COMUNE DI MASSA MARITTIMA. Polizza INCENDIO e RISCHI CONNESSI



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COMUNE DI MASSA MARITTIMA Polizza INCENDIO e RISCHI CONNESSI PER EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1939 N. 1089 e s.m.i Contraente: COMUNE DI MASSA MARITTIMA Effetto: 31/03/2010 con rateo al 31/12/2010 Scadenza: 31/12/2011 1

ENTI E CAPITALI ASSICURATI: Partite: Capitali assicurati (in Euro): 1) Fabbricati 4.981.670,76 2) Contenuto di interesse storico/artistico Totale capitali assicurati 4.981.670,76 DEFINIZIONI Si intendono richiamate le definizioni delle ultime edizioni dei testi ANIA del ramo assicurativo di riferimento. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Si intendono richiamate le condizioni generali di assicurazione proposte dalla Compagnia ed in uso alla stessa, in quanto conformi nella sostanza alle condizioni generali di assicurazione ANIA e non derogate dalle condizioni particolari. ATTIVITA, CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL RISCHIO, DEFINIZIONI: Part. 1) FABBRICATI Fabbricati o parti di fabbricato, di proprietà del Contraente oppure in locazione, comodato, custodia oppure in uso, anche a terzi, e comunque ove vi sia un interesse da parte del Contraente, situati entro il territorio italiano, adibiti prevalentemente ad uso del Comune di Massa marittima o ad altri usi connessi all'attività comunale o ad altre collegate o non ove, comunque, ci sia un interesse del Comune alla assicurazione. Qualora l'assicurazione fosse prestata sopra singole porzioni di fabbricati, questa copre anche le relative quote di proprietà comuni ad esse relative. I fabbricati possono essere comunque costruiti e sono compresi in garanzia tutti i fissi ed infissi e le pertinenze varie, che vengono considerati immobili per destinazione come, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti del gas, energia elettrica, acqua, illuminazione, televisivi, telematici, recinzioni, tettoie, cancelli, ecc. Sono comunque comprese in garanzia tutte le installazioni fisse ubicate sul territorio comunale quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: capannoni pressostatici e simili, segnaletica stradale, pensiline, pali per l'illuminazione, ecc. Resta inteso che per l'individuazione degli enti assicurati si farà riferimento alle scritture contabili - amministrative del Contraente. 2

L ASSICURAZIONE E PRESTATA ESCLUSIVAMENTE PER EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1939 N. 1089 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E PER IL LORO CONTENUTO Part. 2) CONTENUTO Tutto quanto pertinente, anche in deroga all'art. 13 - Cose Assicurabili a condizioni speciali - delle Condizioni Generali di Assicurazione, all'attività amministrativo - sociale o qualsiasi altra attività del Comune, settori e strutture assimilabili, uffici e dipendenze varie e/o servizi del Comune, compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: vestiario, soprammobili, quadri, dipinti, tappeti, arazzi, macchine per ufficio, strumenti, apparecchiature scientifiche, materiali vari, libri, pubblicazioni, ecc. e comunque tutto quanto non espressamente attribuibile alla partita 1). Il tutto anche se di proprietà di terzi, dipendenti, amministratori. L'esistenza e l'uso di infiammabili, di esplodenti, di sostanze pericolose in genere e di merci speciali, sono quelli che l'assicurato ritiene di adottare. Si conviene di escludere dalle garanzie le macchine elettroniche di proprietà od in uso del Comune di Massa marittima, solo se assicurate con altre polizze nella formulazione "all risks". GARANZIE ACCESSORIE.1 IMPLOSIONE Premesso che per "implosione" si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione", verificatasi in relazione alle attività dichiarate in polizza, agli enti assicurati alle partite tutte..2 RICORSO TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, sino ad un massimale per ciascun insediamento e per sinistro di Euro 500.000,00. Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile..3 EVENTI ATMOSFERICI La Società risponde dei danni: - materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, grandine, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. - di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso aperture, rotture, brecce, fenditure o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei sopraindicati eventi atmosferici. La Società non risponde dei danni: a) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali ed artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina; 3

- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, neve; - cedimento o franamento del terreno; b) subiti da: -alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - cavi aerei e antenne; - capannoni pressostatici. di Euro 1.000,00..4 ROTTURA DI LASTRE La Società risponde dei danni materiali e diretti dovuti a: - causa accidentale; - a fatto di terzi od a fatto involontario dell'assicurato e/o suoi Amministratori e/o dipendenti; - a grandine, a fulmine; - a furto o tentato furto; a lastre di vetro o di altro materiale fragile in genere installate come vetrine, vetrinette d'esposizione, tavoli, porte o adibite a qualsiasi altro uso. di Euro 100.00..5 FENOMENO ELETTRICO La Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine, in apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione, o scoppio e ciò in deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione. di Euro 150,00..6 SCIOPERI, TUMULTI E SOMMOSSE, TERRORISMO E SABOTAGGIO, ATTI VANDALICI E DOLOSI A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate: 1) da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate; nonché 2) di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi; verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli avvenuti in occasione di furto e rapina, di terrorismo e di sabotaggio. La Società non risponde dei danni: a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; c) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo. di Euro 1.000,00..7 FUMO La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito, a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore o di condizionamento facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini..8 ACQUA CONDOTTA 4

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua o altri liquidi a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi, compreso i danni provocati da colaggio o rotture degli impianti di estinzione. La Società non risponde: - dei danni dovuti ad umidità e stillicidio; -dei danni derivanti da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature; Sono comprese le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto e/o delle rotture. di Euro 150,00..9 URTO VEICOLI E/O CARRI FERROVIARI La Società risponde dei danni che l'urto di veicoli e/o carri ferroviari e/o cose da loro trasportate, non appartenenti all'assicurato, può cagionare alle cose garantite con le partite tutte anche quando non vi sia sviluppo di incendio..10 BANG SONICO La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili od altri corpi volanti..11 AUTOCOMBUSTIONE La Società risponde dei danni materiali e diretti prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate..12 ALLUVIONI, INONDAZIONI, ALLAGAMENTI La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi -a parziale deroga delle C.G.A - i danni da incendio, esplosione, scoppio derivanti dagli eventi succitati. La Società non risponde: a) dei danni causati da maremoti o maree; b) dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento od infiltrazioni; c) dei danni a cose mobili all'aperto; d) brina o freddo. di Euro 3.000,00..13 TERREMOTO La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relatvi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. Per detta garanzia il risarcimento verrà effettuato sotto deduzione, per ciascun sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di 3.000,00..14 NEVE, GHIACCIO, GELO La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da: -crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime; - caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine; - infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure dai fenomeni atmosferici anzidetti; - gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio di fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente il sinistro. di Euro 3.000,00..15 CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI 5

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da caduta di ascensori e montacarichi, nonché di quelli subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell'impianto..16 TRABOCCO DI FOGNATURE La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da trabocco di fognature. di Euro 1.000,00..17 ACQUA PIOVANA La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da "acqua piovana". Sono esclusi dall'assicurazione: a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per cumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; b) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto; c) i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana; d) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; e) i danni a cose e/o enti posti all'aperto e/o sotto tettoie; f) i danni a cose e/o enti posti a meno di 12 cm. dal livello del pavimento dei locali. di Euro 1.000,00..18 DANNI DA SCOPPIO A deroga di quanto indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che l'esclusione prevista in caso di usura, corrosione o difetti di materiale si intende limitata alla sola parte della macchina od impianto affetta da usura, corrosione o difetti di materiale, quando lo scoppio sia causato da tali difetti..19 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO A deroga di quanto specificato nelle Condizioni generali di Assicurazione, la Società risarcisce le spese di demolizione, sgombero e trasporto di residuati del sinistro, al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) dell'indennizzo pagabile a termini di polizza. Inoltre, in aumento a quanto sopra, la Società risarcisce un'ulteriore somma, per ogni sinistro, sino ad un massimo, oltre il predetto 10%, di Euro 150.000,00..20 SPESE EXTRA In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: affitto di locali; installazione temporanea di telefono, computers, ecc.; noleggio attrezzature; trasporto dipendenti. L assicurazione è prestata senza applicazione dell art. 1907 Cod. Civ. e fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo..21 DIFFERENZIALE STORICO/ARTISTICO/OPERE DI ABBELLIMENTO Nella somma assicurata alla partita Fabbricati, la società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall art..7 delle Condizioni particolari (Valore a nuovo) della presente polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costo dei materiali, spese e competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la società, 6

nonché nella perdita economica subita dall assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. La garanzia sarà prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all art. 1907 del Cod. Civ., con il limite di indennizzo di Euro 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, senza l applicazione di franchigie e/o scoperti. In caso di difforme valutazione circa l opportunità e l entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convengono fin d ora di rimettersi al parere della Soprintendenza per i Beni A.A.A.A.S. competente per territorio ove si colloca l ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune..22 PERDITA PIGIONI Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la società rifonderà all assicurato, fino a concorrenza del 20% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate, senza l applicazione di franchigie e/o scoperti e senza l applicazione della regola proporzionale di cui all art. 1907 Cod. Civ., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall assicurato-proprietario che vengono compresi in garanzia per l importo della pigione presunta ad essi relativa. CONDIZIONI PARTICOLARI.1 FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO Il presente contratto, benché stipulato per la durata indicata sul frontespizio di polizza, potrà essere rescisso dalle Parti, di anno in anno, previa disdetta, che dovrà essere inviata alla Società con lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza annuale..2 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di sessanta giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso..3 COLPA GRAVE A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'assicurato o del Contraente..4 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA La Società rinuncia al diritto di surroga derivantele dall'articolo 1916 del Codice civile purché il Contraente/Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile..5 OPERAZIONI PERITALI Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o settori di uno stesso fabbricato o complesso di fabbricati, le operazioni peritali per necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti o settori colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati..6 BUONA FEDE L'omissione da parte dell'assicurato di circostanze varianti il rischio come anche le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del certificato di assicurazione, non pregiudica il diritto al risarcimento, in deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che ciò sia avvenuto in buona fede. L'Assicurato ha però l'obbligo di corrispondere il maggior premio proporzionato al maggior rischio con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata..7 VALORE A NUOVO (per la partita 1) Fabbricati e 2) Contenuto ) Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente: - per i fabbricati, le spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo dei fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore delle aree; 7

- per contenuto, i costi di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni: 1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"; 2) Agli effetti delle C.G.A., il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; 3) Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito a consuntivo in base agli stati di avanzamento da quando è terminata una parte della ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, sulla stessa o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; 4) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati e contenuto in stato di attività o di inattività temporanea; 5) Per quanto non derogato restano ferme le Condizioni tutte di polizza..8 PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO A completamento delle Condizioni Generali di Assicurazione e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'autorità, anche quelli prodotti dall'assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire, limitare od arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza..9 ABROGAZIONE OBBLIGATORIETÀ DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO". Dichiarazioni dell'assicurato e/o del Contraente: entrambi sono esonerati dagli obblighi relativi..10 ONERI DI URBANIZZAZIONE Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati", sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione..11 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Con riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società dichiara che al momento della stipulazione le erano note tutte le circostanze determinanti per l'esatta valutazione del rischio stesso, a meno che qualcosa non le sia stata dolosamente sottaciuta..12 ONORARI PERITI ED INGEGNERI La Società rimborserà all'assicurato le spese e/o onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare in caso di danno risarcibile a termini di polizza, ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti, professionisti ed auditors in genere, allo scopo di reintegrare le perdite subite. La Società rimborserà altresì all'assicurato le spese di perizia eventualmente dallo stesso sostenute per il Perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo Perito in caso di perizia collegiale. E' facoltà dell'assicurato nominare il Perito sin dal momento dell'accadimento del sinistro..13 ANTICIPI INDENNIZZI L'Assicurato ha diritto ad ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 70% (settantaprocento) dell'importo certo comprensivo, per la partita 1), anche del supplemento di cui al punto 3. dell'articolo.7 "Valore a nuovo, che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00. 8

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo..14 LIQUIDAZIONE PER SINGOLE PARTITE Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato, dietro richiesta dell'assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli fini delle C.G.A., per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro..15 PRESENZA DI PIÙ' FRANCHIGIE E/O SCOPERTI Qualora per lo stesso rischio, e/o garanzia e/o partite assicurate, esistano altre polizze con franchigie o scoperti, si prende e si dà atto che la presente risponderà per la quota che le compete con riduzione delle franchigie/scoperti nella medesima misura con cui è ridotto il risarcimento in dipendenza dell'esistenza di altra polizza..16 VARIAZIONI ALLE PARTITE 1) FABBRICATI E 2) CONTENUTO Alla data di decorrenza della presente polizza rientrano nelle garanzie prestate gli enti di cui alle partite 1) e 2) in proprietà, possesso, godimento, uso dell'assicurato alla stessa data. Per gli enti che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità dell'assicurato dopo l'emissione della presente polizza, l inclusione in garanzia sarà automatica e decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente, senza necessità di avviso alla Società sino ad un massimo del 30% della totale somma assicurata alle partite tutte. Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società si impegna, quindi, a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 30% e, in caso di sinistro, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si darà luogo all'applicazione della proporzionale solo in relazione alla eventuale eccedenza rispetto a detto 30%. Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'assicurato detenesse in godimento od in uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'assicurato consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere. A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative dell'assicurato. Al termine di ciascuna annualità assicurativa ed entro 60 giorni da questa, l'assicurato è tenuto a comunicare alla Società il valore aggiornato delle somme assicurate alla partita 1) e 2). La Società provvederà alla regolazione delle variazioni intercorse come segue: - sui saldi in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che l'assicurato è tenuto a corrispondere; - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio netto annuo. Il pagamento dei premi e dei rimborsi verrà effettuato entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa appendice..17 MODIFICHE E VARIAZIONI E' in facoltà dell'assicurato di variare e modificare il complesso dei fabbricati od impianti aggiungendo - se del caso - anche nuovi fabbricati, impianti e macchinari in qualunque stato essi si trovino compreso i materiali correnti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro del fabbricato e/o in prossimità dello stesso, che resteranno compresi nel valore già previsto nella corrispondente partita senza che l'assicurato sia obbligato a darne avviso alla Società..18 TERMINI DI DENUNCIA DEI SINISTRI A parziale deroga delle Condizioni Generali di assicurazione, i periodi di tempo stabiliti per le denuncie relativi ai sinistri si intendono triplicati da quando il Contraente ne è venuto a conoscenza. 9

Del pari l'assicurato non è tenuto all'osservanza di dichiarazioni o di avvisi qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui, fuori del rischio..19 LIQUIDAZIONE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite di polizza assicurate con il valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori. Verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sarà emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia..20 COSE PRESSO TERZI Si prende atto che parte degli enti assicurati può trovarsi presso terzi..21 CHIUSA ISTRUTTORIA A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel caso in cui un sinistro implichi l'apertura di una istruttoria da parte del Tribunale competente, la Società si obbliga a liquidare il sinistro subito dall'assicurato anche in assenza del certificato di chiusura di istruttoria, purché l'assicurato stesso presenti, in attesa del suo rilascio, apposita fideiussione bancaria o assicurativa per l intero importo anticipato..22 SPESE DI RIMOZIONE, DEPOSITO E RICOLLOCAMENTO DEL CONTENUTO La Società risponde delle spese di rimozione, eventuale deposito presso terzi e ricollocamento (comprese le spese di trasporto) del contenuto, resesi necessarie in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile, ma col massimo di Euro 50.000,00. Qualora l'ammontare delle spese sostenute fosse superiore al 10% del danno indennizzabile, non si terrà conto di tale limite percentuale, fermo restando il massimo risarcimento di Euro 50.000,00..23 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE DI MODELLI, DISEGNI, ARCHIVI, DOCUMENTI (IL TUTTO NON AVENTE VALORE ARTISTICO, STORICO O SCIENTIFICO) Fermo quanto indicato alla definizione di part. 2), la Società risponde, fino alla concorrenza di Euro 25.000,00, e senza l'applicazione del disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di modelli, disegni, archivi, documenti (il tutto non avente valore artistico, storico o scientifico), ridotto in relazione al loro stato, uso, e utilizzabilità, escluso quindi qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico..24 COMPENSAZIONE FRA PARTITE L'eccedenza tra somme assicurate e valori accertati che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite viene riportata sull'insieme delle partite che sono invece insufficientemente assicurate e che pagano un tasso uguale o inferiore e ripartita proporzionalmente alle insufficienze riscontrate..25 LIMITI DI RISARCIMENTO In nessun caso la Compagnia pagherà, per ogni sinistro che interessi le garanzie sotto indicate, somma superiore a quella indicata a fianco di ciascuna garanzia: Garanzie accessorie:.3 Eventi atmosferici 70% delle somme assicurate;.4 Rottura lastre Euro 6.000,00 col limite di Euro 2.000,00 per singola lastra.5 Fenomeno elettrico Euro 25.000,00;.6 Scioperi, tumulti e sommosse, terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi 70% delle somme assicurate;.8 Ricerca e riparazione guasto Euro 10.000,00.12 Alluvioni, inondazioni, ed allagamenti 50% delle somme assicurate; 10

.13 Terremoto 50% delle somme assicurate;.14 Neve, ghiaccio, gelo 40% delle somme assicurate..17 Acqua piovana 50% delle somme assicurate; Opere d arte Euro 100.000,00 col limite di Euro 20.000,00 per singola opera Condizioni Particolari:.12 Onorari Periti ed Ingegneri Euro 25.000,00.26 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione..27 PERIODO DI MORA A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il termine previsto per il pagamento dei premi di cui alle rate successive viene prolungato a 30 (trenta) giorni..28 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI PER I BENI IMMOBILI E MOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO Il Contraente dichiara, e la Società prende atto, che gli enti assicurati con la presente polizza alla partita n... sono soggetti alla disciplina della legge 1 giugno 1939 n 1089 e successive modifiche, pertanto i premi corrispondenti sono esenti da imposte come previsto dalla legge 28/2/1983 n 53..29 FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax..30 CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di avvalersi, dell'intermediazione della Società di brokeraggio assicurativa B&S italia SPA, ufficio di Marina di Carrara, viale G. da Verrazzano, 13 54036 Marina di Carrara (MS) cui andranno corrisposte le provvigioni d uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto del Contraente dalla B&S Italia SPA la quale tratterà con la Società..31 DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorchè il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il trentesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all art. 1901 C.C.. Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini l assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive. I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il broker; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente. 11