Direttive e raccomandazioni per il contratto di tirocinio per pittori e gessatori

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Transcript:

Bildung SMGV Tel. 043 233 49 00 / Fax. 043 233 49 82 bildung@smgv.ch Direttive e raccomandazioni per il contratto di tirocinio per pittori e gessatori Le direttive e le raccomandazioni seguenti servono come aiuto per la compilazione del contratto di tirocinio per pittori e gessatori. Preghiamo i nostri Soci di attenersi a queste nuove direttive e raccomandazioni. Se durante l'apprendistato dovessero subentrare dei cambiamenti, Vi consigliamo di rispettarli. 1. Apprendistato, scuola professionale e corsi interaziendali Apprendistato L'apprendistato per una formazione AFC dura 3 anni, per una formazione CFP 2 anni. Contratto di tirocinio Il contratto di tirocinio deve essere stipulato e approvato da parte delle autorità cantonali competenti prima dell'inizio dell'apprendistato. Periodo di prova Il periodo di prova è di 3 mesi, in accordo con le autorità cantonali può essere eccezionalmente prolungato fino a 6 mesi. Inizio apprendistato L'inizio dell'apprendistato di solito si adatta a quello della scuola professionale. Orario di lavoro L'orario di lavoro corrisponde alle disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il ramo di pittura e gessatura. Scuola professionale La scuola professionale deve essere frequentata secondo le disposizioni cantonali. Gli apprendisti con note insufficienti possono essere obbligati a seguire dei corsi di sostegno. Corsi interaziendali I corsi interaziendali sono obbligatori e devono esser frequentati secondo le disposizioni cantonali.

Seite 2/5 2. Vacanze e giorni festivi Vacanze Le vacanze fino al 20esimo anno di vita compiuto ammontano a 27 giorni lavorativi per ogni anno di apprendistato (dal 20esimo anno di vita si ha diritto a 22 giorni). Secondo accordo protocollare CCL 2012-2015. Le vacanze sono fissate da parte dell'azienda formatrice prendendo in considerazione gli interessi dell'apprendista. Giorni festivi I giorni festivi fissati per legge sono al massimo 9 giorni per ogni anno, 1 Agosto incluso. 3. Indennità 3a. Indennità per apprendisti con Attestato federale di capacità Pittori AFC 1 anno 500.00-650.00 2 anno 700.00-900.00 3 anno 1'200.00-1'600.00 3b. Indennità per apprendisti con Certificato federale di formazione pratica CFP Raccomandiamo di versare le stesse indennità agli apprendisti CFP come agli apprendisti AFC sotto punto 3a. 3c. Indennità formazione complementare Un apprendista con formazione complementare dispone di un certificato di capacità federale di un'altra professione e effettua un apprendistato complementare abbreviato di 2 anni come pittore AFC, pittrice AFC. Pittori AFC 2 anno 1'600.00-2'000.00 3 anno 2'100.00-2'500.00 L'ASIPG consiglia il versamento mensile delle indennità. La fascia salariale per l'apprendista è di competenza del formatore. In caso di buone prestazioni da parte del apprendista il compenso può essere aumentato in qualsiasi momento.

Seite 3/5 Diritto alle indennità Le indennità devono essere versate anche per: - il tempo d'insegnamento presso la scuola professionale - i corsi interaziendali - frequentazione dei corsi presso la scuola professionale superiore - frequentazione di corsi facoltativi (Art. 22 LFPr) - frequentazione di corsi di sostegno (Art. 22 LFPr) - Vacanze e giorni festivi legali 13ma mensilità Consigliamo di onorare le ottime prestazioni degli apprendisti con un'indennità fino all'importo di una mensilità. Vitto e alloggio È determinante il tasso AVS di Fr. 990.- al mese per vitto e alloggio (colazione 105.-, pranzo 300.-, cena, 240.-, alloggio 345.-). Indennità L'apprendista deve ricevere per attività al di fuori dell'azienda le stesse indennità come gli altri impiegati, come previsto dal CCL. Tute da lavoro Consigliamo la consegna di due tute da lavoro l'anno. Il lavaggio va a spesate degli apprendisti. 4. Indennità per scuola professionale, corsi interaziendali e procedure di qualificazione Indennità di trasferta L'assunzione delle spese per abbonamenti delle ferrovie o per mezzi pubblici deve essere stabilita e fissata nel contratto di tirocinio. Approvvigionamento I costi di approvvigionamento vanno fissati nel contratto di tirocinio. Alloggio I costi di alloggio vanno fissati nel contratto di tirocinio. Mezzi didattici e materiale scolastico: I costi dei mezzi didattici e del materiale scolastico vanno fissati nel contratto di tirocinio.

Seite 4/5 Corsi interaziendali La frequenza dei corsi interaziendali non provoca costi supplementari per gli apprendisti (Art. 21 LFPr). Le spese di trasferta non possono essere addebitate alla persona in formazione o alla sua rappresentanza legale. Cosi di esami I costi per gli esami vanno pagati dalla dita formatrice. 5. Assicurazioni sociali AVS e AD L'obbligo di contributo AVS e AD inizia al 1 gennaio dell'anno nel quale l'apprendista compie i 18 anni. Esempio: classe 1998 a partire dal 1 gennaio 2016, 1999 dal 1 gennaio 2017. SUVA Il premio assicurativo della SUVA per gli infortuni professionali va pagato dall'azienda formatrice. Il premio assicurativo per gli infortuni non professionali va regolato nel contratto di tirocinio. Assicurazione di indennità giornaliera di malattia Consigliamo di integrare l'apprendista nell'assicurazione malattia collettiva. Il premio assicurativo va regolato nel contratto di tirocinio. In caso di malattia vale un giorno di carenza alla volta. 6. Segnalazione supplementare Attrezzatura Attrezzi e pennelli vanno prestati a l'apprendista. Altri accordi vanno regolati nel contratto di tirocinio. In caso di smarrimento l'apprendista li deve rimpiazzare. Impiego dopo l'apprendistato Consigliamo di comunicare all'apprendista almeno 3 mesi prima della fine dell'apprendistato, se può rimanere a lavorare nell'azienda formatrice. In caso di un impiego continuo gli anni di apprendistato vengono considerati per un eventuale termine di licenziamento. Prolungamento dell'apprendistato Un prolungamento (recupero) del tempo di apprendistato è possibile soltanto su richiesta di entrambe le parti contraenti presso il servizio cantonale della formazione professionale (Art. 8 OFPr).

Seite 5/5 Documentazione sulla formazione professionale di base Secondo Art. 12 OFPr del 22 luglio 2014 è obbligatorio redarre la documentazione sulla formazione professionale di base. Ottenibile presso la Casa Editrice/Shop ASIPG. Art. 2015 Documentazione sulla formazione professionale di base, Pittore AFC e Pittrice AFC Art. 2016 Documentazione sulla formazione professionale di base, Pittore CFP e Pittrice CFP Rapporto di formazione Secondo Art. 13 OFPr del 22 luglio 2014 il rapporto di formazione è obbligatorio ed è disponibile nel raccoglitore come modello da copiare. 7. Contributi Gimafonds obbligo contributivo Gli apprendisti sono assoggettati al Gimafonds. Il contributo di Fr. 17.- al mese deve essere dedotto dal salario e va versato al Gimafonds. Disposizioni di legge LFPr Legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 OFPr Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 Con la presente vengono rimpiazzati fogli di istruzioni di emissioni precedenti. Wallisellen, 09.05.2016