Quando cade un albero
UN CASO DI FITOPATOLOGIA FORENSE Il crollo di un albero comporta da parte del custode l assunzione di precise responsabilità di ordine civile e penale, per non parlare di quelle morali. Viene sintetizzato un caso reale, costituito dal crollo di un albero, con conseguenti gravissime lesioni subite da un automobilista. I protagonisti sono, oltre al danneggiato, il Comune di Venezia e la Soc. Veritas, alla quale il Comune ha affidato la gestione del verde pubblico. L intero caso è descritto in: http://www.clamerinforma.it/news/file/giard Giard/CASO%20LINGUANTI%20RESPONSABILITA.pdf
art. 2043 C.C. Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. In pratica rappresenta la grande clausola generale di responsabilità civile Ovviamente, escludendo l ipotesi dolosa, l aspetto della colpa può essere correlato a tutta una serie di situazioni possibili e non infrequenti che possono essere normalmente presenti in ogni circostanza. Sulla colpa, in termini giuridici, l evento colposo è generabile da qualsiasi atto o carenza logistica.
art. 2051 C.C. quando il danno è cagionato da una cosa, il custode di essa è obbligato al risarcimento, se non dimostra che il danno è derivato da caso fortuito o da forza maggiore. Si ha quindi utilizzo di un criterio di responsabilità oggettiva, che prescinde dalla colpa. La norma del 2051 si applica anche alla Pubblica Amministrazione. La Cassazione ritiene che l art. 2051 si applichi anche a soggetti che non derivano alcuna utilità economica dalla cosa, e quindi si applica anche alla Pubbliche Amministrazione, e ciò vale anche per i beni da cui non si ricava alcuna utilità. Secondo la Cassazione le cose, nel senso del 2051, sono gli oggetti mobili come immobili, i liquidi come i solidi.
art. 2051 C.C. Danno cagionato da cose in custodia (Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.) Identifica come responsabile del bene il custode del bene stesso. Le alberate cittadine sono sotto la custodia dell Ente proprietario, cioè dell Amministrazione Comunale; in questo caso è necessario da parte dell Ente custode dimostrare alla parte lesa che è stato fatto tutto il possibile affinché il bene custodito, l albero, non cagioni danni altrui. In caso di danni a terzi è onere del custode del bene dimostrare il fatto fortuito, in quanto è dovere del custode valutare lo stato di benessere del bene custodito, affinché non cagioni danni a terzi. Questo articolo contiene in sé il concetto della prevenzione del danno. Comportamenti che determinano responsabilità civile possono inoltre determinare anche responsabilità penale. Mentre la responsabilità civile può essere garantita da copertura assicurativa, quella penale è personale e non delegabile. A tal proposito ricordiamo l importanza delle caratteristiche della delega (chiara, formalizzata e dimostrabile).
Per la responsabilità civile, il custode deve discolparsi dimostrando il caso fortuito; Per quella penale, deve essere il danneggiato a dimostrare colpe di negligenza o imperizia del custode.
INDIVIDUAZIONE DEL CUSTODE (GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE) Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono andate alla ricerca di un criterio unitario di responsabilità per danno cagionato a terzi da cose in custodia, stabilendo che: i limiti della responsabilità per custodia vanno cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Secondo la Suprema Corte, la funzione del 2051 quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
In pratica, chi è tenuto a decidere in ultima analisi della gestione, e quindi del futuro di un bene (albero o altro), è appunto il tecnico gestore dello stesso, il quale, in caso di necessità, dovrà fornire ogni dettaglio in merito alle decisioni assunte (in ambito preventivo e curativo) e quindi all operatività svolta in funzione della salvaguardia delle condizioni di massima sicurezza per la fruizione (utenza: persone e cose) in presenza di esso e per la continuità del bene stesso.
Non impedire un evento, che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo (art. 40 C.P.)
Per la Sezione Penale riferimenti a: Il tecnico è incaricato di Pubblico Servizio ai sensi dell art. 358 C.P. e quindi tenuto alla denuncia di reato. - art. 589 del C.P. Omicidio Colposo - art. 590 del C.P. Lesioni personali colpose - art. 650 del C.P. Inosservanza dei procedimenti dell autorità
In ambito Penale la definizione di elemento psicologico del reato è riportata all art. 43 C.P., che definisce il delitto colposo, o contro l intenzione quando l evento, anche se preveduto, non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di Leggi, Regolamenti, Ordini o Discipline.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PRESUNZIONE ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA L Amministrazione che ha in custodia la cosa che ha provocato il danno (albero, ramo, ecc.) risponde del danno cagionato e quindi si trova di fronte a due scenari: 1. Presunzione di responsabilità: vi è responsabilità a carico della P.A. anche se: A) vi è ignoranza sullo stato della cosa (non viene fornita prova dell integrità della pianta); B) vi è incertezza circa l effettiva causa del l evento dannoso; C) l Amministrazione ha adottato alcune misure per tutelare l incolumità delle persone e delle cose, ma non gli specifici rimedi richiesti dagli organi tecnici deputati alla vigilanza del verde urbano dagli urbano; 2. Esenzione di responsabilità in modo esclusivo; in questo caso la P.A. deve provare che il danno è derivato da un caso fortuito, vale a dire a causa di un evento del tutto eccezionale, imprevisto e imprevedibile.
IL CASO FORTUITO Sul caso fortuito la Suprema Corte ha stabilito che deve essere possibile mettere in relazione le circostanze meteorologiche di fondo (presenza di un nubifragio) in un determinato punto e l analisi fitopatologica dell albero caduto, onde poter stabilire una presunzione di correlazione tra gli agenti atmosferici presenti in quel momento nell area interessata e la caduta del singolo albero o ramo in un dato punto ben individuato, dimostrando, altresì, che il danno si sarebbe verificato comunque, nonostante la P.A. (custode) avesse adottato tutte le cautele necessarie a prevedere e preservarsi dal danno medesimo. Nel caso in oggetto, l evento atmosferico imprevisto ed imprevedibile, la sua intensità ed eccezionalità è stata stabilita facendo riferimento a parametri di natura statistica, nonché a concreti e specifici elementi di prova rappresentati dal servizio meteorologico, ma non è stato possibile, per ovvie ragioni tecniche, il rilevamento con specifico riguardo al punto preciso ove si verificato l evento dannoso.
IL FATTO Nella sera del 16.06.02 si è verificato nell area veneziana un evento meteorologico eccezionale. Alle ore 21.15, abbondanti e concentrate precipitazioni (35 mm), associate a raffiche di vento di elevata intensità (dai 100 km/h del Centro Storico, fino ad oltre 150 km/h registrati sulla piattaforma in mare del CNR) hanno colpito, al suo passaggio, il Lido di Venezia, provocando gravi danni al patrimonio arboreo pubblico, con rotture di rami e cadute di alberi. Caso ha voluto che in via Ospizio Marino al momento dello schianto (per sradicamento totale e non per rottura strutturale) di un pioppo cipressino alto circa 18 m passasse una vettura guidata da un giovane con la fidanzata; questa persona ha subìto gravissimi danni alla colonna vertebrale, tali da renderlo paralizzato. (Notare che ci sono numerose fallanze)
L azione del perito VERITAS ALLE ORE 8.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO MI SONO RECATO SUL LUOGO DELL DELL INCIDENTE PER RILEVARE LE CAUSE DELLO SCHIANTO, PREDISPONENDO: 1. VERBALE DI SOPRALLUOGO; 2. VERIFICA DELLO STATO DELL APPARATO RADICALE RECISO; 3. VERIFICA DELLA PRESENZA DI EVENTUALI ANOMALIE O DIFETTI STRUTTURALI EVIDENTI (CARPOFORI, NECROSI, ECC.) O EMERSI CON LA CADUTA DELLA PIANTA; 4. VALUTAZIONE DEL RAPPORTO OTTIMALE TRA DIAMETRO DEL TRONCO, ALTEZZA DELLA PIANTA E FORMA DELLA CHIOMA (METODO SIA/SIM); 5. CONFORMAZIONE E CONSISTENZA DEL TERRENO. SUE CONCLUSIONI: 1. ESCLUSA LA PRESENZA DI ALCUNA MALATTIA O DIFETTO STRUTTURALE CHE ABBIA COMPROMESSO LA STABILITA DELLA PIANTA. 2. ESCLUSI PROBLEMI STATICI, ESSENDO I VALORI DI VALUTAZIONE EMERSI (METODO SIA/SIM) ENTRO I PARAMETRI PREFISSATI. 3. VISTA LA VIOLENZA DEL VENTO, L EVENTO NON PUO PUO ESSERE QUINDI ASCRIVIBILE A CAUSE PREVEDIBILI O A MANCANZA DI DILIGENZA.
Pro-memoria: Due sono le questioni chiave : - Il custode è stato negligente? Era in atto un protocollo di ispezione? Era documentato? - Lo specifico albero era stato ispezionato e documentato? La causa del crollo sarebbe potuta essere individuata con una ispezione adeguata? Act of God is not as good as defense as you might think