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Transcript:

& PARTNERS commercialisti revisori contabili Dott. ALDO BOIDI DOTT. PROF. MARIO BOIDI DOTT. MASSIMO BOIDI DOTT. FABIO PASQUINI Dott. VALTER RUFFA Dott. ALESSANDRO MARTINI Dott. CAROLA ALBERTI Dott. GIULIANA BARONIO Dott. STEFANO BO Dott. ALESSIA CARAMELLO Dott. FEDERICO DANNA Dott. VALENTINA LIOTTA Dott. FLAVIO MAZZIERI Dott. MARZIA NICELLI Dott. RENATO STRADELLA Dott. ALESSANDRA VASCONI Dott. WALTER VILARDI Of counsel Dott. LUCA GAUDINO 10123 TORINO Via Andrea Doria, 15 Tel. 011 8126767 r.a. Fax 011 8122300 C.F. e P.IVA: 04762040014 sito: www.studioboidi.it e-mail: info@studioboidi.it Torino, 7 Maggio 2014 CIRCOLARE N. 03/2014 OGGETTO: Dichiarazioni fiscali per l anno 2013 - Persone Fisiche e Società di Persone Al fine di agevolare la raccolta dei dati necessari per la redazione della dichiarazione dei redditi, Vi segnaliamo le novità e le modifiche intervenute rispetto all esercizio precedente. Come l anno scorso, le imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2014 devono essere versate entro il 16 Giugno senza maggiorazione, o dal giorno 17 Giugno al giorno 16 Luglio con la maggiorazione dello 0,4%. Il termine per l invio della dichiarazione è, invece, il 30 Settembre 2014. Il versamento della prima rata dell IMU e della TASI deve essere effettuato entro il 16 giugno 2014. Tutti i contribuenti potranno versare l imposta utilizzando il mod. F24, con la possibilità di compensare l imposta dovuta con il credito risultante dalla dichiarazione UNICO 2014. È stabilito al 30 Settembre 2014 il termine per l invio telematico delle dichiarazioni. Il nostro Studio provvederà alla redazione delle dichiarazioni ed all invio telematico delle stesse (previo ritiro della copia delle dichiarazioni IVA compilate direttamente dai contribuenti titolari di partita IVA). Al fine di coordinare stesura, controlli, pagamenti, stampe, firme ed invio, Vi invitiamo a volerci consegnare al più presto la documentazione in Vostro possesso. S Y N E R G I A C O N S U L T I N G G R O U P A L L E A N Z A P R O F E S S I O N A L E www.synergiaconsulting.it 20121 Milano Via Monte di Pietà 21 e-mail info@synergiaconsulting.it STUDIO BERNARDI & ASSOCIATI Milano STUDIO BOIDI & PARTNERS Torino STUDIO BORTOLOMIOL Treviso STUDIO CAPRA & ASSOCIATI Verona STUDIO CASTELLENGO Alba STUDIO FAZZINI & PARTNERS Firenze STUDIO FIORENTINO ASSOCIATI Napoli STUDIO GAROZZO Catania STUDIO HOLZMILLER & PARTNERS Milano STUDIO MANCINELLI Ancona STUDIO COMMERCIALISTI MODENA ROSSINI ORIENTI BARALDI & PARTNERS Modena STUDIO MTEA Roma STUDIO PALEA Torino Milano STUDIO PIANA ILLUZZI QUEIROLO TRABATTONI Genova STUDIO SERANTONI E ASSOCIATI Bologna

Vi ricordiamo che la dichiarazione IRAP non potrà più essere inviata insieme al modello UNICO, ma dovrà essere inviata separatamente. La dichiarazione dei sostituti d imposta (Mod. 770) è suddivisa in due distinte dichiarazioni: il modello semplificato deve essere trasmesso autonomamente in via telematica entro il 31 Luglio 2014, il modello ordinario deve essere trasmesso anch esso autonomamente in via telematica entro il 31 Luglio 2014. Il modello UNICO MINI 2014, una versione semplificata del Modello Unico Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse, può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che: non hanno variato il domicilio fiscale dal 1 novembre 2012 alla data di presentazione della dichiarazione; non sono titolari di partita IVA; hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: redditi di terreni e di fabbricati (anche con cedolare secca) redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro; non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.) non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa Vi segnaliamo inoltre che : con riferimento alla gestione separata INPS (rilevante sui compensi erogati agli amministratori, ai lavoratori autonomi che esercitano attività professionali o di collaborazione ed agli associati in partecipazione), per il 2014, il massimale dell imponibile contributivo è pari a 100.123,00,e le aliquote sono pari al 27,72% per i liberi professionisti non sono iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie o al 22% per i liberi professionisti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie; sono invece pari al 28,72% per i gli altri iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti che non sono iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie o al 22% per gli stessi soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie ; con riferimento alla gestione commercianti INPS ed alla gestione artigiani INPS, per il 2014 il minimale contributivo è di 15.516,00 mentre il massimale dell imponibile contributivo è pari a 100.123,00 ( 76.718,00 per coloro che erano già iscritti alla gestione al 31/12/1995 o che possono

far valere anzianità contributiva a tale data). Le aliquote per la gestione commercianti INPS sono pari al 22,29% e del 23,29% rispettivamente per redditi d impresa inferiori e superiori ad 46.031,00 e per la gestione artigiani INPS le aliquote 22,20% e del 23,20% rispettivamente per redditi d impresa inferiori e superiori ad 46.031,00. UNICO 2014 Non sono obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi le persone fisiche che, nel 2013, hanno posseduto: derivanti dall abitazione principale e relativi pertinenze e altri fabbricati non locati (l esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso Comune dell abitazione principale); di lavoro dipendente o pensione; derivanti da rapporti di collaborazione coordinata continuativa compresi i lavori a progetto (sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche); esenti come, per esempio, le rendite erogate dall Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi favore degli hanseniani, pensioni sociali; soggetti ad imposta sostitutiva, come per esempio, i Bot o altri titoli del debito pubblico; soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Le condizioni indicate nei primi tre punti si applicano se: i redditi corrisposti da uno unico sostituto d imposta obbligato ad effettuare le ritenute d acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall ultimo che ha effettuato il conguaglio; le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale all Irpef. Chi non è obbligato a tenere scritture contabili, è in ogni caso esonerato dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, ha un imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33.

Vi segnaliamo che, anche nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2014, i soggetti obbligati a compilare il modulo RW (investimenti all estero), devono necessariamente presentare il quadro RW, con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi, unitamente al frontespizio del modello UNICO 2014 Persone fisiche debitamente compilato. È prevista la possibilità che eventuali comunicazioni dell Agenzia delle Entrate, relative alla liquidazione della dichiarazione Unico 2014, vengano inviate esclusivamente all intermediario abilitato che ha trasmesso la dichiarazione. A questi spetta l obbligo di informare direttamente il contribuente delle eventuali comunicazioni di irregolarità ricevute. Occorre pertanto che ci comunichiate se intendete avvalervi di tale facoltà. Si evidenziano di seguito le principali novità dell anno: da quest anno la rendita catastale dei fabbricati e i redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati senza operare alcuna rivalutazione (come già avviene nel modello 730); da quest anno le spese sanitarie vanno indicate per intero (come già avviene nel modello 730) e, pertanto, non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11; è elevato l importo delle detrazioni d imposta previste per i figli a carico: da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità. Le detrazioni sono teoriche, in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all aumentare del reddito complessivo; per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell anno 2013 la detrazione d imposta è riconosciuta nella misura del 50 per cento (sezioni III-A e III-B del quadro RP); ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d imposta del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, va ripartita in 10 rate di pari importo (sezione III-C del quadro RP); è riconosciuta per l anno 2013 la detrazione d imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (sezione IV del quadro RP);

è riconosciuta una detrazione d imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro RP); è riconosciuta una detrazione d imposta del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato (righi da RP8 a RP14, codice 35); le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19 al 24 per cento (righi da RP8 a RP14, codici 41 e 42); è possibile dedurre dal reddito la quota afferente conferimenti in start up, trasferita ai soci dalla società in regime di trasparenza di cui all art. 116 del Tuir; è riconosciuta una detrazione d imposta per le somme investite nelle cd. imprese start up innovative (detrazione del 19 per cento rigo RP80) oppure nelle start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (detrazione del 25 per cento - rigo RP80); la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all innovazione tecnologica, all edilizia scolastica e all ampliamento dell offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all innovazione universitaria (righi da RP8 a RP14, codice 31); è possibile destinare una quota pari all otto per mille dell Irpef all Unione Buddhista Italiana o all Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore dell Unione Buddhista Italiana e dell Unione Induista Italiana; con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all ente che le ha erogate, l ammontare non dedotto nell anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all importo non dedotto (rigo RP26 cod. 5); nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15 per cento la misura dell aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna Utilizzo della sezione I del quadro RB);

per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell opzione per il regime della cedolare secca; il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 Casi particolari Imu va indicato il codice 3; per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP14, codice 12), l importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19 per cento è pari a 630 euro; nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In tal caso è però necessario compilare la nuova casella Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente. Alleghiamo alcune schede che riepilogano i dati e le informazioni necessarie per la compilazione delle dichiarazioni. Al fine di razionalizzare il lavoro Vogliate trasmetterci, per ogni soggetto, unitamente ai documenti necessari per la compilazione della dichiarazione, una scheda contenente le seguenti informazioni: nome dell interessato; eventuale scelta di destinazione dell 8 e del 5 ; eventuale scelta di far pervenire all intermediario le comunicazioni dell Amministrazione Finanziaria; casistiche (redditi, detrazioni, deduzioni ecc.) che riguardano la Vostra posizione e gli eventuali documenti allegati. In alternativa potete riconsegnarci la scheda richiesta informazioni e documentazione allegata alla presente, integrata con l indicazione dei dati di cui sopra. IMU e TASI A decorrere dall 1.1.2014 è stata istituita l Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: quello costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro valore; quello collegato all erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone:

dell IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; della componente riferita ai servizi comunali, che si articola: - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile; - nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivamente dell utilizzatore Visto che IMU e TASI sono strettamente collegate in ragione della medesima base imponibile, delle modalità di determinazione e di pagamento e delle scadenze dei relativi versamenti è probabile che i nostri software ci permetteranno di assistervi anche nella determinazione della TASI, anche se ad oggi regnano ancora profonde incertezze sia normative che operative. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, con riferimento al 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base dell'aliquota base, pari all'1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31.5.2014. In ogni caso per la predisposizione dei conteggi per il versamento dell acconto IMU ed eventualmente quello della TASI, vogliate trasmetterci le copie degli atti di acquisto e/o vendita immobiliare avvenute nel 1 semestre del 2014, nonché le eventuali variazioni relative alla rendita degli immobili e ai terreni; in particolare, per questi ultimi, è necessario vengano segnalate le variazioni di destinazione (da agricolo a edificabile o viceversa) o del valore dell area al 1 di gennaio 2014 per quelli edificabili. Ricordiamo che tutti i contribuenti potranno versare tali imposte utilizzando il mod. F24, con la possibilità di compensare l imposta dovuta con altri crediti d imposta. COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI I crediti ed i debiti delle varie imposte e contributi possono essere compensati, entro il limite massimo annuo di 700.000, utilizzando il modello F24 (il limite è stato elevato a partire dall anno 2014 dall art. 9, comma 2, DL n. 35 del 2013). Si ricorda che qualora si intenda utilizzare in compensazione orizzontale (ovvero con altri tributi) il credito annuale maturato ai fini IRPEF e/o IRAP nel corso del 2013 per importi superiori ai 15.000 sarà necessario porre il visto di conformità in occasione della trasmissione della relativa dichiarazione. Tale disposizione costituisce una novità introdotta dal Legge di Stabilità per il 2014 e richiama, sebbene con alcune differenze, quanto già in vigore per l utilizzo in compensazione dei crediti IVA. Nella seguente tabella riepiloghiamo gli aspetti principali che caratterizzano le compensazioni delle diverse tipologie di imposte

Tipologia di credito Dichiarazione preventiva Visto di conformità IVA < 5.000 No No 5.000 < IVA < 15.000 Sì No IVA > 15.000 Sì Sì Altri crediti > 15.000 No Sì Con riferimento al tema delle compensazioni orizzontali vi ricordiamo la necessità di verificare preliminarmente che non vi siano debiti erariali e relativi oneri accessori iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro ed i cui termini di pagamento siano scaduti al momento dell eventuale compensazione (ex art. 31 DL 78/2010). Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Con i migliori saluti. STUDIO BOIDI & PARTNERS Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo