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Circolare 056 Udine, 3 ottobre 2012 ALL RSPP ALL ASPP AL RLS AI DOCENTI DI LABORATORIO AI DOCENTI AL DSGA AL PERSONALE ATA OGGETTO: novità sulla formazione in materia di sicurezza: Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 Si portano a conoscenza le principali novità sulla FORMAZIONE in materia di sicurezza a cui tutte le componenti scolastiche saranno chiamate a ottemperare nel prossimo quinquennio. La Conferenza Stato Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 luglio 2012 ha approvato il nuovo Accordo (Repertorio atti n. 153/CSR) recante Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, e smi, concernente le attività di formazione in materia di salute e sicurezza per Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). L'Accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Con le suddette Linee applicative vengono chiariti alcuni punti controversi, apportate importanti modifiche e fornite indicazioni operative uniformi a tutti gli Operatori e agli Organi di Vigilanza in ordine ai contenuti degli Accordi approvati dalla stessa Conferenza Stato Regioni in data 21 dicembre 2011. I chiarimenti interpretativi riguardano soprattutto i seguenti punti: - Efficacia degli Accordi; - Collaborazione degli Organi paritetici alla formazione; - Formazione in modalità e learning; - Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa; - Aggiornamento della formazione; - La formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); - Decorrenza dell aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell art. 35 del D.Lgs. 81/08. Si ripercorrono gli stessi punti esaminando gli aspetti essenziali che interessano, in particolare, le istituzioni scolastiche. Efficacia degli Accordi

Le linee interpretative in oggetto precisano che i termini riguardanti la data della pubblicazione e quella di entrata in vigore degli Accordi 21 dicembre 2011 devono identificarsi sempre nella data dell 11 Gennaio 2012, data di pubblicazione nella G.U.. I Dirigenti scolastici/datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), e che non abbiano svolto alla data dell 11 gennaio 2012 una formazione con contenuti conformi all art. 3 del D.M. 16.01.1997, sono tenuti a frequentare corsi di formazione di 32 ore, monte ore individuato in base al settore ATECO di appartenenza (le scuole, in base ai codici ATECO sono associate al livello di Rischio Medio ). Viene ribadito che la formazione per i datori di lavoro/rspp prevista dall Accordo 21 dicembre 2011 (art. 34, D.Lgs. 81/08), non comprende quella per gli addetti all emergenza (Addetto antincendio DM 10 marzo 1998 e Addetto al Primo Soccorso DM n. 388/2003). Nelle stesse linee applicative viene stabilito che la Formazione Specifica erogata dal datore di lavoro ai lavoratori in base all accordo 21 dicembre 2001 deve comprendere anche quella in materia di apparecchiature munite di videoterminali (VDT) e di movimentazione manuale dei carichi (MMC), non rientrando le stesse attività tra le disposizioni aventi le caratteristiche delle Norme speciali contenute nei Titoli del D.Lgs. 81/08 successivi al Titolo I (nei confronti delle predette attività si parla, infatti, solo di formazione adeguata senza alcuna precisazione in ordine alla durata, ai contenuti, ecc. dei corsi stessi). L accordo 25 luglio 2012 ha anche allentato il sistema di parametrizzazione carico formativo/codice ATECO e lo ha reso più flessibile tanto che nel caso di lavoratori di aziende che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi (nei laboratori delle istituzioni scolastiche), a prescindere dal settore ATECO di appartenenza, possono frequentare i corsi di formazione individuati per il Rischio Basso, ossia di 8 ore. In tal modo nelle scuole gli Assistenti Amministrativi, che svolgono solo attività di ufficio, gli Educatori della Scuola dell Infanzia e i Docenti che svolgono insegnamenti esclusivamente teorici in aula (che non utilizzano alcun laboratorio) saranno considerati come lavoratori che svolgono un attività a Rischio Basso, a differenza degli altri Operatori scolastici che rientrano nella classificazione di Rischio Medio (Allegato II Accordo ex art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/08). Ne consegue che per gli Operatori scolastici che non svolgono alcuna attività (anche saltuaria) nei laboratori, i corsi di formazione saranno costituiti da: - n. 4 ore di Formazione Generale e da - n. 4 ore di Formazione Specifica, per complessive n. 8 ore, mentre per gli altri lavoratori della scuola i corsi di formazione saranno costituiti da: - n. 4 ore di Formazione Generale e - n. 8 ore di Formazione Specifica, per complessive n. 12 ore.

Collaborazione degli Organismi paritetici alla formazione La legittimazione degli Organismi paritetici e l obbligo di collaborazione con gli stessi da parte dei datori di lavoro in materia di formazione, sancito al comma 12, art. 37, D.Lgs. 81/08, è stato un altro punto centrale dell accordo 25 luglio 20120. E stato richiamato il principio fondamentale in base al quale non è legittimato un qualsiasi organismo paritetico, ma solo quelli costituiti nell ambito di associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale (art. 2, comma 1, lettera ee, D.Lgs. 81/08) e che operino nel settore e nel territorio di competenza (art. 37, comma 12, del T.U.). Ne consegue che il Dirigente scolastico/datore di lavoro che richieda, come prevede il citato art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08, la collaborazione di tali organismi per l effettuazione delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la propria attività nei confronti dell istituzione scolastica posseggano tali caratteristiche. Il Dirigente scolastico, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per suo conto la richiesta di collaborazione all organismo paritetico. Viene, altresì, ribadito quanto già esposto dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 20 del 29 luglio 2011, ovvero che la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici, ma, piuttosto di portare i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò al fine che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il D.Lgs. 81/08 attribuisce loro, mediante proprie proposte al riguardo. Tale richiesta di collaborazione, come già sottolineato, opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che siano in possesso dei requisiti di legge e che, quindi siano costituiti nell ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che svolgano la propria attività di supporto alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro. Il territorio di riferimento viene normalmente individuato nella Provincia; qualora il sistema di pariteticità non sia presente a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Infine, se gli organismi paritetici non risultano presenti né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro che intendesse farlo potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale. Nelle stesse linee applicative viene, altresì, specificato che allo scopo di evitare <<erronei affidamenti dei datori di lavoro nei confronti di organismi paritetici che, attraverso pubblicità o propri siti, affermino essere in possesso dei citati requisiti di legge, si ritiene opportuno puntualizzare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali non provvede ad alcun accreditamento rispetto agli organismi paritetici. Allo stesso modo e per le stesse ragioni non può essere attribuita alcuna valenza, ai fini del possesso dei requisiti di rappresentanza di cui alla legge, all eventuale documentazione finalizzata al citato accreditamento. Per quanto concerne le modalità di richiesta di collaborazione agli organismi paritetici la nota alla Premessa dell Accordo ex art. 37, precisa che ove la richiesta non riceva riscontro

dall ente bilaterale o dall organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Formazione in modalità e-learning Le linee applicative forniscono alcune specifiche sulla formazione e-learning. Hanno chiarito alcuni aspetti e rimarcato come l Allegato I degli Accordi del 21 Dicembre 2011 ponga in evidenza che la formazione a distanza (F.A.D.) non consista nella semplice fruizione di materiali didattici via internet, all uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento quanto si tratti di un vero e proprio strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico - formative in una comunità virtuale. Inoltre, viene specificato che nell attività e-learning va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata. Viene altresì stabilito che, in ogni caso, la possibilità di utilizzo di questa nuova modalità di formazione è limitata solo ad alcune parti della formazione, quali: Accordo ex art. 34: modulo normativo e gestionale (1 2), non anche, quindi, quello tecnico e relazionale (3 e 4), aggiornamento quinquennale e verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite; Accordo ex art. 37: formazione generale per i lavoratori (4 ore), tutta la formazione dei dirigenti (16 ore), la parte individuata ai punti da 1 a 5 della formazione dei preposti e i corsi di aggiornamento (punto 9). Per quanto concerne, infine, le verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale in presenza deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell azione formativa. Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione Un altro profilo approfondito nell accordo 25 luglio 2012 ha riguardato la fase transitoria e il riconoscimento della formazione pregressa. E stato, infatti, precisato che i datori di lavoro/rspp, i lavoratori e i preposti che alla data dell 11 gennaio 2012 già sono stati formati in base alla previgente normativa non sono tenuti a frequentare i corsi secondo le nuove regole. Lo stesso accordo ha stabilito che nel caso in cui il lavoratore abbia svolto e svolga funzioni di preposto alla data di pubblicazione dell accordo e che abbia, al contempo, svolto un corso da lavoratore rispettoso delle previsioni previgenti non debba ripetere il corso da lavoratore ma debba svolgere, entro 18 mesi a far data dall 11 gennaio 2012 (quindi entro l 11 luglio 2013), solo la formazione peculiare e specifica relativa allo svolgimento di tali compiti di preposto. Le linee applicative chiariscono che il termine di riferimento per il completamento del percorso formativo particolare e aggiuntivo da preposto è di 18 mesi e non, invece, quello di 12 mesi erroneamente indicato al punto 11, lettera a), ultimo periodo, dell accordo ex art. 37 del Testo Unico. Nel caso la formazione sia stata realizzata da più di 5 anni anteriormente alla pubblicazione dell accordo, l aggiornamento andrà svolto secondo le nuove regole entro 12 mesi sempre dall 11 Gennaio 2012. Gli accordi del 21 Dicembre 2011 individuano solo per il futuro la disciplina della formazione e non prevedono che i corsi così regolamentati debbano essere svolti dalle aziende che abbiano già pienamente rispettato le previgenti disposizioni in materia. Infatti, il punto 11 dell accordo ex art. 37 del Testo Unico disciplina il riconoscimento della

formazione pregressa puntualizzando che, come detto in precedenza, per lavoratori e preposti già formati alla data dell 11 gennaio 2012 non occorre ripetere la formazione. Tutta la formazione pregressa, svolta dai lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che svolgono l attività di RSPP, per essere riconosciuta, deve essere comprovata con idonea documentazione e/o attraverso qualsiasi mezzo idoneo allo scopo. Aggiornamento della formazione Come previsto da entrambi gli accordi del 21 Dicembre 2011 (ex art. 34 e ex art. 37 del T.U.), l obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica soluzione o anche per mezzo di attività (6 ore per lavoratori, preposti e dirigenti; 10 ore per datori di lavoro/rspp) che siano distribuite nell arco temporale quinquennale, a partire dal momento in cui è stato completato il percorso formativo di riferimento. I cinque anni decorrono, anche in questo caso, a partire dall 11 Gennaio 2012 e quindi sempre considerando il quinquennio successivo. Pertanto la prossima scadenza, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione dell accordo, sarà l 11 Gennaio 2017. Per i soggetti formati successivamente all 11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l aggiornamento è quello della data dell effettivo completamento del corso. In merito alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all obbligo di aggiornamento, le linee applicative specificano che per i lavoratori, preposti e dirigenti, è consentito partecipare a convegni o seminari per una parte non superiore a 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore), purché trattino delle materie di cui ai punti 7 (accordo ex art. 34) e 9 (accordo ex art. 37) e che prevedano la verifica finale di apprendimento. La parte restante del percorso di aggiornamento, pari a 4 ore, deve essere svolta secondo le regole stabilite dagli accordi (quali, ad esempio, quelle relative al numero massimo di partecipanti). Quanto all aggiornamento dei preposti, le 6 ore quinquennali (che comprendono le 6 ore di aggiornamento quali lavoratori) devono essere svolte avendo riguardo ai particolari compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In riferimento al datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP (punto 10 dell accordo ex art. 34 del T.U.), le linee applicative chiariscono che, in caso di nuove attività, è tenuto a completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. La formazione del RSPP Relativamente all aggiornamento del RSPP e degli ASPP, l Accordo Stato Regioni e Province di Trento e Bolzano, sancito il 26 Gennaio 2006, oltre a stabilirne la periodicità (quinquennale), precisa che: i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo ( ). L accordo regolamenta anche la durata di detti corsi di aggiornamento fissata, per quanto riguarda i RSPP che operano nelle istituzioni scolastiche (ATECO - macrosettore Attività 8 Istruzione) in 40 ore, mentre per quanto riguarda gli ASPP, l aggiornamento prevede una durata di 28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco. Sempre in tema di formazione del RSPP e degli ASPP, con l accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 5 ottobre 2006 era stata stabilita la data del 14 Febbraio 2012 come data entro la quale tali soggetti, che beneficiavano dell esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base dei crediti professionali pregressi, dovevano completare l aggiornamento del corso. Ad oggi molti RSPP/ASPP non sono riusciti a completare l aggiornamento entro il 14 Febbraio 2012 che rappresenta, di fatto, la prima scadenza, in ordine cronologico, dell obbligo di aggiornamento e riguarda i soli esonerati previsti nell accordo del 26 Gennaio 2006. Per questi RSPP/ASPP (e per quelli che in futuro non dovessero riuscire a completare l aggiornamento nei 5 anni previsti) le linee applicative chiariscono che è sospesa l operatività e quindi non sono in grado di esercitare i propri compiti fintanto non venga completato l aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso (si tratta solo di una sospensione dai compiti e non una decadenza dell incarico).

Il completamento dell aggiornamento consente di riacquisire la fruibilità del credito relativo al Modulo B (si ricorda che il Modulo A e il Modulo C costituiscono credito formativo permanente), consentendo, contemporaneamente, a RSPP e ASPP di recuperare la propria operatività. Decorrenza dell aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell articolo 32 del D.Lgs. 81/08 Per i soggetti esonerati dal frequentare il Modulo B ai sensi dell art. 32, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (soggetti in possesso di particolari tipi di laurea), l obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso ossia il 15 Maggio 2008 e pertanto il percorso andrà concluso entro il 15 maggio 2013. Dato che anche tali soggetti, in caso di effettivo esercizio della funzione di RSPP o ASPP, sono obbligati ad effettuare l aggiornamento quinquennale e che anche per essi, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, scatterebbe la perdita della propria operatività, recuperabile solo con il completamento dell aggiornamento, l estensore delle linee applicative ritiene che l obbligo di aggiornamento per gli stessi esonerati decorra dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e, cioè, a far data dal 15 Maggio 2008 dovendo essere completato entro il 15 Maggio 2013. Per i soggetti che hanno conseguito, invece, una delle lauree di cui all art. 32, comma 5, del D.Lgs. 81/08, successivamente alla data del 15 Maggio 2008, le linee applicative precisano che la decorrenza del quinquennio entro cui terminare l aggiornamento viene considerata dalla data di conseguimento della laurea. Considerazioni conclusive Le linee applicative dell Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 hanno indubbiamente chiarito diverse zone d ombra presenti negli Accordi del 21 dicembre 2011, soprattutto nelle parti riguardanti la fase transitoria e il riconoscimento della formazione pregressa. Hanno, inoltre, apportato modifiche e fornito indicazioni operative per l organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa. Vi ringrazio per il tempo e l attenzione dedicati alla lettura degli obblighi di formazione. IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Rossella Rizzatto