Oggetto: discussione AC2008 per istituzione del Garante nazionale per l infanzia

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On. Donato Bruno Presidente Commissione Affari Costituzionali On. Giuseppe Palombo Presidente Commissione Affari Sociali E p.c. E p.c. Onorevoli componenti Commissione Affari Costituzionali Onorevoli componenti Commissione Affari Sociali Roma, 22 aprile 2009 Oggetto: discussione AC2008 per istituzione del Garante nazionale per l infanzia Onorevoli Presidenti della Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Affari Sociali, con la presente e con riferimento al testo del Disegno di legge AC 2008 per l istituzione di un Garante nazionale per l infanzia e l adolescenza, adottato come base per la discussione dalle Commissioni riunite in data 17 marzo, intendiamo sollecitare la vostra attenzione sull importanza delle caratteristiche di indipendenza che dovrebbero contraddistinguere tale figura. Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell infanzia e dell adolescenza (Gruppo CRC), composto da 80 associazioni italiane, nel 4 Rapporto di aggiornamento, pubblicato il 27 maggio 2008, ha dedicato un apposito paragrafo alla mancata istituzione di un Garante nazionale per l infanzia e l adolescenza, formulando precise raccomandazioni in proposito.

Apprezziamo dunque l impegno del Governo Italiano nel dar riscontro alle innumerevoli raccomandazioni che ormai da anni sono rivolte, da più parti 1, all Italia, in merito alla necessità che venga al più presto creata un Istituzione nazionale indipendente per la promozione e la tutela dei diritti dell infanzia e dell adolescenza, ed auspichiamo che il parlamento possa adottare la legge in tempi brevi. Tuttavia esprimiamo la nostra preoccupazione per il fatto che le caratteristiche di autonomia e indipendenza, come espresse anche nel Commento Generale n. 2 del Comitato ONU per i diritti del fanciullo e come previsto dagli strumenti internazionali ratificati nel nostro Paese e da quelli europei cui l Italia è vincolata a dare immediata applicazione, non siano adeguatamente garantite. In particolare, ad esempio, si rileva che l art. 5 dispone che il Garante non è dotato di una propria struttura ma, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente disponibili presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e presso il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Del resto l intervento del Ministro Carfagna, in data 26 febbraio, in seno alle commissioni riunite al fine di dissipare i timori di sovrapposizione tra la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'istituendo Garante nazionale per l'infanzia precisa che il Garante, invece, è un organo di amministrazione sebbene dotato di un certo grado di autonomia ed indipendenza dal Governo. La copertura finanziaria prevista dall art. 7, pari a 200.000,00 così come precisato nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge A.C. 2008, considera solo i compensi del Garante e non risulta pertanto adeguata allo svolgimento delle funzioni proprie del garante. Si precisa che le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbero essere costituite in conformità ai principi concernenti lo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani, cd. Principi di Parigi, adottati dall Assemblea Generale nel 1993, che costituiscono un insieme di regole minime per la creazione, le competenze, le funzioni, la composizione, le garanzie di indipendenza e di pluralismo, le modalità di funzionamento e le attività a carattere quasi giurisdizionale di tali organismi nazionali 2. 1 Cfr. Osservazioni Conclusive indirizzate all Italia dal Comitato ONU sui diritti dell infanzia e dell adolescenza nel 2003, punti 14 e 15 e nel 2006, punto 17; Osservazioni Conclusive indirizzate all Italia dal Comitato ONU sui diritti economici sociali e culturali, punto 32, nel 2004; Osservazioni Conclusive indirizzate all Italia dal Comitato ONU per i diritti umani, punto 7, nel 2005; Osservazioni Conclusive indirizzate all Italia dal Comitato ONU sull eliminazione della discriminazione razziale nel 2008, punto 13; Osservazioni conclusive indirizzate all Italia dal Comitato ONU contro la tortura nel 2007, punto 8. 2 Commento Generale n. 2 Comitato ONU pag. 6

La loro indipendenza e il loro effettivo funzionamento dipendono dalla dotazione di adeguate infrastrutture, risorse finanziarie, risorse umane e libertà da ogni forma di controllo finanziario che potrebbe compromettere la loro indipendenza 3. Auspichiamo pertanto la revisione delle disposizioni contenute nell AC 2008, anche alla luce delle disposizioni contenute in alcune delle proposte sottoposte all esame congiunto delle commissioni che presentano maggiori garanzie di indipendenza. Distinti saluti ACP Associazione Culturale Pediatri AGESCI Agedo Ai.Bi. ALISEI Ong Anffas Onlus Arché Arciragazzi Associazione Bambini senza sbarre Associazione Figli Sottratti Associazione On the Road Associazione nazionale italiana Camina Associazione Passodopopassoinsieme onlus Associazione Saveria Antiochia OMICRON onlus Associazione Stack onlus Associazione Valeria Onlus Batya Camera Minorile di Milano Camera Minorile di Salerno 3 Ibidem pag.8

Caritas Italiana CBM Centro per il bambino maltrattato e cura della crisi famigliare Centro Studi Minori e Media CIAI CIES - Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo CISMAI Cittadinanzattiva onlus Comitato Giù Le Mani dai bambini CNCA CND - Consiglio Nazionale Disabilità Cooperativa Pralipé CGD Coordinamento Genitori Democratici nazionale CSEN FEDERASMA Onlus FIDAPA Fondazione ABIO Italia Onlus Gruppo Abele Gruppo di Lavoro per il Bambino Immigrato della SIP Il corpo va in città Intervita Istituto Mario Negri La Leche League Italia onlus - Lega per l'allattamento Materno LIBERA M.A. Gruppo Famiglie Adottive del Triveneto MAMI Movimento Allattamento Materno Italiano Onlus MDC Movimento Difesa del Cittadino - Junior

Opera nomadi Milano Save the Children Italia SOS Villaggi dei Bambini Onlus Terre des Hommes Italia onlus UISP UNICEF - Italia VIS