COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia Determinazione Dirigenziale n. 508 del 11/06/2012 Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 19 del 11/06/2012 5.7.1 U.O - GESTIONE DEL PERSONALE OGGETTO: Signora P.E.(matr. 1403)- Cat. B P.E. B3. Collocamento a riposo per limiti di età. Proposta di Determinazione al Dirigente Premessa Richiamata la determinazione dirigenziale nr. 797 del 05/06/2007, con la quale era stata accolta la richiesta avanzata dalla Dipendente, Signora P.E. (matr. 1403), dipendente di questa Amministrazione, Categoria B, Posizione Economica B3 di trattenimento in servizio ai sensi dell art. 108 del Regolamento Organico del Personale, in quanto la stessa, pur avendo maturato il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, non era in possesso del minimo contributivo necessario al conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (14 anni 11 mesi 16 giorni) di cui all art. 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo nr. 503/92; Vista la normativa generale nazionale in materia di pensionamento ed in particolare l art. 2, comma 21 della Legge 08/08/1995 nr. 335 così come modificato e sostituito dall art. 22-ter della Legge 03/08/2009 nr. 102 e dall art. 12 comma 12-sexies della Legge 30/07/2010 nr. 122 il quale stabilisce che: con effetto dal 01/01/1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al compimento del sessantesimo anno di età possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. A decorrere dal 1 gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all art.1, comma 6, lettera b) della Legge 23 agosto nr. 243, e successive modificazioni sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1 gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell età di sessantacinque anni..omissis. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiamo maturato entro il 31/12/2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31/12/2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all Ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Visto l art. 24 comma 6, lettera c) del D.L.201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 nr. 214 il quale stabilisce che per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche amministrazioni iscritti alla casse gestite dall Ex Inpdap, uomini e donne, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nell anno 2012 si consegue al compimento del 66 anno di età in presenza di un anzianità contributiva minima pari a 20 anni; Esaminato l articolo 24, comma 3, del decreto Legge 6/12/2011 nr. 201, convertito nella legge22/12/2011, nr. 214 nei quali è stabilito che: Il lavoratore che maturi entro il 31/12/2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all Ente di appartenenza la certificazione di tale diritto...omissis; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza trattamento del personale nr. 2 dell 08/03/2012 la quale specifica che: E opportuno chiarire che, in base alla legge (commi 3 e 14), i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31/12/2011, rimangono soggetti al regime previgente, per l accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità. Pertanto, anche se ancora in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo rigime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 01/01/2012. Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31/12/2011, hanno maturato i requisiti per l accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall età, sia per somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva c.d. quota ), anche nel caso in cui non abbiamo ancora conseguito alla predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra ), continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l accesso al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti che a decorrere dal 01/01/2012 maturano i requisiti per il pensionamento. Dato atto che, in virtù della normativa richiamata in precedenza, l Amministrazione, nell anno 2012 o negli anni successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio), quei dipendenti che nell anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione; Richiamato il messaggio INPS gestione ex INPDAP del 15/05/2012, nel quale è ribadito quanto sopra specificato; Vista la nota INPS-INPDAP, gestione ex INPDAP, acquisita agli atti d ufficio, avente per oggetto: Signora P.E. certificazione del diritto alla pensione ai sensi della Legge 214/2011 art. 24, comma 3. In relazione alla domanda pervenuta il 04/04/2012, visti gli atti d ufficio, si attesta che la S.V. è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto a pensione alla data del 31/12/2011.
Tale certificazione non è in alcun modo costitutiva del diritto ma assume valore meramente dichiarativo dei requisiti anagrafici e contributivi Constatato pertanto che la Dipendente Signora P.E. (matr.1403): alla data del 31/12/2011 era in possesso dei requisiti minimi per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia; non trovano applicazione nei suoi confronti le disposizioni di cui all art. 12 del D.L. nr. 78/2010; in base a quanto ribadito nella Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica sopra citata la stessa deve essere collocata a riposo al compimento del 65 anno di età, con decorrenza immediata del relativo trattamento pensionistico; Visti: - Lo Statuto Comunale; - L articolo 107 del vigente T.U. dell Ordinamento degli Enti Locali; Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare e non ha rilevanza contabile; si propone quanto segue: 1) di collocare a riposo per raggiunti limiti di età la Signora P.E..(matr. 1403), Categoria B - Posizione Economica B3, a decorrere dal 12/10/2012. Il Responsabile del Servizio F.to Luisito Sdei
Determinazione Dirigenziale n. 508 del 11/06/2012 IL DIRIGENTE VISTO il documento istruttorio redatto dal Servizio 5.7.1 U.O - GESTIONE DEL PERSONALE e che qui si intende integralmente trascritto; RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta; VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio; VISTO l art.107 D.lgs 267/2000; VISTO lo Statuto Comunale; DETERMINA 1. di collocare a riposo per raggiunti limiti di età la Signora P.E..(matr. 1403), Categoria B - Posizione Economica B3, a decorrere dal 12/10/2012. 11/06/2012 Il Dirigente F.to Dott. SALVATORE ZAITI
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione, in copia conforme all originale, viene affissa all Albo Pretorio di questo ente da oggi 19/06/2012 e vi resterà per la durata di 15 giorni consecutivi. Foligno, lì 19/06/2012 L IMPIEGATO ADDETTO