STOP ALLE SLOT-MACHINE IL NUOVO OPPIO DI STATO Proposta di Legge Statale per vietare le slot-machine nei locali pubblici contro il crescente furto legalizzato alle famiglie italiane attraverso la vendita di sogni e illusioni per salvaguardare il valore sociale e patrimoniale delle famiglie insidiate dal nuovo oppio di Stato IL GIOCO D AZZARDO contro la dipendenza da gioco favorita dal governo italiano per fare cassa Gruppo Consiliare Regionale del Veneto Unione di Centro
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE STATALE N. PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei Consiglieri: Valdegamberi, Grazia, Peraro ILLICEITÀ DELL INSTALLAZIONE E DELL UTILIZZO DEI SISTEMI DI GIOCO D AZZARDO ELETTRONICO NEI LOCALI PUBBLICI. MODIFICA ALL ARTICOLO 110 DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA Articolo 1 - modificazione all articolo 110 del regio decreto18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 1. Il comma 5 dell articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, di seguito denominato «regio decreto n. 773 del 1931», è sostituito dal seguente: «5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato». 2. Le lettere a) e a-bis) del comma 6 dell articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sono abrogate. 3. L alinea del comma 9 dell articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «In materia di apparecchi e congegni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni»: 4. La lettera c) del comma 9 dell articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni di cui al comma 5, rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi». 5. Il comma 9-bis dell articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 è sostituito dal seguente: «9-bis. Per gli apparecchi di cui al comma 5 e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell articolo 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale e successive modificazioni. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso».
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Io sottoscritto...in qualità di...certifico che le n.... firme apposte in mia presenza dai sottoscrittori sopra elencati e della cui identità sono certo, sono autentiche.... Lì...(timbro)...
Gruppo Consiliare Regionale Unione di Centro San Marco, 2321-30124 Venezia Tel. 041.2701450/451 Fax 041.2701452 e-mail: gruppoudc@consiglioveneto.it