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1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 2. Il sistema di controllo interno è diretto a: a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi; d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente; e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. 3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite. 5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Articolo 147-bis Controllo di regolarità amministrativa e contabile 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Articolo 147-ter Controllo strategico 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico. 2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Articolo 147-quater Controlli sulle società partecipate non quotate 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Articolo 147-quinquies Controllo sugli equilibri finanziari 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Articolo 148 Controlli esterni 1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale. 4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Corte dei conti Sezione delle Autonomie n.28/2014/inpr I controlli, come già osservato dalla Corte, nelle linee guida approvate con deliberazione 11 febbraio 2013, n. 4/SEZAUT/2013/INPR, devono costituire una base di riferimento per scelte funzionali alla realizzazione di processi di razionalizzazione della gestione e ad innescare un radicale mutamento dei comportamenti amministrativi, da conformare ai criteri della tracciabilità e della responsabilità. Gli sforzi per l ottimizzazione della gestione devono essere concentrati sulla definizione di obiettivi e di processi che assicurino un percorso in grado di coniugare la regolarità dell azione, intesa come rispetto del complesso delle regole finanziarie e procedurali, con l efficacia e l efficienza della gestione. Il complesso di queste linee di azione, che solo un sistema funzionale di controlli interni può supportare, deve condurre verso l economicità della gestione con la riduzione dei costi di erogazione dei servizi, senza ridurne tendenzialmente la qualità e l estensione. Il ruolo affidato agli enti territoriali nel percorso di riduzione della spesa risulta d importanza strategica per il raggiungimento della stabilità finanziaria del Paese.

Oggi tale forma di controllo, a seguito dell ultimo intervento normativo (art. 33 del d.l. n. 91/2014) si incentra sul funzionamento dei controlli interni, sulla loro adeguatezza ed efficacia. Il novellato testo dell art. 148 del TUEL stabilisce, infatti, che le Sezioni regionali della Corte dei conti, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. Si muove nell ottica della semplificazione e della razionalizzazione anche la previsione di una diversa periodicità della relazione, che da semestrale assume, oggi, cadenza annuale (ex art. 33 comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91), analogamente a quanto stabilito dall art. 1, comma 6, d.l. n. 174/2012, per la relazione dei Presidenti delle Regioni.

Si ribadiscono le finalità di fondo del controllo introdotto dal modificato art. 148 del TUEL, già declinate nelle linee guida approvate lo scorso anno dalla Sezione delle autonomie e così riassumibili: verifica dell adeguatezza funzionale e dell effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; verifica dell osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell Ente; monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

Appare utile richiamare che tra le finalità di fondo del controllo, introdotto dal modificato articolo 148 del TUEL è stata approfondita, con il nuovo schema di referto annuale, quella riferita al controllo degli equilibri finanziari del bilancio, sia in termini di competenza che di cassa. Ciò nasce dalla considerazione che nell attuale situazione di instabilità nel sistema delle fonti di finanziamento degli enti locali, nonché di difficoltà nella tenuta degli equilibri, anche in relazione all impatto delle manovre di finanza pubblica, l indagine debba rappresentare un obiettivo irrinunciabile del controllo. Inoltre, in coerenza con la più recente evoluzione legislativa, il controllo deve essere orientato ai processi di analisi, valutazione e revisione della spesa pubblica, senza mai trascurare il monitoraggio dei debiti e dei crediti, con riferimento alla loro formazione, estinzione e ai tempi medi di pagamento.

Al fine di identificare il flusso informativo idoneo a garantire il funzionamento del controllo stesso, nonché di verificare le finalità ad esso attribuite e di individuare eventuali responsabilità organizzative, è necessario porre in essere alcune azioni propedeutiche per ciascun controllo - quali: 1. precisazione delle finalità e dell oggetto del controllo; 2. precisazione dei risultati attesi (funzione di indirizzo); 3. individuazione delle attività necessarie (compiti di gestione); 4. individuazione dei centri di responsabilità e dei soggetti coinvolti; 5. individuazione delle implicazioni contabili (finanziarie, economiche e patrimoniali); 6. precisazione dei tempi per lo svolgimento delle attività; 7. precisazione delle modalità del controllo da svolgere; 8. individuazione dei tempi e dei destinatari degli esiti dei controlli.

Lo schema di relazione sull adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni assume un impostazione a valenza essenzialmente ricognitiva, diretta a registrare la presenza di eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile. La sua riformulazione, rispetto a quella approvata con la richiamata delibera n. 4/2013 dalla Sezione delle autonomie, tiene anche conto, dell esperienza applicativa dei precedenti due referti semestrali del 2013, nonché della diversa periodicità e perciò lo schema di relazione in esame risulta semplificato, rispetto alla prima stesura del 2013, conservando una sola sezione, che, introdotta da una sintetica ricognizione sull organizzazione del sistema dei controlli interni, risulta articolata nei seguenti punti: 1. il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 2. il controllo di gestione; 3. il controllo strategico; 4. il controllo sugli equilibri finanziari; 5. il controllo sugli organismi partecipati; 6. il controllo sulla qualità dei servizi.

Pur essendo stata assicurata agli enti locali ampia autonomia organizzativa e di scelta delle soluzioni più adatte per l implementazione di un adeguato sistema di controlli interni, il legislatore ha ritenuto, tuttavia, di sottolineare le finalità precipue delle diverse tipologie di controlli ed anche del controllo di regolarità amministrativa e contabile. L art.147, comma 1, infatti, ha individuato le finalità essenziali del controllo di regolarità, volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa. Come per le altre tipologie di controlli interni, anche per i controlli di regolarità amministrativa e contabile, in ottemperanza al principio della programmazione, che, ai sensi dell art. 151 del TUEL, deve ispirare l intera gestione, l Ente è tenuto a dotarsi di un idonea organizzazione, analizzando e pianificando, a priori, le finalità da perseguire, gli obiettivi attesi, anche in termini di superamento di criticità riscontrate nell azione amministrativa, nonché le modalità operative, le griglie di valutazione da applicare, le tempistiche per lo svolgimento delle procedure di controllo e le risorse da dedicare.

Per quanto riguarda, altresì, i soggetti direttamente coinvolti nell organizzazione e nel funzionamento dei controlli, il legislatore per la fase preventiva di formazione degli atti, ha individuato nei responsabili dei singoli servizi, che hanno adottato i provvedimenti, i soggetti tenuti a rilasciare il parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell azione amministrativa, mentre la competenza a rilasciare il visto attestante la copertura finanziaria spetta, com è noto, al responsabile del servizio finanziario, che emette anche il parere di regolarità contabile. per lo svolgimento delle procedure di controllo e le risorse da dedicare.

Nella fase successiva all adozione degli atti il Segretario comunale è chiamato a dirigere il controllo di regolarità da svolgersi secondo i principi generali di revisione aziendale, sulla base di modalità stabilite dall Ente. A tale proposito, deve sottolinearsi l opportunità di un eventuale affiancamento al Segretario, soprattutto negli enti di maggiori dimensioni, di una struttura che possa coadiuvarlo nel compito di direzione istituzionalmente attribuitogli e che si occupi, fra l altro, della definizione delle griglie di valutazione, nonché dell individuazione delle motivate tecniche di campionamento, sulla base delle quali scegliere le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti da sottoporre a controllo. Aspetto quest ultimo che dovrà essere adeguatamente approfondito, anche alla luce dei criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare l utilizzo di tecniche di natura non statistica e non probabilistica.

Invero, appare fondamentale per un corretto espletamento del controllo di regolarità, la scelta degli atti da sottoporre a verifica, in modo da consentire all amministrazione di monitorare con particolare attenzione i settori di attività che, per numero di irregolarità e per criticità riscontrate, possano considerarsi per così dire sensibili. Il feed-back atteso deve potersi sostanziare nell evidenziazione di criticità emergenti dall interpretazione di disposizioni normative (che rendano necessaria l emanazione di circolari esplicative da parte del Segretario comunale), nell individuazione di criticità di carattere organizzativo, relative, anche, all affidabilità delle procedure informatiche utilizzate ed, infine, a fronte del reiterarsi di irregolarità, nell adozione di direttive volte a prevenire il ripetersi delle stesse.

Con riferimento al sistema del controllo di gestione, la riforma dei controlli interni degli enti locali attuata con il d.l. n. 174/2012, non ha apportato modifiche di rilievo al preesistente quadro legislativo. Sostanzialmente, oggi viene richiesto alle amministrazioni pubbliche, in termini di completezza rispetto alla precedente versione della norma, che il controllo di gestione sia strumentale alla ottimizzazione non solo del rapporto tra risorse impiegate (ex costi ) e risultati, ma anche del rapporto tra obiettivi e azioni realizzate.

Nel sistema degli enti locali, l aspetto qualificante del controllo di gestione è quello di monitorare gli obiettivi di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica (o del Documento Unico di Programmazione ai sensi della riforma ex d.lgs. n. 118/2011, novellata dal d.lgs. n. 126/2014) e gli obiettivi gestionali di cui al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), i quali altro non sono che una articolazione dei primi, al fine di esprimere valutazioni sull efficacia (grado di raggiungimento dell obiettivo programmato), sull efficienza (assorbimento di risorse per il raggiungimento dell obiettivo) e, quindi, in termini complessivi, sulla economicità della gestione.

Un sistema di controllo di gestione, utile guida per la direzione e consapevolezza dell andamento gestionale, non può prescindere dall impiego di adeguati strumenti tecnico-contabili quali: 1. il budget, che per gli enti locali può essere rappresentato dal PEG; 2. la contabilità analitica, fondata su un adeguata e sistematica contabilità generale economico - patrimoniale; 3. l analisi di bilancio, con gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; 4. il benchmarking; 5. il sistema di reporting.

Elemento propedeutico all introduzione del controllo strategico è la linea di azione che l Ente intende perseguire e che va declinata in obiettivi strategici (volti a tradurre in termini oggettivi e misurabili le promesse elettorali) e in azioni strategiche (utili a trasformare le linee strategiche in azioni misurabili e trasparenti). Queste ultime devono essere programmate rispetto ad almeno quattro prospettive: 1. economico-finanziaria; 2. dell organizzazione dei processi interni; 3. dell innovazione e sviluppo; 4. degli stakeholders e comunità, in termini di politiche pubbliche locali da realizzare e funzioni fondamentali da esercitare in riferimento ai bisogni da soddisfare.

In relazione ad ogni azione strategica sarà necessario definire le azioni attese, nonché gli indicatori e output attesi. Solo attraverso la definizione di questi elementi è possibile addivenire ad un compiuto monitoraggio delle azioni strategiche e, conseguentemente, ad un efficace controllo strategico, all esito del quale può rendersi necessario adottare una delibera di modifica dell attuazione dei programmi.

Il controllo sugli equilibri finanziari impone il monitoraggio costante degli stessi non solo con riguardo all Ente, ma anche con riferimento al Gruppo Ente Locale, tenuto conto della influenza dell andamento economico-finanziario dei vari organismi partecipati. Tale prescrizione, introdotta dal legislatore del 2012, al comma 2 dell art. 148-bis del TUEL, si inserisce nell ambito del rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali esercitato ai sensi dell art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005. Il legislatore ha fissato i parametri entro cui la Corte dei conti, in sede locale, deve scrutinare gli atti, a fronte dei noti principi costituzionali del rispetto dei limiti all indebitamento, della sua sostenibilità e dell assenza di irregolarità che pregiudichino gli equilibri.

Le norme regolamentari dell Ente devono disciplinare il controllo sugli equilibri finanziari in ottemperanza alle previsioni di cui all art. 147-quinquies del TUEL, che tra l altro esalta l attività di coordinamento e di vigilanza del responsabile del servizio finanziario e l attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi, al fine di garantire la costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche nell ottica della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. Per il controllo degli equilibri finanziari di bilancio, sia di competenza, sia di cassa, vanno coinvolti tutti i soggetti che esercitano poteri di carattere gestionale in termini di reperimento di risorse finanziarie e di relativo impiego delle stesse (dirigenti di tutti i settori, tutti i responsabili dei servizi comunque individuati). In questo contesto il responsabile del servizio economico finanziario si pone in posizione di coordinamento e vigilanza di contenuto generale rispetto all azione puntuale di controllo dei vari responsabili dei servizi.

Il controllo sugli organismi partecipati deve essere finalizzato a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi affidati agli stessi, in conformità al comma 6 dell art. 170 TUEL, sia in termini di bilancio sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio affidato o comunque gestito. L aspetto di maggior rilievo del sistema delineato dal combinato disposto degli art. 147 e 147- quater, è rappresentato dalla esigenza di attivare un sistema informativo che garantisca un flusso costante e strutturato di informazioni dirette a conoscere lo stato reale della gestione, non solo dell Ente, ma anche degli organismi partecipati. L Ente deve avere piena consapevolezza dello stato dei rapporti finanziari infra-gruppo; della situazione contabile, della gestione e dell assetto organizzativo dell organismo.

L Ente locale deve anche garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, definendo le metodologie impiegate per misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell Ente, secondo i criteri di graduale applicazione previsti dalle norme. La qualità in generale dell azione amministrativa può essere espressa da quattro prospettive: a) efficienza ed economicità interna; b) efficacia dei servizi rivolti all utenza; c) integrità e rispetto delle funzioni di garanzia e trasparenza della azione amministrativa; d) adeguatezza nella gestione del territorio e nel soddisfacimento dei bisogni diffusi.