FERSERVIZI S.p.A. - ZONA ADRIATICA DISTACCAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI PRATICA n 3542/Zab. (File: COMODATO-PASSIGNANO) Cod. Sap. n. FS01/ CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, capitale sociale Euro 32.007.632.680,00, Codice Fiscale n. 01585570581 e Partita IVA n. 01008081000, REA n. 758300 (di seguito, anche denominata RFI ), in nome e per conto della quale interviene nel presente Atto FERSERVIZI S.p.A., Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1, capitale sociale Euro 8.170.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e partita IVA n. 04207001001, REA n. 741956 (di seguito più brevemente denominata FERSERVIZI ), giusto il contratto per Servizi Immobiliari del 11-04-2013 n. 1/2013 di Rubrica Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Affari Legali e Societari, e per essa il Sig. RIPOLI GIUSEPPE, in qualità di Dirigente di Ferservizi S.p.A, nato a Senigallia (AN) il 22/11/1953 C.F. RPL GPP 53S22 I608Y, che agisce in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI SpA) in virtù della procura per Notaio Castellini di Roma, conferita in data 30 gennaio 2013, n.78936 di Repertorio, n. 20147 di Rogito, in seguito indicata con la dizione comodante ED 1
Il Comune di Passignano sul Trasimeno, codice fiscale/partita IVA n 00443490545, che verrà in seguito denominato anche comodatario, per il quale interviene nel presente Atto il Sig. PIERINI Ing. Gianluca, nato a Castiglione del Lago il 10 ottobre 1964 ed ivi residente, il quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell interesse dell Amministrazione Comunale nella sua qualità di Responsabile dell Area Tecnica e dei Servizi, giusti Provvedimenti Sindacali Prot. n. 2/02.01.15, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.05.08, esecutiva; ARTICOLO 1 - (Oggetto) RFI S.p.A. concede in comodato al Comune di Passignano, che accetta, un area ferroviaria sita fra i km. 69+882/958 della linea Foligno- Terontola, di complessivi mq. 640 circa, per mantenerla ad usi sociali e parcheggio pubblico gratuito, meglio individuata nel disegno che, sottoscritto dalle parti, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. Essa è censita al N.C.T. del Comune di Passignano Foglio n. 40, mappale n. 251, cod. sap n FS01/TM0032/T0114354; ARTICOLO 2 - (Durata) Il comodato ha la durata di cinque anni, decorrenti dal 1 luglio 2014, con scadenza al 30 giugno 2019. ARTICOLO 3 - (Oneri del comodatario) Il comodatario è tenuto a custodire e consegnare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l uso determinato dal contratto. Il comodatario si impegna a svolgere la seguente attività e farsi carico, a 2
propria cura, spese e responsabilità delle prescrizioni dettate da RFI Direzione Territoriale Produzione Ancona, ovvero provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell area (taglio erba, pulizia, sistemazione e scolo acque). ARTICOLO 4 - (Presa in consegna) Il comodatario dichiara di aver visitato l area concessa in comodato e di ritenerla idonea allo svolgimento dell uso previsto (di cui all art. 1) e si obbliga a riconsegnarla, alla scadenza del contratto, libera da persone e cose.- ARTICOLO 5 - (Modifiche ed addizioni) Il comodante consentirà al comodatario lo sfruttamento dell area individuata nella planimetria allegata, per la destinazione già citata, con esclusione dello sfruttamento pubblicitario che rimarrà in capo ad R.F.I. Ogni altra opera realizzata dal comodatario sull area concessa in comodato, al termine del periodo di concessione, rimarrà compenetrata nella proprietà ferroviaria senza che lo stesso possa pretendere alcunché a titolo di risarcimento, rimborso o indennizzo di sorta, salvo diverso accordo tra le parti. ARTICOLO 6 - (Divieto di cessione e subcomodato) Il comodatario non può cedere il presente contratto nè subcomodare gli immobili, neppure parzialmente, senza il consenso scritto di RFI SpA.- ARTICOLO 7 - (Accesso ed ispezione) Il comodante ha il diritto di accedere in qualsiasi momento agli immobili concessi in comodato con il proprio personale, o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse all esercizio ferroviario. 3
ARTICOLO 8 - (Responsabilità) Il comodatario dovrà inoltre: - tenere sollevata ed indenne RFI Spa da qualunque danno, reclamo o molestia da parte di terzi, in dipendenza della presente concessione; - tenere sollevata ed indenne RFI SpA da qualunque danno diretto o indiretto che potesse derivagli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi in dipendenza della presente concessione; - non aver mai nulla a pretendere per eventuali danni, che potessero derivare alle persone ed alle cose in dipendenza della presente concessione; - accettare espressamente che incaricati di RFI SpA si riservino la facoltà di ispezionare gli immobili in qualsiasi momento ed occasione, e a loro insindacabile giudizio di verificare il rispetto degli impegni; - ottenere qualsiasi nulla-osta di legge, nonché autorizzazioni legate all utilizzo dell area ad essa connessi. ARTICOLO 9 - (Recesso) Il comodatario ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, che si intenderà risolto decorsi 90 giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata A.R..- ARTICOLO 10 - (Clausola risolutiva espressa) Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell art. 1456 c.c., per fatto e colpa del comodatario, salvo il diritto al risarcimento dei danni, la violazione degli obblighi ed oneri di cui agli artt. 1,3, 5, 6 e 8 del presente contratto.- ARTICOLO 11 - (Clausola fiscale) Il presente atto è soggetto sia a registrazione, in termine fisso ai sensi 4
della vigente legislazione, sia a trascrizione, secondo legge. Le spese di bollo, stipula e postali sono a carico del comodatario. La registrazione verrà effettuata a cura del Comodante, con spese al 50% fra le Parti secondo legge.- ARTICOLO 12 - (Domicilio e clausola arbitrale) Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali: - Comune di Passignano s/trasimeno: P.zza Trento & Trieste 06055 Passignano s/trasimeno (PG). - Ferservizi SpA in : Via Marconi, 52 60125 Ancona. Eventuali controversie saranno deferite al tribunale di Ancona.- ARTICOLO 13 - (Trattamento dei dati) Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 13 D.L. 30 giugno 2003 n 196 e successive modificazioni, la Parti si danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell informativa, reciprocamente resa, (Allegato A in calce alla presente Convenzione come parte integrante e sostanziale). Pertanto le Parti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del citato decreto, attestano il proprio consenso affinché venga effettuato da parti di entrambe il trattamento dei dati personali nel relativo possesso e la comunicazione degli stessi, secondo quanto scritto nella menzionata informativa. ARTICOLO 14 - (Applicazione delle norme) Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali.- ARTICOLO 15 - (Numero originali) 5
Il presente Comodato viene stipulato in 3 originali in bollo.- Ancona, Per il Comune ( ) Per FERSERVIZI Spa (Dott. Giuseppe Ripoli) Ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 cc. le parti dichiarano di approvare specificamente gli artt.: Art. 3; art. 4; art. 6 e 7; art. 9; art. 10; art. 11; art. 13 - comma 2 - del presente contratto.- Ancona, Per il Comune ( ) 6