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Transcript:

Sospensione della prima rata per alcune tipologie di immobili Ai sensi del D. L. n. 54/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 il pagamento della prima rata dell IMU, che scade il 17 giugno, è sospeso per le seguenti categorie di immobili: Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 240 luglio 1977 n. 616. Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Aliquote Comune di Mansue anno 2013 (Delibera C.C. n. 2 del 26.03.2013) Aliquota ordinaria 0,82% Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,50% Aliquota per l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata Aliquota per l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani iscritti AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata Aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (risoluzione n. 5 del 28 marzo 2013 MEF) 0,50% 0,50% 0,50% 2,00% Detrazione per abitazione principale 200,00 Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nell abitazione principale 50,00

A differenza dell anno 2012 il gettito dell IMU è di competenza del Comune; solo per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è riservato allo Stato il gettito calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento ( art.1, comma 380 lettera f) della Legge n. 228/2012). ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L abitazione principale quindi può essere una soltanto e anche in catasto deve risultare una unità immobiliare unica. E considerata abitazione principale anche: - l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. - l unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. La base di calcolo è data dalla rendita catastale, così come risulta dalla visura catastale. La rendita deve essere rivalutata del 5 per cento, il valore ottenuto si moltiplica per 160, ottenendo così la base imponibile, alla quale va applicata l aliquota dello 0,50 per cento. In questo modo si ottiene l imposta lorda, dall imposta lorda si detraggono le detrazioni spettanti. L eventuale parte di detrazione che non trova capienza nell imposta così calcolata va detratta dall imposta calcolata per le pertinenze dell abitazione principale PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE Le pertinenze dell abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. La base di calcolo è data dalla rendita catastale, così come risulta dalla visura catastale. La rendita deve essere rivalutata del 5 per cento, il valore ottenuto si moltiplica per 160, ottenendo così la base imponibile,

alla quale va applicata l aliquota dello 0,50 per cento. In questo modo si ottiene l imposta. Attenzione: se si possiedono due pertinenze uguali per categoria, ad esempio due autorimesse (C/6), solo ad una si applicherà l aliquota ridotta prevista per l abitazione principale dello 0,50 per cento, alla seconda si applica l aliquota base, pari allo 0,82 per cento. ALTRE ABITAZIONI Sono altre abitazioni tutte le abitazioni che non sono abitazioni principali, quindi le abitazioni a disposizione, le abitazioni vuote, le abitazioni affittate, le abitazioni date in uso gratuito (anche a parenti) ecc.. La base di calcolo è data dalla rendita catastale, così come risulta dalla visura catastale. La rendita deve essere rivalutata del 5 per cento, da tale valore si calcola il valore imponibile moltiplicandolo per 160. Sul valore ottenuto si applica l aliquota dello 0,82 per cento. ALTRI FABBRICATI Si tratta di negozi, uffici, capannoni, ecc.., la base di calcolo è data sempre dalla rendita catastale, così come risulta dalla visura catastale. Si tratta della stessa rendita utilizzata per il calcolo dell ICI. La rendita deve essere rivalutata del 5 per cento, da tale valore si calcola il valore imponibile moltiplicandolo per un moltiplicatore che varia in base alla categoria catastale, come sotto specificato. Sul valore ottenuto si applica l aliquota dello 0,82 per cento (aliquota dello 0,20 per gli immobili strumentali all agricoltura). In questo modo si ottiene l imposta da versare.

TIPO DI IMMOBILE CATEGORIA CATASTALE Uffici A/10 80 Collegi, scuole, caserme ecc. B 140 Negozi C/1 55 Box auto, magazzini, tettoie ecc. C/2, C/6 e C/7 160 Laboratori artigianale, palestre ecc. C/3, C/4 e C/5 140 Capannoni industriali, centri commerciali, Da D/1 a D/10 65 (*) alberghi, teatri ecc. (compresi i fabbricati rurali strumentali) (esclusi i D/5) Istituti di credito, cambio e assicurazioni D/5 80 MOLTIPLICATORE (*) il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 2013 CASI PARTICOLARI FABBRICATI STORICI: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del codice di cui al DLgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 la base imponibile è ridotta del 50 per cento. Si ricorda che la base imponibile ai fini dell IMU è diversa dalla base imponibile ai fini dell ICI. FABBRICATI INAGIBILI: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall Ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario; in alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, nella quale dichiara che è in possesso di una perizia che attesta l inagibilità. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di richiesta della certificazione inoltrata all Ufficio Tecnico, qualora l ufficio tecnico attesti lo stato di inagibilità o inabitabilità, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva. ABITAZIONI RURALI: pagano l imu come tutte le altre abitazioni, quindi con l aliquota ridotta

dello 0,50 per cento se sono abitazioni principali e con l aliquota base dello 0,82 per cento negli altri casi. CONIUGE ASSEGNATARIO DELL ABITAZIONE CONIUGALE: Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, quindi il coniuge assegnatario è tenuto al versamento dell imposta (vedi Risoluzione n. 5 del 28 marzo 2013 del MEF). VERSAMENTO Salvo quanto disposto ai fini della sospensione della prima rata, l imposta si paga in due rate di cui: - la prima scade il 17 giugno 2013 pari al 50% dell imposta calcolata applicando l aliquota pubblicata con la nuova situazione immobiliare del 2013. - la seconda entro il 16 dicembre 2013 a saldo dell imposta dovuta in funzione di eventuali variazioni disposte sia dal Comune che dallo Stato. Per effettuare il versamento (in banca o in posta) dovrà essere utilizzato il modello F24, approssimando gli importi all euro e distinguendo mediante codici VERSAMENTI ALLO STATO O AL COMUNE: CODICE CATASTALE COMUNE MANSUE : E893 (attenzione nella compilazione) I pagamenti effettuati dopo la scadenza sono soggetti a sanzioni ed interessi. Pertanto dal giorno 18 giugno 2013 (per la prima rata), è possibile effettuare il versamento IMU, utilizzando la formula del ravvedimento operoso. Si ricorda che ci si può avvalere dell' istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza. Si esplicitano di seguito le modalità di applicazione delle sanzioni per i pagamenti tardivamente effettuati:

per pagamenti effettuati dal primo al 14 giorno dopo la scadenza: sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo per pagamenti effettuati dal 15 al 30 giorno dopo la scadenza sanzione del 3% per pagamenti effettuati dal 31 e fino ad un anno dalla scadenza sanzione del 3,75% Andranno aggiunti gli interessi per i giorni di ritardo con tasso annuale pari a 2,50%. Tali interessi si calcolano sul solo importo relativo alla differenza d imposta e, pertanto, senza tener conto della sanzione, con la seguente formula: IMPOSTA NON VERSATA x TASSO DI INTERESSE x GIORNI DI RITARDO / 36.500 CODICI TRIBUTO PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 3912 denominato: IMU imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze articolo 13, c.7, d.l. 201/2011 COMUNE 3913 denominato IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE" 3914 denominato: IMU imposta municipale propria per i terreni COMUNE 3916 denominato: IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili COMUNE 3918 denominato: IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE 3923 denominato: IMU imposta municipale propria INTERESSI DA ACCERTAMENTO COMUNE 3924 denominato: IMU imposta municipale propria SANZIONI DA ACCERTAMENTO COMUNE 3925 denominato: IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D STATO 3930 denominato: IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D INCREMENTO COMUNE VERSAMENTO MINIMO: 2,00 ANNUI