JOBS ACT DECRETO ATTUATIVO DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA RIORDINO NORMATIVA

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RIF. N. 102 23.03.2015 COLMANO/aa JOBS ACT DECRETO ATTUATIVO DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA RIORDINO NORMATIVA Informiamo le Imprese Associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, entrato in vigore il 7 marzo 2015 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. In attesa dell emanazione delle istruzioni da parte degli Enti competenti, si fornisce un primo quadro riepilogativo della nuova disciplina. NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO (NASpI) A decorrere dal 1 maggio 2015 viene istituita una indennità mensile di disoccupazione denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI)", avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni ASpI e mini-aspi (introdotte dall'art. 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92) con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1 maggio 2015. Destinatari Sono destinatari della NASpI tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. Requisiti L'indennità viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI viene riconosciuta anche nel caso di dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura preventiva di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro (secondo le modalità previste dall'art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 40, della Legge n. 92/2012).

Modalità di calcolo e misura della prestazione L'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33; è pari al 75% della retribuzione come sopra determinata fino all'importo di euro 1.195,00 nel 2015 (rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente) e al 25% della retribuzione eccedente euro 1.195,00, fino al massimale mensile pari ad euro 1.300,00 nel 2015 (rivalutato annualmente sulla base della variazione del predetto indice ISTAT). L'indennità subisce una riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione e non è soggetta al prelievo contributivo previsto dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,84%. Durata La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non vengono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio 2017, la NASpI è corrisposta per un massimo di settantotto settimane. Presentazione della domanda e decorrenza dell indennità La domanda di NASpI deve essere presentata all'i.n.p.s., esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, se questa viene presentata dopo l'ottavo giorno. Condizionalità L'erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione del beneficiario alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Incentivo all'autoimprenditorialità Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ovvero per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. L'erogazione anticipata in unica soluzione dell'indennità non dà diritto alla contribuzione figurativa ed all'assegno per il nucleo familiare. Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato Qualora il reddito annuale derivante dal nuovo rapporto di lavoro subordinato sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, il lavoratore decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In questa ipotesi l'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Se il reddito annuale derivante dal nuovo rapporto di lavoro subordinato è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, il lavoratore conserva il diritto all'indennità, ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina la fruizione dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno, a condizione che il lavoratore comunichi all'i.n.p.s., entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro sia diverso dal datore di lavoro per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presenti, rispetto ad esso, rapporti di collegamento o controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno di tali rapporti per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura preventiva di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro (secondo le modalità stabilite dall'art. 7 della Legge n. 604/1966), e il cui reddito sia inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendone tutti gli altri requisiti, di percepire l'indennità ridotta nei termini suindicati, a condizione che comunichi all'inps, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale Il lavoratore che durante il periodo di percezione della NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'inps entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. In tale caso, la misura dell'indennità è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente fra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento della prestazione o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. I lavoratori per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi devono inviare all'inps una apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Decadenza È prevista la decadenza dalla fruizione della NASpI nei casi di: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un'attività lavorativa subordinata o di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, senza che il lavoratore provveda alle prescritte comunicazioni all'i.n.p.s.; raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI. Contribuzione figurativa La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33, entro il limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili. INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (DIS-COLL) In via sperimentale per il 2015 ed in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (con esclusione degli amministratori e dei sindaci), iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell'i.n.p.s., non pensionati e privi di partita IVA, l'"indennità di disoccupazione (DIS-COLL)". L'indennità viene riconosciuta ai soggetti che siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione. Devono possedere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che intercorre tra il 1 gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e tale evento e devono avere nell'anno solare in cui si è verificato l'evento di cessazione dell'attività lavorativa un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato

luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione. L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui si è verificata la cessazione dell'attività lavorativa ed all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi; è pari al 75% delle quote del reddito medio mensile come sopra determinato fino all'importo di euro 1.195,00 nel 2015 (rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente) e al 25% delle quote del reddito medio mensile eccedenti euro 1.195,00, nei limiti del massimale mensile pari ad euro 1.300,00 nel 2015, rivalutato annualmente sulla base della variazione del predetto indice ISTAT; l'indennità subisce una riduzione del 3% ogni mese a partire dal 1 giorno del quarto mese di fruizione. L'indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che intercorre tra il 1 gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e tale evento. In ogni caso la durata massima della DIS-COLL non può superare i sei mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. L'eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 potrà avvenire sulla base di futuri provvedimenti legislativi che stanzino le necessarie risorse finanziarie. ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ASDI) A decorrere dal 1 maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015, è istituito l'"assegno di disoccupazione (ASDI)". L'ASDI viene istituito a favore dei lavoratori che hanno fruito della prestazione NASpI per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. Nel primo anno di applicazione, l'asdi sarà riservato, in via prioritaria, ai lavoratori appartenenti ai nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. La corresponsione dell'assegno è condizionata all'adesione del lavoratore ad un progetto personalizzato redatto dai competenti Servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva del lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. L'ASDI viene erogato mensilmente, per una durata massima di sei mesi, in misura pari al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita e, comunque, non superiore all'importo dell'assegno sociale (pari, nel 2015, ad euro 448,52 mensili e ad euro 5.830,76 annui), incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite con il citato Decreto Interministeriale. L'eventuale estensione dell'asdi agli anni successivi al 2015 potrà avvenire sulla base di futuri provvedimenti legislativi che stanzino le necessarie risorse finanziarie. CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE Il Fondo per le politiche attive del lavoro è incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro, affinché le Regioni possano attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

Il soggetto in stato di disoccupazione ha diritto di ricevere dai Servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione finanziato, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, secondo le specifiche che saranno individuate da apposito decreto legislativo in materia di politiche attive per l'impiego; a seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una somma denominata "dote individuale di ricollocazione" spendibile presso i soggetti accreditati e finalizzata alla ricerca della nuova occupazione.