FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA PROFESSIONALE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA PROFESSIONALE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO Corso di formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti

Cenni generali sull accertamento tributario dott. Giancarlo Grossi

PRINCIPIO DELL ADEMPIMENTO SPONTANEO L adempimento dell obbligazione tributaria è affidato al contribuente; esso si fonda su 2 imprescindibili istituti giuridici Autodeterminazione del tributo Obbligo generalizzato di dichiarazione Il contribuente (o il sostituto d imposta) determina autonomamente il tributo dovuto ed individua gli elementi dell obbligazione tributaria attraverso la redazione e la presentazione della dichiarazione giancarlo.grossi@odc.pescara.it 3

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Stessa matrice dell obbligazione civile (art. 1173 e segg. Cod. Civ.) Vincolo giuridico che lega due soggetti, imponendo ad uno di essi il dovere di compiere una prestazione a favore dell altro, che ha il diritto di esigerla N.B. L obbligazione tributaria si distingue dall obbligazione civile per alcuni caratteri specifici giancarlo.grossi@odc.pescara.it 4

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Si distingue dall obbligazione civile per le seguenti peculiarità Principio della c.d. Riserva di legge Parti Natura della prestazione L obbligazione tributaria può essere imposta soltanto da una norma di legge Una delle due parti è sempre la Pubblica Amministrazione La prestazione è sempre pecuniaria, cioè ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro giancarlo.grossi@odc.pescara.it 5

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Costituita da 3 elementi fondamentali FATTISPECIE BASE ALIQUOTA ASTRATTA IMPONIBILE D IMPOSTA Fatto giuridico, il cui concreto verificarsi determina il presupposto impositivo Quantità di ricchezza, espressa in denaro, sulla quale viene calcolata l imposta Percentuale d imposta dovuta sulla base imponibile giancarlo.grossi@odc.pescara.it 6

DEFINIZIONE Procedimento amministrativo composto da un complesso di atti tra loro collegati la cui funzione è quella di verificare l esatto adempimento dell obbligazione tributaria Garantisce il rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva (ex art. 53 della Costituzione) giancarlo.grossi@odc.pescara.it 7

NATURA DELL ACCERTAMENTO TEORIA COSTITUTIVA L obbligazione tributaria può considerarsi esistente soltanto al termine della fase di accertamento TEORIA DICHIARATIVA L obbligazione tributaria nasce già completa di tutti gli elementi e l accertamento ha la funzione di controllarne l esatto adempimento giancarlo.grossi@odc.pescara.it 8

FASI DELL ACCERTAMENTO PREPARATORIA Iniziativa (di parte o d ufficio) Istruttoria LIQUIDAZIONE Ricognizione del debito CONCLUSIVA Emanazione dell atto amministrativo recante i risultati del procedimento e sua notifica al contribuente giancarlo.grossi@odc.pescara.it 9

FONTI NORMATIVE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. 29/09/1973, n. 600 Titolo IV, articoli dal 31 al 45 I.V.A. D.P.R. 26/10/1972, n. 633 Titolo IV, articoli dal 51 al 66-bis N.B. Ciascuna imposta ha regole proprie, che spesso fanno rinvio alle due discipline generali giancarlo.grossi@odc.pescara.it 10

LIQUIDAZIONE D IMPOSTA (art. 36-bis, D.P.R. 600/73 e art. 54-bis, D.P.R. 633/72) Attività preliminare rispetto all accertamento, del quale costituisce un sub-procedimento con propria autonomia funzionale Serve a controllare l esattezza dei calcoli effettuati dal contribuente Costituisce procedimento distinto dall accertamento, ma anche dalla riscossione giancarlo.grossi@odc.pescara.it 11

LIQUIDAZIONE D IMPOSTA Ricognizione del debito e controllo esattezza dei calcoli Sulla base dei dati dichiarati dal contribuente Senza compiere alcuna attività istruttoria Senza apportare modifiche e/o integrazioni alla dichiarazione originaria Sulla base di un mero calcolo aritmetico N.B. La Cassazione parla di anomalie rilevabili ictu oculi dalla dichiarazione presentata dal contribuente giancarlo.grossi@odc.pescara.it 12

LIQUIDAZIONE D IMPOSTA Da eseguirsi entro l inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all anno successivo Sulla generalità delle dichiarazioni presentate Avvalendosi di procedure automatizzate ed a livello centrale Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell anagrafe tributaria N.B. La Cassazione ha costantemente considerato il termine di natura ordinatoria giancarlo.grossi@odc.pescara.it 13

LIQUIDAZIONE D IMPOSTA Attraverso la fase della liquidazione, l A.F. procede a: Correggere errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente Ridurre detrazioni e deduzioni esposte in misura eccedente rispetto a quella spettante Ridurre i crediti d imposta esposti in misura eccedente rispetto a quella spettante Controllare la tempestività e l esattezza dei versamenti effettuati giancarlo.grossi@odc.pescara.it 14

ESITI DELL ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE Se dal controllo emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione l A.F. invia una comunicazione al contribuente (avviso bonario) sulla base della quale, nei successivi 30 giorni, quest ultimo può: Fornire chiarimenti su dati ed elementi non considerati o erroneamente valutati Sistemare la propria posizione avvalendosi della possibilità di versare quanto dovuto con sanzioni ridotte N.B. La sanzione (30%) viene ridotta ad 1/3 (quindi al 10%) ai sensi dell articolo 2, comma 2, D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 giancarlo.grossi@odc.pescara.it 15

CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (art. 36-ter, D.P.R. 600/73) Primo atto del procedimento amministrativo di accertamento Viene effettuato dagli uffici locali dell Agenzia delle Entrate Svolto con tecniche campionarie soltanto su una parte delle dichiarazioni presentate Sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministro delle Finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative degli uffici periferici giancarlo.grossi@odc.pescara.it 16

CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (art. 36-ter, D.P.R. 600/73) Va eseguito entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Si basa sul riscontro della documentazione probatoria che giustifica la spettanza e il riconoscimento di: ritenute subite, deduzioni ed oneri deducibili, detrazioni e crediti d imposta Non pregiudica l ulteriore azione accertatrice N.B. Anche in relazione al controllo formale delle dichiarazioni la Cassazione ha stabilito che il termine è di natura ordinatoria, dovendosi concludere l intero procedimento amministrativo entro il più lungo termine fissato dall art. 43, D.P.R. 600/73 giancarlo.grossi@odc.pescara.it 17

CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI Attraverso il controllo formale, l A.F. procede a: Escludere lo scomputo di ritenute d acconto Escludere detrazioni e deduzioni non spettanti o non supportate da idonea documentazione probatoria Determinare la spettanza di crediti d imposta Liquidare la maggiore imposta dovuta sulla base di più dichiarazioni Correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai sostituti d imposta giancarlo.grossi@odc.pescara.it 18

CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI Per l esecuzione dei controlli l Agenzia delle Entrate Invita il contribuente (o il sostituto d imposta), anche telefonicamente o in forma scritta o telematica a: fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi giancarlo.grossi@odc.pescara.it 19

ESITI DELL ATTIVITA DI CONTROLLO Se dal controllo emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione l A.E. invia una comunicazione al contribuente (o sostituto d imposta) con l indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica. Il contribuente, nei 30 giorni successivi, può: Segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o erroneamente valutati Sistemare la propria posizione avvalendosi della possibilità di versare quanto dovuto con sanzioni ridotte N.B. La sanzione (30%) viene ridotta a 2/3 (quindi al 20%) ai sensi dell articolo 3, D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 giancarlo.grossi@odc.pescara.it 20

DIFFERENZE TRA LE 2 PROCEDURE Liquidazione d imposta (art. 36-bis) Atto contro il quale non è ammesso ricorso; potrà essere eventualmente opposta la successiva cartella di pagamento Controllo formale (art. 36-ter) Atto contro il quale è ammesso ricorso; esso pertanto dovrà contenere, a pena di nullità, la motivazione del recupero effettuato giancarlo.grossi@odc.pescara.it 21