Circolare 19/E del 27/06/2014

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Fiscal Flash La notizia in breve N. 120 30.06.2014 Tassazione delle rendite finanziarie: dal 1 luglio gli aumenti Circolare 19/E del 27/06/2014 Categoria: Imposte dirette Sottocategoria: Varie Come noto, gli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 sono intervenuti sul livello di imposizione dei redditi di natura finanziaria, sancendo l applicazione della nuova aliquota del 26% per: 1. i redditi da capitale di cui all'articolo 44 Tuir (interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa; le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue; i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; ecc.). 2. Tuttavia, come chiarisce anche la Circolare 19/E le novità non riguarderanno soltanto i redditi di capitale ma saranno estese anche ad altre fattispecie che non assumono la qualifica di redditi di capitale essendo percepiti nell esercizio di attività di impresa: ciò in quanto il legislatore fa riferimento genericamente ai redditi di cui all articolo 44 del Tuir; 3. i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), Tuir (come le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni, titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere, ecc.). Le novità appena richiamate si applicheranno: - ai dividendi percepiti dall 1 luglio 2014; - agli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali maturati a partire dall 1 luglio 2014; - ai redditi derivanti da obbligazioni e cambiali finanziare maturati a decorrere dal 1 luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli; - a partire dal giorno successivo a quello di scadenza nel caso dei contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a dodici mesi stipulati prima dell 1 luglio 2014. È tuttavia stata prevista la possibilità di affrancare i redditi maturati alla data del 30 giugno mediante il versamento dell'imposta sostitutiva del 20%. 1

Premessa I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate arrivano a ridosso dell entrata in vigore delle novità fiscali, ma confermano sostanzialmente i precedenti orientamenti. È questo, brevemente, quanto è avvenuto con la Circolare 19/E del 27/06/2014, emanata per illustrare le novità in tema di tassazione sui redditi finanziari che decorreranno da martedì 1 luglio. La nuova tassazione Gli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 intervengono sul livello di imposizione dei redditi di natura finanziaria, sancendo l applicazione della nuova aliquota del 26% per: - i redditi da capitale di cui all'articolo 44 Tuir (interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa; le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue; i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; ecc.). Come chiarisce anche la Circolare 19/E le novità non riguarderanno soltanto i redditi di capitale ma saranno estese anche ad altre fattispecie che non assumono la qualifica di redditi di capitale essendo percepiti nell esercizio di attività di impresa: ciò in quanto il legislatore fa riferimento genericamente ai redditi di cui all articolo 44 del Tuir. - i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c- quinquies), Tuir (le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni, titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere, ecc.) LA NUOVA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE Aliquota Tipologia di redditi 26% Redditi di capitale: - gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; - gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa; - le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; - i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; - gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, - gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2

12,5% 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53; - i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; - i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; - i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; - i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; - i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; - i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti; - gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. Redditi diversi: - le plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società (sono assimilate alle plusvalenze in oggetto quelle realizzate mediante cessione dei contratti, qualora siano rispettati precisi requisiti con riferimento al valore dell apporto) di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), - le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. - i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. - le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. - i titoli di Stato italiani e quelli ad essi equiparati - gli interessi sui titoli di debito emessi dagli Stati white list - gli interessi sui titoli di debito emessi da enti territoriali di Stati white list 3

5% 1,375% - gli interessi derivanti dai project bond continueranno ad essere tassati nella misura del 12,5 per cento (l aliquota è relativa ai soli interessi maturati su questi strumenti finanziari e non anche agli altri redditi di capitale o diversi di natura finanziaria derivanti dalla loro cessione o rimborso); - gli interessi derivanti dai titoli di risparmio per l'economia meridionale - interessi su finanziamenti infragruppo utili corrisposti a società ed enti esteri residenti nella Ue e in Paesi See, inclusi nella white list 11,50% proventi percepiti da fondi pensione italiani Sebbene vi sia stato un generale aumento della tassazione, merita tuttavia di essere ricordato che sono previste delle eccezioni: - gli interessi sui titoli di debito emessi da enti territoriali di Stati white list saranno tassati, sempre dal 1 luglio, nella misura del 12,5% in luogo dell attuale 20% (in tal modo si estende ulteriormente l ambito di applicazione dell aliquota agevolata del 12,5%, che in precedenza interessava solo le obbligazioni emesse dagli Stati); - i titoli di Stato italiani e quelli ad essi equiparati continueranno a essere tassati nella misura del 12,5% (rientrano in questa fattispecie, ad esempio, titoli del debito pubblico, i buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti ed i titoli equiparati, emessi da organismi internazionali); - gli interessi derivanti dai project bond continueranno ad essere tassati nella misura del 12,5 per cento (l aliquota è relativa ai soli interessi maturati su questi strumenti finanziari e non anche agli altri redditi di capitale o diversi di natura finanziaria derivanti dalla loro cessione o rimborso); - gli interessi derivanti dai titoli di risparmio per l'economia meridionale continueranno ancora ad essere tassati con l'aliquota agevolata del 5 per cento. I proventi derivanti da altre tipologie di operazioni sui titoli (operazioni di riporto, pronti contro termine, cessione, rimborso, ecc.) sconteranno invece la nuova aliquota del 26 per cento. - non saranno interessati dall'incremento dell'imposizione fiscale gli utili corrisposti a società ed enti esteri residenti nella Ue e in Paesi See, inclusi nella white list, ai quali si continuerà ad applicare l'aliquota dell'1,375 per cento; - non saranno interessati dall incremento dell imposizione fiscale anche gli interessi infragruppo, che continueranno a scontare l aliquota del 5% (trattasi degli interessi corrisposti da società 4

italiane a società estere consociate che rientrano nell ambito applicativo della Direttiva 2003/49/CE). Merita inoltre di essere ricordato come sia stata previsto altresì un aumento della tassazione (dall'11 all'11,5%) per i proventi percepiti da fondi pensione italiani. Tale novità non riguarderà invece i fondi pensione esteri, a condizione che siano residenti in Stati Ue o aderenti all'accordo See, inclusi nella white list. È stato inoltre previsto un regime speciale per le Casse di previdenza dei professionisti, le quali potranno utilizzare in compensazione il maggior carico fiscale sopportato nel periodo luglio-dicembre 2014 a causa dell aumento dalla tassazione dal 1 gennaio 2015. In altre parole beneficeranno di un credito pari al 6% della base imponibile di tali redditi di natura finanziaria, che non rileverà ai fini del calcolo della base imponibile ai fini delle imposte dirette e Irap. Infine, è necessario ricordare come, dal 1 luglio 2014, siano dovute le imposte sostitutive nella misura del 26% anche sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei predetti contratti. Riassumiamo, nella tabella che segue, quelle che sono le novità che saranno introdotte dal 1 luglio 2014. Ritenuta a titolo d imposta su interessi su conti corrente, certificati di deposito, conti di deposito, ecc. Ritenuta a titolo d imposta sui proventi dei fondi comuni Imposta sostitutiva sulla plusvalenza da cessione delle partecipazioni non qualificate in società italiane Imposta sostitutiva sui dividenti relativi a partecipazioni non qualificate in società italiane Ritenuta o imposta sostitutiva sui dividendi relativi a partecipazioni non qualificate da Paesi White List Fino al 30/06/2014 Dal 01/07/2014 5

Decorrenza delle novità Imposta sostitutiva su interessi su titoli obbligazionari imposta sostitutiva sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei predetti contratti Imposta sostitutiva sui titoli di Stato ed equiparati 12,50% 12,50% Imposta sostitutiva sui titoli di Stato esteri White list 12,50% 12,50% Imposta sostitutiva su titolo di enti territoriali di Stati esteri 20% 12,50% White list Imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dalle forme di previdenza 11% 11,50% complementare Imposta sostitutiva o ritenuta 26% su proventi di natura Ma credito 20% finanziaria percepiti dalle d imposta pari al Casse privatizzate 6% concorrono alla Plusvalenze realizzate concorrono alla determinazione mediante cessione a titolo determinazione del del reddito nella oneroso di partecipazioni reddito nella misura misura del qualificate del 49,72% 49,72% La novità appena richiamate si applicheranno: ai dividendi percepiti dall 1 luglio 2014 agli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali maturati a partire dall 1 luglio 2014 ai redditi derivanti da obbligazioni e cambiali finanziare maturati a decorrere dal 1 luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli a partire dal giorno successivo a quello di scadenza nel caso dei contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a dodici mesi stipulati prima dell 1 luglio 2014. 6

DECORRENZA DELLE NOVITA : LA DATA RILEVANTE PERCEZIONE DEI DIVIDENDI MATURAZIONE DEGLI INTERESSI MATURAZIONE DEI REDDITI SU OBBLIGAZIONI E CAMBIALI FINANZIARIE SCADENZA CONTRATTI DI RIPORTO E PRONTI CONTRO TERMINE DI DURATA NON SUPERIORE A 12 MESI L affrancamento Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, il decreto prevede che l aliquota del 26 per cento si applichi anche alle plusvalenze realizzate a partire dal 1 luglio 2014. La circolare 19/E interviene sul punto, chiarendo, in primo luogo, che le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia percepito, prima del 30 giugno 2014, anticipi su una cessione effettuata dal 1 luglio, le relative plusvalenze sono tassabili con l aliquota d imposta nella misura del 26 per cento vigente nel momento in cui la cessione si è perfezionata. Ma, ovviamente, allo stesso modo, deve ritenersi tassate al 20% le somme ricevute dopo il 1 luglio a seguito di una cessione che si è perfezionata entro il 30 giugno. CESSIONE PLUSVALENZE RILEVA LA DATA IN CUI SI PERFEZIONA LA CESSIONE Non rileva, invece, la data di pagamento Nuova tassazione: cessioni perfezionate dopo il 1 luglio 2014 7

Nonostante tali precisazioni, però, va comunque considerato che parte della plusvalenza potrebbe essere maturata prima del 1 luglio 2014: ecco perché viene consentito l affrancamento del costo o del valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014. Sarà quindi possibile versare un imposta sostitutiva del 20%, determinata sulla differenza fra: - il valore delle attività finanziarie al 30 giugno 2014, - il valore o costo di acquisto delle stesse o il valore già precedentemente affrancato valore delle attività finanziarie al 30 giugno 2014 valore o costo di acquisto delle stesse o il valore già precedentemente affrancato DIFFERENZA: AFFRANCAMENTO Il costo fiscalmente riconosciuto dell attività finanziaria diventa quello al 30 giugno 2014 L affrancamento consente quindi ai contribuenti di assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziare il valore alla data del 30 giugno 2014, in luogo dell originario costo. MODALITA OPERATIVE Con specifico riferimento alle modalità operative con le quali è possibile ricorrere all affrancamento, la Circolare 19/E ricorda che è prevista una diversa modalità di esercizio dell opzione a seconda del regime scelto dal contribuente ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, ossia a seconda che sia stato scelto il regime dichiarativo ovvero il regime del risparmio amministrato. Nel primo caso, l opzione può essere effettuata direttamente tramite versamento dell imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2014. Nel secondo caso, invece, l opzione deve essere riferita obbligatoriamente a tutte le attività finanziarie (ad eccezione di quelle escluse dall affrancamento) comprese nel singolo rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 30 giugno 2014, nonché alla data di esercizio dell opzione. 8

Regime dichiarativo l opzione può essere effettuata direttamente tramite versamento dell imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2014 Affrancamento Regime del risparmio amministrato opzione riferita obbligatoriamente a tutte le attività finanziarie comprese nel singolo rapporto di custodia, amministrazione o altro, possedute alla data dell es. dell opzione IMPOSTA SOSTITUTIVA del 20% VERSATA ENTRO IL 16 NOVEMBRE 2014 Casse privatizzate In attesa dell armonizzazione, prevista a decorrere dal 2015, della disciplina di tassazione dei redditi percepiti dalle Casse privatizzate e dalle forme di previdenza complementare, è riconosciuto un credito d imposta a favore delle stesse pari alla differenza tra: l ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dall 1 luglio al 31 dicembre 2014 e l ammontare delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20%. Tale importo non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi né il valore della produzione ai fini dell Irap e non rileva ai fini del rapporto di indeducibilità degli interessi passivi né di indeducibilità delle spese e dei componenti negativi. 9

CASSE PRIVATIZZATE NUOVA TASSAZIONE: 26% MA è riconosciuto un credito d imposta - Riproduzione riservata - 10