Amt für Gemeinden Graubünden Uffizi da vischnancas dal Grischun Ufficio per i comuni dei Grigioni MCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi Raccomandazione per la prassi n. 25 Presentazione dei conti autonoma del comune patriziale Versione del 15 marzo 2016
Indice 1. Basi legali...3 2. Situazione di partenza...4 3. Presentazione dei conti autonoma...5 3.1 Bilancio... 5 3.2 Conto economico... 5 3.3 Allegato al conto annuale... 6 3.4 Esame, approvazione del conto annuale... 6 3.5 Patrimonio di congodimento... 6 Editore Ufficio per i comuni dei Grigioni Grabenstrasse 1 7001 Coira 2
1. Basi legali Il modello contabile armonizzato 2 (MCA2) per i comuni grigionesi si basa sugli atti normativi seguenti: legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF; CSC 710.100) ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni (OGFCom; CSC 710.200) La legge e l'ordinanza sono entrate in vigore il 1 dicembre 2012. Le disposizioni della LGF valgono per i comuni politici, per quanto non valgano disposizioni cantonali divergenti o per quanto la legge non disciplini esplicitamente fattispecie cantonali. Per i comuni patriziali la nuova legge sulla gestione finanziaria vale per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali. La validità per analogia della legge sulla gestione finanziaria non comporta l'obbligo di introdurre un piano finanziario, un conto dei flussi monetari o una contabilità degli investimenti. I comuni patriziali devono tuttavia ogni anno rendere conto autonomamente dell'intera gestione finanziaria. La gestione contabile all'interno del conto annuale del comune politico non è più possibile. Fino al 31 dicembre 2017 ai comuni politici è concesso un termine transitorio per il passaggio della presentazione dei conti al MCA2. L'art. 81a cpv. 1 della legge sui comuni (LCom, CSC 175.050) sottoposto a revisione, secondo cui i comuni patriziali ogni anno devono rendere conto autonomamente della loro gestione finanziaria, è entrato in vigore il 1 gennaio 2013. 3
2. Situazione di partenza I comuni patriziali esistenti rendono conto della loro gestione finanziaria in maniera molto disomogenea. Sono riscontrabili le seguenti situazioni: 1. Alcuni comuni patriziali già provvedono autonomamente a rendere conto della loro gestione finanziaria. Ciò significa che annualmente redigono un conto annuale con bilancio e conto economico, il quale viene esaminato dalla commissione della gestione e su richiesta di quest'ultima viene approvato dall'assemblea comunale. Per tali comuni patriziali non vi è un'immediata necessità di intervento con riferimento alla presentazione dei conti. Tali comuni patriziali già adempiono al loro obbligo di presentazione autonoma dei conti secondo quanto previsto dall'art. 81a LCom. 2. Alcuni comuni patriziali presentano i loro conti all'interno del conto annuale del comune politico. Ciò significa che il conto economico del comune politico comprende anche spese e ricavi del comune patriziale esistente e il bilancio contiene eventualmente i relativi valori patrimoniali. Finora la legge prevedeva la possibilità che il comune politico provvedesse alla presentazione dei conti per il comune patriziale. 3. Tuttavia, vi sono anche comuni patriziali che non redigono un proprio conto annuale separato, né presentano il loro conto all'interno del conto annuale del comune politico. Per le situazioni di cui ai numeri 2 e 3 sussiste una necessità di intervento. Infatti, in futuro, tutti i comuni patriziali dovranno rendere conto autonomamente della loro gestione finanziaria. 4
3. Presentazione dei conti autonoma La presentazione dei conti autonoma in conformità all'art. 81a cpv. 1 LCom significa che un conto annuale con bilancio e conto economico è da redigere annualmente. Inoltre, viene raccomandato l'allestimento di un preventivo e di un allegato al conto annuale. 3.1 Bilancio Nel bilancio vengono contrapposti gli attivi e i passivi. Se il comune patriziale finora ha presentato i suoi conti all'interno del conto annuale del comune politico, i valori patrimoniali del comune patriziale iscritti a bilancio devono essere trasferiti dal bilancio del comune politico al bilancio del comune patriziale. Simili trasferimenti avvengono tramite il capitale proprio senza effetti sul conto economico. Non vanno effettuate rivalutazioni o nuove valutazioni. Indipendentemente dalla proprietà, il patrimonio di congodimento, per il quale il comune politico detiene il diritto di congodita, può ancora essere iscritto nel bilancio del comune politico (vedi cifra 3.5). Il ricavo delle vendite di lotti patriziali va di regola assegnato a un fondo di riserva che dovrà essere impiegato in primo luogo per procurare un compenso in natura (art. 80 LCom). Il fondo va iscritto al passivo. 3.2 Conto economico Il conto economico presenta le spese e i ricavi per l'anno civile. Fra i ricavi del comune patriziale rientrano, tra le altre cose, eventuali "contributi a copertura del disavanzo" del comune politico, le tasse a copertura dei costi relative alle naturalizzazioni nonché redditi patrimoniali derivanti dai beni patrimoniali (canoni d'affitto e canoni del diritto di superficie, interessi maturati su titoli, ecc.). 5
3.3 Allegato al conto annuale L'allegato al conto annuale contiene indicazioni importanti per la valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e dei ricavi. Fra queste possono rientrare indicazioni in merito al patrimonio patriziale, quali ad esempio fondi, lotti patriziali, patrimoni di congodimento o particelle del diritto di superficie. 3.4 Esame, approvazione del conto annuale La commissione della gestione (CdG) del comune patriziale deve esaminare il conto annuale e redigere un rapporto. Su richiesta della CdG l'assemblea comunale approva il conto annuale. Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio il conto annuale e il rapporto della CdG devono essere trasmessi al Dipartimento delle finanze e dei comuni (art. 81a cpv. 2 LCom). 3.5 Patrimonio di congodimento Gli investimenti dei comuni politici nel patrimonio di congodimento (alpi, pascoli, boschi) vanno iscritti, indipendentemente dalla proprietà, o nel conto economico o nel conto degli investimenti del comune politico tenendo conto della soglia di iscrizione all'attivo valevole per il comune (art. 12 OGFCom). Per la concessione dell'utilizzo del patrimonio di congodimento il comune politico di norma riscuote tasse di congodimento o canoni del diritto di superficie e d'affitto. Tali ricavi (esclusi i lotti patriziali), sempre indipendentemente dal titolo di proprietà, vanno iscritti nel conto economico del comune politico. Indipendentemente dal fatto che il patrimonio di congodimento sia di proprietà del comune patriziale o del comune politico, il ricavo realizzato dall'alienazione di patrimonio di congodimento affluisce di un apposito conto dei ricavi, riservato di regola a procurare compensi in natura e per le migliorie degli alpi, dei pascoli e delle aziende agricole nell'abitato (art. 38 cpv. 1 LCom). Il conto dei ricavi delle vendite di terreno viene amministrato dal comune politico e va iscritto a bilancio quale finanziamento speciale nel capitale proprio del comune politico. Il conto dei ricavi delle vendite di terreno non va assoggettato a interessi e non è necessaria una copertura del capitale. 6