CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO



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SERVIZIO APPALTI CONTRATTI - ASSICURAZIONI DEMANIO E PATRIMONIO Via Irno, 63 84135 SALERNO Tel. 089/667417 Fax 089/667418 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA R.C.A. E INFORTUNIO DEL CONDUCENTE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO 1

DEFINIZIONI Amministrazione: Assicurato: Assicurazione: Contraente: Garanzia: Comune di Salerno; Comune di Salerno; il contratto di assicurazione; Comune di Salerno; il singolo rischio coperto dall Assicurazione; Indennizzo: Infortunio: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro all Assicurato e/o Beneficiario; l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente, oppure una inabilità temporanea; Invalidità permanente: la perdita della capacità generica ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla propria professione (invalidità assoluta), o la riduzione irrimediabile e definitiva della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo (invalidità parziale). Legge: la Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e s.m.i., sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli a motore e natanti; Morte: Polizza: Premio: il decesso della/e persona/e assicurata/e; il documento che prova l assicurazione; la somma dovuta dal Contraente alla Società; Regolamento: il Regolamento di esecuzione della predetta Legge 990/1969 e s.m.i.; Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro; 2

Rischio: Scoperto: la probabilità che si verifichi un sinistro; percentuale di danno indennizzabile che l Assicurato mantiene a proprio carico per ogni sinistro, con un minimo eventualmente pattuito; Sinistro: Società: il verificarsi di fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; l Impresa di Assicurazioni 3

VALGONO PER LA PRESENTE POLIZZA LE CONDIZIONI IN SEGUITO SPECIFICATE AD INTEGRAZIO- NE E/O MODIFICHE CHE PREVALGONO SU QUELLE RIPORTATE NELLO STAMPATO COSTITUENTE LA POLIZZA TIPO DELL AGGIUDICATARIA CONDIZIONI BANDO DI GARA ART. 1 L Amministrazione Comunale intende garantirsi contro i rischi della R.C.A. del parco autoveicolare previo istituzione del LIBRO MATRICOLA - L. 24/12/69 n 990 e S.M.I., infortunio del conducente e dei terzi trasportati il tutto disciplinato dal presente Capitolato Speciale, nonché dalle vigenti norme in materia che, espressamente si richiamano e si integrano. ART. 2 La spesa, quale risulterà in sede di aggiudica definitiva è finanziata con fondi ordinari di bilancio. ART. 3 Nel caso in cui la Compagnia partecipante alla gara vorrà avvalersi della coassicurazione, dovrà ritenere una quota non inferiore al 60% del rischio confermando in sede di gara l impegno a comunicare ad eventuale avvenuta aggiudica, il piano di riparto del rimanente 40%, con indicazione delle compagnie e delle relative percentuali escludendo da tale atto quelle partecipanti alla gara, singolarmente o temporaneamente associate. L Amministrazione Comunale si riserva di esprimere il proprio gradimento ad avvenuta presentazione del piano di riparto. L aggiudicataria rimarrà, comunque, unica responsabile nei confronti sia dell Amministrazione appaltante che dei terzi interessati relativamente al risarcimento dei sinistri oggetto della presente gara. ART.4 Il premio annuale offerto, da corrispondersi in n.2 semestralità esclusivamente intese quanto a modalità di pagamento, dovrà essere esposto sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza tra le due indicazioni sarà ritenuta valida l indicazione più conveniente per l Amministrazione appaltante. La garanzia assicurativa decorre dalla data indicata dalla stazione appaltante a seguito di semplice comunicazione dell avvenuta aggiudica, restando inteso che l ente provvederà al pagamento del premio entro 60 (sessanta) giorni da tale data. 4

CONDIZIONI DI POLIZZA ASSICURATIVA ART.1 - DURATA CONTRATTUALE La durata contrattuale decorrerà dalle ore 24,00 del 31/05/2011 e sino alle ore 24,00 del 31/05/2013 (2 anni), con rescindibilità annuale e preavviso da ambo le parti di 90 giorni. L Amministrazione Comunale alla scadenza del secondo anno, con preavviso di 180 giorni, si riserva la facoltà di far ricorso all art.57 comma 5. lett. b) della L.163/06. ART.2 RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali che verranno interpretate in maniera più favorevole all Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per l Assicurazione della Responsabilità Civile Veicoli a Motore nel testo vigente. Per le controversie riguardanti l applicazione del presente contratto, è competente l Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l Amministrazione. ART.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO Il pagamento del premio, comprensivo degli oneri fiscali posti a carico dell assicurato, sarà corrisposto alla società o all ufficio all uopo incaricato in rate semestrali: a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, il premio convenuto; b. entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso; c. entro 90 giorni dalla presentazione dell appendice, il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza. Il premio si intende pagato nel momento in cui l Amministrazione notifica (a mezzo fax, raccomandata o altro, la documentazione comprovante il mandato irrevocabile di pagamento del premio (salvo buon fine del medesimo). Trascorsi i termini sopra indicati, l assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute. E facoltà dell Assicuratore concedere, in situazioni particolari e dietro specifica richiesta scritta dell Ente, deroghe alle scadenze temporali citati nel presente articolo. Tali eventuali deroghe ove concesse si riferiranno alla sola scadenza imminente e non costituiranno precedente per il futuro. Nulla è dovuto alla Compagnia a titolo di interessi e a qualsivoglia altro titolo per eventuali ritardi nel pagamento dei premi successivamente alla trasmissione (a mezzo fax, raccomandata o altro) della documentazione di cui all art. 185, 1 del T.U.E.L. n. 267/2000. Ai sensi dell art. 5, comma 1 del D.Lgs. 231/2002, in caso di ritardo nel pagamento, il saggio di interesse è determinato in conformità di quanto previsto e disposto dall art. 1284 c.c.. 5

Art. 4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA La Società dichiara di rinunciare nei confronti dell Amministrazione e dei dipendenti della stessa, salvo il caso di dolo, all azione di surroga che possa competerle ai sensi dell art. 1916 C.C. Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE L Assicurazione ha validità nei seguenti territori: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Unione Europea, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco e Principato di Andorra, nonché negli altri stati indicati dalla Carta Verde che la Società è tenuta a rilasciare ad ogni emissione di certificati e contrassegni. Le garanzie del presente contratto operano secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali riguardanti la RC Auto obbligatoria, ferme restando le maggiori garanzie previste in polizza. La durata e l efficacia della Carta Verde è vincolata all effetto della polizza di base. ART. 6 - BUONA FEDE La mancata comunicazione da parte dell Amministrazione di eventuali circostanze che comportino aggravamento del rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni rilasciate all atto della stipula del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento, purché non siano avvenute con dolo. ART. 7 - IMPOSTAZIONI DEL CONTRATTO - LIBRO MATRICOLA L assicurazione di cui al presente contratto ha per base un LIBRO MATRICOLA in cui verranno inclusi i veicoli da garantire inizialmente e successivamente all accensione del contratto medesimo, purché esista un interesse assicurabile da parte dell Amministrazione e a condizione che rappresentino l intero parco veicoli di proprietà del Contraente. Tale Libro Matricola riporterà per ciascun veicolo per cui siano necessari ai fini della tariffazione i seguenti dati: - marca e modello; - numero di targa / telaio; - tipo veicolo; - cavalli fiscali/ potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico; - anno di prima immatricolazione; - massimale assicurato per la RCA, e capitale per Incendio/Furto e altre garanzie, ove presenti; - tariffa RCA applicata e Classe di Merito Universale (C.U.); - data di inclusione (se successiva alla stipula del contratto) ed eventuale data di esclusione. Il premio per ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/365 per ogni giorno di garanzia prestato (intero o parziale). In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l Amministrazione ne darà comunicazione scritta alla Società che si impegna 6

a dare efficacia alla copertura assicurativa, od alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione. Qualora l Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l eventuale quota di premio non percepita. Il premio per i veicoli inseriti in corso di durata della presente polizza verrà calcolato in base alla tariffa in vigore all atto della stipula o del contratto. Per le inclusioni di veicoli in corso di contratto, il premio verrà computato dal giorno di richiesta dell inclusione fino alla scadenza dell annualità di polizza. Per le esclusioni di veicoli in corso di contratto, verrà calcolato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra la richiesta di esclusione e restituzione del certificato e contrassegno di assicurazione e la scadenza dell annualità assicurativa, nelle seguenti fattispecie: vendita, distruzione, demolizione, furto, esportazione definiva. Al termine di ogni anno assicurativo, la Società calcolerà le regolazioni premio attive e passive in base alle modifiche applicate in corso d anno al Libro Matricola. Le Parti devono adempiere alla regolazione attiva/passiva entro gg. 90 dal momento in cui la Società presenta apposita appendice di regolazione. Qualora la Contraente non provveda al pagamento della regolazione di premio eventualmente richiesta dalla Società entro il termine sopra stabilito, viene fissato un ulteriore termine di gg. 30 e trascorso inutilmente tale ultimo periodo, la Società si riserva il diritto di esercitare rivalsa presso l Amministrazione per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione premi è riferita. ART. 8 - RAPPORTO SINISTRI La Società si impegna a fornire una evidenza sinistri aperti dalla data di stipula del contratto assicurativo, con cadenza annuale. Tale rapporto sinistri dovrà indicare: nome/ragione sociale del danneggiato, data di accadimento, tipologia (danni a persone e/o cose), importi liquidati e/o riservati, eventuale data di liquidazione/rifiuto di liquidazione del danno, esito (pagato, riservato, senza seguito, etc..) 7

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ART. 9 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per: A)la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA: 1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modificazioni ed integrazioni e regolamento di esecuzione, attuato secondo le vigenti regole tariffarie, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano convenute per capitali, interessi e spese, a titolo di risarcimento danni a persone e/o cose involontariamente cagionati a terzi a seguito della circolazione dei veicoli assicurati dal presente contratto. L assicurazione, tra l altro, si estende anche alla copertura di danni cagionati a terzi in aree private. 2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dai veicoli, come meglio specificato alla lettera E); 3. Nel caso in cui i veicoli assicurati siano rimorchi, la presente assicurazione vale solo per il c.d. rischio statico, vale a dire per i danni cagionati a terzi dal rimorchio solo se staccato dalla motrice, ivi compresi i danni da manovre a mano. Sono ricompresi i danni da vizi di costruzione e da difetti di manutenzione, con esclusione dei danni a persone occupanti il rimorchio medesimo. B) Carico e scarico È ricompresa nella presente polizza la copertura per la responsabilità del Contraente e se persona differente del Committente, in conseguenza di danni involontariamente cagionati a terzi da operazioni di carico e scarico sul veicolo e/ o rimorchio assicurati, a condizioni che tali manovre non siano eseguite con mezzi e dispositivi meccanici ed esclusi i danni alle cose trasportate e alle cose in consegna. Restano in questa garanzia escluse dal novero di Terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle citate operazioni di carico/scarico. C) Terzi trasportati su autocarri Sono ricompresi nella garanzia i danni cagionati a Terzi trasportati sugli autocarri dell Assicurato, in base alle modalità previste dalla carta di circolazione. D) Merci pericolose Sono ricompresi nella garanzia i veicoli adibito al trasporto di merci pericolose e infiammabili in genere, gas, materie esplosive, sempre che la destinazione d uso di tali veicoli coincida con quanto previsto dal libretto di circolazione. E) RC dei trasportati La Società assicuratrice garantisce la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per danni (capitale, interessi e spese) involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione. Restano esclusi i danni al veicolo stesso e a cose in consegna e/o custodia dell Assicurato e dei trasportati. 8

Tale garanzia viene prestata con il limite di 750.000,00 per sinistro.tale garanzia è subordinata alla validità della copertura base RC Auto e fermo il massimale specifico sopra indicato opera in base alle condizioni generali di assicurazione che regolano la garanzia R.C. Auto medesima. Restano esclusi in ogni caso i danni cagionati in conseguenza della partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive, nonché a prove ufficiali e a verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti di dette gare. ART. 10 - ESTENSIONI DI GARANZIA L assicurazione comprende i danni: - causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private; - sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l ausilio di mezzi meccanici. ART. 11 - MASSIMALI E CAPITALI ASSICURATI - CRITERI DI LIQUIDAZIONE L ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità: a) per i danni di cui alle lettere A) B) C) D) E) dell art. 9 Oggetto dell assicurazione, salvo quanto diversamente e specificamente normato, la somma che l Amministrazione deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell importo quale massimale unico per sinistro: a1) 5.000.000,00 per autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi a2) 5.000.000,00 per autobus e autocarri ART. 12 - GARANZIE AGGIUNTIVE - MASSIMALE unificato (per sinistro, per persone, per cose/animali) su R.C.A., relativamente a ciascun sinistro, per autobus ed autocarri - MASSIMALE unificato (per sinistro, per persone, per cose/animali) su R.C.A., relativamente a ciascun sinistro, per autoveicoli, motoveicoli, altri mezzi - SOMME ASSICURATE per la garanzia Infortuni del Guidatore 5.000.000,00 5.000.000,00 Morte: 110.000,00 Inv. Perm.: 110.000,00 ART. 12.A - INFORTUNI DEL CONDUCENTE La copertura assicurativa si riferisce agli infortuni avvenuti in occasione della guida di veicoli per ragioni di servizio per conto della Amministrazione; sono compresi gli infortuni subiti durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del veicolo, le operazioni di rifornimento del veicolo e ogni altra operazione ad esse assimilabile. 9

1. In caso di infortunio mortale la Società liquiderà ai beneficiari (specificati dall assicurato o, in mancanza, ai suoi eredi legittimi e/o testamentari) un importo pari a quello indicato per questo caso nella scheda di conteggio allegata al presente capitolato. In caso di morte presunta dell assicurato, l importo indicato per il caso morte verrà liquidato dopo che siano trascorsi sei mesi dalla avvenuta presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 C.C., e ciò anche se il corpo dell assicurato non è stato ritrovato ma si presume che il decesso sia avvenuto a seguito di infortunio; rimane altresì inteso che qualora la Società abbia pagato l indennità dovuta e dopo ciò risulti che l assicurato sia vivo, la stessa avrà diritto alla restituzione della somma liquidata ed a restituzione avvenuta l assicurato potrà far valere i propri diritti nel caso di eventuale invalidità permanente. 2. I n caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente, la determinazione dell indennità avverrà: a) valutando il grado di invalidità tramite accertamenti medici e sulla base delle tabelle di valutazione di cui all all. 1 del DPR n. 1124/65 in vigore fino al 24/07/2000; b) determinando e liquidando l indennità nella misura pari: all importo indicato per questo caso nella scheda di conteggio del premio, qualora l evento abbia per conseguenza una invalidità permanente assoluta; all importo ottenuto applicando il grado di invalidità accertato all importo spettante per il caso di invalidità permanente assoluta, qualora l evento abbia per conseguenza una invalidità permanente parziale. La Società, qualora abbia liquidato o comunque offerto in misura determinata l indennizzo per la invalidità permanente da infortunio e l assicurato sia deceduto entro due anni dall evento, ed in conseguenza di questo, pagherà agli aventi diritto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria, la differenza tra questo e l indennizzo determinato per il caso di morte, se superiore, e nulla richiedendo in caso contrario. Verrà in ogni caso dedotto dall indennizzo quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni stipulate dalla Amministrazione (siano esse facoltative o obbligatorie, e della cui preventiva denuncia l Amministrazione è esonerata), riguardanti gli stessi rischi assicurati mediante la presente estensione (infortuni conducente). 10

CONDIZIONI OPERATIVE DI ASSICURAZIONE ART. 13 - ESCLUSIONI La garanzia Responsabilità Civile non è operante nei seguenti casi: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; b) in caso di documento di guida scaduto se non viene rinnovato entro tre mesi dal sinistro; c) per veicoli adibiti ad uso scuola guida, durante la guida dell allievo, nel caso in cui non vi sia al suo fianco persona abilitata a svolgere ruolo di istruttore in base alla legge vigente; d) per veicoli con targa prova, qualora la circolazione avvenga in violazione delle vigenti disposizioni che ne normano l utilizzo; e) per i danni subiti da terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in base a vigenti disposizione di legge o regolamenti; f) guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti; Nei casi predetti la Società si riserva il diritto di rivalsa per somme (capitale, interessi e spese) che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni all art. 18 L. 24.12.1969 n. 990 e s.m.i. ART. 14 - RINUNCIA ALLA RIVALSA Con riferimento a somme pagate a causa della inopponibilità al terzo delle eccezioni normate dal precedente articolo n. 13, e in sua parziale deroga, la Società rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del conducente al momento del sinistro (o di persone che per lui debbano rispondere), che del Comune di Salerno nei casi citati dalle lettere: a) b) e) f). L operatività della deroga di cui al presente articolo decade qualora l Ente proprietario risultasse a conoscenza delle cause che hanno generato il diritto all azione di rivalsa. ART. 15 - DENUNCIA DEI SINISTRI In caso di sinistro l Assicurato deve: a) far pervenire alla Società avviso scritto mediante lettera raccomandata entro 20 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, contenente: l indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute; b) compiere gli atti necessari per salvaguardare l azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti dall art 1916 Codice Civile; L Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse sopraggiungere. ART. 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEI DANNI In caso di sinistro che riguardi le garanzie di Responsabilità Civile in genere e Ricorso Terzi dell Oggetto dell assicurazione, la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazio- 11

ne è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione. Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con l Amministrazione; in caso di disaccordo, è facoltà dell Amministrazione nominare un legale di sua fiducia, residente nella località in cui ha sede l Autorità Giudiziaria competente, da affiancare al legale della Società. In ogni caso, le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato. Qualora l interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. ART. 17 - MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alla lettera A) dell Oggetto di Assicurazione la Società procederà all indennizzo diretto secondo quanto disposto dall art. 149 del D.P.R. 254/2006 e dall Art. 5 della Legge n. 102/2006 e s.m.i.. ART. 18 - ONERI DI SICUREZZA In considerazione della natura del servizio oggetto di appalto, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I. e pertanto di indicare la stima dei costi di sicurezza, in quanto pari a zero. Tutta la documentazione di gara ivi compreso copia dell elenco costituente il parco autoveicolare comunale potrà essere ritirata presso il Servizio Appalti Contratti e Assicurazioni Via Irno, 63 Tel. 089/667417 667431 Fax 089/667418 o scaricabile dal sito internet dell Ente www.comune.salerno.it sezione Bandi e Concorsi avvisi in scadenza. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO - Avv. Aniello Di Mauro 12