SULLE CRISI D IMPRESA (O.C.I.) Gruppo di ricerca sulle prassi giudiziarie e le caratteristiche economiche dei soggetti coinvolti nelle procedure di ristrutturazione e risanamento composto da magistrati e docenti di economia aziendale - Università LUISS - Tor Vergata - Roma Coordinatori Massimo Ferro (consigliere presso la Corte di Cassazione Ufficio del Massimario) Aldo Ruggiero (giudice presso il Tribunale di Roma) Alfonso Di Carlo (professore ordinario di economia aziendale dell Università Tor Vergata e LUISS) Componenti del gruppo di lavoro Massimo Ferro (consigliere presso la Corte di Cassazione Ufficio del Massimario), Aldo Ruggiero (giudice Tribunale Roma),Paola Vella (giudice Tribunale Terni), Paolo Celentano (consigliere Corte d Appello Napoli), Roberto Bellè (giudice Tribunale La Spezia), Giuseppe Minutoli (consigliere Corte d Appello Reggio Calabria), Giacomo Nonno (giudice Tribunale Palermo), Francesco Salvatore Filocamo (giudice Tribunale Pescara), Raffaele D Amora (giudice Tribunale Firenze), Anna Mantovani (giudice Tribunale di Trento) norme interessate: art. 1 Testo con gli emendamenti Art. 1. (Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108). 1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita, A FINI DI INVESTIMENTO IN NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ANCHE all'imprenditore OVVERO AL SOCIO dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo RICHIEDENTE e, SE IMPRENDITORE COLLETTIVO, LE PERSONE FISICHE AD ESSO PARTECIPI, ALL EPOCA DEI FATTI IN RELAZIONE AI QUALI L EROGAZIONE È CONCESSA, non abbiano riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né siano indagati o imputati per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo SECONDO LE FINALITÀ DI INVESTIMENTO di cui al comma 5. I PROVENTI DELL INVESTIMENTO, DEDOTTI I COSTI SOSTENUTI E DOCUMENTATI, SONO PER UN TERZO ACQUISITI DAL CURATORE QUALE ATTIVO SOPRAVVENIENTE DEL FALLIMENTO, PER UN ULTERIORE TERZO DESTINATI AL PAGAMENTO IN CONTO CAPITALE DEI RATEI DEL MUTUO CONCESSO DAL FONDO E PER IL RIMANENTE TERZO DEVONO ESSERE IMPIEGATI A FINI PRODUTTIVI O DI INVESTIMENTO.. Norme interessate: art. 2 Art. 2. (Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44). art. 20 (legge 23 febbraio 1999, n. 44) 2) al comma 4, co. 4: Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e i procedimenti per dichiarazione di fallimento, ammissione al concordato preventivo, omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché le procedure concorsuali già aperte ed i termini indicati nell art. 67 di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.267. E' fatta salva, secondo le norme previste, la possibilità di compiere gli atti conservativi necessari sui beni del debitore e su quelli acquisiti al fallimento.. CO. 4BIS << LA SOSPENSIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE NON PREGIUDICA L APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE DI CUI ALL ART.1 DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 1969, N. 742>> 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente; IN PRESENZA DI PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO, OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, NONCHÉ PROCEDURE CONCORSUALI GIÀ APERTE, IL PARERE PREDETTO VIENE RESO, DOPO AVER SENTITO, SE NOMINATO, L ORGANO AD ESSI PREPOSTO OVVERO, IN OGNI ALTRO CASO, ACQUISITA UNA BREVE RELAZIONE INFORMATIVA DEL COMPETENTE GIUDICE ; 4) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: co. 7bis: Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione ED AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, PER LE ALTRE PROCEDURE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.

co. 7 ter : nelle procedure esecutive E CONCORSUALI riguardanti debiti nei confronti dell erario o di enti previdenziali ed assistenziali, non sono posti a carico del DEBITORE interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.>>. Norme interessate: artt. 13 e 14. ART. 13. (Nozione) 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può concludere un accordo con i creditori nell ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo. 2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte. 3. Si considera in stato di sovraindebitamento anche il debitore che non è in condizione di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. ART. 14 (Presupposti di ammissibilità) 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all articolo 22, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano avente i requisiti di cui all art.15. 2. La proposta è ammissibile quando il debitore: a) non è assoggettabile alle procedure previste dagli artt. 1 e 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; b) è percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti, salvo quanto previsto dall articolo 15, comma 2; c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi. Norme interessate: art. 15. ART. 15 (Contenuto dell accordo) 1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri ed indica come assicurare ai creditori non aderenti un trattamento non deteriore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 2. Nel caso in cui il debitore non abbia beni o redditi ovvero questi ultimi non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l attuabilità dell accordo. 3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all accesso al mercato del credito al consumo, all utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. 4. Non possono essere compresi nell accordo gli obblighi di mantenimento e alimentari. in alternativa (il solo comma 1)

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri, assicura il regolare pagamento dei creditori ad essa estranei ed un trattamento non deteriore rispetto alle alternative concretamente praticabili ai creditori dissenzienti. (invariato) 2. Nel caso in cui il debitore non abbia beni o redditi ovvero questi ultimi non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l attuabilità dell accordo. (invariato) 3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all accesso al mercato del credito al consumo, all utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. (invariato) 4. Non possono essere compresi nell accordo gli obblighi di mantenimento e alimentari. Norme interessate: art. 16 ART. 16. (Deposito della proposta di accordo) 1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore o, se si tratta di imprenditore, presso il tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa; il trasferimento della sede intervenuto nell anno antecedente al deposito non rileva ai fini della competenza. 2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l elenco di tutti i creditori, con l indicazione delle cause del sovraindebitamento o dell insolvenza, delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell attestazione di fattibilità del piano, nonché l elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. 3. Il debitore che svolge attività d impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all originale e redige un inventario aggiornato ai sensi dell art.2217 codice civile. Norme interessate: art. 17 Art. 17. (Procedimento) 1. Il presidente del tribunale presso il quale la proposta è depositata designa per la trattazione del procedimento un giudice appartenente alla sezione competente per gli affari di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o comunque tabellarmente addetto a tali materie, il quale fissa con decreto l udienza per la comparizione del proponente, dei creditori e di altri eventuali terzi garanti o interessati. Il decreto, contenente l avvertimento delle facoltà previste dal comma 3, dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 4 e degli effetti della mancata

espressione della volontà ai sensi dell articolo 18, commi 1 e 2, è, a cura dell organismo di composizione della crisi o del professionista che ha predisposto il piano ed unitamente alla proposta, comunicato ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, nel termine fissato dal decreto stesso e, comunque, almeno 7 giorni prima della data della udienza. 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. All espletamento delle formalità pubblicitarie provvedono, almeno 10 giorni prima dell'udienza, l organismo di composizione della crisi o il professionista che ha predisposto il piano. 3. Il proponente, i creditori e gli altri eventuali interessati o terzi garanti possono partecipare anche personalmente all udienza e, fino a 3 giorni prima, depositare in cancelleria osservazioni scritte in ordine alla ammissibilità della proposta ed agli eventuali comportamenti o atti in frode compiuti dal proponente, nonché produrre documenti. All udienza devono presenziare, attraverso il componente che ha attestato la fattibilità del piano, l organismo di composizione della crisi ovvero il professionista che ha proceduto a tale attestazione. 4. Il giudice, verificate la conformità della proposta e dei documenti ad essa allegati alle previsioni degli articoli 14,15 e 16 e l assenza di comportamenti o atti in frode ai creditori, dispone con decreto motivato che, per non oltre centoventi giorni, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di deposito del decreto stesso. Durante lo stesso periodo, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 5. Ove non provveda ai sensi del precedente comma 4, il giudice dichiara, con decreto motivato, la inammissibilità della proposta. 6. Il termine previsto nel decreto di cui al comma 4, se inizialmente fissato in un periodo inferiore a quello massimo ivi previsto, può comunque essere prorogato fino a tale limite, decorrente complessivamente dalla data di deposito del predetto decreto; la sospensione delle procedure esecutive individuali può essere disposta una sola volta. 7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo contro i decreti previsti dai commi 4 e 5 si propone, con l assistenza di un difensore ai sensi dell art. 82 del codice di procedura civile, al medesimo tribunale, che decide in composizione collegiale. Del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Norme interessate: art. 18 ART. 18. (Approvazione della proposta) 1. Nel termine di quindici giorni dal provvedimento di cui all articolo 17, comma 4,, i creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per

telefax o per posta elettronica certificata, all organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta di accordo. 2. La mancata espressione di volontà entro il termine di cui al comma 1 equivale ad accettazione della proposta. 3. Per l approvazione della proposta è necessario il consenso dei creditori che rappresentino i due terzi dei crediti. In alternativa, se la nozione di estranei coincide con quella di creditori non destinatari della proposta si propone il testo originario 3. Per l approvazione della proposta è necessario il consenso dei creditori che rappresentino l 80 per cento dei crediti. 4. L accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all articolo 182-ter, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; per tali creditori non si applica il disposto del comma 2 del presente articolo. Norme interessate: art. 19 Art. 19. (Pubblicazione ed effetti dell'accordo) 1. Decorso il termine stabilito dall'articolo 18, comma 1, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice una relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta. 2. Verificato il raggiungimento dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare la soddisfazione dei creditori secondo quanto stabilito nell art. 15, comma 1, il giudice ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di pubblicità di cui all'articolo 17 comma 2. 3. Su tutte le eventuali contestazioni, il giudice decide in camera di consiglio applicati, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 4. Dalla data di pubblicazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore alla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo, quest'ultimo produce gli effetti di cui all'articolo 17, comma 4. 5. Gli effetti di cui al comma precedente vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei [o non aderenti]. 6. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. in alternativa 2. Verificato il raggiungimento dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare la soddisfazione dei creditori secondo quanto stabilito nell art. 15, comma 1, il giudice omologa con decreto l accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di pubblicità di cui all'articolo 17 comma2. 3. Su tutte le eventuali contestazioni, il giudice decide in camera di consiglio applicati, in quanto

compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo avverso il decreto di omologazione si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Norme interessate: art. 20 ART. 20 (Cessione dei beni ed esecuzione dell accordo) 1. Se la cessione riguarda beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall accordo, l organismo di composizione della crisi nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi beni. 2. L organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell esecuzione dell accordo e vigila sull esatto adempimento dello stesso, comunicando tempestivamente ai creditori ogni eventuale irregolarità. 3. Il giudice, verificato il pagamento, in conformità all'accordo, dei creditori pignoranti o intervenuti prima della sospensione, ordina la cancellazione del pignoramento del bene. 4. Il liquidatore ha diritto ad un compenso non superiore ad un terzo di quello determinabile secondo le norme, in quanto compatibili, previste per il curatore fallimentare ai sensi dell articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, salvo l integrale rimborso delle spese. Il compenso e le spese sono posti a carico della parte richiedente con decreto di liquidazione del giudice competente per la procedura e del loro presumibile importo deve tener conto il debitore nella proposta di accordo di cui all art.15; in caso di beni sottoposti a pignoramento, essi gravano in prededuzione sul ricavato della liquidazione. Norme interessate: art. 21 ART. 21 (Impugnazione e risoluzione dell accordo) 1. L accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell attivo o simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. 2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l esecuzione dell accordo diviene impossibile per ragioni imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. 3. Il ricorso per l annullamento o la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l ultimo adempimento previsto dall accordo.. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

norme interessate: art. 22, 23 ART. 22 (Organismi di composizione della crisi) 1. Gli enti di previdenza costituiscono organismi tecnici deputati, su domanda della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento dei rispettivi iscritti. Con apposito regolamento, da adottare ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia fissa i requisiti di professionalità, indipendenza, capacità ed onorabilità dei soggetti chiamati a farne parte per i compiti delegabili ai sensi dell art.24, nonché la disciplina relativa alle modalità di svolgimento del servizio. 2. Gli organismi hanno diritto ad un compenso non superiore ad un terzo di quello liquidabile secondo le norme, in quanto compatibili, previste per il curatore fallimentare ai sensi dell articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, salvo l integrale rimborso delle spese; il compenso e le spese sono posti a carico della parte richiedente con decreto di liquidazione del giudice competente per la procedura e del loro presumibile importo deve tener conto il debitore nella proposta di accordo di cui all articolo 15; il compenso è ulteriormente ridotto della metà nell ipotesi di nomina del liquidatore di cui all articolo 20. 3.Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 4. E fatta salva la possibilità di avvalersi, alle stesse condizioni di cui al comma 2 e per tutti i compiti previsti nel presente Capo II, di un professionista in possesso dei requisiti di cui all articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ovvero di un notaio. SI PROPONE LA ABROGAZIONE DELL ART.23 ART. 23. (Iscrizione nel registro) Norme interessate: art. 24 ART. 24 (Compiti dell organismo di composizione della crisi) 1. L organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 18,19 e 20, assume ogni opportuna iniziativa finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori per il raggiungimento dell accordo, anche attraverso la predisposizione e la modifica del piano. 2. Lo stesso organismo, in persona del componente designato dal legale rappresentante, verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell articolo 16, comma 2, trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta si sensi dell'articolo 19 comma 1.

3. L organismo esegue la pubblicità della proposta e dell accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell ambito del procedimento previsto dal presente capo. 4. Per i compiti affidati al componente dell'organismo di cui al comma 2, si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 28, comma 2, regio decreto 16 marzo 1942, n.267. Norme interessate: art. 25 ART. 25 (Accesso alle banche dati pubbliche) 1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice d ufficio e gli organismi di cui all articolo 22,su delega del richiedente, possono accedere ai dati contenuti nell anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Norme interessate: art. 26 Art. 26 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni il debitore che: a) al fine di ottenere i provvedimenti di cui all articolo 17 o di indurre i creditori o taluni di essi a dare il loro consenso alla proposta di accordo, rappresenta falsamente la propria situazione patrimoniale; b) non adempiendo gli obblighi assunti con l accordo di ristrutturazione dei debiti, cagiona danno ai creditori. 2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta e nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. 3. La stessa pena di cui al comma che precede si applica al componente dell organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori, omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. 4. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva per i creditori un danno di rilevante gravità. 5. Non è punibile il debitore che abbia commesso taluno dei fatti di cui al primo comma cagionando ai creditori un danno di particolare tenuità. 6. La pena di cui al secondo ed al terzo comma è aumentata se il fatto è commesso per scopo di lucro. Norme interessate: art. 27 Art. 27 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la

data a decorrere dalla quale le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22 sono svolti in via esclusiva dai medesimi organismi. 2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi sono svolte da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominato dal presidente del tribunale o dal giudice da questi delegato. 3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi e rimane in carica anche dopo la data di cui al comma, fino all esaurimento delle sue funzioni, salvo che il presidente del tribunale o il giudice da questi delegato, su istanza del debitore o dei creditori, revochi per giustificato motivo l incarico. 4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.