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presentata dai consiglieri Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergo il 17 gennaio 2017

Signor Presidente, Signori Consiglieri, la presente proposta di legge si propone quale primo adeguamento e prima applicazione operativa in ambito regionale delle disposizioni della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e le distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), nota anche come legge contro lo spreco. Tale legge ha sicuramente costituito una innovazione normativa importante, che ha semplificato e risolto alcuni nodi operativi: si è riconosciuto il valore prioritario della donazione rispetto alla distruzione e si è ampliato il novero dei soggetti che operano per finalità sociali, estendendolo anche agli enti e alle formazioni sociali cui non sia stata riconosciuta la veste di ONLUS. Diviene ora centrale la definizione di <<spreco alimentare>>, inteso quale insieme dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche, ovvero perché prossimi alla data di scadenza, che possono essere destinati al consumo umano. La sfida attuale è quella di contribuire alla definizione di un sistema organico anche a livello regionale- di contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico, adottando misure e strategie sempre più specifiche ed efficaci. Appare infatti necessario che anche il legislatore regionale contribuisca ad indicare le azioni da intraprendere, i target da raggiungere e le modalità di monitoraggio nel tempo dei risultati conseguiti, anche con la valutazione ex post delle politiche approvate. Come punto di inizio è possibile partire dal dato su scala nazionale: dai campi al consumatore finale in Italia 5,6 milioni di tonnellate di cibo vengono prodotte in eccedenza e ben 5,1 milioni diventano spreco, per un valore di 12,6 miliardi di euro (fonte: Il Sole24ore, 17 ottobre 2016). Se è vero che grazie all impegno dei soggetti beneficiari le eccedenze recuperate e redistribuite negli ultimi quattro anni sono cresciute dal 7,5% al 9%, occorre mettere in campo tutte le strategie per aumentare questa percentuale e se necessario- adottarne di nuove. Questo perché anche nelle ricca società del nostro nord-est permangono problemi di squilibrio tra domanda e offerta di cibo: gli strati più poveri della società incontrano crescenti difficoltà a procurarsi quanto necessario per le esigenze di vita quotidiana e appaiono ancora insufficienti o non pienamente efficaci gli interventi socio-assistenziali messi in campo per affrontare la perdurante crisi economico-finanziaria. Con il testo che presentiamo, il ciclo agricolo-industriale alimentare del cibo viene pertanto rimesso al centro del dibattito regionale, offrendo lo spunto per l elaborazione di politiche che sappiano tener conto dei comportamenti individuali (quali l alimentazione incontrollata che conduce all obesità oppure lo spreco domestico degli alimenti) e delle ricadute energetiche (secondo l Università di Bologna il 3% dei consumi finali di energia sono attribuiti allo spreco alimentare) ed ambientali (basti pensare alla produzione di rifiuti ed alle potenzialità dei sistemi di packaging innovativi sulla shelf life (vita commerciale del prodotto) dei prodotti). Consapevoli della necessità ed urgenza dell adozione di tali misure in materia di bisogni primari, si confida nel voto favorevole di questo Consiglio regionale. Nel dettaglio, l articolo 1 della presente proposta di legge prevede la finalità del primo adeguamento e prima applicazione operativa in ambito regionale delle disposizioni della legge 166/2016 e fissa nello specifico gli obiettivi misure ed interventi integrati volti a predisporre un sistema di strumenti conoscitivi ed operativi per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico. L articolo 2 riprende una delle definizioni della norma nazionale, specificando nel dettaglio l impegno che gli <<enti beneficiari>> devono sottoscrivere per essere considerati tali. L articolo 3 contiene un rimando alla facoltà di attingere ai fondi europei che prevedano l utilizzo delle derrate alimentari. Gli articoli 4 e 5 prevedono iniziative utili all incontro fra domanda ed offerta di generi alimentari altrimenti destinati allo I

scarto o alla distruzione, attraverso una piattaforma informativa e favorendo lo sviluppo di una rete di solidarietà tra enti, imprese ed associazioni no profit. Gli articoli 6 e 7 dispongono l adozione di accordi o protocolli di intesa con il settore della grande distribuzione organizzata alimentare e con quello della ristorazione. L articolo 8 si occupa di definire i criteri degli interventi cui vengano concessi contributi regionali per mezzo degli enti beneficiari, mentre con l articolo 9 si istituisce e si fissano i compiti e la composizione del Tavolo di coordinamento regionale, al fine di realizzare una regia unica in tema di gestione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche in ambito regionale. Gli articoli 10 e 11 contengono norme specifiche in materia di lotta allo spreco di medicinali e con l articolo 12 si istituisce la giornata regionale contro lo spreco alimentare e farmaceutico, sulla falsariga della giornata nazionale contro lo spreco (5 febbraio) e del world food day (16 ottobre). L articolo 13 si occupa della clausola valutativa, il 14 del coordinamento normativo con la disciplina già esistente ed infine gli articoli 15 e 16 individuano la copertura finanziaria e l entrata in vigore della legge regionale. USSAI BIANCHI DAL ZOVO FRATTOLIN SERGO II

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 1 - XI Legislatura - Atti consiliari INDICE Art. 1 - (Finalità e obiettivi) Art. 2 - (Ambito soggettivo) Art. 3 - (Utilizzo del Fondo di aiuti europei) Art. 4 - (Piattaforma solidale) Art. 5 - (Utilizzo di eccedenze alimentari) Art. 6 - (Accordi per la distribuzione dell invenduto) Art. 7 - (Accordi con il settore della ristorazione) Art. 8 - (Contributi agli enti donatari) Art. 9 - (Tavolo di coordinamento regionale) Art. 10 - (Punti di raccolta farmaci) Art. 11 - (Campagne informative) Art. 12 - (Giornata regionale contro lo spreco alimentare) Art. 13 - (Clausola valutativa) Art. 14 - (Modifiche normative) Art. 15 - (Norma finanziaria) Art. 16 - (Entrata in vigore)

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 2 - XI Legislatura - Atti consiliari Art. 1 (Finalità e obiettivi) 1. La presente legge reca norme di primo adeguamento alle disposizioni della legge 166/2016 in materia di donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. 2. Con la presente legge e nell ambito della propria competenza legislativa, nonché in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione promuove misure ed interventi integrati volti a predisporre un sistema di strumenti conoscitivi ed operativi per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico, al fine di: a) ridurre l impatto ambientale causato dai rifiuti alimentari e da farmaci scaduti attraverso il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze, in chiave di realizzazione di un economia circolare che recuperi i beni non consumati e li ridistribuisca in un ottica solidale; b) coordinare l attività di tutti i portatori di interessi coinvolti nella distribuzione alimentare; c) promuovere la creazione e la diffusione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e i soggetti donatari; d) coordinare l attività di controllo delle diverse fasi di contrasto allo spreco, anche in collaborazione delle Aziende per l assistenza sanitaria; e) promuovere l utilizzo trasparente delle eccedenze recuperate anche tramite la loro tracciabilità; f) promuovere l accesso ad una quantità di cibo sicuro, sano e nutriente, sufficiente a soddisfare le necessità alimentari personali. Art. 2 (Ambito soggettivo) 1. Al fine della presente legge per <<soggetti donatari>> si intendono gli enti come definiti dall articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), che sottoscrivano un impegno alla distribuzione gratuita delle eccedenze alimentari o farmaceutiche ricevute, in via prioritaria a favore di persone indigenti. Art. 3 (Utilizzo del Fondo di aiuti europei) 1. La Regione promuove la cooperazione tra le istituzioni locali e gli organismi che rappresentano la società civile, nonché la partecipazione di tutti i soggetti che concorrono all elaborazione e alla realizzazione delle attività finanziate dal Fondo di aiuti europei agli indigenti

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 3 - XI Legislatura - Atti consiliari (FEAD) di cui al Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell 11 marzo 2014. 2. Al fine di garantire un attuazione efficace ed efficiente del programma operativo del Fondo di aiuti europei sul territorio regionale, la Regione predispone un sistema di monitoraggio e di valutazione ex ante ed ex post delle misure adottate, prevedendo la consultazione delle parti interessate nel rispetto del principio di partenariato. Art. 4 (Piattaforma solidale) 1. Al fine di promuovere ed agevolare sul territorio regionale l incontro fra la sovraofferta di generi alimentari presso la distribuzione alimentare e la domanda di generi alimentari da parte degli enti donatari, la Regione concorre alla realizzazione di una piattaforma internet solidale, quale punto di interscambio informativo e quale vetrina divulgativa delle realtà già esistenti. 2. La piattaforma solidale di cui al comma 1 ha come obiettivo il recupero e la redistribuzione alimentare di alimenti e di piatti pronti di cibo cotto e fresco, favorendone il trasferimento ai soggetti donatari da parte degli operatori del settore alimentare. La piattaforma solidale si configura quale strumento a disposizione delle aziende alimentari di produzione, lavorazione e conservazione, della grande distribuzione organizzata (GDO), dei dettaglianti, dei produttori ortofrutticoli, dei servizi mensa e catering, della ristorazione organizzata e in generale di tutti coloro che si trovano a gestire eccedenze, prodotti non conformi o prossimi alla scadenza. 3. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione predispone e mette a disposizione una pagina o una sezione del proprio sito internet, promuovendone la conoscibilità e l utilizzo. Art. 5 (Utilizzo di eccedenze alimentari) 1. Al fine di sostenere le fasce di popolazione più povere o più esposte al rischio di impoverimento, la Regione promuove la diffusione di iniziative di recupero dei prodotti alimentari prossimi alla scadenza, al fine di ridurre lo spreco e di favorire lo sviluppo di una rete di solidarietà tra enti, imprese ed associazioni no profit. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è consentita la cessione a titolo gratuito dei prodotti alimentari e le operazioni di raccolta, ritiro e distribuzione a domicilio o per il tramite di mense sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime. 3. Fatta salva la disciplina di cui alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali), le iniziative di cui al comma 1 sono adottate prioritariamente per i prodotti delle filiere agroalimentari regionali. 4. Le Aziende per l assistenza sanitaria regionali mettono a disposizione dei soggetti donatari di cui all articolo 2 le risorse umane e strumentali per la formazione degli operatori in tema di

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 4 - XI Legislatura - Atti consiliari mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, come previsto dall articolo 5 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi). Art. 6 (Accordi per la distribuzione dell invenduto) 1. Entro un anno dall approvazione della presente legge gli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare aventi superficie complessiva di vendita superiore a 250 metri quadrati e che impieghino più di 25 addetti stipulano accordi con uno o più soggetti donatari per la donazione di prodotti alimentari invenduti. Art. 7 (Accordi con il settore della ristorazione) 1. Al fine di ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, nonché di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, la Regione stipula entro centottanta giorni dall approvazione della presente legge accordi o protocolli di intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volte a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, idonei a consentire ai clienti l asporto dei propri avanzi di cibo. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono rese note sul sito internet dei Comuni interessati. Art. 8 (Contributi agli enti donatari) 1. La Regione sostiene gli enti donatari mediante la concessione di contributi per: a) il premio versato per l assicurazione di massimo due veicoli di proprietà dei soggetti donatari adattati per il trasporto di alimenti o farmaci nella misura massima del 50 per cento e comunque in relazione alle risorse disponibili; b) la realizzazione di interventi progettuali almeno triennali di particolare rilevanza realizzati in rete fra almeno cinque soggetti donatari in Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o in aree vaste equivalenti. Il contributo è subordinato all individuazione di un ente donatario capofila che svolge le funzioni di coordinamento della rete ed è concesso a copertura delle spese sostenute: 1) per contratti di lavoro part-time finalizzati alla realizzazione dell intervento progettuale; 2) per le spese per il carburante conseguenti al trasporto delle eccedenze alimentari o farmaceutiche;

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 5 - XI Legislatura - Atti consiliari 3) per l utilizzo di spazi attrezzati per lo stoccaggio di alimenti o farmaci. 2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 tiene conto dei bisogni alimentari e farmaceutici delle diverse aree vaste regionali. Con regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dall approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1. 3. Ai contributi concessi ai sensi del comma 1 si applicano le condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti "de minimis". Art. 9 (Tavolo di coordinamento regionale) 1. È istituito senza oneri aggiuntivi per la Regione, il Tavolo di coordinamento regionale, con il compito di: a) contribuire alla definizione degli obiettivi e delle strategie di medio e lungo periodo della Regione per promuovere e realizzare la riduzione di sprechi alimentari e farmaceutici; b) facilitare l integrazione tra le politiche e i programmi regionali, anche tramite un coordinamento interistituzionale con enti locali e territoriali, al fine di garantire coerenza con obiettivi e strategie di riduzione degli sprechi alimentari e farmaceutici; c) formulare pareri e proposte volti a favorire la relazione diretta fra produttori e consumatori, anche coinvolgendo i portatori di interesse al fine di rendere più efficiente ed ecocompatibile la logistica, il trasporto, la gestione delle scorte e gli imballaggi; d) formulare pareri e proposte per lo sviluppo di iniziative di informazione e sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze alimentari e farmaceutiche, nonché per la promozione e la conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in materia di erogazioni liberali; e) fornire il proprio contributo alla relazione dettagliata di cui all articolo 13. 2. Il Tavolo di coordinamento regionale è composto da sette membri, di cui: a) un delegato delle Aziende regionali per l assistenza sanitaria; b) un delegato della Direzione centrale competente in materia di attività produttive; c) un rappresentante del settore della ristorazione regionale; d) un rappresentante del settore della grande distribuzione organizzata; e) un rappresentante del Consiglio per le autonomie locali;

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 6 - XI Legislatura - Atti consiliari f) due rappresentanti del settore no profit. 3. Alle sedute della Tavolo di coordinamento regionale partecipano gli assessori regionali competenti o loro delegati per le materie in discussione. Possono essere invitati a partecipare altri soggetti, in relazione agli argomenti trattati. 4. Il Tavolo di coordinamento regionale ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale. Si riunisce almeno due volte all anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro trenta giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di almeno tre componenti. 5. Con proprio regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla nomina, il Tavolo di coordinamento regionale disciplina con regolamento il proprio funzionamento Art. 10 (Punti di raccolta farmaci) 1. Entro centoventi giorni dall approvazione della presente legge ogni Azienda per l assistenza sanitaria provvede ad individuare i punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale e definendo i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Art. 11 (Campagne informative) 1. La Regione concorre alla promozione delle campagne informative rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali. 2. Sul sito internet della Regione vengono pubblicati e regolarmente aggiornati: a) l elenco dei soggetti preposti alla presa in carico, alla raccolta, alla verifica e al recupero a fini di donazione, con l indicazione degli operatori sanitari responsabili; b) la mappa interattiva dei punti di raccolta, contenente le informazioni di base sulle modalità per effettuare la donazione dei medicinali; c) le informazioni riguardanti le caratteristiche dei medicinali idonei alla restituzione, donazione e recupero. 3. La Regione concorre alla realizzazione, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di percorsi mirati all educazione ad una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e degli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell accesso al cibo.

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 7 - XI Legislatura - Atti consiliari Art. 12 (Giornata regionale contro lo spreco) 1. A partire dall anno successivo all approvazione della presente legge è istituita la giornata regionale contro lo spreco alimentare e farmaceutico, da celebrare il 5 febbraio di ogni anno. 2. In occasione della giornata regionale contro lo spreco alimentare, l Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema. 3. Le iniziative di sensibilizzazione sono realizzate con il supporto del Tavolo di coordinamento di cui all articolo 9 e in coordinamento con i soggetti donatari di cui all articolo 2. Art. 13 (Clausola valutativa) 1. II Consiglio regionale controlla l attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. 2. Ai fini del controllo del Consiglio regionale e trascorsi tre anni dall entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta ogni due anni, entro il mese di febbraio dell anno successivo al biennio di riferimento, una relazione dettagliata che contiene, in particolare, le seguenti informazioni: a) la quantità delle eccedenze alimentari raccolte e redistribuite; b) distribuzione territoriale delle eccedenze alimentari e farmaceutiche; c) il numero delle confezioni di farmaci raccolte e distribuite; d) la quantità delle eccedenze alimentari e farmaceutiche scartate o distrutte; e) le eventuali criticità emerse nell applicazione della legge, con particolare riguardo all acquisizione, distribuzione ed erogazione dei farmaci. 3. La relazione prevista dal comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Art. 14 (Modifiche normative) 1. All articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l introduzione dei prodotti biologici, tipi e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), dopo le parole <<lo sviluppo dell agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché al fine di ridurre le eccedenze alimentari>>.

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 8 - XI Legislatura - Atti consiliari 2. All articolo 1, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali) dopo la lettera f) è inserita la seguente: <<f bis) promuove la riduzione degli sprechi alimentari, attraverso il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze dei prodotti agricoli regionali>>. Art. 15 (Norma finanziaria) 1. Per le finalità previste dal comma 1 dell articolo 8 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) Programma n. 3 (altri fondi) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 (copertura di pari importo da capitolo S/9700/90 <<nuovi interventi legislativi>>). Art. 16 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 9 - XI Legislatura - Atti consiliari Avvertenza: NOTE Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alla proposta di legge: Nota all articolo 2: Il testo dell articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) è il seguente: <<b) <<soggetti donatari>>: gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; Nota all articolo 3: Il testo del quindicesimo considerando del Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell 11 marzo 2014 è il seguente: <<Nell ottica di garantire l attuazione efficace ed efficiente delle misure finanziate attraverso il Fondo, laddove opportuno, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, promuovere la cooperazione tra le autorità regionali e locali e gli organismi che rappresentano la società civile, nonché la partecipazione di tutti i soggetti che concorrono all elaborazione e alla realizzazione delle attività finanziate dal Fondo.>> Nota all articolo 14: Il testo dell articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l introduzione dei prodotti biologici, tipi e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare) è il seguente: <<Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nell ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini e lo sviluppo dell agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia, con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali all interno dei servizi di ristorazione collettiva e la diffusione di una corretta educazione alimentare. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano prioritariamente alle mense scolastiche e degli asili nido e, in subordine, ai servizi di refezione e di ristorazione collettiva di seguito denominati "mense". 3. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono erogare contributi agli enti gestori delle mense di cui al comma 2, purché non perseguano fini di lucro.