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REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011 (modificato a seguito del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98) INDICE ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE ART. 4 SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE ART. 5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE ART. 6 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE ART. 8 PROPOSTA DEL MEDIATORE ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE ART. 10 MANCATO ACCORDO E MANCATA PARTECIPAZIONE ART. 11 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA Art. 12 RESPONSABILITA DELLE PARTI Art. 13 INDENNITÀ PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE Art. 14 SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO Art. 15 SPESE DI MEDIAZIONE Art. 16 EVENTUALI AUMENTI DELLE INDENNITÀ ART. 17 MODALITA DI PAGAMENTO ART. 18 RILASCIO DEI VERBALI ART. 19 LEGGE APPLICABILE 1

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento si applica alle procedure di mediazione avviate a partire dal 20 settembre 2013. 2. Il regolamento di Concilia Group si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza indicate dal D.Lgs. 28/2010 con le modificazioni apportate dal D.L. 21 Giugno 2013 n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 Agosto 2013 n. 98. 3. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento. 3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE 1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell Organismo. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito www.conciliagroupsrl.com, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell Organismo. 2. La domanda deve contenere: a) L indicazione dell Organismo di mediazione e del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia; b) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni; c) L oggetto della lite; d) Le ragioni della pretesa; e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 2. Il Procedimento di Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi ed il termine decorre dalla data di deposito dell istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell istanza. 3. L Organismo comunica alle parti l avvenuta ricezione dell istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L istante, in aggiunta all Organismo, può farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza. 4. La parte convocata è tenuta a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni antecedenti l incontro. In assenza di tale comunicazione nei termini previsti, l Organismo può emettere il verbale di mancata partecipazione. 5. L Organismo ha facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura. 6. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche descritte sul sito www.conciliagroupsrl.com, da cui può essere scaricata la relativa modulistica. 2

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE 1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo, con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell Organismo. ART. 4 SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE 1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell elenco interno dei mediatori iscritti nella lista di Concilia Group S.r.l., con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.conciliagroupsrl.com. 2. I mediatori inseriti nell elenco dell Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all art. 18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso Organismi iscritti. 3. L Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista, tenuto conto della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. 4. Le parti possono scegliere di comune accordo il mediatore, la cui nomina potrà essere ratificata dall Organismo. 5. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l Organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari. ART. 5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE 1. Il mediatore nominato, prima dell inizio dell incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice Europeo di condotta per mediatori. 2. In casi eccezionali, l Organismo può sostituire il mediatore prima dell inizio dell incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. 3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l imparzialità o l indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione. ART. 6 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA 1. Ciascuna parte partecipa alla procedura di mediazione personalmente e deve farsi rappresentare ed assistere da un avvocato. 2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare. 3

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE 1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. 2. Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell istanza e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro, il procedimento si conclude con un mancato accordo. Se le parti e il mediatore ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri. 3. Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione. 4. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti. 5. Con il consenso dell Organismo, del mediatore e delle parti possono essere ammessi ad assistere all incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori, dando precedenza a quelli della lista di Concilia Group. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura. 6. Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura. 7. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati. ART. 8 PROPOSTA DEL MEDIATORE 1. La proposta del mediatore può essere verbalizzata solo nel caso venga richiesta da tutte le parti che partecipano alla procedura. 2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 3. Sentite le parti, l Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge. ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE 1. La Mediazione si considera conclusa quando: a) le parti hanno conciliato la controversia; 4

b) non vi è la possibilità di conciliare la lite; c) sono decorsi tre mesi dal deposito dell istanza di mediazione o dall invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e Concilia Group. 2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. 3. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere al Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. ART. 10 MANCATO ACCORDO E MANCATA PARTECIPAZIONE 1. Qualora non si pervenga ad un accordo, il mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere ad un altra procedura di risoluzione della controversia. 2. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 3 giorni dalla scadenza del termine per l accettazione delle parti. 3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di Concilia Group diverso da quello nominato, su incarico del Responsabile dell Organismo. ART. 11 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. 2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell Organismo o comunque nell ambito del procedimento di mediazione è tenuto all obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell art. 2 del DM 145/2011. 3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. 4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte o dal mediatore; ammissioni fatte dalla controparte; la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore. 5. L obbligo di riservatezza non opera nella misura in cui: a) tutte le parti consentono a derogarvi; b) sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso; c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona; d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell obbligo. 6. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell ambito della Mediazione. 7. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento. 5

ART. 12 RESPONSABILITA DELLE PARTI 1. E di competenza esclusiva delle parti verificare: a) l assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all atto del deposito dell istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell Organismo; b) il Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia; c) le indicazioni circa l oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell istanza di mediazione; d) l individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; e) l indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; f) la determinazione del valore della controversia; g) la forma e il contenuto dell atto di delega al proprio rappresentante; h) le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l ammissione al gratuito patrocinio, la non esistenza di più domande di mediazione relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all Organismo o al mediatore dal deposito dell istanza sino alla conclusione della procedura. ART. 13 INDENNITÀ PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE 1. L'indennità per il servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. ART. 14 SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 1. Le spese di avvio del procedimento sono in misura fissa, pari a 40,00 più IVA per ciascuna parte e sono versate dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte convocata al momento della sua adesione al procedimento. 2. Sempre al momento del deposito dell'istanza, saranno dovute dall'istante 8,00 più IVA per il servizio di notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno, per ciascuna parte convocata. ART. 15 SPESE DI MEDIAZIONE 1. Le spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore e i costi di amministrazione della procedura. Esse sono commisurate al valore della lite indicato nell istanza di mediazione, a norma del Codice di Procedura Civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti, Concilia Group decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti. 6

2. Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 3. Ai fini della corresponsione dell indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d interessi si considerano come un unica parte. 4. Nessuna indennità è dovuta all Organismo qualora l'incontro preliminare si concluda con esito negativo, escluse le spese di avvio. 5. Qualora le parti e il mediatore nell incontro preliminare decidano di proseguire la procedura, immediatamente o in altro incontro successivo, le indennità sono quelle indicate a seguire: TABELLA DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE (Redatta in conformità al D.M. 180/2010 ed al D.M. 145/2011) Valore della lite (in euro) Spese per ciascuna parte (in euro) Spese per ciascuna parte (in euro) A B MEDIAZIONE VOLONTARIA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Fino ad 1.000 65,00 43,00 Da 1.001 a 5.000 130,00 86,00 Da 5.001 a 10.000 240,00 160,00 Da 10.001 a 25.000 360,00 240,00 Da 25.001 a 50.000 600,00 400,00 Da 50.001 a 250.000 1.000,00 665,00 Da 250.001 a 500.000 2.000,00 1.000,00 Da 500.001 a 2.500.000 3.800,00 1.900,00 Da 2.500.001 a 5.000.000 5.200,00 2.600,00 Oltre 5.000.0001 9.200,00 4.600,00 Tutti gli importi si intendono per parte e al netto di IVA. ART. 16 EVENTUALI AUMENTI DELLE INDENNITÀ 1. In base alla legge applicabile, l indennità di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento è aumentata: - del 20% nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia successo; - del 20% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura; - del 20% in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore. 7

ART. 17 MODALITÀ DI PAGAMENTO 1. L indennità, se dovuta, deve essere corrisposta per intero entro 7 giorni successivi al primo incontro (oppure: al termine del primo incontro), ed è condizione per la prosecuzione della procedura. 2. L eventuale parte di indennità non versata prima degli incontri successivi, insieme agli eventuali aumenti, deve essere corrisposta al termine della procedura ed è condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo. 3. Tutte le spese vive non previste dall art. 16 del D.M. n. 180/2010, e successive modificazioni, sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla tabella delle indennità ed a carico delle parti. 4. Il pagamento deve essere effettuato mediante: a) bonifico bancario intestato a Concilia Group S.r.l. DEUTSCHE BANK CODICE IBAN: IT15A0310415200000000821839 con la causale Nome e cognome della parte e numero di protocollo della mediazione. b) personalmente o a mezzo delegato presso la segreteria di Concilia Group S.r.l.. L Organismo, ricevuto il versamento, emette fattura. ART. 18 RILASCIO DEI VERBALI 1. Il rilascio da parte della segreteria dell'organismo dei verbali redatti in sede di mediazione è subordinato al pagamento, da parte del richiedente, delle seguenti indennità: a) per il verbale di accordo le parti dovranno ognuna 20,00 + IVA anche se è richiesto l'invio tramite posta certificata o a mezzo fax. L'importo verrà maggiorato di 8,00 + IVA se è richiesto l'invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; b) per i verbali di mancata adesione o mancato accordo le parti dovranno ognuna 15,00 + IVA anche se è richiesto l'invio tramite posta certificata o a mezzo fax. L'importo verrà maggiorato di 8,00 + IVA se è richiesto l'invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. ART. 18 LEGGE APPLICABILE 1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia. 8

Allegato I Codice europeo di condotta per mediatori ART. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione. Nomina Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito. Onorari Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate. Promozione dei servizi del mediatore I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso. ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA 2.1. Indipendenza Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all esito della mediazione; il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. In tali casi il mediatore può accettare l incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento. 2.2. Imparzialità Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione. 9

ART. 3 L ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA 3.1. Procedura Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente. 3.2. Correttezza del procedimento Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui: sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia. 3.3. Fine del procedimento Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l accordo e delle possibilità di rendere l accordo esecutivo. ART. 4 RISERVATEZZA Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge. 10

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO Allegato II DATA NOME ORGANISMO DI MEDIAZIONE: CONCILIA GROUP S.R.L. Scala di valutazione. 1= valore minimo 5= valore massimo 1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l incontro di mediazione: b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: 3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: b) Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI: Firma 11