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Numero 49/2014 Pagina 1 di 8 Detrazione risparmio energetico, il modello IRE per i lavori che proseguono oltre l anno Numero : 49/2014 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : Scarica gratis il modello IRE e le relative istruzioni: ADEMPIMENTI COMUNICAZIONE DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO LAVORI A CAVALLO D'ANNO ART. 1, COMMI 344-349, LEGGE N. 296/2006; ART. 1, COMMI 20-24, LEGGE N. 244/2007; ART. 1, COMMA 139, LEGGE N. 147/2013 (LEGGE DI STABILITÀ 2014); ART. 29, COMMA 6, D.L. N. 185/2008; PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 06.05.2009 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/263be000426a4fe887419fc065cef0e8/risp_energ_mod.pdf?mod=ajperes&cacheid=263be000426a4fe887419fc065cef0e8 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/458a3b80426a4fef874b9fc065cef0e8/risp_energ_istr.pdf?mod=ajperes&cacheid=458a3b80426a4fef874b9fc065cef0e8 Sintesi I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione Irpef/Ires del 55%-65% per le spese sostenute nel 2013 relative ad interventi di riqualificazione energetica iniziati o proseguiti in tale anno, ma che proseguono anche nel 2014, devono inviare telematicamente all Agenzia delle Entrate l'apposito modello IRE entro il 31 marzo 2014, per consentire all Erario il monitoraggio delle detrazioni fiscali in corso di maturazione da parte dei contribuenti, suddivisi per ciascun esercizio. L invio della Comunicazione non esenta i contribuenti dal trasmettere all Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la documentazione attestante i lavori eseguiti. Gli argomenti 1. LA DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 55%-65% 2. LAVORI A CAVALLO D ANNO E MODELLO IRE 3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO IRE 4. TARDIVA O OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO IRE 5. DOCUMENTI DA TRASMETTERE IN OGNI CASO

Numero 49/2014 Pagina 2 di 8 La detrazione IRPEF/IRES del 55%-65% La Finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità di portare in detrazione dall imposta lorda (IRPEF/IRES) il 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. L'agevolazione è stata più volte prorogata. L'ultimo intervento legislativo in materia è stato quello della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale, modificando l art. 14 del D.L. n. 63/2013 (c.d. Decreto Energia ) che ne aveva previsto una proroga per il periodo 01.01.2013-30.06.2013 nella misura più elevata del 65%, ha previsto una nuova proroga nella misura del: 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 31.12.2014; 50% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015. E' stato lasciato inalterato il limite massimo detraibile delle spese stesse. Con riguardo agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del: 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 30.06.2015; 50% per le spese sostenute dal 01.07.2015 al 30.06.2016. La spesa è detraibile in 10 rate annuali di pari importo. MISURA DETRAZIONE IRPEF/IRES RISPARMIO ENERGETICO NEL TEMPO ALIQUOTA DI DETRAZIONE PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA 55% 01.01.2007-05.06.2013 65% 50% 06.06.2013 31.12.2014 (06.06.2013 30.06.2015 per i condomini) 01.01.2015-31.12.2015 (01.07.2015-30.06.2016 per i condomini) Beneficiario della detrazione è colui che possiede o detiene l immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati. L agevolazione spetta a: le persone fisiche ed i soggetti non titolari di reddito d impresa (quali, ad esempio, imprenditori agricoli, lavoratori autonomi anche associati, società semplici) E, quindi, valida sia ai fini IRPEF che ai fini IRES. i titolari di reddito d impresa (ditte individuali, Snc, Sas, Srl, Spa)

Numero 49/2014 Pagina 3 di 8 Gli interventi agevolabili sono quelli: eseguiti su edifici esistenti 1, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), posseduti o detenuti; finalizzati al risparmio energetico dell edificio. Le spese agevolabili sono quelle relative agli interventi definiti con il decreto attuativo del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 7 aprile 2008. Si tratta delle seguenti tipologie di interventi: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI Valore massimo della detrazione fiscale: 100.000 Qualsiasi intervento che migliori la prestazione energetica dell edificio (raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'allegato C del D.M. 19.02.2007, ovvero, per gli interventi eseguiti dal 2008, non superiore ai valori definiti dal Decreto Ministero Sviluppo Economico 11.03.2008). Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati. INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI ESISTENTI Valore massimo della detrazione fiscale: 60.000 INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI Valore massimo della detrazione fiscale: 60.000 Gli interventi riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne, cappotti), finestre comprensive di infissi, che rispettino i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. Interventi relativi all installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico. Gli interventi agevolabili riguardano anche la produzione di acqua calda per usi industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Per essi si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L'agevolazione spetta anche per: la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe 1 La prova dell esistenza dell edificio è fornita dall iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell ICI, se dovuta.

Numero 49/2014 Pagina 4 di 8 Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia; la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono agevolabili anche le spese sostenute per: prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la predisposizione della documentazione necessaria per fruire della detrazione); opere edilizie funzionali all intervento destinato al risparmio energetico. E' necessario ottenere e conservare la seguente documentazione: l'asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, mediante la quale viene attestato che l intervento eseguito rispetta i requisiti richiesti 2 ; l'attestato di prestazione energetica (prima chiamato attestato di certificazione energetica), prodotto da un tecnico abilitato successivamente all esecuzione degli interventi ed inerente i dati relativi all'efficienza energetica propria dell'edificio 3. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati e redatta da un tecnico abilitato; la fattura e le ricevute fiscali relative ai lavori; le ricevute dei bonifici effettuati. A tal proposito si ricorda che per le imprese non è richiesto il pagamento con bonifico bancario o postale, essendo sufficiente la prova documentale desumibile dai registri contabili. Per il privato, invece, il bonifico è requisito fondamentale, da esso deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o partita Iva del beneficiario. L'ordinante del bonifico deve essere il soggetto al quale è intestata la fattura/ricevuta di spesa relativa alla ristrutturazione; la ricevuta dell'invio della documentazione all'enea; la copia delle delibera assembleare e della tabella millesimale (solo per i condomìni). Una volta ottenuta la documentazione sopra elencata, è necessario inviare telematicamente all ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori: una copia dell attestato di prestazione energetica (se previsto per il tipo di intervento); la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. 2 L asseverazione può essere sostituita da una apposita certificazione del produttore nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di potenza nominale inferiore a 100 KW. 3 L attestato non è richiesto nel caso di: sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari; installazione di pannelli solari; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ultimati successivamente al 15 agosto 2009.

Numero 49/2014 Pagina 5 di 8 Lavori a cavallo d anno e modello IRE Per effetto di quanto disposto dall art. 29, comma 6, del D.L. n. 185/2008 e dal Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 06.05.2009, a partire dalle spese sostenute nel 2009, se: i lavori proseguono oltre il periodo d imposta, ossia iniziano in un periodo d imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi; sono sostenute spese in più periodi d imposta, ossia si sostengono spese nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano; è richiesta la presentazione all'agenzia delle Entrate del c.d. "modello IRE", denominato "Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta", approvato con Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 06.05.2009. Tale Comunicazione è finalizzata ad informare l Agenzia delle spese sostenute nei periodi d imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario relativa alla detrazione del 55%. Anche quest anno, pertanto, se gli interventi sono iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) ma proseguono/terminano nel 2014, con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità, è necessario inviare la comunicazione relativamente alle spese sostenute nel 2013. A tal fine, deve essere compilato il modello IRE, approvato dal Provvedimento del 06.05.2009. DETRAZIONE 55%/65% INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO CHE PROSEGUONO OLTRE L ANNO (interventi che sono iniziati o proseguiti nel 2013, e che continuano/terminano nel 2014) COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE delle spese sostenute nel 2013 mediante invio telematico del modello IRE La comunicazione non deve essere presentata: se i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d imposta (es: lavori iniziati e terminati nel 2013); se nel periodo precedente a quello di ultimazione dei lavori non sono state sostenute spese (es: lavori iniziati nel 2013 e ultimati nel 2014 senza sostenimento

Numero 49/2014 Pagina 6 di 8 di spese nel 2013). Esempio 1 Il Sign. Mario Rossi ha iniziato nel 2013 alcuni interventi per il risparmio energetico della propria abitazione che finiranno nel 2014. In particolare, egli sostiene: nel 2013 una spesa pari a 5.000; nel 2014 una spesa pari a 2.000. Il contribuente dovrà inviare una comunicazione per le spese sostenute nel 2013. Esempio 2 Il Sign. Roberto Verdi ha iniziato nel 2013 alcuni interventi per il risparmio energetico della propria abitazione che finiranno nel 2014. In particolare, egli: nel 2013 non sostiene alcuna spesa; nel 2014 sostiene una spesa pari a 6.000. Il contribuente NON dovrà inviare alcuna comunicazione per le spese sostenute nel 2013. Si precisa che, per individuare il periodo d'imposta di sostenimento delle spese, deve farsi riferimento al principio di cassa (data di pagamento) per i privati e per i lavoratori autonomi, ovvero al principio di competenza per i soggetti esercenti attività d'impresa. Come chiarito nelle istruzioni al modello, nel caso in cui l immobile oggetto di interventi di risparmio energetico risulti di proprietà di più soggetti ovvero sia detenuto da più soggetti che sostengono le relative spese, la comunicazione modello IRE può essere trasmessa anche da uno solo di essi. Per gli interventi su parti comuni di condomini, la comunicazione può essere trasmessa dall amministratore del condominio o da uno dei condomini. Termini e modalità di presentazione del modello IRE La comunicazione deve essere inviata entro 90 gg dal termine del periodo d imposta in cui sono iniziati i lavori. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2013, se i lavori non sono ultimati entro il 31.12.2013, il termine entro il quale effettuare l invio del modello IRE è il 31 marzo 2014.

Numero 49/2014 Pagina 7 di 8 INVIO MOD. IRE ENTRO IL 31.03.2014 Nel caso di : spese sostenute nel 2013; lavori iniziati/proseguiti nel 2013 che proseguiranno/termineranno nel 2014. Se i lavori si protraggono in più periodi d imposta successivi al 2013 (cioè, almeno 3 periodi d'imposta), la comunicazione dovrà essere inviata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d imposta in cui sono state sostenute spese agevolabili. Esempio 3 Il Sign. Maurizio Somma ha iniziato nel 2012 alcuni interventi per il risparmio energetico della propria abitazione, che si sono protratti nel 2013 e che si concluderanno nel 2014. In particolare, egli: nel 2012 ha sostenuto una spesa di 2.500; nel 2013 ha sostenuto una spesa di 4.000; nel 2014 sostiene una spesa pari a 6.000. Il contribuente doveva inviare (entro il 2 aprile 2013) una comunicazione per le spese sostenute nel 2012 e dovrà inviare (entro il 31.03.2014) una comunicazione per le spese sostenute nel 2013. L invio del modello IRE deve avvenire esclusivamente con modalità telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando l apposito software disponibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it. Può essere utilizzato anche un software analogo a quello messo a punto dall Agenzia delle Entrate, purché consenta la creazione di un file che rispetti le specifiche tecniche indicate dal Provvedimento del 21.12.2009. Tardiva o omessa presentazione del modello IRE La tardiva o l omessa presentazione della Comunicazione Modello IRE all Agenzia delle Entrate: non fa decadere il diritto alla detrazione del 55%/65%; comporta l applicazione di una sanzione da 258 a 2.065. La violazione in esame non è regolarizzabile ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis" previsto dall'art. 2 del D.L. n. 16/2012, in quanto tale istituto non è applicabile per le violazioni relative alle comunicazioni e agli adempimenti che costituiscono mere irregolarità, cioè dal cui inadempimento deriva solo l'applicazione delle sanzioni e

Numero 49/2014 Pagina 8 di 8 non anche la decadenza dall'agevolazione. Documenti da trasmettere in ogni caso Resta fermo che, per fruire della detrazione 55%/65%, sussiste comunque l'obbligo di inviare telematicamente all Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la documentazione richiesta (attestato di prestazione energetica e scheda informativa). Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.