Altre novità fiscali estate 2015 Giorgio Gavelli Settembre 2015
Provvedimenti sulla compliance fiscale
3 Provvedimenti sulla compliance fiscale In applicazione di quanto previsto dall articolo 1, commi da 634 a 636, della Legge di Stabilità 2015, l Agenzia ha iniziato a emanare Provvedimenti che prevedono la messa a disposizione del contribuente di informazioni presenti nell Anagrafe tributaria, al fine del ravvedimento operoso e della correttezza della successiva dichiarazione. I 3 provvedimenti sino ad ora emanati riguardano: 1 La rateizzazione delle plusvalenze e sopravvenienze attive indicate nel modello UNICO relativo al 2011 (Provvedimento del 25/05/2015 n. 71472) 2 Le anomalie individuate dal modello studi di settore per il triennio 2011-2013 (Provvedimento del 18/06/2015 n. 83317; previste 190.000 comunicazioni) 3 Il confronto tra i dati della dichiarazione IVA e quelli comunicati con lo spesometro, nonché tra i dati di UNICO e quelli comunicati dai sostituti d imposta per i redditi di lavoro autonomo (anche occasionale), provvigioni e redditi diversi anno di imposta 2011 (Provvedimento del 13/07/2015 n. 94624)
La buona scuola : le novità introdotte dalla Legge n. 107/2015
5 Legge del 13 luglio 2015, n. 107 - La buona scuola La detrazione per spese scolastiche di cui all art. 15 TUIR (comma 1, lettera e) non è più relativa a: ma ora si riferisce a: «le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali» «le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali» «le spese per la frequenza di scuole dell infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l ampliamento dell offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera iocties), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.» Ossia sia le scuole statali che quelle paritarie Ovvero ex elementari ed ex medie Ossia la detrazione del 19%
6 Legge del 13 luglio 2015, n. 107 - La buona scuola Ovviamente, la detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell interesse dei familiari a carico. 1 Spese sostenute dall anno scolastico 2015/2016? Per la decorrenza? 2 3 TESI Spese sostenute dal 16 luglio 2015? 3 Spese sostenute dal 1 gennaio 2015? Non viene esplicitamente abrogato l art. 1, comma 335, L. n. 266/2005 ossia la detrazione IRPEF del 19% per il pagamento delle rette per frequenza asili nido dei figli su un importo massimo di 632 per ogni figlio.
7 Legge del 13 luglio 2015, n. 107 - La buona scuola Viene inoltre previsto un CREDITO D IMPOSTA PARI: Al 65% per le spese sostenute nel 2015 e 2016 Al 50% per le spese sostenute nel 2017 DA Persone fisiche Enti non commerciali Soggetti titolari di reddito d impresa
8 Legge del 13 luglio 2015, n. 107 - La buona scuola Erogazioni liberali Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un CREDITO D IMPOSTA PARI: al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014. al 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Fino a 100.000 per periodo d imposta Il credito d imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo (compensazione in F24 per titolari di redditi d impresa).
Decreto 13 luglio 2015 e Messaggio INPS n. 5245/2015
10 Decreto 13 luglio 2015 e Messaggio INPS del 07/08/2015, n. 5245 Art. 28-quater DPR n. 602/73 Anche per le cartelle notificate entro il 31/12/2014, nel 2015 il contribuente (impresa o professionista) titolare di crediti non prescritti certi liquidi esigibili può procedere con la compensazione, applicando le modalità di cui al DM 24/09/2014. DD.MM. 22/05/2012 e 25/06/2012 Occorre la certificazione del credito e la somma da compensare deve essere inferiore (o pari) al credito vantato.
Art. 8, comma 13-bis, D.L. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015
12 Art. 8, comma 13-bis D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015 **Comma inserito in sede di conversione** Per l anno 2015 il pagamento della prima rata IMU sui terreni agricoli è effettuata, senza l applicazione di sanzioni o interessi, entro il 30 ottobre 2015 Attenzione! alla detrazione di 200 per coltivatori diretti e IAP introdotta dal comma 1-bis dell articolo 1 del D.L. n. 4/2015, che riporta le regole sulla soggettività passiva dal 2015.
La circolare dell Agenzia delle Entrate n. 29/E/2015
14 Circolare Agenzia delle Entrate del 07.08.2015, n. 29/E Trasmissione delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definitori e deflattivi Si parte dall art. 8 D.Lgs n. 472/97 che dispone che l obbligazione al pagamento delle sanzioni NON si trasmette agli eredi. Che succede se il decesso del contribuente interviene mentre è in corso il pagamento di una rateazione a seguito di: acquiescenza; accertamento con adesione definizione dell invito al contraddittorio o del PVC reclamo/mediazione conciliazione giudiziale? E se il de-cuius è già ricorso in ritardato pagamento delle rate o decadenza dalla rateazione?
15 Circolare Agenzia delle Entrate del 07.08.2015, n. 29/E Trasmissione delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definitori e deflattivi Risposta positiva per gli eredi Gli uffici devono annullare tutti gli importi a titolo di sanzione e comunicare i nuovi importi delle rate dovute al netto delle sanzioni (è possibile versare il residuo in unica soluzione). Non può essere richiesta neppure la sanzione per decadenza da rateazione. In più, si applica la proroga di 6 mesi di tutti i termini pendenti alla data della morte o scadenti entro 4 mesi da essa (art. 65 DPR n. 600/73). Vale anche per la definizione degli avvisi bonari?
16 Circolare Agenzia delle Entrate del 07.08.2015, n. 29/E Trasmissione delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definitori e deflattivi Rinvio al 30 settembre 2015 per le imposte sui controlli formali di UNICO 2013 Con comunicato stampa del 30 luglio, l Agenzia delle Entrate ha consentito di rispondere alle richieste da controllo formale (art. 36-ter DPR n. 600/73), ricevute in luglio sul periodo d imposta 2012 (UNICO 2013) al 30 SETTEMBRE 2015, anche per evitare accavallamenti con le risposte alle segnalazioni di compliance di cui ai vari provvedimenti estivi. Non si applicava, infatti, la sospensione feriale dei termini.
17 Risoluzione Agenzia delle Entrate del 31.08.2015, n. 78/E Cessione di azienda da parte dell impresa familiare. Imputazione della plusvalenza Mutando l opinione espressa in passato (Nota 17,07,1997 n. 984) e che si poteva ricavare dai modelli dichiarativi, per l Agenzia delle Entrate tutta la plusvalenza è da imputare al titolare, senza ripartizione con i collaboratori familiari, come avviene in caso di conferimento (Circ. n. 320/1997) In ogni caso, considerate le obiettive condizioni di incertezza sulle modalità di applicazione della tassazione sulla plusvalenza da cessione dell impresa familiare derivanti dalle diverse interpretazioni fornite, dapprima, con nota 984 del 17 luglio 1997 e, poi, con la circolare n. 320/E del 19 dicembre 1997, si ritiene che, in ossequio al principio di tutela dell affidamento e della buona fede sancito dall articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), sussistano le condizioni per escludere l applicazione delle sanzioni nel caso in cui la plusvalenza realizzata dalla cessione sia stata ripartita tra il titolare dell impresa e i collaboratori familiari. Viene altresì chiarito che nel calcolo dei 5 anni necessari per la tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. g, TUIR) si considera (se l azienda deriva da successione o donazione) anche il periodo di possesso da parte del de cuius o del donante
Jobs Act D. Lgs n. 81/2015: novità in tema di collaborazioni a progetto e associazioni in partecipazione
19 Le novità del Jobs Act: Artt. da 52 a 54, D.Lgs. n. 81/2015 Con la pubblicazione sulla G.U. 24.6.2015, n. 144 del D.Lgs. n. 81/2015, contenente la Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni è stata data attuazione ai principi della Riforma del lavoro, c.d. Jobs Act, di cui all art. 1, comma 7, Legge n. 183/2014. In particolare, il Decreto in esame prevede: 1 la sostanziale soppressione delle CO.CO.PRO la forte limitazione delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro 2 Le nuove disposizioni sono in vigore a decorrere dal 25.6.2015
20 Le novità del Jobs Act: Artt. da 52 a 54, D.Lgs. n. 81/2015 1 LA SOSTANZIALE SOPPRESSIONE DELLE CO.CO.PRO A decorrere dal 25.6.2015 non risulta più consentita la stipula di nuovi contratti di collaborazione coordinata a progetto. La relativa disciplina, contenuta negli artt. da 61 a 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003, è abrogata rimanendo applicabile, in via transitoria, ai soli contratti in essere alla citata data e fino alla loro naturale scadenza. Il comma 2 del citato art. 52 stabilisce che resta salvo quanto disposto dall art. 409, C.p.c.. A seguito della soppressione delle collaborazioni in esame quindi, non risulta comunque preclusa la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Se, da un lato, tali rapporti non dovranno più essere supportati dalla presenza di uno specifico progetto funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, dall altro, dovranno, comunque, soddisfare i requisiti insiti della collaborazione, ossia: Continuità Carattere prevalentemente personale della prestazione di lavoro Coordinazione Assenza di un vincolo di subordinazione del collaboratore nei confronti del committente
21 Le novità del Jobs Act: Artt. da 52 a 54, D.Lgs. n. 81/2015 1 LA SOSTANZIALE SOPPRESSIONE DELLE CO.CO.PRO Presunzione di subordinazione Con decorrenza dall 1.1.2016, l art. 2 del Decreto in esame introduce una presunzione di subordinazione per le collaborazioni non genuine intendendo per tali i rapporti che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro. le parti (committente e collaboratore) possono richiedere all apposita Commissione di cui all art. 76, D.Lgs. n. 276/2003 la certificazione del contratto con riferimento all assenza dei requisiti della subordinazione sopra citati ed in particolare la mancata ingerenza sui tempi e sul luogo di lavoro da parte del committente.
22 Le novità del Jobs Act: Artt. da 52 a 54, D.Lgs. n. 81/2015 1 LA SOSTANZIALE SOPPRESSIONE DELLE CO.CO.PRO Presunzione di subordinazione Rimangono escluse dalla riconduzione alla subordinazione, per espressa previsione normativa, le seguenti fattispecie: collaborazioni su accordi collettivi nazionali stipulati dalle confederazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, per particolari esigenze produttive / organizzative del settore collaborazioni nell esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in appositi Albi professionali collaborazioni di amministratori, sindaci, revisori e figure affini, per le attività rese in veste di componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società nonché di partecipanti a collegi e commissioni prestazioni a fini istituzionali per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
23 Le novità del Jobs Act: Artt. da 52 a 54, D.Lgs. n. 81/2015 1 LA SOSTANZIALE SOPPRESSIONE DELLE CO.CO.PRO Stabilizzazione dei rapporti di CO.CO.CO/CO.CO.PRO L art. 54 del Decreto in esame introduce la possibilità di stabilizzare i rapporti di collaborazione beneficiando di una (mini) sanatoria. Dall 1.1.2016, i committenti / datori di lavoro possono stabilizzare, ossia assumere a tempo indeterminato, i lavoratori già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e i soggetti con partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, con il vantaggio dell estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di lavoro. Merita evidenziare che la sanatoria in esame non offre alcun beneficio contributivo, neppure in relazione agli sgravi contributivi connessi con le nuove assunzioni a tempo indeterminato (fino al 31.12.2015) disposti dalla Finanziaria 2015.!!
24 Le novità del Jobs Act: Artt. da 52 a 54, D.Lgs. n. 81/2015 1 LA SOSTANZIALE SOPPRESSIONE DELLE CO.CO.PRO Stabilizzazione dei rapporti di CO.CO.CO/CO.CO.PRO L efficacia della suddetta sanatoria è subordinata al rispetto delle seguenti 2 condizioni: sottoscrizione, da parte del lavoratore, di un atto di conciliazione, anche presso le Commissioni di certificazione. Il suddetto atto di conciliazione è finalizzato alla rinuncia, da parte del lavoratore coinvolto, a qualsiasi pretesa riguardante la precedente qualificazione del rapporto di lavoro divieto di recesso dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro nei 12 mesi successivi all assunzione, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
25 Le novità del Jobs Act: Artt. da 52 a 54, D.Lgs. n. 81/2015 LA FORTE LIMITAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO L art. 53 del Decreto in esame modifica l art. 2549, C.c., relativo alla disciplina dell associazione in partecipazione. In particolare viene riscritto il comma 2 del citato art. 2549 prevedendo l esclusione dall ambito delle associazioni in partecipazione degli apporti di lavoro nel caso in cui l associato sia una persona fisica. 2 Di fatto, a decorrere dal 25.6.2015, non è più possibile stipulare contratti di associazione in partecipazione con associati persone fisiche con apporto, esclusivo o parziale, di lavoro. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla predetta data sono considerati legittimi fino alla loro cessazione anche se relativi all apporto di lavoro da parte dell associato. Contestualmente è prevista l abrogazione del comma 3 del citato art. 2549, riguardante le limitazioni di cui al previgente comma 2 (limite numerico pari a 3 associati impiegati in una medesima attività nel caso di associazione in partecipazione con apporto di lavoro).