Iniziativa di settore dell' (asut) per una migliore protezione dei minori dai nuovi media e per la promozione delle competenze in materia di media nella società Le seguenti imprese condividono l'iniziativa di settore in qualità di primi firmatari: Cablecom Sagl Orange Communications SA Sunrise Communications SA Swisscom (Svizzera) SA Giugno 2008 1/9
Preambolo - I nuovi media, in particolare Internet e la rete mobile, hanno registrato una diffusione rapida ed estesa nella nostra società e offrono possibilità di informazione e comunicazione quasi illimitate. Sono una parte essenziale dell'attuale società delle conoscenze e dell'informazione e consentono lo scambio interpersonale nello spazio e nel tempo. - Come tutte le tecnologie, anche i nuovi media possono essere oggetto di abusi e avere effetti indesiderati. In particolare è legittima la preoccupazione di tutelare i minori. - Il codice penale (CP) e l'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) prevedono apposite regole e misure efficaci per la tutela dei minori dai media. Tuttavia leggi e provvedimenti da soli non possono impedire l'abuso dei nuovi media da parte di singoli o per scopi non previsti; in particolare la prassi giuridica è raramente in grado di mantenere il passo con il dinamismo dei nuovi media. - L' (asut) e le imprese firmatarie apprendono con crescente preoccupazione che, mediante i nuovi media, i minori si espongono a contenuti che possono essere negativi per la loro integrità fisica o psichica. - Per fronteggiare tali pericoli, già da molto tempo l'associazione di settore asut, i firmatari nonché le organizzazioni ad essi vicine svolgono un positivo lavoro di sensibilizzazione e prevenzione. Le principali imprese di telecomunicazioni mobili, ad esempio, si sono già dotate un codice di condotta mentre l'associazione di categoria dei fornitori di servizi a valore aggiunto (SAVASS) ha elaborato un codice di onore 1. Iniziative simili 2 con aziende di telecomunicazioni esistono già dal 2002. - Ciò nonostante i firmatari considerano opportune ulteriori iniziative di prevenzione, tra cui, ad esempio, la promozione delle competenze mediatiche. Essi garantiscono la propria collaborazione e il proprio sostegno a tutti i gruppi e a tutte le persone che s'impegnano nella tutela dei minori dai media. - Misure tecniche e aziendali sono elementi importanti per acquisire dimestichezza con i nuovi media, ma non garantiscono alcuna tutela dei minori. È indispensabile un uso responsabile dei nuovi media nonché un "accompagnamento" dei minori nell'uso di tutti i media. - Insegnare ai giovani a servirsi con prudenza e responsabilità dei nuovi media è un compito che possono assolvere al meglio i genitori, gli educatori e gli insegnanti. Ma a tal fine anch'essi necessitano di adeguate conoscenze e competenze mediatiche, nella cui acquisizione i firmatari desiderano affiancarli in virtù della presente convenzione di categoria. 1 Codice d onore della Swiss Association Value Added Services (SAVASS), si veda: http://www.savass.ch/files/pdf/ehrenkodex_savass_060613.pdf 2 Portale web per i giovani SchoolNet.ch e versione stampata della Guida SchoolNet di Swisscom 2/9
I fondamenti giuridici In Svizzera la tutela dei minori dai media nel settore delle telecomunicazioni è regolamentata (come sopra indicato). La sistematica osservanza di queste disposizioni è scontata per le aziende firmatarie. Le disposizioni da rispettare sono quelle previste dal codice penale e dalla legge sulle telecomunicazioni (art. 197, capoverso 1 del CP e gli art. 40 e 41 dell'ost, vedere l'appendice a). Attuazione delle disposizioni giuridiche relative alla telefonia mobile Con le seguenti misure tecniche e aziendali, i firmatari garantiscono che la corretta registrazione degli abbonamenti di telefonia mobile impedisce ai bambini e ai giovani di accedere ai servizi a valore aggiunto con contenuto erotico o pornografico: - Gli abbonamenti di telefonia mobile vengono principalmente stipulati da persone maggiori di 18 anni e nella loro piena facoltà di agire. Per ogni stipulazione è obbligatorio esibire un documento di legittimazione valido ai fini della registrazione. - L'accesso ai servizi a valore aggiunto con contenuto erotico o pornografico (ad es. numeri 0906 o numeri brevi Short ID che per la telefonia mobile iniziano con il 6) può essere bloccato su richiesta in qualsiasi momento. Il blocco può essere revocato solo dall'adulto che lo ha richiesto, o dal cliente qualora abbia compiuto i 16 anni di età. - I minori di 18 anni possono comunque sottoscrivere un abbonamento e usare servizi di telefonia mobile. In questo caso per la stipulazione del contratto è obbligatoria l'autorizzazione scritta dei genitori sul documento contrattuale. Alla stipulazione del contratto viene registrata l'età del cliente e dell'utente e viene automaticamente attivata la tutela dei minori. - I genitori che cedono l'uso del loro cellulare (con un normale contratto di abbonamento) ad un minore, possono bloccare l'accesso ai servizi a valore aggiunto in qualsiasi momento, chiamando gratuitamente la hotline dell'operatore (o inviando un messaggio e-mail). Normalmente il blocco viene attivato in meno di 48 ore. - Per l'acquisto di una carta prepagata deve essere presentato un passaporto o un documento identificativo valido ai fini della registrazione. Anche in questo caso viene registrata la data di nascita dell'acquirente: qualora sia minore di 16 anni, viene attivata la tutela dei minori. - Almeno una volta all'anno, gli operatori di telefonia mobile informano tutti i clienti, mediante l'allegato alla fattura, della possibilità di bloccare gratuitamente i servizi a valore aggiunto e d'intrattenimento per adulti. Attuazione delle disposizioni giuridiche concernenti Internet Internet è un sistema aperto: è possibile pubblicare i contenuti e richiamare le informazioni con estrema semplicità. I suoi grandi punti di forza, ovvero trasparenza, funzionalità e continua accessibilità, limitano 3/9
d altro canto le possibilità tecniche degli operatori di tutelare completamente i minori dai media. Internet e il suo contenuto non sono registrabili né controllabili nella loro totalità. L'uso di questo mezzo dipende anche dalla responsabilità dei singoli. I firmatari chiedono di garantire la protezione nel modo più completo possibile. Con le seguenti misure si impegnano anche al rispetto delle condizioni quadro giuridiche da parte dei loro partner commerciali: - Le aziende di telecomunicazioni che fungono altresì da Internet Service Provider, impegnano al rispetto della tutela dei minori dai media i loro partner commerciali, che offrono contenuti sul portale o altri servizi di web hosting dell'azienda di telecomunicazioni. Impongono questi obblighi con misure adeguate, ad es. penali contrattuali. Gravi violazioni possono causare la cessazione del rapporto commerciale tra l'azienda di telecomunicazioni e il partner commerciale. - I firmatari scelgono attentamente i loro fornitori di contenuti al fine di garantire la migliore tutela dei minori dai media prendendo in considerazione in particolare eventuali procedimenti in corso contro l'operatore concernenti la tutela dei minori dai media, comunicati stampa, discussioni pubbliche e reclami di altri operatori del mercato. Misure facoltative volte al miglioramento della tutela dei minori dai media I firmatari vogliono ulteriormente sviluppare, con misure tecniche e aziendali facoltative, le disposizioni di legge sulla tutela dei minori dai media, contribuendo a rafforzare notevolmente la protezione dei giovani. Le seguenti misura facoltative vanno oltre gli obblighi legali: - Blocco dell accesso alla pedopornografia Il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) gestisce una lista di indirizzi di siti Internet che consentono l'accesso a contenuti pedopornografici. I firmatari implementano questa lista nei loro sistemi, bloccano i corrispondenti indirizzi e impediscono in tal modo ai loro clienti di accedere dalla Svizzera a siti internazionali di pedopornografia. La lista viene periodicamente aggiornata dallo SCOCI e tenuta in debita considerazione dai firmatari. - Sorveglianza delle proprie chatroom Le aziende firmatarie controllano e fungono da moderatrici nella chatroom che esse offrono a bambini e ragazzi (settore On-Net). Ai colpevoli che non rispettano le disposizioni vengono comminate sanzioni. che prevedono un'ammonizione in caso di piccole violazioni fino alla denuncia al SCOCI per le violazioni più gravi. - Filtri internet Le aziende firmatarie offrono ai loro clienti efficaci filtri Internet (nella fattispecie software di protezione per bambini) sotto forma di applicazioni scaricabili o di altro tipo. Prevenzione e informazioni finalizzate al miglioramento delle competenze mediatiche 4/9
Complete competenze mediatiche sono la base per gestire in modo equo e ragionevole l'interazione di bambini e ragazzi con i nuovi media. Ma quest ultimi possono acquisire autonomamente tali competenze solo in modo limitato, pertanto devono essere loro presentate e spiegate da genitori e insegnanti. Le misure elencate di seguito hanno lo scopo di sostenere genitori, educatori e docenti nell insegnare a bambini e ragazzi a gestire i nuovi media sotto la propria responsabilità personale. 1. Consulenza in materia di tutela dei minori dai media Mediante le loro strutture del servizio clienti (ad es. Hotline, Point Of Sale), le aziende firmatarie offrono informazioni sulla tutela dei minori dai media. 2. Designazione di un incaricato della tutela dei minori dai media In ogni loro unità le aziende firmatarie nominano un incaricato della tutela dei minori dai media che si occupa dell'attuazione delle misure ed è a disposizione dei clienti per eventuali chiarimenti. 3. Disponibilità al dialogo Le aziende firmatarie mantengono il dialogo con associazioni e gruppi di riferimento specializzati relativamente alla tutela dei minori dai media. 4. Fornitura di informazioni gratuite Le aziende firmatarie mettono a disposizione, direttamente o mediante la loro organizzazione di categoria, informazioni che promuovono le competenze mediatiche di giovani, genitori, educatori e insegnanti. Vengono fornite gratuitamente online e/o sotto forma di stampati. 5. Informazione del cliente al momento della stipulazione Alla stipulazione di un contratto di telefonia mobile o di accesso ad Internet, i clienti delle aziende firmatarie vengono adeguatamente informati sulla tutela dei minori dai media dal personale di vendita della hotline, del Point of Sale (POS) o del sito web. 6. Sostegno a organizzazioni e persone impegnate Le aziende firmatarie sostengono adeguatamente organizzazioni e persone impegnate nella tutela dei minori dai media nel settore delle telecomunicazioni. Su richiesta, mettono i propri esperti a disposizione di questi gruppi o persone. Ovviamente le aziende firmatarie sono libere di adottare ulteriori misure che vadano oltre l'ambito di questa iniziativa di settore. Controllo dell'attuazione e valutazione 5/9
Le misure citate nell'ambito di questa iniziativa di settore vengono attuate dalle aziende firmatarie entro 12 mesi dalla sottoscrizione del documento. L'attuazione verrà valutata a cadenza annuale e comunicata in forma adeguata. 6/9
Disposizioni finali Indirizzi di contatto Vedere l'appendice b) Lista degli incaricati della tutela dei minori Durata e recesso L'iniziativa di settore è a tempo indeterminato. Ognuno dei firmatari può comunicare il proprio recesso al 30 giugno o al 31 dicembre nel rispetto di un termine di disdetta di sei mesi. La lettera di disdetta firmata deve essere recapitata a tutti i firmatari in essere. L'iniziativa di settore rimane in essere tra i firmatari rimanenti. Verifica dell'iniziativa di settore (revisione) Almeno una volta all'anno i firmatari effettuano una verifica del contenuto dell'iniziativa di settore, eventualmente aggiornandolo. Per i firmatari che non desiderano firmare una versione modificata e/o ampliata, continuerà a valere l'ultima versione da essi firmata. Viene comunque effettuata una verifica in caso di una pertinente variazione normativa o di un ingresso o un'uscita di un soggetto dall'iniziativa di settore. Composizione di controversie, foro competente e diritto applicabile In caso di controversie tra i firmatari relative alla presente iniziativa di settore, le parti tentano di trovare un accomodamento amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, vengono avviate corrispondenti azioni legali esclusivamente all'indirizzo della parte imputata. In relazione all'iniziativa di settore si applicherà esclusivamente il diritto svizzero. 7/9
Zurigo, Cablecom Sagl Losanna Orange Communications SA Zurigo, Sunrise Communications SA Worblaufen Swisscom (Svizzera) SA Berna, asut 8/9
Appendice a) CP art. 197, comma 1 Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. OST art. 40 - Blocco dell accesso ai servizi a valore aggiunto 1. I fornitori di servizi di telecomunicazione devono garantire ai loro clienti la possibilità di bloccare l accesso a tutti i numeri di servizi a valore aggiunto del tipo 090x, o solo ai numeri di servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico (n. 0906). 2. I fornitori di servizi di telecomunicazione che sono autorizzati a gestire e attribuire numeri brevi per servizi SMS e MMS ai sensi degli articoli 15a e seguenti ORAT riservano ai loro clienti la possibilità di bloccare l accesso ai numeri brevi attribuiti per tutti i servizi SMS e MMS a pagamento o solo per i servizi SMS e MMS a carattere erotico o pornografico. Questa possibilità deve comprendere il blocco della ricezione dei relativi servizi SMS e MMS. 3. I fornitori di servizi di telecomunicazione riservano ai loro clienti la possibilità di bloccare l accesso a tutti i servizi a valore aggiunto di cui all articolo 35 capoverso 2 o solo a quelli a carattere erotico o pornografico. 4. Ai clienti va data la possibilità di attivare e disattivare i servizi bloccati, in qualsiasi momento in modo semplice e gratuito. Questo non vale per i clienti di cui all articolo 38 capoverso 4 terzo periodo e all articolo 41. 5. I fornitori di servizi di telecomunicazione di cui ai capoversi 1, 2 e 3 segnalano ai loro clienti la possibilità di bloccare i servizi a valore aggiunto al momento in cui concludono il contratto e, in seguito, almeno una volta all anno. OST, art. 41 Se è a conoscenza del fatto che un cliente o utente non ha ancora compiuto 16 anni, il fornitore di servizi di telecomunicazione gli blocca automaticamente l accesso a: a. numeri di servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico (n. 0906); b. numeri brevi per servizi SMS e MMS a carattere erotico o pornografico; c. servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico offerti conformemente all articolo 35 capoverso 2. 9/9