Parti: Soc. Sami C. Soc. Hidrothermo Sanitaria Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 6, 863 CLASSIFICAZIONE DANNI Nelle obbligazioni pecuniarie



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Autorità: Cassazione civile sez. II Data: 03 giugno 2009 Numero: n. 12828 Parti: Soc. S. C. Soc. H.S. Fonti: Diritto & Giustizia 2009, Guida al diritto 2009, 29, 14 (s.m.) (nota di: Castro), Guida al diritto 2009, 36, 58 (s.m.) (nota di: CASTRO) DANNI Valutazione e liquidazione svalutazione monetaria prova del maggior danno Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo testando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegate il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale. Autorità: Cassazione civile sez. II Data: 03 giugno 2009 Numero: n. 12828 Parti: Soc. Sami C. Soc. Hidrothermo Sanitaria Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 6, 863 DANNI Nelle obbligazioni pecuniarie Danni - Nelle obbligazioni pecuniarie - Obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - Principio nominalistico - Riconoscimento della rivalutazione - Limiti - Prova dell'esistenza del maggior danno - Necessità - Criteri - Cumulo tra rivalutazione ed interessi compensativi - Esclusione In caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 c.c. - la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, comma 1, c.c., rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi. 1

Autorità: Cassazione civile sez. I Data: 15 gennaio 2009 Numero: n. 816 Parti: Soc. Cartei ed altro C. Andreotti Fonti: Diritto & Giustizia 2009, Giust. civ. Mass. 2009, 1, 60 SOCIETA' DI PERSONE Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio liquidazione della quota Società di persone - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio - Liquidazione della quota - Credito del socio uscente - Principio nominalistico - Applicabilità - Conseguenze - Qualità di imprenditore commerciale - Presunzione di reimpiego della somma - Sussistenza - Onere di allegazione della svalutazione annua superiore agli accessori - Necessità - Fattispecie L'obbligazione di liquidare la quota al socio uscente, avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, ha natura di debito non già di valore, bensì di valuta, soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., potendo la svalutazione monetaria assumere rilievo solo in mancanza di tempestivo adempimento (da compiersi entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289 c.c.), con conseguente applicabilità dei principi sul risarcimento del danno da mora debendi; peraltro, a tal fine, il creditore - pur potendosi presumere secondo l' id quod plerumque accidit, in quanto egli riveste la qualità di imprenditore commerciale, che la somma dovuta, se tempestivamente pagata, sarebbe stata reimpiegata e così sottratta al deprezzamento della moneta - ha l'onere di allegare la circostanza che il tasso di svalutazione annuo fosse superiore ed il maggior danno non sia stato assorbito dalla liquidazione degli interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il maggior danno, in ragione dell'elevato ammontare del saggio degli interessi legali vigente dal momento della decorrenza del credito, sempre rimasti fra il 10% ed il 2,5% annuo). Data: 15 luglio 2008 Numero: n. 19427 Parti: Corese C. Soc. MAA assicur. e altro Fonti: Diritto & Giustizia 2008 (s.m.) (nota di: CORRADO), Foro it. 2009, 1, 183 Nelle obbligazioni pecuniarie, l'assegno di traenza costituisce idoneo mezzo di offerta della prestazione e di pagamento ai sensi dell'art. 1277 c.c.: il pagamento con esso effettuato, che può essere dal creditore rifiutato solamente per giustificato motivo, da valutarsi secondo le regole della buona fede oggettiva o correttezza, estingue l'obbligazione, con effetto liberatorio per il debitore solamente al momento del concreto conseguimento da parte del creditore della giuridica disponibilità della somma di denaro indicata nel titolo. Data: 15 luglio 2008 Numero: n. 19427 Parti: Fonti: Resp. civ. e prev. 2009, 4, 907 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C. AUTO - Pagamento della somma offerta mediante invio al domicilio del creditore di assegno di traenza - Sua idoneità a costituire offerta non formale ai sensi dell'art. 1220 c.c. - Sussiste - Rifiutabilità del relativo pagamento solo per giustificato motivo - Sussistenza. In materia di risarcimento del danno da circolazione stradale la corresponsione del risarcimento al danneggiato da parte dell'assicuratore del responsabile (o da parte del proprio assicuratore in ipotesi di operatività della procedura di indennizzo diretto) ben può avvenire con pagamento mediante assegno di traenza, visto che le caratteristiche dell'adempimento inteso non già quale atto materiale di consegna della moneta contante, bensì di prestazione diretta all'estinzione del debito per la quale rilevano la condotta improntata alla dovuta diligenza del debitore e quella improntata a buona fede o correttezza del debitore ben si rinvengono anche nell'ipotesi di pagamento a mezzo dell'assegno in questione: tale assegno integra infatti un sistema che assicura al creditore la disponibilità della somma dovuta, sicché il pagamento con esso effettuato può essere rifiutato dal debitore solamente per "giustificato motivo". 2

Fonti: Guida al diritto 2008, 15, 72 (s.m.) OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Adempimento in genere L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria va inteso non come atto materiale di consegna della moneta contante bensì come prestazione diretta all'estinzione del debito, nella quale le parti devono collaborare osservando un comportamento da valutare per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza. Se, in particolare, il debitore paga con assegno circolare, attese le caratteristiche dell'assegno di traenza, connotate dalla precostituzione della provvigione, lo stesso integra un sistema che assicura al creditore la disponibilità della somma dovuta, sicché il pagamento effettuato con tale mezzo può essere rifiutato dal creditore solo per giustificato motivo (che il creditore stesso deve allegare e, all'occorrenza, anche provare), fermo che l'effetto liberatorio per il debitore si verifica quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di danaro, ricadendo sul debitore il rischio della inconvertibilità dell'assegno. Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 3, 382, Banca borsa tit. cred. 2008, 5, 553 (s.m.) (nota di: LEMME) OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Obbligazioni pecuniarie Obbligazioni e contratti - Pagamento - Con titoli di credito - Obbligazioni pecuniarie - Pagamento con assegno di traenza - Rifiuto del creditore - Condizioni Giustificato motivo - Effetto estintivo dell'obbligazione - Presupposto - Disponibilità giuridica del denaro - Necessità Nelle obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato con assegno di traenza, che è connotato dalla precostituzione della provvista presso la banca e che, pertanto, assicura la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore solo per giustificato motivo; in caso di pagamento effettuato con il predetto mezzo, l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno. Fonti: Foro it. 2009, 10, 2806 OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Pagamento in genere Il creditore può rifiutare il pagamento con assegno di traenza solo per giustificato motivo, posto che, analogamente all'assegno circolare, il suo rilascio presuppone la creazione della provvista; comunque l'effetto liberatorio si verifica soltanto quando il creditore acquista la concreta disponibilità della somma. 3

Autorità: Cassazione civile sez. I Data: 11 febbraio 2008 Numero: n. 3188 Parti: Di G. C. Di F. Fonti: Guida al diritto 2008, 17, 66 (s.m.) L'obbligo di liquidazione della quota dell'associato nell'associazione tra professionisti ha a oggetto una somma di denaro e, conseguentemente, costituisce un'obbligazione pecuniaria, soggetta al principio nominalistico a norma dell'art. 1277 c.c., tenuto conto che, a detto scopo, deve aversi riguardo all'oggetto diretto e originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni pecuniarie è appunto una somma di denaro e non si trasforma in debito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del debitore. Il creditore può ottenere il maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 c.c., purché adempia almeno l'onere di allegazione, così da consentire al giudice del merito di verificare se, tenuto conto delle qualità personali del creditore e dell'attività dallo stesso esercitata in concreto, il particolare danno allegato possa essersi prodotto. Tale onere probatorio non può ritenersi adempiuto mediante la mera dimostrazione di un determinato status professionale o sociale, non corredata da elementi atti a evidenziare le relative propensioni economiche, in quanto sono solo queste ultime che possono indicare la categoria di appartenenza del creditore medesimo e giustificare presunzioni circa l'impiego del denaro dovutogli ove tempestivamente riscosso. Non è equiparabile il credito del professionista a quello dell'imprenditore, nei cui confronti può essere applicata la presunzione dell'investimento delle somme percette nelle materie prime e nei macchinari necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, e neppure a quello dei modesti consumatori, l'intero reddito dei quali è utilizzato per sopperire alle esigenze del quotidiano. Autorità: Cassazione civile sez. un. Data: 18 dicembre 2007 Numero: n. 26617 Parti: C. C. C. e altro Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 12, Il civilista 2008, 11, 78 (s.m.) (nota di: D'APELLO), Vita not. 2008, 1, 258, Vita not. 2008, 2, 727 (s.m.) (nota di: CARBONE), Riv. notariato 2009, 1, 202 (s.m.) (nota di: TURCHINI) Obbligazioni e contratti - Pagamento - Con titoli di credito - Obbligazioni pecuniarie - Pagamento con assegno circolare - Importo inferiore a 12.500 euro - Facoltà del debitore - Sussistenza - Rifiuto del creditore - Condizioni - Giustificato motivo - Effetto estintivo dell'obbligazione - Disponibilità giuridica del denaro. Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno. Il creditore di una somma di denaro inferiore ad euro 12.500 può rifiutare il pagamento con assegno circolare, in alternativa al denaro contante, solo per giustificato motivo da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; comunque l'effetto liberatorio si verifica soltanto quando il creditore acquista la concreta disponibilità della somma, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno. Dando una lettura innovativa e costituzionalmente orientata sia dell'art. 1277 c.c. che dell'art. 1182, comma 3, c.c. (e della nozione di domicilio del creditore ivi richiamata), le Sezioni Unite risolvono il contrasto in atto sull'idoneità solutoria del pagamento fatto a mezzo di assegno circolare affermando che nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro e per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento mentre nel secondo può farlo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione della obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno. 4

Data: 14 febbraio 2007 Numero: n. 3254 Parti: Martinelli C. Soc. Unipol assicur. Fonti: Diritto & Giustizia 2007, Giust. civ. Mass. 2007, 2 OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Pagamento in genere Obbligazioni e contratti - Pagamento - Con titoli di credito - Obbligo per il creditore pecuniario di accettare il pagamento con titoli di credito - Esclusione - Ipotesi derogatorie. Il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito (sia pure assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell'emittente, quali gli assegni circolari emessi da un istituto di credito a ciò autorizzato ex art. 82 r.d. n. 1736 del 1933), ma la norma dell'art. 1277 c.c., di carattere dispositivo, cessa di operare quando esiste una manifestazione di volontà, espressa o presunta, del creditore in tal senso, ovvero: a) quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario; b) quando preesiste una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circolari; c) quando la "datio pro solvendo" dell'assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali. Data: 11 gennaio 2007 Numero: n. 395 Parti: Daniele C. Soc. Milano assicur. Fonti: Resp. civ. e prev. 2007, 6, 1294 (s.m.) (nota di: SANNA) ASSICURAZIONE (Contratto di) Assicurazioni contro i danni assicurazione (volontaria) contro gli infortuni Assicurazione contro gli infortuni - Disciplina applicabile - Assicurazione danni - Natura debito indennitario - Funzione reintegrativa - Obbligazione di valore - Automatica rivalutazione monetaria. Il debito di indennizzo a carico dell'assicuratore, nell'ambito di un contratto di assicurazione contro gli infortuni riconducibile all'assicurazione contro i danni assolve ad una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato; pertanto, si configura quale obbligazione di valore, suscettibile di automatica rivalutazione monetaria, a prescindere dalla previsione contrattuale di un massimale volto a limitare la responsabilità dell'assicuratore. 5