DELIBERAZIONE N X / 6918 Seduta del 24/07/2017

Documenti analoghi
Circolare Regione Lombardia Protocollo G /07/2017. Oggetto: DGR X/6918 DEL 24/07/2017

DELIBERAZIONE N X / 6168 Seduta del 30/01/2017

DELIBERAZIONE N X / 4981 Seduta del 30/03/2016

DELIBERAZIONE N X / 6115 Seduta del 16/01/2017

DELIBERAZIONE N X / 5092 Seduta del 29/04/2016

DELIBERAZIONE N X / 6234 Seduta del 20/02/2017

DELIBERAZIONE N X / 7714 Seduta del 15/01/2018

DELIBERAZIONE N X / 5450 Seduta del 25/07/2016

DELIBERAZIONE N X / 6141 Seduta del 23/01/2017

DELIBERAZIONE N X / 6196 Seduta del 08/02/2017

DELIBERAZIONE N X / 5999 Seduta del 19/12/2016

DELIBERAZIONE N X / 4860 Seduta del 29/02/2016

DELIBERAZIONE N X / 7230 Seduta del 17/10/2017

DELIBERAZIONE N X / 4920 Seduta del 14/03/2016

DELIBERAZIONE N X / 5466 Seduta del 25/07/2016

DELIBERAZIONE N X / 4987 Seduta del 30/03/2016

DELIBERAZIONE N X / 4894 Seduta del 07/03/2016

DELIBERAZIONE N X / 4951 Seduta del 21/03/2016

DELIBERAZIONE N X / 3389 Seduta del 10/04/2015

DELIBERAZIONE N X / 5790 Seduta del 18/11/2016

DELIBERAZIONE N X / 3038 Seduta del 23/01/2015

DELIBERAZIONE N X / 4597 Seduta del 17/12/2015

DELIBERAZIONE N X / 3274 Seduta del 16/03/2015

DELIBERAZIONE N X / 6489 Seduta del 10/04/2017

DELIBERAZIONE N X / 1897 Seduta del 30/05/2014

DELIBERAZIONE N X / 6658 Seduta del 29/05/2017

DELIBERAZIONE N X / 3947 Seduta del 31/07/2015

DELIBERAZIONE N X / 3669 Seduta del 05/06/2015

DELIBERAZIONE N X / 6117 Seduta del 16/01/2017

DELIBERAZIONE N X / 6767 Seduta del 22/06/2017

DELIBERAZIONE N X / 4154 Seduta del 08/10/2015

DELIBERAZIONE N X / 6894 Seduta del 17/07/2017

DELIBERAZIONE N X / 6025 Seduta del 19/12/2016

DELIBERAZIONE N X / 4905 Seduta del 07/03/2016

DELIBERAZIONE N X / 3111 Seduta del 06/02/2015

DELIBERAZIONE N X / 6332 Seduta del 13/03/2017

DELIBERAZIONE N X / 4896 Seduta del 07/03/2016

DELIBERAZIONE N X / 3644 Seduta del 05/06/2015

DELIBERAZIONE N X / 5359 Seduta del 27/06/2016

DELIBERAZIONE N X / 1868 Seduta del 23/05/2014

DELIBERAZIONE N X / 5854 Seduta del 28/11/2016

PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

DELIBERAZIONE N X / 4151 Seduta del 08/10/2015

DELIBERAZIONE N X / 5749 Seduta del 31/10/2016

DELIBERAZIONE N X / 1891 Seduta del 30/05/2014

DELIBERAZIONE N X / 5204 Seduta del 23/05/2016

DELIBERAZIONE N X / 6624 Seduta del 29/05/2017

DELIBERAZIONE N X / 419 Seduta del 19/07/2013

DELIBERAZIONE N X / 6971 Seduta del 31/07/2017

Legge 8 marzo 1968, n Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (*) Art. 1

DELIBERAZIONE N X / 5195 Seduta del 23/05/2016

DELIBERAZIONE N X / 7286 Seduta del 30/10/2017

DELIBERAZIONE N X / 6425 Seduta del 03/04/2017

DELIBERAZIONE N X / 6197 Seduta del 08/02/2017

DELIBERAZIONE N X / 4984 Seduta del 30/03/2016

DELIBERAZIONE N X / 6759 Seduta del 21/06/2017

DELIBERAZIONE N X / 899 Seduta del 08/11/2013

DELIBERAZIONE N X / 4065 Seduta del 25/09/2015

DELIBERAZIONE N X / 7053 Seduta del 04/09/2017

DELIBERAZIONE N X / 6021 Seduta del 19/12/2016

DELIBERAZIONE N X / 1872 Seduta del 23/05/2014

DELIBERAZIONE N X / 2864 Seduta del 12/12/2014

DELIBERAZIONE N X / 6832 Seduta del 30/06/2017

DELIBERAZIONE N X / 3938 Seduta del 31/07/2015

DELIBERAZIONE N X / 5928 Seduta del 30/11/2016

DELIBERAZIONE N X / 5539 Seduta del 02/08/2016

DELIBERAZIONE N X / 593 Seduta del 06/09/2013

DELIBERAZIONE N X / 3495 Seduta del 30/04/2015

DELIBERAZIONE N X / 5095 Seduta del 29/04/2016

DELIBERAZIONE N X / 6095 Seduta del 29/12/2016

DELIBERAZIONE N X / 5969 Seduta del 12/12/2016

DELIBERAZIONE N X / 6083 Seduta del 29/12/2016

aderente a CONTRASSEGNI OBBLIGATORI PER ATTIVITÀ RICETTIVE NON ALBERGHIERE: BED & BREAKFAST, FORESTERIE LOMBARDE (EX AFFITTACAMERE), OSTELLI

DELIBERAZIONE N X / 3962 Seduta del 31/07/2015

DELIBERAZIONE N X / 4028 Seduta del 11/09/2015

VÉÇá zä É exz ÉÇtÄx wxäät câzä t

DELIBERAZIONE N X / 6711 Seduta del 14/06/2017

DELIBERAZIONE N X / 5808 Seduta del 18/11/2016

DELIBERAZIONE N X / 6185 Seduta del 08/02/2017

DELIBERAZIONE N X / 1851 Seduta del 20/05/2014

DELIBERAZIONE N X / 4553 Seduta del 10/12/2015

DELIBERAZIONE N X / 210 Seduta del 31/05/2013

DELIBERAZIONE N X / 738 Seduta del 27/09/2013

DELIBERAZIONE N X / 1392 Seduta del 21/02/2014

DELIBERAZIONE N X / 710 Seduta del 20/09/2013

DELIBERAZIONE N X / 7195 Seduta del 09/10/2017

DELIBERAZIONE N X / 402 Seduta del 12/07/2013

DELIBERAZIONE N X / 6691 Seduta del 09/06/2017

Regione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N SEDUTA DEL 28/12/2016

DELIBERAZIONE N X / 3690 Seduta del 12/06/2015

DELIBERAZIONE N IX / 3541 Seduta del 30/05/2012

DELIBERAZIONE N IX / 3341 Seduta del 24/04/2012

DELIBERAZIONE N X / 5244 Seduta del 31/05/2016

DELIBERAZIONE N X / 4429 Seduta del 30/11/2015

DELIBERAZIONE N X / 6234 Seduta del 20/02/2017

DELIBERAZIONE N X / 6310 Seduta del 06/03/2017

DELIBERAZIONE N X / 4063 Seduta del 25/09/2015

DELIBERAZIONE N X / 1174 Seduta del 20/12/2013

DELIBERAZIONE N X / 4592 Seduta del 17/12/2015

DELIBERAZIONE N X / 4140 Seduta del 08/10/2015

Transcript:

DELIBERAZIONE N X / 6918 Seduta del 24/07/2017 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI FRANCESCA BRIANZA CRISTINA CAPPELLINI LUCA DEL GOBBO Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi GIOVANNI FAVA GIULIO GALLERA MASSIMO GARAVAGLIA MAURO PAROLINI ANTONIO ROSSI ALESSANDRO SORTE CLAUDIA TERZI Su proposta dell'assessore Giulio Gallera Oggetto PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI INDENNITA DI RESIDENZA: AGGIORNAMENTO ISTAT-FOI BIENNIO 2017-2018 Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: Il Dirigente Aldo Bellini Il Direttore Generale Giovanni Daverio L'atto si compone di 5 pagine di cui / pagine di allegati parte integrante

VISTA la legge n. 221/1968, così come modificata dal D.Lgs. n. 153/2009, che, all art. 2 prevede: L'Accordo Collettivo Nazionale di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennità di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, nonché di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonché all'ampiezza del territorio servito; fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti. (...) ; PRESO ATTO che allo stato attuale non è ancora intervenuto l'accordo Collettivo Nazionale di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; VISTA la L.R. n. 12/1986 Provvidenze a favore dei farmacisti rurali ed, in particolare, l art. 1 che prevede: 1. A decorrere dal 1º gennaio 1985 l indennità di residenza prevista dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 a favore dei titolari di farmacie rurali, dei farmacisti direttori responsabili che sostituiscono il titolare nei casi consentiti dalla legge, dei gestori provvisori delle farmacie stesse, è così fissata: a) L. 2.800.000 annue per popolazioni fino a 1.000 abitanti; b) L. 1.600.000 annue per popolazioni da 1.001 a 2.000 abitanti; c) L. 1.000.000 annue per popolazioni da 2.001 a 3.000 abitanti; 2. Per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località comprese tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, l indennità di residenza può essere concessa fino a L. 600.000 a condizione che il reddito netto annuo prodotto dalla farmacia, e dichiarato ai fini dell ILOR, non superi le L. 960.000 annue; 3. L onere dell indennità grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del comune nella misura di L. 80.000 e sul bilancio della regione per la rimanente parte; 4. Al comune che gestisce la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 spetta un contributo annuo a carico della 1

regione pari alla misura dell indennità di cui ai commi precedenti ridotta della quota dovuta dal comune ; VISTA la L.R. n. 37/2014 Bilancio di previsione 2015 2017 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 53, suppl. del 31.12.2014) che, all'art. 2, comma 26, lett. a), prevede: Alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 a legislazione vigente) è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 22 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente: 22 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare con proprio provvedimento le indennità di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1986, n. 12 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) nei limiti degli stanziamenti di bilancio ; RICHIAMATA la DGR n. X/2989 del 23/12/2014 Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015 - (di concerto con gli Assessori Cantu e Melazzini) ed, in particolare, l allegato b) Regole di sistema 2015: ambito sanitario, punto 2.5.4. Indennità farmacie rurali il quale prevede che la DG Salute a seguito dell approvazione della modifica dell art. 1 della legge regionale 12/86, proporrà alla giunta l aggiornamento delle indennità per le farmacie rurali secondo gli indici ISTAT -FOI e nei limiti degli stanziamenti di bilancio ; RICHIAMATA la DGR n. X/3768 del 03/07/2015 Aggiornamento, ai sensi dell art. 2, comma 22 bis, della l.r. 23/2013, delle indennità di cui all'art. 1 della l.r. 12/1986 (provvidenze a favore dei farmacisti rurali) che, al fine di garantire un adeguato sostegno alle farmacie rurali, ha aggiornato - nelle more del citato Accordo Collettivo Nazionale - le indennità di cui all'art. 1 della L.R. n. 12/86, come segue: A decorrere dal 1º gennaio 2015 l indennità di residenza prevista dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 a favore dei titolari di farmacie rurali, dei farmacisti direttori responsabili che sostituiscono il titolare nei casi consentiti dalla legge, dei gestori provvisori delle farmacie stesse, è così fissata: a) Euro 3.354,90 annue per popolazioni fino a 1.000 abitanti; b) Euro 1.917,09 annue per popolazioni da 1.001 a 2.000 abitanti; c) Euro 1.198,18 annue per popolazioni da 2.001 a 3.000 abitanti; A decorrere dal 1 Gennaio 2015, tutte le suddette indennità verranno aggiornate ogni biennio in base all indice di rivalutazione monetaria ISTAT- FOI, con la finalità di rimanere in linea con il valore del suddetto indice ; 2

RITENUTO, pertanto, di aggiornare le suddette indennità a decorrere dal 1 gennaio 2017 in base all indice di rivalutazione monetaria ISTAT-FOI come segue: a) Euro 3.385,09 annue per popolazioni fino a 1.000 abitanti; b) Euro 1.934,34 annue per popolazioni da 1.001 a 2.000 abitanti; c) Euro 1.208,96 annue per popolazioni da 2.001 a 3.000 abitanti; PRECISATO che il suddetto aggiornamento delle indennità comporta degli oneri aggiuntivi stimati pari a Euro 17.000,00/anno trovano copertura nelle assegnazioni effettuate per l esercizio finanziario 2017 con Decreto del Direttore Centrale Programmazione, finanza e controllo di gestione n. 1221 del 7.2.2017 e per l esercizio 2018 previa approvazione del bilancio per detto esercizio; Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni; A voti unanimi, espressi nelle forme di legge; DELIBERA per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 1) di aggiornare, ai sensi dell art. 2, comma 22 bis della L.R. 23/2013, le indennità di cui all'art. 1 della L.R. 12/1986 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) - nelle more della definizione dell Accordo Collettivo Nazionale di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 - al fine di garantire un adeguato sostegno alle farmacie rurali; 2) di stabilire che l indennità di residenza prevista dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 a favore dei titolari di farmacie rurali, dei farmacisti direttori responsabili che sostituiscono il titolare nei casi consentiti dalla legge, dei gestori provvisori delle farmacie stesse, è così fissata: a) Euro 3.385,09 annue per popolazioni fino a 1.000 abitanti; b) Euro 1.934,34 annue per popolazioni da 1.001 a 2.000 abitanti; c) Euro 1.208,96 annue per popolazioni da 2.001 a 3.000 abitanti; 3) di stabilire che l indennità di cui al punto precedente decorre dal 1º gennaio 2017; 4) di precisare che gli oneri aggiuntivi stimati pari a Euro 17.000,00/anno per 3

l anno 2017 trovano copertura nelle assegnazioni effettuate per l esercizio finanziario 2017 con Decreto del Direttore Centrale Programmazione, finanza e controllo di gestione n. 1221 del 7.2.2017 e per l esercizio 2018 previa approvazione del bilancio per detto esercizio; 5) di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013; 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul Portale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it. IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 4