QUADRO SINOTTICO RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO. Di Maurizio VILLANI e Iolanda PANSARDI

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1 Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 27.6.2013 QUADRO SINOTTICO RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO Di Maurizio VILLANI e Iolanda PANSARDI Uno dei temi che ha caratterizzato la stesura del Decreto Legge Fare decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 è stato quello della riscossione tributaria: tanti i limiti all'attività di riscossione dei tributi da parte di Equitalia. La casa di abitazione diventa "intoccabile". Viene, infatti, dichiarata impignorabile purché il contribuente abbia lì la residenza e ci abiti effettivamente. Sono escluse da questa tutela le abitazioni di lusso nelle categorie catastali A8 e A9 (ville, castelli, dimore storiche). Per le seconde case il decreto aumenta di 6 volte la soglia minima per l'espropriazione che ora è ammessa solo se il debito da riscuotere supera i 120mila euro (prima erano 20mila) e solo se sull'immobile c'è l'ipoteca da almeno 6 mesi (prima erano 4). Debiti fiscali

2 Ammessa la possibilità di dilazionare un debito con il Fisco in 10 anni (120 rate mensili, dalle precedenti 72). Nel caso in cui ci sia una peggioramento evidente delle condizioni economiche del debitori: si può ottenere un ulteriore dilazione di 120 rate (rispetto alle precedenti 72). Inoltre il beneficio della rateizzazione, che attualmente si perde dopo avere mancato il pagamento di 2 rate consecutive, è prolungato fino a 8 rate saltate (anche non consecutive), a vantaggio dei debitori in difficoltà. Abolizione aggio, percentuale dovuta a Equitalia sulla somma iscritta a ruolo (oggi al 9%): d ora in poi si pagano solo multa e interessi di mora, anticipando a settembre (da dicembre) il provvedimento che dovrà riformare gli aggi dovuti all agente della riscossione. Quanto deciso con il decreto 35/2013 (Restituzione debiti PA) per i tributi viene esteso alle sanzioni amministrative (come le multe). Le modifiche intervenute di cui sopra riassunte, sono così descritte nel quadro sinottico riscossione mediante ruolo qui di seguito: RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO Norma NOVITA DECRETO DEL FARE 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia Art. 52 (Disposizioni per la riscossione mediante Testo in vigore dal 29 aprile 2012 Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificato in sede di conversione

3 ruolo) ART. 19 Dilazione del pagamento Dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: 1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma. 2) al comma 3, alinea, le parole di due rate consecutive sono sostituite dalle seguenti, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive. [1] L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili (comma così modificato dall'art. 83, comma 23, lettera a), D.L. 25 giugno 2008, n. 112).[1-bis] In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. (comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16) [1-ter] Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16) [1-quater] Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all' articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta [8], ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16) [2] (Comma abrogato dall'art. 36, comma 2-bis, lettera b), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, modificato in sede di conversione) In caso di mancato pagamento di due rate consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può più essere rateizzato. (comma così modificato

4 dall'art. 1, comma 2, lettera c), D.L. 2 marzo 2012, n. 16) [4] Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione [4-bis] (comma abrogato dall'art. 83, comma 23, lettera c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112).(Articolo così sostituito, con effetto 1 luglio 1999 [12], dall'art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46). ART. 52 Procedimento di vendita 1) al comma 2-bis le parole: e 79, sono sostituite dalle seguenti:, 79 e 80, comma 2, lettera b), ; 2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti: 2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all articolo 80, comma 2, lettera b). 2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81. ; Testo in vigore dal 28 dicembre 2011 Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 10, comma 13-terdecies, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato in sede di conversione 1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria. 2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione. 2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso. (comma aggiunto dall'art. 10, comma 13-terdecies, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato in sede di conversione) (Articolo così sostituito, con effetto 1 luglio 1999, dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).

5 ART. 53 Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione Le parole centoventi sono sostituite dalle seguenti: duecento ART. 62 Disposizioni particolari sui beni pignorabili 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. I beni di cui all articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. ; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. ; Testo in vigore dal 1 luglio 1999 1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi centoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. 2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione (articolo così sostituito, con effetto 1 luglio 1999, dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46). Testo in vigore dal 1 luglio 1999 1. I beni mobili indicati nel numero 4 del primo comma dell' articolo 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall' articolo 2759 del codice civile. 2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall' articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati (articolo così sostituito, con effetto 1 luglio 1999, dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).

6 ART. 72bis Pignoramento dei crediti verso terzi Al comma 1, lett. a) la parola: quindici è sostituita dalla seguente: sessanta. Testo in vigore dal 2 marzo 2012 Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 5, lettera a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall' articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall' articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all' articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. 1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all' articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 72, comma 2. (articolo così sostituito dall'art. 2, comma 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, modificato in sede di conversione).

7 Testo in vigore dal 29 aprile 2012 ART. 72ter Limiti di pignorabilità Dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. ; Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 5, lettera b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificato in sede di conversione 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. 2. Resta ferma la misura di cui all' articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 5, lettera b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificato in sede di conversione)

8 Testo in vigore dal 2 marzo 2012 Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 5, lettera c), D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ART. 76 Espropriazione immobiliare Il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell articolo 563c.p.c., l agente della riscossione: a) non dà corso all espropriazione se l unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l ipoteca di cui all articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall iscrizione senza che il debito sia stato estinto. ; 1.L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 5, lettera c), numero 1), D.L. 2 marzo 2012, n. 16) 2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell' articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1 (articolo così sostituito, con effetto 1 luglio 1999, dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).

9 ART. 77 Iscrizione di ipoteca Al comma 1-bis, dopo le parole comma 1 sono inserite le seguenti: anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all espropriazione di cui all art. 76, commi 1 e 2, ; Testo in vigore dal 2 marzo 2012 Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 5, lettera d), D.L. 2 marzo 2012, n. 16 1. Decorso inutilmente il termine di cui all' articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. 1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. (comma aggiunto dall'art. 3, comma 5, lettera d), D.L. 2 marzo 2012, n. 16) 2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell' articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione. 2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1 (comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, lettera u-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, modificato in sede di conversione). (Articolo così sostituito, con effetto 1 luglio 1999, dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).

10 Testo in vigore dal 9 giugno 2001 Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera p), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 ART. 78 Avviso di vendita Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell avviso di vendita, l agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo. 1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell' articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente: a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all' articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n.

11 47; d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni; e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate; f) il prezzo base dell'incanto; g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte; h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario; i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo di cui all' articolo 82, comma1; m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi. 2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita (articolo così sostituito, con effetto 1 luglio 1999, dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46). Testo in vigore dal 1 luglio 1999

12 ART. 80 Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita 1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell agente della riscossione. ; 2) il comma 2, è sostituito dal seguente: 2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell agente della riscossione, il giudice può disporre: a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale; b) la vendita al valore stimato con l ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia. ; 1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice può disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente (articolo così sostituito, con effetto 1 luglio 1999, dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46). 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: 2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall esecuzione del pignoramento stesso. ; ART. 85 Al comma 1, le parole: minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede sono sostituite dalle seguenti: prezzo base del terzo incanto. Testo in vigore dal 3 dicembre 2005 Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 40, lettera b-ter), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, modificato in sede di conversione 1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del

13 Assegnazione dell'immobile allo Stato terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento. 2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall' articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione non può essere inferiore a sei mesi. 3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo (articolo così sostituito, con effetto 1 luglio 1999, dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46). Art. 10 del decretolegge6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214 Al comma 13-quinques, le parole 31 dicembre sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre. Testo in vigore dal 29 aprile 2012 Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 13-quater e dall'art. 5, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificato in sede di conversione 13-quinquies. Il decreto di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonchè il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013 (comma aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

14 Regime premiale per favorire la trasparenza Norma NOVITA DECRETO DEL FARE 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia Art. 10 del decretolegge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 GIUGNO 2013, N. 64 Art. 53 (Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa da essi partecipate) Il comma 2-ter e sostituito dal seguente: 2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attivita di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa del Gruppo Equitalia per le attivita di supporto all esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.. 2-ter.I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013