I giochi promozionali
1 Introduzione Il fenomeno dei giochi promozionali viene disciplinato nel 2000 dall Unione Europea, con l intento di favorire la diffusione dei servizi della società dell informazione. A supporto delle iniziative degli operatori commerciali, viene prevista la possibilità di incentivare la vendita di prodotti e l erogazioni di servizi, offerti tramite piattaforme dedicate al commercio elettronico, attraverso l utilizzo di giochi elettronici la cui finalità è quella di accumulare punti da utilizzare per effettuare acquisti. L iniziativa non ha portata innovativa, poichè già da tempo è previsto dagli ordinamenti degli Stati Membri dell Unione Europea, il ricorso a giochi ed operazioni a premi per incentivare il consumo; la novità risiede unicamente nello spostamento dell attenzione sul mezzo tecnologico attraverso il quale offrire prodotti e servizi ed incentivare il consumatore mediante la partecipazione al gioco promozionale.
Uno strumento legislativo che ben si adatta alla crescente informatizzazione delle imprese e dei consumatori, ormai ben più propensi, per determinate tipologie di prodotti, ad effettuare acquisti su Internet piuttosto che nei negozi tradizionali. In Italia il fenomeno dell incentivo al consumo tramite giochi è parzialmente disciplinato dal DPR 430/2001, che già prevede la possibilità, per gli operatori commerciali, di organizzare operazioni e concorsi a premio che abbiamo come obiettivo di incentivare il consumo di determinati prodotti o favorire la conoscenza di marchi ed imprese. Ne sono un noto esempio le operazioni di raccolta punti operate da supermercati e distributori di carburanti, che ricollegano al consumo generico dei prodotti offerti l attribuzione di punti al consumatore, utilizzabili successivamente per l acquisto di ulteriori prodotti. Tale tipologia di promozione è affiancata dai concorsi a premi, che per operatività ricordano le lotterie, e si distinguono dalle operazioni già dette poichè non prevedono l attribuzione di premi a chiunque raccolga un determinato numero di punti, ma mettono in competizione di consumatori per raggiungere un determinato obiettivo, ricorrendo a limiti temporali o a strumenti di sorte. Ne sono un esempio i sistemi strappa e vinci o gratta e vinci, in cui la cessione del tagliando al consumatore avviene in modo gratuito, ma solo le combinazioni vincenti consentono di acquisire i premi in palio. Con la Direttiva Europea 2000/31/CE si aggiunge a tali tipologie di incentivo al consumo quella dei giochi promozionali, disponibili tramite strumenti elettronici, che consentono all utente di acquisire punti tramite abilità strategica, fisica o mentale, ovvero mediante semplici algoritmi basati sull esito aleatorio, che attraverso un bilancio interno al software, attribuiscono vincite ai consumatori più fortunati. Lo scopo resta quello di favorire l acquisto di servizi e prodotti da parte del consumatore finale. La direttiva non stabilisce quali tipologie di giochi possano essere utilizzate per la promozione commerciale, ma si limita ad indicare che non devono avere le caratteristiche del gioco d azzardo. Tale passaggio, effettivamente non molto chiaro e più adatto ad un ordinamento di tipo anglosassone, ha generato nel tempo diversi equivoci interpretativi, soprattutto in Italia, paese nel quale la crescita del gioco controllato dallo Stato è stata tale, negli ultimi anni, da portare il settore a costituire una parte importante del gettito fiscale e del prodotto interno lordo. 2
2 L interpretazione Dopo una prima introduzione ad opera di alcuni operatori commerciali lungimiranti, passata per lo più inosservata, i giochi promozionali hanno iniziato a costituire un importante strumento di incentivazione degli acquisti negli ultimi anni del decennio appena trascorso, attirando l attenzione delle Forze dell Ordine e della Magistratura, ma soprattutto dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, cui nel frattempo erano state demandate le competenze in materia di giochi riservati allo Stato e ai suoi concessionari. Numerose pronunce hanno confermato, nel corso degli anni, la liceità dei giochi promozionali, sia in sede penale che amministrativa. In sostanza, l operatore commerciale che, nell ambito dell Unione Europea, vuole incoraggiare la vendita dei propri prodotti e la fruizione dei propri servizi, deve attenersi all unica regola di lasciar utilizzare il punteggio eventualmente acquisito dal cliente esclusivamente per l acquisto di beni e servizi, con divieto di conversione in denaro.
Anche nell Ordinamento Italiano tale impostazione coincide con le prescrizioni in materia di gioco d azzardo, che presume non solo la posta pecuniaria, per la rilevanza penale del fenomeno, ma soprattutto la finalità lucrativa, ossia l intento del giocatore di incrementare la propria sfera patrimoniale. Nel caso dei giochi promozionali, occorre più correttamente individuare il fine perseguito dal cliente con quello di profitto, al fine di non effettuare ulteriori esborsi di denaro per acquisire beni e servizi dei quali, altrimenti, dovrebbe sostenere integralmente il costo. Tale sostanziale differenza impedisce la compresenza degli elementi costitutivi del reato di gioco d azzardo, ben delineati dall art. 721 del Codice Penale e richiamati sia dall art. 4, Legge 401/1989, che dall art. 110 Tulps, nell individuare le condotte che, non rientrando nel novero di quelle espressamente autorizzate dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, costituiscono illecito penalmente o civilmente rilevante. Tra le suddette condotte non è in alcun modo disciplinata la fattispecie dei giochi promozionali, che devono quindi intendersi estranei alla complessa disciplina del gioco riservato allo Stato. Una norma che, peraltro, impedisse il legittimo esercizio del gioco promozionale, dovrebbe intendersi in contrasto con l Ordinamento Comunitario, e quindi indurre il Giudice, chiamato a valutarla, a procedere alla sua disapplicazione. Emergerebbe, infatti, una evidente contrapposizione tra la suddetta norma e la Direttiva Europea n. 2000/31/CE, anche in relazione ai principi di cui agli artt. 43 e 49 del trattato, relativi alla libera circolazione delle merci e dei servizi, nonchè in relazione al principio di adeguamento all Ordinamento Comunitario contenuto nell art. 117 della Costituzione Italiana. Premesso quanto sopra, in ordine alla non riconducibilità dei giochi promozionali alla disciplina già esistente in materia di giochi, è opportuno sottolineare come tale interpretazione sia stata nel tempo avallata da numerose pronunce, sia degli organi amministrativi preposti al controllo del settore dei giochi, sia degli organi giudiziari. Numerosi provvedimenti testimoniano l impostazione data alla materia dalle Autorità Amministrative e Giudiziarie chiamate a decidere nel merito sulla liceità del commercio elettronico assistito dai giochi promozionali. Peraltro, nei casi in esame, si trattava di apparecchi multimediali installati all interno di esercizi pubblici e locali commerciali, quindi in ambienti in cui, notoriamente, sono presenti apparecchi da intrattenimento collegati alla rete telematica dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 4
Stato. La similitudine tra i giochi promozionali e quelli disponibili su alcune tipologie di apparecchi dell AAMS possono indurre le Forze dell Ordine a ritenere i primi in concorrenza con i secondi, anche se poi la differenza emerge chiaramente nelle modalità di accesso ai giochi (tramite la piattaforma di commercio elettronico, nel primo caso, direttamente, nel secondo) e di erogazione delle vincite (che nel primo caso sono costituite da punti utilizzabili per ulteriori acquisti e non convertibili in denaro, mentre nella seconda ipotesi sono rappresentate da denaro contante). Uno degli ultimi Tribunali a pronunciarsi sulla liceità dei giochi promozionali a supporto del commercio elettronico è stato quello di Catania, che con Ordinanza del 16.12.2011 ha evidenziato come i giochi promozionali costituissero solo un accessorio all attività di commercio elettronico, affermando nel contempo la piena legittimità dell attività dell operatore austriaco in Italia, sulla base dei principi del mutuo riconoscimento della licenza commerciale di altro Stato membro. Con successiva Ordinanza del 12.01.2012 il medesimo Tribunale ha riaffermato la liceità della condotta, evidenziando anche l impossibilità di ricondurre gli apparecchi alla diversa tipologia di cui all art. 110 Tulps, ed escludendo la sussistenza del reato di gioco d azzardo. Un ragionamento analogo aveva portato ad esprimere le stesse valutazioni, nei mesi precedenti, i Tribunali di Prato (14.11.2011), Frosinone (17.10.2011), Pistoia (13.10.2011), Ascoli Piceno (20.05.2011). La fattispecie in esame è estranea all attività di raccolta di giochi o scommesse, trattandosi piuttosto di commercio elettronico disciplinato dalla Direttiva 31/2000 CE ed esercitabile nel territorio italiano ai sensi del D.Lgs. 114/1998. Benchè la normativa italiana non preveda la categoria dei giochi promozionali, ciò non è sufficiente ad escludere la possibilità di utilizzarli per promuovere i servizi della società dell informazione. Ogni piattaforma che metta a disposizione dell utente una soluzione per l accesso ad Internet, per gli acquisti on line, per ser vizi diversi come r icar ic he t elef onic he, micropagamenti, acquisto di trasmissioni satellitari, è lecita poichè attraverso di essa qualsiasi imprenditore può esercitare l attività di commercio elettronico. Ne consegue che se la Direttiva Europea prevede la possibilità di suppor tare tali attività con giochi promozionali, all operatore comunitario non può essere impedito di esercitare l attività di commercio elettronico in forza della licenza rilasciata dallo Stato d origine, conformemente ai principi di libero stabilimento e libera prestazione di servizi in ambito comunitario. Il predetto 5
titolo è equipollente ad ogni altro analogo titolo rilasciato nell ordinamento italiano in forza del principio del mutuo riconoscimento. E quindi anche l utilizzo di giochi di tipo promozionale è da considerarsi lecito ai sensi della Direttiva 31/2000, poichè ogni norma in contrasto con essa soccomberebbe per la primazia del diritto comunitario su quello nazionale, prevista dall art. 117 Cost. Sul gioco a fini promozionali, la predetta direttiva comunitaria precisa che l esclusione dei giochi dalla portata della direttiva stessa è limitata ai giochi di fortuna, lotterie e scommesse, che comportino una posta pecuniaria, non riferendosi, invece, ad altre fattispecie consentite, quali gare promozionali o giochi (la direttiva non precisa alcunchè in ordine al carattere aleatorio o alla componente di abilità). Ne consegue che l operatore comunitario può promuovere beni e servizi avvalendosi di giochi o gare promozionali, purchè l eventuale premio sia finalizzato in via esclusiva ad acquistare gli stessi beni o servizi posti in vendita. Del resto, allo stesso principio soggiace la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al DPR 430/2001, che esclude la possibilità di pagare vincite in denaro e prevede, invece, che i premi siano costituiti da prodotti di comune commercio. Non si comprende, pertanto, la ragione per la quale potrebbe una compagnia petrolifera utilizzare la tecnica del gratta e vinci per promuovere la vendita di carburante e non potrebbe un azienda inglese promuovere l acquisto di ricariche telefoniche internazionali offrendo giochi promozionali tramite Internet. Attraverso un qualsiasi strumento di pagamento (elettronico o cartaceo) il cliente può caricare punti sul proprio conto ed utilizzarli per fare shopping on line e/o partecipare ai giochi presenti nella piattaforma software disponibile sul sito dell operatore commerciale. Sugli apparati installati presso i partner commerciali non sono presenti dati di alcun tipo, nè schede di gioco. Le eventuali vincite possono essere utilizzate per l acquisto dei prodotti e servizi disponibili sulla piattaforma, e non sono convertibili in denaro, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia. Alle stesse determinazioni sono pervenuti alcuni Uffici Regionali dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che, con distinti provvedimenti del 30 maggio 2011 (Bologna), 20 dicembre 2011 (Palermo) e 28 dicembre 2011 (Lecce), hanno evidenziato come gli apparecchi dedicati al commercio elettronico, ancorchè assistiti da giochi promozionali, non rientrino nella categoria di cui all art. 110 Tulps, disponendo il dissequestro operato dalle Forze dell Ordine. 6
3 Il parere L introduzione di una piattaforma di commercio elettronico all interno di un locale commerciale non presenta particolari criticità, a condizione che siano rispettate le rigide procedure di utilizzo del sistema e, soprattutto, dei giochi promozionali, che sono un semplice incentivo alla vendita dei prodotti disponibili on-line e non un surrogato di apparecchi da intrattenimento.
Numerose catene dispongono già di piattaforme dedicate al commercio elettronico, che al momento hanno catalizzato l attenzione degli utenti e degli investitori sull intrattenimento musicale, sull accesso ad Internet e sulla fruizione dei servizi a pagamento (ricariche telefoniche, trasmissioni televisive criptate, pagamento del bollo auto o delle bollette, ecc.), nel pieno rispetto delle norme europee ed italiane in materia. le ipotesi di un servizio aggiuntivo offerto da una struttura che traccia e contabilizza ogni operazione posta in essere dal proprio cliente, e la partecipazione ai giochi da parte di soggetti minorenni è impedita dal necessario utilizzo di un documento di identità o di una carta di credito per completare la registrazione e le successive transazioni. L introduzione di una piattaforma dedicata ai giochi promozionali, attraverso i quali i clienti potrebbero beneficiare esclusivamente di punti premio da utilizzare per l acquisto di ulteriori beni e servizi, indubbiamente rientrerebbe nell ambito dell incentivazione al consumo. Occorre peraltro evidenziare che l ambiente dell esercizio pubblico e la consueta compresenza di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, dovrebbero dissuadere gli avventori da un utilizzo dei giochi promozionali difforme da quanto richiesto dalla normativa. L esercente deve attenersi scrupolosamente al regolamento dell iniziativa premiale, ed informare il cliente dell impossibilità di convertire i punti-acquisto in denaro, operazione peraltro preclusa dal dispositivo. Il rischio di infiltrazione criminale e di canalizzazione del gioco su circuiti non controllabili certamente non rientra tra 8
4 Appendice normativa
DPR 430/2001 Art. 2 - Concorsi a premio. 1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende: a) dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte; b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi; c) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni; d) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi. Art. 3 - Operazioni a premio. 1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall'acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono: a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico; b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio. 2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all'acquirente di uno o più prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto. Art. 4 - Premi. 1. I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del codice civile, suscettibili di valutazione economica, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva, escluso il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. I premi, inoltre, sono costituiti anche da giocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali. Codice Penale Art. 721 - Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco. Agli effetti delle disposizioni precedenti: sono giuochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria. Legge 401/1989 Art. 4 - Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'unione italiana per l'incremento delle 10
razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l arresto da tre mesi a un anno o con l ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda euro 51 a euro 516. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 a euro 516. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. R.D. 773/1931 Art. 110-1. (art. 108 T.U. 1926) - In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. 2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 11
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. 6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; a-bis) con provvedimento del Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a). b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. 7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; b) (abrogato); c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione 12
all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. 7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004. 8. (abrogato). 8-bis. (abrogato). 9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio. 9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso. 9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. 9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. 13
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88. 11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. 14