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Environment Park Polight, Polo ENERMHY, Polo POLIBRE, Unione Industriale Torino 7 Maggio 2014 I regimi di accisa nei SEU SERVIZIO ENERGIA Alessandro Moschini

Inquadramento normativo L applicazione delle accise è regolamentato dal D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise, nel seguito TUA) Il Titolo II (artt. 52-60) concerne le accise applicate all energia elettrica. Note e circolari dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, autorità competente alla verifica della corretta applicazione delle accise UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 2

Alcuni riferimenti Art. 52 TUA (Oggetto dell imposizione) 1. L energia elettrica è sottoposta ad accisa, con l applicazione delle aliquote al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l energia elettrica prodotta per uso proprio. 2. Non è sottoposta ad accisa l energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kw; 3. E esente dall accisa l energia elettrica: a) utilizzata per l attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 3

Alcuni riferimenti Art. 53 TUA (Soggetti obbligati e adempimenti) 1. Obbligati al pagamento dell accisa sull energia elettrica sono: a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell energia elettrica ai consumatori finali ; b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; 2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati: b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kwh. 4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all Ufficio dell Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell attività, entro 30 gg dalla data in cui tali eventi si sono verificati. UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 4

Alcuni riferimenti Art. 53 TUA (Soggetti obbligati e adempimenti) 7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata una licenza di esercizio,, soggetta al pagamento di un diritto annuale. 8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2,, presentano una dichiarazione di consumo annuale contenente (i dettagli su) l energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione. 8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a) [venditori], indicano tra gli elementi richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell anno con l applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali. Art. 54 TUA (Definizione di officina) Art. 63 TUA (Licenze di esercizio e diritti annuali) UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 5

Aliquote di accisa applicate all energia elettrica Tipologia di consumo Fascia di consumo Aliquote Per le abitazioni - 0,0227 /kwh Nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni Per i consumi mensili fino a 200.000 kwh Per i consumi mensili tra 200.000 e 1.200.000 kwh Per i consumi mensili superiori a 1.200.000 0,0125 /kwh 0,0075 /kwh 0,0125 /kwh (per i primi 200.000 kwh) 4.820 /mese (per gli ulteriori consumi) Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Valori aggiornati al 1 marzo 2014. UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 6

Configurazione base SEU Punto di connessione con la Il regime delle accise dipende fortemente dai profili contrattuali definiti nell ambito dei SEU. A seconda del profilo contrattuale possono infatti variare gli obblighi fiscali nonché la possibilità di ottenere esenzioni o rimborsi di accisa. UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 7

Profili contrattuali nei SEU La regolazione dell autorità prevede le seguenti configurazioni: 1) il cliente finale e il produttore COINCIDONO (AUTO) 2) il cliente finale e il produttore NON COINCIDONO 2a) il cliente finale è titolare del contratto di acquisto di ee dalla rete pubblica, il produttore è il titolare del contratto di cessione 2b) il cliente finale è titolare dei contratti di acquisto e di cessione di ee dalla rete pubblica 2c) il produttore è titolare dei contratti di acquisto e di cessione di ee dalla rete pubblica 2d) il cliente finale e il produttore delegano ad un soggetto terzo (unico) la gestione di tutti i contratti per l accesso al sistema elettrico UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 8

Caso 1 il cliente finale e il produttore coincidono Punto di connessione con la In questo caso, nel settore delle accise, si può parlare di AUTOPRODUZIONE AUTO L attività di produzione di energia elettrica è svolta da un soggetto che esercita un officina di produzione di energia elettrica non come attività economica a sé stante, ma funzionale ad altra attività del medesimo soggetto. UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 9

Caso 1 il cliente finale e il produttore coincidono Punto di connessione con la L AUTO è esercente di officina di produzione di energia elettrica. In conseguenza, tranne nel caso in cui AUTO l impianto è azionato da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kw, l AUTO è «soggetto obbligato» ai sensi del TUA, con i conseguenti adempimenti fiscali. UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 10

Caso 1 il cliente finale e il produttore coincidono Punto di connessione con la AUTO (soggetto obbligato) - Licenza officina di produzione e relativi obblighi EEacq EEceduta AUTO EEprod - Obbligato al pagamento dell accisa sull energia elettrica consumata per uso proprio, pari a (EEprod + EEacq EEceduta) - Si applicano le esenzioni dell art. 52 comma 3 lett b in caso di EE autoprodotta con fonti rinnovabili - Esenti da accise gli usi di centrale (da autorizzare) - Non applica accisa all EE ceduta al GSE o al Grossista sulla rete pubblica UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 11

Caso 2 il cliente finale e il produttore NON coincidono 2a) il cliente finale è titolare del contratto di acquisto di ee dalla rete pubblica, il produttore è il titolare del contratto di cessione Punto di connessione con la Il è esercente officina di produzione di EE per farne rivendita e fornisce energia al consumatore finale. Vende eventuali eccedenze sulla rete. Non può essere considerato un autoproduttore. Il non è l esercente l officina di produzione di EE utilizzata per uso proprio e non può essere considerato autoproduttore. Il ha due fornitori: il e il Venditore al dettaglio UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 12

Caso 2 il cliente finale e il produttore NON coincidono 2a) il cliente finale è titolare del contratto di acquisto di ee dalla rete pubblica, il produttore è il titolare del contratto di cessione Punto di connessione con la - Licenza officina di produzione e relativi obblighi (unica registrazione nel sistema AIDA come attività di Produzione commerciale ; non vi è necessità di autorizzazione dell UDD in qualità di venditore) - In qualità di soggetto che procede alla fatturazione di energia elettrica ad un consumatore finale applica l accisa sull EE prodotta e consumata dal cliente, a meno che il cliente non sia soggetto obbligato - Ha diritto di rivalsa sulle accise versate in funzione del quantitativo di energia elettrica venduta al art. 56 TUA) - NON si applicano le esenzioni dell art. 52 comma 3 lett b - Esenti da accise gli usi di centrale UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 13

Caso 2 il cliente finale e il produttore NON coincidono 2a) il cliente finale è titolare del contratto di acquisto di ee dalla rete pubblica, il produttore è il titolare del contratto di cessione Punto di connessione con la -Paga l accisa su EE acquistata dal e su EE acquistata dal venditore al dettaglio, separatamente - Può essere soggetto obbligato se ricorrono le condizioni dell art. 53 comma 1 lett c) del TUA (usi promiscui con potenza disponibile superiore a 200 kw) - Può essere soggetto obbligato, a richiesta, se ricorrono le condizioni dell art. 53 comma 2 lett b), pertanto se ha consumi mensili superiori a 200.000 kwh - Se è soggetto obbligato, liquiderà direttamente le accise (registro, acconti mensili, conguaglio e dichiarazione di consumo) UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 14

Caso 2 il cliente finale e il produttore NON coincidono 2b) il cliente finale è titolare dei contratti di acquisto e di cessione di ee dalla rete pubblica Punto di connessione con la Il è esercente officina di produzione per farne rivendita e non può essere considerato un autoproduttore. Fornisce tutta l energia elettrica prodotta al consumatore finale ad esclusione dell energia elettrica impiegata per gli usi di centrale. Il non è l esercente l officina di produzione di EE utilizzata per uso proprio e non può essere considerato autoproduttore. Il ha due fornitori: il e il Venditore al dettaglio Il utilizza parte dell energia elettrica acquistata dal per i propri usi e vende eventuali eccedenze e/o acquista eventuali deficit sulla rete. UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 15

Caso 2 il cliente finale e il produttore NON coincidono 2b) il cliente finale è titolare dei contratti di acquisto e di cessione di ee dalla rete pubblica Punto di connessione con la - Licenza officina di produzione e relativi obblighi - Applica l accisa su tutta l energia elettrica venduta al cliente, a meno che il cliente non sia soggetto obbligato (il Produttore rimane comunque soggetto obbligato) -NON si applicano le esenzioni dell art. 52 comma 3 lett b (EE autoprodotta con fonti rinnovabili) - Esenti da accise gli usi di centrale UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 16

Caso 2 il cliente finale e il produttore NON coincidono 2b) il cliente finale è titolare dei contratti di acquisto e di cessione di ee dalla rete pubblica Punto di connessione con la -Paga l accisa su EE acquistata dal e su EE acquistata dal venditore al dettaglio, separatamente - Può essere soggetto obbligato, a richiesta, se ricorrono le condizioni dell art. 53 del TUA - Se è soggetto obbligato, liquiderà direttamente le accise su (EEacq PROD + EEacq VEND EEceduta) PROBLEMA: Se il non è soggetto obbligato non può recuperare l accisa sulla quota parte di EE ceduta alla rete Necessario prevedere, a livello normativo, la possibilità che il possa diventare soggetto obbligato in un SSPC, anche senza superare il consumo mensile di 200.000 kwh UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 17

Caso 2 il cliente finale e il produttore NON coincidono 2c) il produttore è titolare dei contratti di acquisto e di cessione di ee dalla rete pubblica Punto di connessione con la Il è esercente officina di produzione e di acquisto di EE per farne rivendita e fornisce energia al consumatore finale. Vende eventuali eccedenze e/o acquista eventuali deficit sulla rete. Non può essere considerato un autoproduttore. Il non è l esercente l officina di produzione di EE utilizzata per uso proprio e non può essere considerato autoproduttore. Il acquista tutta l EE da un solo fornitore: il. Parte di questa energia è prodotta in sito, parte è prelevata dalla rete. UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 18

Caso 2 il cliente finale e il produttore NON coincidono 2c) il produttore è titolare dei contratti di acquisto e di cessione di ee dalla rete pubblica Punto di connessione con la - Licenza officina di produzione e relativi obblighi - Applica l accisa sull energia elettrica venduta al cliente, pari a (EEacq VEND + EEprod EEceduta) a meno che il cliente non sia soggetto obbligato (il Produttore rimane comunque soggetto obbligato) - NON si applicano le esenzioni dell art. 52 comma 3 lett b (EE autoprodotta con fonti rinnovabili) - Esenti da accise gli usi di centrale UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 19

Caso 2 il cliente finale e il produttore NON coincidono 2c) il produttore è titolare dei contratti di acquisto e di cessione di ee dalla rete pubblica Punto di connessione con la -Paga la corretta accisa su EE acquistata dal produttore - Può essere soggetto obbligato se ricorrono le condizioni dell art. 53 comma 1 lett c) del TUA (usi promiscui con potenza disponibile superiore a 200 kw) - Se è soggetto obbligato, liquiderà direttamente le accise (dichiarazione di consumo) UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 20

Caso 2 il cliente finale e il produttore NON coincidono 2d) il cliente finale e il produttore delegano ad un soggetto terzo (unico) la gestione di tutti i contratti per l accesso al sistema elettrico Punto di connessione con la SOGGETTO TERZO Il è esercente officina di produzione per farne rivendita e fornisce energia al consumatore finale. Non può essere considerato un autoproduttore. Il SOGGETTO TERZO vende eventuali eccedenze e/o acquista eventuali deficit sulla rete. Il non è l esercente l officina di produzione di EE utilizzata per uso proprio e non può essere considerato autoproduttore. Il avrà un contratto di acquisto di EE con il (EE prodotta in sito) e un accordo privato con il SOGGETTO TERZO per l acquisto di EE dalla rete, fornita dal Venditore al dettaglio. UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 21

Caso 2 il cliente finale e il produttore NON coincidono 2d) il cliente finale e il produttore delegano ad un soggetto terzo (unico) la gestione di tutti i contratti per l accesso al sistema elettrico Punto di connessione con la SOGGETTO TERZO - Licenza officina di produzione e relativi obblighi - Applica l accisa su tutta l energia elettrica prodotta e consumata dal cliente, a meno che il cliente non sia soggetto obbligato (il Produttore rimane comunque soggetto obbligato) -NON si applicano le esenzioni dell art. 52 comma 3 lett b (EE autoprodotta con fonti rinnovabili) - Esenti da accise gli usi di centrale PROBLEMA: Il contratto di cessione in rete è affidato al SOGGETTO TERZO. Ciò potrebbe costituire un ostacolo, per il, per il recupero delle accise sull EE prodotta e ceduta alla rete. UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 22

Caso 2 il cliente finale e il produttore NON coincidono 2d) il cliente finale e il produttore delegano ad un soggetto terzo (unico) la gestione di tutti i contratti per l accesso al sistema elettrico Punto di connessione con la SOGGETTO TERZO - Se non è soggetto obbligato paga l accisa su EE acquistata dal e su EE acquistata sulla rete dal SOGGETTO TERZO, applicata dal Venditore al dettaglio (il SOGGETTO TERZO provvede al pagamento e si rivarrà con accordo privato) - Se i consumi mensili superano i 200.000 kwh conviene farsi riconoscere come soggetto obbligato PROBLEMA: Il contratto di acquisto dell EE da rete è affidato al TERZO SOGGETTO. Ciò potrebbe costituire un ostacolo per il riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato per il, anche nel caso di usi soggetti a diversa tassazione. UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 23

Sviluppi normativi in tema di accise nei SEU La Direzione Interregionale (Liguria, Piemonte e Valle d Aosta) dell Agenzia delle Dogane ha finora emanato la nota di chiarimento prot. N. 3892/RU del 27 gennaio 2014 Trattamento tributario riservato all EE prodotta da fonte rinnovabile in regime di SEU Tavolo di confronto tra AEEGSI e Agenzia delle Dogane per inquadrare tutti gli adempimenti fiscali necessari per i SSPC La recente legge delega fiscale (L. 11/3/2014, n. 23) prevede che vengano attuate semplificazioni nella normativa accise (art. 13), con conseguenti modifiche del TUA UI TORINO - SERVIZIO ENERGIA 24