REGOLAMENTO ENOTECA LOCALE DELLA STRADA DEL VINO DELL ETNA



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REGOLAMENTO ENOTECA LOCALE DELLA STRADA DEL VINO DELL ETNA Comune di Ragalna Approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 28.03.2012. Pagina 1

Art. 1 1. È istituita l Enoteca locale della Strada del vino dell Etna che ha sede a Ragalna nell ex Palmento Arena di via Paternò n. 30. Art. 2 1. La gestione e il funzionamento dell Enoteca potranno essere curati: a) direttamente dal Comune di Ragalna, con gestione in house e personale comunale; b) da soggetti pubblici e/o privati della cui collaborazione si avvarrà il Comune di Ragalna, mediante stipula di apposita convenzione; c) da un consorzio di enti e associazioni pubbliche e/o private, in cui il Comune di Ragalna manterrà la quota di maggioranza; d) da un consorzio di enti e associazioni pubbliche e/o private, la cui quota di maggioranza rimarrà in mano pubblica; 2. In nessun caso la gestione dell Enoteca potrà essere affidata esclusivamente o in maggioranza a soggetti privati; 3. Il Comune di Ragalna manterrà la titolarità del diritto di proprietà della struttura che ospita l Enoteca. Art. 3 1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento e l organizzazione dell Enoteca locale della Strada del vino dell Etna, nonché Centro di promozione dell olio extravergine d oliva D.O.P. e dei prodotti tipici locali, ed i rapporti tra gli Enti singoli o associati, pubblici o privati, eventualmente coinvolti nella sua gestione. Art. 4 1. Il logo identificativo dell Enoteca locale è rappresentato da un grappolo d uva intrecciato con un ramo di ulivo; il palmento Arena e il monte Etna, stilizzati, sullo sfondo. Art. 5 1. Compiti dell Enoteca locale sono: a) L organizzazione di manifestazioni attraverso le quali veicolare il marchio dell Enoteca e promuovere oltre ai vini di qualità della Strada del vino dell Etna, l olio extravergine di oliva D.O.P., i prodotti agro-alimentari tipici, le altre risorse del territorio, con particolare attenzione a quelle paesaggistico-ambientali, culturali e turistico-ricettive. b) L organizzazione di incontri tra operatori del settore vinicolo e giornalisti specializzati italiani e stranieri; c) azioni di informazione rivolte ai consumatori finali, in particolare mediante l organizzazione di visite guidate alle cantine, la realizzazione di redazionali su riviste di settore, la creazione di un sito telematico attraverso cui veicolare l immagine e le informazioni relative all Enoteca locale; Pagina 2

d) l organizzazione di attività di degustazione dei vini di qualità, in abbinamento con i prodotti tipici locali, nell ambito di eventi culturali di vario genere (mostre fotografiche, presentazione di libri, consegna di premi, convegni, conferenze, incontri di settore, ecc.); e) organizzazione di serate a tema in collaborazione con associazioni di categoria che operano nei settori agro-alimentare e turistico-ricettivo; f) organizzazione di corsi specifici di formazione di sommelier e di degustatori e assaggiatori; g) esposizione dei vini di qualità, degli olii Etna DOP e di prodotti tipici locali; h) collaborazione con Enti e/o istituzioni preposte alla valorizzazione dei vini; i) vendita e mescita al pubblico dei vini di qualità, degli olii extravergini e dei prodotti tipici del territorio ragalnese; j) ogni altra attività volta alla valorizzazione del vino dell Etna, dell olio extravergine d oliva D.O.P., dei prodotti tipici locali e dell immagine turistica del territorio ragalnese. Art. 6 1. L ammissione dei produttori di vini di qualità DOC, IGT, DOCCG, ottenuti nel comprensorio della Strada del vino dell Etna, nonché dei produttori dell olio extravergine d oliva D.O.P. e dei prodotti tipici locali, che intendono promuovere i propri prodotti nell Enoteca locale, avviene con la compilazione di una istanza, redatta su un apposito modulo di ammissione, approvato dall Ente gestore o dall assemblea dei soci del consorzio od altro Ente giuridico incaricato della gestione. 2. Il modulo di adesione deve contenere: a) I dati identificativi dell azienda espositrice di vino o di altro prodotto tipico (denominazione, sede ed attività); b) Un prospetto nel quale vanno indicate le tipologie di vino (bianco, rosso, DOC, DOCCG, IGT, vino di pregio, vino liquoroso, grado alcoolico, zona e anno di produzione, ecc.) o di prodotto tipico locale, per i quali è richiesta l esposizione e la vendita, il loro contenuto, il confezionamento, le qualità organolettiche, e ogni altro elemento identificativo e caratteristico. 3. I prodotti proposti per l ammissione verranno esaminati da una apposita commissione giudicatrice, che ne valuterà e verificherà le caratteristiche, procederà secondo il caso alla loro degustazione, e ne ricercherà il miglior modo di collocazione e conservazione all interno dell Enoteca. 4. La commissione sarà composta da un rappresentante per ciascun soggetto che partecipa alla gestione, o suo delegato, e da n. 4 componenti tecnici (un enologo, un sommelier, due degustatori specializzati in vini e in olii, indicati da associazioni rappresentative del comparto agro-alimentare); 5. La commissione provvederà eventualmente alla selezione, secondo criteri di qualità, dei vini, degli olii e dei prodotti locali da esporre e/o da degustare. 6. La commissione si riunirà tutte le volte che lo riterrà opportuno, a maggioranza di almeno 3 componenti oltre il Presidente nominato nel suo seno. Delle determinazioni adottate sarà redatto un verbale sottoscritto dai componenti della commissione. 7. La commissione effettuerà controlli periodici sui prodotti ammessi all esposizione e/o alla degustazione pubbliche. Art. 7 1. I vini esposti o in degustazione potranno essere abbinati a prodotti agroalimentari tipici, e viceversa, in combinazioni prescelte dalla commissione giudicatrice.. Pagina 3

2. Nella selezione dei prodotti si terrà conto in via prioritaria di tutti i prodotti a marchio di qualità e/o biologici, certificati da organismi di controllo riconosciuti dalla normativa nazionale, e delle produzioni locali che, pur non avendo uno specifico marchio di qualità, sono oggetto di programmi di tutela e valorizzazione da parte di associazioni che ne preservano le caratteristiche organolettiche e le peculiarità alimentari tradizionali dai rischi della globalizzazione dei mercati. Art. 8 1. I produttori o gli espositori ammessi devono: a. accettare le norme contenute nel presente Regolamento; b. versare una quota di partecipazione, graduata secondo la durata e le modalità di promozione; c. fornire a titolo gratuito un campionario annuale di vini (minimo 10 bottiglie), di olii (minimo 5 bottiglie) o di altri prodotti (minimo 10 confezioni), per ogni tipologia; d. produrre una scheda tecnica per ogni singolo prodotto e per tipologia; e. comunicare il listino prezzi ed eventuali variazioni allo stesso; f. garantire la conformità dei prodotti esposti alle norme sul confezionamento e l etichettatura; g. praticare un prezzo preferenziale alle eventuali forniture aggiudicate attraverso i buoni uffici dell Enoteca locale. Art. 9 1. É diritto dei produttori o degli espositori ammessi: a) Usufruire dei locali dell Enoteca e delle sue attrezzature per l organizzazione di incontri e seminari con operatori viti-vinicoli o del settore agro-alimentare; b) Partecipare agli eventi istituzionali promossi dall Enoteca locale anche pagando una quota da determinarsi di volta in volta in relazione ai costi dell evento. c) Fregiarsi del logo identificativo dell Enoteca locale della Strada del vino dell Etna. Art. 10 1. A sua volta l ente gestore dell Enoteca può escludere il produttore o espositore qualora, a seguito di controlli effettuati periodicamente dalla commissione giudicatrice, dovessero rivelarsi anomalie qualitative o d altro genere nei vini e nei prodotti destinati all esposizione e alla degustazione al pubblico; 2. L ente gestore può altresì applicare sanzioni per i medesimi motivi di cui al comma precedente. Art. 11 1. L Enoteca locale della Strada del vino dell Etna effettuerà le proprie attività negli orari di apertura e chiusura che si riterranno più opportuni, secondo le esigenze dei vari operatori, e che saranno adeguatamente pubblicizzati. 2. L Ente gestore, tenuto all osservanza del presente Regolamento, potrà predisporre un Regolamento interno che disciplinerà le attività che si svolgeranno all interno dell Enoteca ovvero quelle dalla stessa promosse all esterno. Pagina 4

Art. 12 1. Ai componenti della commissione giudicatrice spetterà un gettone di presenza deliberato annualmente dall ente gestore dell Enoteca e posto in carico al suo bilancio preventivo annuale. Art. 13 1. L Ente gestore dell Enoteca locale predisporrà annualmente un programma minimo di iniziative, con preventivo di massima delle spese necessarie per realizzarlo, da inserire in quote differenziate nei bilanci dei soggetti pubblici e privati che partecipano alla gestione, e da recuperare fino al pareggio di bilancio attraverso finanziamenti pubblici, contributi privati e quote di partecipazione agli eventi che si terranno nell Enoteca o dalla stessa promossi. Art. 14 1. Le norme del presente Regolamento dovranno essere richiamate all interno delle eventuali convenzioni da stipularsi con soggetti pubblici e/o privati per la gestione dell Enoteca. Art. 15 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per quindici giorni all Albo Pretorio on-line del Comune; 2. Esso sarà inserito nel sito Internet del Comune in libera visione dei cittadini. Pagina 5