CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI DETERMINAZIONE N. DEL OGGETTO: Ordinanza di archiviazione del verbale di accertamento e contestazione n. 10/10/SAE elevato il 14.9.2010 dalla Polizia Provinciale di Napoli a carico del sig. GENTILE Francesco, in solido con la società FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI METALLICI S.R.L. Reg. Sanz. 553/10 IL DIRIGENTE Visto il verbale di accertamento e di contestazione n. 10/10/SAE elevato il 14.9.2010 dalla Polizia Provinciale di Napoli a carico del sig. GENTILE Francesco, in qualità di amministratore della società FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI METALLICI S.R.L., in solido con essa ; Preso atto dell avvenuta contestazione della violazione in data 14.9.2010; Esaminati gli scritti difensivi presentati dal sig. Gentile Francesco, in qualità di amministratore della società FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI METALLICI S.R.L., in data 6.10.2010, acquisiti al protocollo generale della Provincia di Napoli con n. 015284; Sentito in data 30.3.2011 il sig. Gentile Francesco, unitamente al consulente tecnico ing. Francesco Fontana; Esaminata la documentazione trasmessa dalla Polizia Provinciale di Napoli con nota del Comando prot. n. 2838/PG/COM del 23.10.2010; --------------------------------------------------------------------------------- Piazza Matteotti, 1 80133 Napoli telefono 0817946790; pec: provincia.napoli@postecert.it
Valutata tutta la documentazione acquisita agli atti del procedimento; Rilevato che: - in data 14.9.2010, operatori del Corpo di Polizia Provinciale di Napoli Nucleo Polizia Amministrativa, si recavano a Casoria (NA), via Pietro Nenni, IV trav. 10, presso l impianto della società FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI METALLICI S.R.L., esercente attività di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e di trasporto rifiuti; - nel corso del sopralluogo veniva accertato che la società provvedeva alla tenuta di due registri di carico e scarico rifiuti: uno tenuto con strumenti informatici, relativo all attività di stoccaggio e trasporto rifiuti; l altro, tenuto in formato cartaceo, per i rifiuti prodotti presso l impianto (soluzioni acquose di scarto ed oli esausti derivanti dall attività di manutenzione degli automezzi); - in riferimento al primo registro, gli accertatori davano atto, nella relazione di servizio prot. 2838 PG/COM del 23.9.2010, che non erano emerse irregolarità; - in riferimento al secondo registro, tenuto in formato cartaceo e relativo ai rifiuti prodotti presso l impianto, gli accertatori davano atto della sussistenza di presunte irregolarità che contestavano nei seguenti termini: < pur essendoci 450 litri di olio esausto (CER 130208* rifiuti pericolosi) prodotti dall attività di ordinaria manutenzione di mezzi in uso alla ditta, non risultavano caricati nell arco temporale previsto dall art. 190 d.lgs. 152/06. Inoltre all operazione n. 2 del 17.12.2009 manca il peso del rifiuto prodotto e la relativa operazione di scarico, infatti non è annotato il formulario XRIF 0285791 del 17.12.2009. Inoltre relativamente al formulario XRIF 0287498/09 del 20.02.10 non esiste la relativa operazione di carico. Si precisa che per dette tipologie di rifiuto non vi è traccia neanche sul registro di carico e scarico dei rifiuti trattati dall attività di stoccaggio tenuto su supporto informatico >; - in conseguenza veniva ipotizzata la violazione della norma di cui all art. 190 d.lgs. 152/06, richiamandosi la sanzione prevista dal successivo art. 258 comma 2 per il caso di omessa od incompleta tenuta del registro di carico e scarico relativo a rifiuti pericolosi da parte di imprese con più di 15 dipendenti; - il verbale di accertamento e contestazione n. 10/10/SAE del 14.9.2010, la relazione di servizio prot. n. 2838 PG/COM del 23.9.2010, copia delle pagg. 1 e 2 del registro di carico e scarico rifiuti vidimato in data 18.11.2009 (prot. n. 8108) e copia dei formulari di identificazione nn. XRIF 0285791/2009 del 17.12.2009 e XRIF 0287498/2009 del 2
20.2.2010, venivano trasmessi alla Direzione Sanzioni con nota del Comando del Corpo di Polizia Provinciale n. 2838 PG/COM del 23.9.2010; Atteso che: - oggetto di contestazione è: a) l inosservanza del termine ex art. 190 d. lgs. 152/06 per l annotazione del quantitativo di rifiuti ( 450 litri di olio esausto) rinvenuto durante il sopralluogo; b) la mancata indicazione del peso del rifiuto prodotto nella registrazione di carico n. 2 del 17.12.2009; c) la mancanza della registrazione di scarico relativa alla suddetta operazione di carico n. 2 del 17.12.2009; d ) la mancanza della operazione di carico relativa al formulario n. XRIF 0287498/2009 del 20.2.2010; Considerato, in riferimento alla contestazione di cui al precedente punto a), che: - ai sensi del comma 1, lett. a) dell art. 190 d.lgs. 152/06, il termine di 10 giorni lavorativi per l annotazione in carico da parte dei produttori di rifiuti decorre dalla produzione del rifiuto; - dal verbale di contestazione non emergono indicazioni, elementi o circostanze dalle quali desumere con certezza la data di effettiva produzione del rifiuto; - detti elementi non si rinvengono nemmeno nella documentazione acquisita e trasmessa dall organo accertatore, nel rapporto di servizio o negli atti prodotti nel corso del procedimento dalla parte; - in mancanza di ulteriori elementi di valutazione non è neanche possibile affermare che il quantitativo rinvenuto sia tale da far ritenere che lo stesso doveva necessariamente essere stato prodotto in epoca anteriore ai 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell accertamento amministrativo; Considerato, in riferimento alla contestazione di cui al precedente punto b), che: - la mancata indicazione del peso del rifiuto prodotto nella registrazione di carico n. 2 del 17.12.2009 è smentita dalla stessa documentazione trasmessa dall organo accertatore, difatti dalla copia della pag. 1 del registro emerge che il quantitativo era indicato in 03 metri cubi; - ai sensi della sezione III, lett. c), dell allegato C del D.M. 148/98, il dato relativo alla quantità dei rifiuti prodotti può anche essere espresso in metri cubi; Considerato, in riferimento alla contestazione di cui al precedente punto c), che: 3
- la mancata effettuazione della registrazione di scarico in relazione all operazione di carico n. 2 è parimenti smentita dalla documentazione trasmessa dall organo accertatore risultando regolarmente eseguita al n. 3 della pag. 1 del registro, con espresso richiamo della precedente registrazione di carico n. 2; Considerato, in riferimento alla contestazione di cui al precedente punto d), che: - nel registro relativo alla produzione dei rifiuti le annotazioni di carico devono dare atto esclusivamente delle informazioni relative ai rifiuti prodotti in un dato momento; - gli estremi identificati del formulario di trasporto vanno riportati unicamente nelle registrazione di scarico, che attestano il conferimento dei rifiuti al trasportatore per l avvio a recupero o smaltimento; - dalla documentazione trasmessa dall organo accertatore risulta che gli estremi identificativi del formulario n. XRIF 0287498/2009 del 20.2.2010 sono stati correttamente riportati nella registrazione di scarico n. 3 del 22.2.2010, a sua volta richiamata nel formulario; - nessuna registrazione di carico doveva essere effettuata per il formulario in questione; - in ogni caso, la registrazione di scarico n. 3, in cui è riportato il formulario, richiama ed è espressamente riferita alla registrazione di carico n. 2, relativa al medesimo rifiuto; - eventuali discrepanze nell utilizzo delle unità di misura o nell indicazione dei quantitativi, non sono state contestate dall organo accertatore e dunque non possono formare oggetto di valutazione in questa sede; Ritenuto pertanto che: - la contestazione relativa all inosservanza del termine di registrazione ex art. 190 D. Lgs. 152/06 non sia sufficientemente circostanziata in ordine all'individuazione dell'effettivo momento di produzione del quantitativo di rifiuto rinvenuto; - la contestazione relativa alla mancata indicazione del peso del rifiuto nella registrazione di carico n. 2 del 17.12.2009 non sia fondata essendo stato indicato il quantitativo in metri cubi; - la contestazione relativa alla mancata effettuazione della registrazione di scarico relativa all operazione di carico n. 2 è infondata in quanto smentita dalla documentazione trasmessa dallo stesso organo accertatore; 4
- la contestazione avente ad oggetto la mancanza della operazione di carico in relazione al formulario n. XRIF 0287498/2009 del 20.2.2010 sia infondata essendo stati correttamente riportati gli estremi del medesimo nella registrazione di scarico n. 3 del 22.2.2010; - in conseguenza non sia possibile giungere ad un affermazione di fondatezza del verbale della Polizia Provinciale di Napoli n. 10/10/SAE del 14.9.2010, anche in considerazione del fatto che l attività di controllo deve realizzare il superiore interesse della certezza giuridica, proprio della funzione di vigilanza; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152; Visti i decreti del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, nn. 145 e 148; Vista la circolare del Ministero dell ambiente e del Ministero dell industria del commercio e dell artigianato 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; DETERMINA L' ARCHIVIAZIONE del verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 10/10/SAE elevato il 14.9.2010 dalla Polizia Provinciale di Napoli a carico di Gentile Francesco, nato a Napoli il 4.7.1963, in solido con la società FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI METALLICI S.R.L. DISPONE la comunicazione integrale del presente provvedimento all'organo accertatore. IL FUNZIONARIO Dott. Francesco Tanda IL DIRIGENTE Dott. Giancarlo Gambardella 5