SCHEDA FORME ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE Nessun concorrente può presentare più offerte né potrà subentrare successivamente alla gara ove abbia presentato offerta in una qualsiasi delle forme e modalità previste dal bando di gara. In caso che in sede di gara si verifichi la fattispecie di cui sopra si provvederà all esclusione dei soggetti coinvolti. Non saranno ammessi da parte di concorrenti subentri o forme di partecipazione a qualsiasi titolo proposte nelle fasi di aggiudicazione, stipulazione de l preliminare e del contratto di compravendita e le violazioni comporteranno la revoca dell aggiudicazione e la risoluzione in danno dei rapporti contrattuali eventualmente già assunti. NORME PER LE A.T.I. E I CONSORZI EX ART. 2602 C.C.: Sono ammessi a partecipare soggetti riuniti in ATI o Consorzio ordinario ex art. 2602 del codice civile o che manifestano la volontà e l impegno a riunirsi in associazione temporanea o in consorzio ex art. 2602 del codice civile, ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n 163 e dell art. 95 e seguenti del D.P.R. 21.12.1999, n 554. Possono partecipare i predetti raggruppamenti d imprese finalizzati a: a) Dimostrare il possesso del requisito SOA richiesto dal bando di gara; b) In caso di offerte congiunte, dimostrare sia il possesso del requisito SOA sia del requisito dichiarazioni bancarie ; c) Dimostrare il possesso delle abilitazioni di cui all articolo 1, lettere a) b) c) e) g) di cui all art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n 37 ex legge 5 marzo 1990, n 46; d) Dimostrare il requisito relativo alla progettazione per i soggetti che abbiano l attestazione SOA per sola esecuzione lavori pubblici; e) In caso di offerte congiunte dimostrare il requisito iscrizione Cassa Edile. 1
In caso di ATI o consorzio costituendo dovrà attenersi alle indicazioni generali previste nel bando di gara, nelle sue norme integrative e negli altri documenti di gara e dovrà presentarsi: o Dichiarazione, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che compongono il raggruppamento, con la quale, indicando il nominativo del capofila, essi si impegnino, in caso di aggiudicazione, a costituire nelle forme di legge l associazione temporanea, o a costituire il consorzio ai sensi dell art. 2602 del codice civile. o per ognuno dei membri che le compongono i documenti richiesti dai documenti di gara, in base alla tipologia di partecipazione scelta dal concorrente. In caso di tipologia congiunta sono richiesti: per tutti i componenti il RTI i documenti di cui ai punti 4A), 4B), 4C), 4D), 4E), e 4H) in caso di imprenditori o imprese commerciali e relativamente al solo primo alinea; le garanzie di cui ai punti 5) e 6) devono essere costituite a copertura degli adempimenti di tutti i partecipanti il raggruppamento. In caso di tipologia solo acquisto dir itto di proprietà sono richiesti: per tutti i componenti che formano la compagine che presenta offerta i documenti di cui ai punti 3A), 3B); la garanzia di cui al punto 3D) deve essere costituita a copertura degli adempimenti di tutti i partecipanti la compagine. In caso di tipologia sola progettazione e realizzazione lavori sono richiesti: per tutti i componenti il RTI i documenti di cui ai punti 2A), 2B), 2C), 2G), 2H relativamente al solo primo alinea, 2M; la garanzia di cui al punto 2D) deve essere costituita a copertura degli adempimenti di tutti i partecipanti il raggruppamento; o Produrre i requisiti di qualificazione secondo le qualificazioni possedute e nel rispetto dell art. 37 del D. Lgs. n 163/2006; o Presentare le garanzie secondo le prescrizioni di cui ai documenti di gara; o Presentare la dimostrazione del pagamento del contributo all Autorità di Vigilanza (per la tipologia congiunta e per la tipologia sola progettazione e realizzazione lavori); o Indicare in sede di offerta le percentuali dei lavori che saranno realizzate da ognuna delle componenti il raggruppamento e/o la ripartizione delle prestazioni a carico di ognuno dei suoi componenti in caso di aggiudicazione; o Allegare la fotocopia di un documento di identità di coloro i quali sottoscrivono le autocertificazioni. In caso di ATI o consorzio costituito dovrà attenersi alle indicazioni generali previste nel bando di gara, nelle sue norme integrative e negli altri documenti di gara e dovrà presentarsi: o Atto costitutivo dell Associazione Temporanea, comprendente, la nomina dell impresa capofila con il relativo mandato irrevocabile, oppure, per il consorzio ex art. 2602 del codice civile, il contratto di cui al successivo art. 2603 del medesimo codice, con indicazione dei nominativi delle persone cui è stata attribuita la legale rappresentanza. In caso di A.T.I. o consorzio già costituito, l offerta potrà 2
essere sottoscritta anche solamente dal legale rappresentante del soggetto capofila, oppure dal legale rappresentante del consorzio ex art. 2602 del codice civile. o per ognuno dei membri che le compongono i documenti richiesti dai documenti di gara ed in base alla tipologia di partecipazione scelta dal concorrente. In caso di tipologia congiunta sono richiesti: per tutti i componenti il RTI i documenti di cui ai punti 4D), 4H) in caso di imprenditori o imprese commerciali e relativamente al solo primo alinea; a firma del legale rappresentante del costituito raggruppamento o consorzio i documenti di cui ai punti 4A), 4B, 4C, 4E). Le garanzie di cui ai punti 5) e 6) devono essere costituite a copertura degli adempimenti di tutti i partecipanti il raggruppamento. In caso di tipologia solo acquisto diritto di proprietà sono richiesti: per tutti i componenti che formano la compagine che presenta offerta il documento di cui al punto 3B); a firma del legale rappresentante del costituito raggruppamento o consorzio il documento di cui al punto 3A). La garanzia di cui al punto 3D) deve essere costituita a copertura degli adempimenti di tutti i partecipanti la compagine. In caso di tipologia sola progettazione e realizzazione lavori sono richiesti: per tutti i componenti il RTI i documenti di cui ai punti 2C), 2G), 2H) relativamente al solo primo alinea; a firma del legale rappresentante del costituito raggruppamento o consorzio i documenti di cui ai punti 2 A), 2B), 2L), 2M); la garanzia di cui al punto 2D) deve essere costituita a copertura degli adempimenti di tutti i partecipanti il raggruppamento; o Produrre i requisiti di qualificazione secondo le qualificazioni possedute e nel rispetto dell art. 37 del D. Lgs. n 163/2006; o Presentare le garanzie secondo le prescrizioni di cui ai documenti di gara; o Presentare la dimostrazione del pagamento del contributo all Autorità di Vigilanza (per la tipologia congiunta e per la tipologia sola progettazione e realizzazione lavori; o Indicare in sede di offerta le percentuali dei lavori che saranno realizzate da ognuna delle componenti il raggruppamento e/o la ripartizione delle prestazioni a carico di ognuno dei suoi componenti in caso di aggiudicazione; o Allegare la fotocopia di un documento di identità di coloro i quali sottoscrivono le autocertificazioni. Ai sensi dell art. 37, comma 7, del D.Lgs. 12.04.2006, n 163, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ex art. 2602 del codice civile, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale, quando abbia partecipato alla gara medesima l associazione temporanea o il consorzio di cui fa parte; inoltre i consorzi ordinari di cui all art. 2602 non possono partecipare a RTI. L inosservanza di tali divieti comporterà l esclusione dalla gara, sia delle imprese, sia dei raggruppamenti di cui sopra. 3
NORME PER LE GEIE: Ai fini della partecipazione alla gara da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (in sigla GEIE ) ai sensi del D.Lgs. 23/07/1991, n 240, sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente disciplinare per associazioni temporanee di cui all art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n 163. Le GEIE costituite debbono presentare documentazione da cui risulti l iscrizione nel registro delle imprese di cui all art. 3 del D. Lgs. 240/2001. NORME PER CONSORZI STABILI: I consorzi stabili di cui agli art 34, lettera c) e 36 del D. Lgs. n 163/2006, devono: a) Produrre tutta la documentazione prevista dai documenti di gara riferita al consorzio; b) Fornire l elenco di tutte le consorziate che li compongono; c) Indicare espressamente il nominativo, o i nominativi, delle consorziate che eseguiranno i lavori, per ciascuna delle quali deve essere prodotta documentazione oppure autocertificazione dalla quale risulti quanto segue: A. L iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, l attestazione che l impresa non si trova in stato di fallimento, o di liquidazione coatta, o di amministrazione controllata o di concordato preventivo ed il nulla osta antimafia ai sensi del D.P.R. 3 Giugno1998, n 252 per i legali rappresentanti e per i direttori tecnici; B. La regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile; C. L osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come, in particolare, contenute nella legge 12/03/1999, n 68; D. Dichiarazione di cui al punto 2C) del documento tipologia lavori oppure 4D del documento tipologia congiunta, oppure 3B) del documento tipologia acquisto. (Se tali requisiti saranno prodotti con autocertificazione, sarà necessario allegare la fotocopia di un documento di identità di chi sottoscrive gli atti). Ai sensi dell art. 36, comma 5, del D. Lgs. 12.04.2006, n 163, è vietata la partecipazione alla medesima procedura del consorzio stabile e di tutti i suoi consorziati, compresi quelli non indicati per l esecuzione dei lavori (vedi sentenza C. di Stato, sez V, 24.03.2006, n 1529). L inosservanza di tale norma comporterà l esclusione dalla gara, sia delle imprese, sia dei consorzi stabili di cui sopra e l applicazione dell art. 353 del codice penale. 4
Il consorzio stabile può associarsi temporaneamente o costituire consorzi ex art. 2602 del codice civile con altri soggetti, ma non può farlo, pena l esclusione dalla gara, con sue consorziate, anche se non indicate come esecutrici dei lavori NORME PER CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE: I consorzi di cooperative ai sensi della legge 25 giugno 1909, n 422 e successive modificazioni ed i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 08.08.1985, n 443, devono: a) Produrre tutta la documentazione prevista dai documenti di gara riferiti al consorzio; b) Fornire l elenco di tutte le consorziate che li compongono; c) Indicare espressamente il nominativo, o i nominativi, delle consorziate che eseguiranno i lavori, per ciascuna delle quali deve essere prodotta documentazione oppure autocertificazione dalla quale risulti quanto segue: A. L iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, l attestazione che l impresa non si trova in stato di fallimento, o di liquidazione coatta, o di amministrazione controllata o di concordato preventivo ed il nulla osta antimafia ai sensi del D.P.R. 3 Giugno1998, n 252 per i legali rappresentanti e per i direttori tecnici; B. La regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile; C. L osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come, in particolare, contenute nella legge 12/03/1999, n 68; D. Dichiarazione di cui al punto 2C) del documento tipologia lavori oppure 4D del documento tipologia congiunta, oppure 3B) del documento tipologia acquisto. (Se tali requisiti saranno prodotti con autocertificazione, sarà necessario allegare la fotocopia di un documento di identità di chi sottoscrive gli atti). Le imprese, le cooperative o le imprese artigiane indicate da tali consorzi quali esecutrici dei lavori non potranno partecipare autonomamente (né con altri soggetti in associazione temporanea o in raggruppamento ex art. 2602 codice civile) e l inosservanza di tale divieto comporterà la loro esclusione dalla gara (e dell eventuale associazione temporanea o raggruppamento) e, come conseguenza, anche l esclusione del consorzio di cooperative o di imprese artigiane. 5
Il consorzio di cooperative e il consorzio di imprese artigiane possono associarsi temporaneamente o costituire consorzi ex art. 2602 del codice civile con altri soggetti, ma non possono farlo, pena l esclusione dalla gara, con loro consorziate, anche se non indicate come esecutrici dei lavori. Ai fini dell ammissione alla gara si applica l art. 35 del D.Lgs. 12.04.2006, n 163. AVVALIMENTO Ai sensi degli art. 47 e 48 della direttiva comunitaria 2004/18 CE e dell art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n 163, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara al Comune di Livorno che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale. Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento di uno dei requisiti richiesti deve allegare: a) Una sua dichiarazione ove questa attesti, in relazione alla gara cui partecipa, di volersi avvalere dell impresa (indicare le generalità dell impresa ausiliaria) per soddisfare i seguenti requisiti (indicare i requisiti); b) Attestazione SOA dell impresa ausiliaria per la categoria SOA data in avvalimento (Se il requisito in avvalimento è la SOA); c) Abilitazione di cui all articolo 1, lettere A, B, C, E, della legge n 46/1990 in caso di avvalimento per tale requisito (Se il requisito in avvalimento è tale abilitazione) d) Una dichiarazione sottoscritta da parte dell impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest ultima dei requisiti generali richiesti nei documenti di gara e indicati all art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n 163; e) Dimostrazione del requisito relativo alla progettazione per i soggetti che abbiano l attestazione SOA per sola esecuzione lavori pubblici; f) Una dichiarazione sottoscritta dall impresa ausiliaria con cui quest ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara ai sensi dell articolo 34 del D.Lgs. n 163/2006; g) Il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 6
la durata dell appalto. Da tale contratto dovrà emergere la prova che l impresa ausiliata disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente utilizzate ai fini dell esecuzione del contratto; allorché l avvalimento riguardi l attestazione SOA, dovrà espressamente risultare dal contratto che l impresa ausiliaria mette a disposizione dell impresa ausiliata per l esecuzione dei lavori tutti gli elementi della propria azienda che hanno consentito l ottenimento della certificazione SOA. Qualora riguardi la progettazione, tale prestazione dovrà essere effettivamente svolta dal progettista di cui ci si avvale. Nel caso di avvalimento nei confronti di un impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia. Ai sensi del comma 7, art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006, n 163, l impresa concorrente ausiliata, deve possedere almeno l attestazione rilasciata da Società organismi attestazione SOA per la categoria OG1 della II classifica ed in corso di validità. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l impresa ausiliaria che l impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara. Il concorrente e l impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 7