Voucher: Sì ad un intervento modificativo che migliori la disciplina, No alla marginalizzazione dell istituto o peggio al suo totale azzeramento!

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XI LEGISLATURA ATTI AULA Mozione n. 262 Voucher: Sì ad un intervento modificativo che migliori la disciplina, No alla marginalizzazione dell istituto o peggio al suo totale azzeramento! Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, PREMESSO che: - il lavoro accessorio, almeno con riferimento al nostro attuale ordinamento giuridico, è stato introdotto dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (cd. Riforma Biagi), che, con il Capo II del Titolo VII, ha disciplinato le prestazioni occasionali di tipo accessorio, consistenti in una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto accessorie, che non sono riconducibili a forme tipiche di contratto di lavoro in quanto svolte in modo saltuario e occasionale nonché tutelare situazioni non espressamente ed appositamente regolamentate dal legislatore, assicurando ai prestatori di lavoro minime tutele previdenziali ed assicurative; - al tempo della sua introduzione il lavoro accessorio si presentava dunque come un istituto a carattere non solo residuale, ma anche ambiguo e di difficile individuazione concreta, non essendo oggettivamente chiaro quale potesse essere una prestazione accessoria e occasionale. Ossia era occasionale la prestazione a frequenza settimanale, mensile, bimensile o altro? Quante prestazioni nel corso dell anno potevano essere effettuate senza sviare dalla tipologia del lavoro accessorio?; - l interprete della norma, così come il giudice chiamato ad applicarla, non poteva certo muoversi dentro limiti certi e definiti; - l evoluzione legislativa dell istituto, dall incertezza alla precisa quantificazione economica, si è definita attraverso la legge 28 giugno 2012, n. 92, recate Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (c.d. riforma Fornero ) ed il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha imposto una radicale trasformazione della originaria disciplina del lavoro accessorio, con l effetto di rivoluzionare il mercato del lavoro, soprattutto quello di tipo stagionale. Infatti, anzitutto, la legge n. 92/2012, pur ribadendo la natura meramente occasionale dei rapporti di lavoro accessorio, ha eliminato l elenco di attività previste dalla disciplina previgente e, adottando un criterio più propriamente economico e quantitativo, ha stabilito che si definisce lavoro accessorio quello per il quale il prestatore di lavoro, nel corso dell anno solare, non percepisse più di 5.000 euro netti complessivi e non più di 2.000 euro netti da ciascun committente (imprenditore o professionista). Dunque, con la legge n. 92/2012, i buoni lavoro sono stati estesi a tutti i settori produttivi compresi gli enti locali ; 1

- la successiva legge n. 99/2013, che ha convertito il D.L n. 76/2013, è giunta a modificare la natura stessa del lavoro accessorio. Infatti, confermando una interpretazione dell istituto già formulata dal Ministero del lavoro (Circ n. 4/2013), ha eliminato dalla definizione delle prestazioni di lavoro accessorio (comma 1 dell art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003) il riferimento alla natura meramente occasionale. Pertanto tale tipologia di lavoro è stata definita dai soli limiti economici dei compensi, prescindendo invece - ciò che più conta - dalla tipologia della attività svolta, potendo identificarsi dunque con l insieme delle prestazioni lavorative (non più meramente occasionali) che non danno luogo, con riferimento alla titolarità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare e, con riferimento allo specifico committente, a un compenso superiore a 2.000 euro; - riguardo ai limiti economici di utilizzo del lavoro accessorio viene in rilievo l art. 48 del D.Lgs. n. 81/2015, che ha introdotto numerose novità tra cui l innalzamento del limite economico del compenso percepito dal prestatore, da 5.000 a 7.000 euro, e la possibilità di acquisto dei voucher per i committenti imprenditori o liberi professionisti esclusivamente con modalità telematiche (art. 49 D.lgs. 81/2015). Comunque, si prevede, attualmente, che i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possano superare l importo di 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso del periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre, con riguardo alla totalità dei committenti. Quindi, se un lavoratore può prestare lavoro accessorio anche per numerosi, ipoteticamente infiniti, committenti, la somma dei compensi ricevuti da ciascuno di essi non può comunque superare il limite complessivo di 9.333 euro lordi. Si deve evidenziare che le prestazioni accessorie rese nei confronti di alcune particolari categorie (imprenditori commerciali e liberi professionisti) non possono superare, per anno, il limite di 2.020 euro netti (2.693 euro lordi) per ciascun committente. In tal caso, il legislatore ha dunque previsto un limite non solo per il prestatore, ma anche per il committente. Per i prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi (v. Circ. n. 170/2015). ATTESO che: - il lavoro accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto accessorie, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e di tutelare situazioni non regolamentate; - il pagamento avviene attraverso buoni lavoro (cd. voucher). Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento; - sono garantite la copertura previdenziale presso l'inps e quella assicurativa presso l'inail; lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'inps (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari, ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione; 2

- il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto; - il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato ed è, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari; - i committenti cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro accessorio - possono essere famiglie, enti senza fini di lucro, soggetti non imprenditori, imprese familiari, imprenditori agricoli, imprenditori operanti in tutti i settori, committenti pubblici, e si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell appalto o della somministrazione, salvo il caso dell utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi nell attività di stewarding in manifestazioni calcistiche; - i prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono: i pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; gli studenti nei periodi di vacanza. Sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell industria e dell artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro. Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell anno, oltre che, come detto, nei periodi di vacanza (per periodi di vacanza si intendono - v. Circ. n. 4/2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali: a) per vacanze natalizie il periodo che va dal 1 dicembre al 10 gennaio; b) per vacanze pasquali il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'angelo; c) per vacanze estive i giorni compresi dal 1 giugno al 30 settembre) e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno; i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia ed i lavoratori in mobilità; i lavoratori in part-time, i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale; 3

le categorie di prestatori inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati salvo il caso in cui il ricorso all istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendent; i prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione se in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa. In base a quanto disposto dalla vigente normativa è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori. - fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per: aziende con volume d affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l università) e - per l anno 2014 - soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale; aziende con volume d affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; - l'art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, prevede l'obbligo del committente di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell'inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, ha chiarito che, nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure. Alla luce di quanto sopra, prima dell inizio dell attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso purché prima dell inizio della prestazione) il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all INPS (valida anche ai fini INAIL) attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher, consultabili nel menu di questa sezione. La mancata comunicazione all INPS/INAIL (Circ. INPS n. 157/2010) prevede l applicazione della maxisanzione, di cui all art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro ); - il committente ha l obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, deve richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell anno solare che 4

a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi. L acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio; RAVVISATO che: - il sistema dei voucher favorisce la tutela del lavoro occasionale, come previsto dall art. 35 della Costituzione che dispone che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, rappresentando appunto l istituto in questione non un contratto di lavoro ma una forma assolutamente diversa ed acontrattuale, suffragata con i sicuramente condivisibili seguenti argomenti individuati anche dalla dottrina giuridica: il dato letterale, dato che la legge non parla mai di contratto di lavoro accessorio ma di prestazioni di lavoro accessorio ; il lavoro accessorio è privo degli elementi essenziali del contratto disciplinati dall art. 1321 del c.c. Infatti, manca l accordo delle parti, o meglio la comune e concorde volontà delle parti, di costituire uno specifico rapporto giuridico-patrimoniale; la disciplina legale del lavoro accessorio prescrive alcuni adempimenti formali, come: l acquisto dei voucher o la comunicazione preventiva all Inps/Inail, qualificabili piuttosto come atti unilaterali imposti ad una sola parte del rapporto di lavoro in questione, e nello specifico al committente/datore di lavoro, al di fuori di un vincolo sinallagmatico fra le parti e, ancor più a monte, di un tipico scambio di prestazioni; si è condivisibilmente notato che non si può considerare come manifestazione di accettazione di una proposta contrattuale del datore-committente la materiale ricezione dei buoni lavoro da parte del lavoratore - consegna che costituisce il compenso di una prestazione lavorativa già effettuata e quindi piuttosto un atto esecutivo che un atto negoziale, e quindi capace di incidere sulla sfera giuridico-economica delle parti interessate. Inoltre l accettazione del voucher come mezzo di pagamento da parte del prestatore di lavoro, del resto in linea con quanto previsto dalla legge, non può essere considerata valida rinuncia ai propri diritti di lavoratore subordinato derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti o accordi collettivi (art. 2113 c.c.); RICORDATO che: - il sistema dei voucher ha contribuito a contenere la pressione della concorrenza sleale data dal peso del lavoro irregolare che, considerato a tempo pieno, in tre anni in Italia è comunque salito di 1,2 punti percentuali, passando dal 14,5% del 2011 al 15,7% del 2014; - come indicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istat, Inps e Inail, nel 2015 i voucher riscossi per attività rappresentano solo lo 0,23% del totale del costo lavoro in Italia per un totale di 1,4 milioni di lavoratori, mentre i voucher venduti sono stati 115 milioni, e che nel 2016 è stato raggiunto il record di 133 milioni di voucher venduti, ma che in ogni caso la retribuzione media di chi è retribuito tramite voucher, secondo l INPS negli anni più recenti non è mai arrivata a 500 euro netti all anno ; 5

- il voucher ha portato una emersione del lavoro nero e che la sua eliminazione farebbe sì che i lavori saltuari sarebbero retribuiti in modo irregolare, e la cosa non converrebbe né ai lavoratori né ai committenti né, infine, al fisco e ci guadagnerebbe soltanto la concorrenza sleale; - il basso utilizzo da parte delle imprese artigiane è confermato dall analisi dei dati sull utilizzo per settore da parte delle imprese con dipendenti proposti in un paper dell Inps che evidenzia un peso dello 0,17% del lavoro accessorio sul costo del lavoro per la media del totale imprese con dipendenti con valori dimezzati dello 0,08% nel manifatturiero e dello 0,10% nelle costruzioni; - focalizzando l attenzione sulle sole imprese con dipendenti che utilizzano lavoro accessorio si osserva che quest ultimo rappresenta l 1,19% del costo del lavoro e scende allo 0,97% valutando la media ponderata tra settori con la composizione dell occupazione dipendente dell artigianato, inferiore del 18,7% rispetto alla media, perché i voucher sono pensati per il lavoro saltuario e occasionale che con l impresa non ha nulla a che fare, andando bene ed essendo indicati soprattutto per i settori del turismo e della ristorazione; CONSIDERATO che contrario al lavoro accessorio è il solo sindacato della CGIL unitamente a una parte della sinistra, che ne ha chiesto la soppressione per via referendaria a fronte, invece, del suo mantenimento espresso sia da numerose associazioni imprenditoriali (Confindustria, Confartigianato, ecc.) che di moltissime personalità del mondo politico (Ministro Poletti e Martina, ex premier Renzi, Bersani, Prodi) nonché di una parte della sinistra Speranza, Damiano, Epifani che ha già detto se il governo non mette mano ai voucher votiamo sì al referendum della Cgil, oltre che di ampie fasce di partiti politici che comunque non contrastano ma invocano eventuali responsabili modifiche legislative che migliorino l istituto del lavoro accessorio; ATTESO che invece Governo e Parlamento sarebbero intenzionati ad abrogare l intera disciplina, sopra citata, per evitare l effettuazione del referendum con una adesione alla richiesta della CGIL che sembrerebbe solo ideologica al problema se non peggio, acritica e di rinuncia a governare i fenomeni come invece dovrebbe essere anziché cavalcare richieste oggettivamente sproporzionate quale l abrogazione è in definitiva; Tutto ciò premesso; impegna la Giunta regionale 1) affinché rappresenti al Governo e all intero Parlamento: a) la necessità urgente di ripristinare un importante istituto di retribuzione del lavoro accessorio e occasionale, risolvendo la questione della corretta qualificazione del rapporto di lavoro con la conseguente disciplina applicabile e le connesse tutele nell ambito di un aperto e franco dibattito parlamentare. 6

Mozione n. 262: - d iniziativa dei consiglieri Revelant, Colautti, Tondo, Santarossa, Novelli, Riccardi, Ciriani, Cargnelutti, Zilli, Ziberna, De Anna, Piccin, Marini, Ret, Sibau, Barillari, Violino, presentata il 20/03/2017; - esaminata e approvata dall Aula con modifiche proposte dal consigliere Revelant il 04/04/2017 (seduta n. 287). 7