DELIBERAZIONE N X / 6918 Seduta del 24/07/2017 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI FRANCESCA BRIANZA CRISTINA CAPPELLINI LUCA DEL GOBBO Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi GIOVANNI FAVA GIULIO GALLERA MASSIMO GARAVAGLIA MAURO PAROLINI ANTONIO ROSSI ALESSANDRO SORTE CLAUDIA TERZI Su proposta dell'assessore Giulio Gallera Oggetto PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI INDENNITA DI RESIDENZA: AGGIORNAMENTO ISTAT-FOI BIENNIO 2017-2018 Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: Il Dirigente Aldo Bellini Il Direttore Generale Giovanni Daverio L'atto si compone di 5 pagine di cui / pagine di allegati parte integrante
VISTA la legge n. 221/1968, così come modificata dal D.Lgs. n. 153/2009, che, all art. 2 prevede: L'Accordo Collettivo Nazionale di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennità di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, nonché di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonché all'ampiezza del territorio servito; fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti. (...) ; PRESO ATTO che allo stato attuale non è ancora intervenuto l'accordo Collettivo Nazionale di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; VISTA la L.R. n. 12/1986 Provvidenze a favore dei farmacisti rurali ed, in particolare, l art. 1 che prevede: 1. A decorrere dal 1º gennaio 1985 l indennità di residenza prevista dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 a favore dei titolari di farmacie rurali, dei farmacisti direttori responsabili che sostituiscono il titolare nei casi consentiti dalla legge, dei gestori provvisori delle farmacie stesse, è così fissata: a) L. 2.800.000 annue per popolazioni fino a 1.000 abitanti; b) L. 1.600.000 annue per popolazioni da 1.001 a 2.000 abitanti; c) L. 1.000.000 annue per popolazioni da 2.001 a 3.000 abitanti; 2. Per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località comprese tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, l indennità di residenza può essere concessa fino a L. 600.000 a condizione che il reddito netto annuo prodotto dalla farmacia, e dichiarato ai fini dell ILOR, non superi le L. 960.000 annue; 3. L onere dell indennità grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del comune nella misura di L. 80.000 e sul bilancio della regione per la rimanente parte; 4. Al comune che gestisce la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 spetta un contributo annuo a carico della 1
regione pari alla misura dell indennità di cui ai commi precedenti ridotta della quota dovuta dal comune ; VISTA la L.R. n. 37/2014 Bilancio di previsione 2015 2017 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 53, suppl. del 31.12.2014) che, all'art. 2, comma 26, lett. a), prevede: Alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 a legislazione vigente) è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 22 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente: 22 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare con proprio provvedimento le indennità di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1986, n. 12 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) nei limiti degli stanziamenti di bilancio ; RICHIAMATA la DGR n. X/2989 del 23/12/2014 Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015 - (di concerto con gli Assessori Cantu e Melazzini) ed, in particolare, l allegato b) Regole di sistema 2015: ambito sanitario, punto 2.5.4. Indennità farmacie rurali il quale prevede che la DG Salute a seguito dell approvazione della modifica dell art. 1 della legge regionale 12/86, proporrà alla giunta l aggiornamento delle indennità per le farmacie rurali secondo gli indici ISTAT -FOI e nei limiti degli stanziamenti di bilancio ; RICHIAMATA la DGR n. X/3768 del 03/07/2015 Aggiornamento, ai sensi dell art. 2, comma 22 bis, della l.r. 23/2013, delle indennità di cui all'art. 1 della l.r. 12/1986 (provvidenze a favore dei farmacisti rurali) che, al fine di garantire un adeguato sostegno alle farmacie rurali, ha aggiornato - nelle more del citato Accordo Collettivo Nazionale - le indennità di cui all'art. 1 della L.R. n. 12/86, come segue: A decorrere dal 1º gennaio 2015 l indennità di residenza prevista dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 a favore dei titolari di farmacie rurali, dei farmacisti direttori responsabili che sostituiscono il titolare nei casi consentiti dalla legge, dei gestori provvisori delle farmacie stesse, è così fissata: a) Euro 3.354,90 annue per popolazioni fino a 1.000 abitanti; b) Euro 1.917,09 annue per popolazioni da 1.001 a 2.000 abitanti; c) Euro 1.198,18 annue per popolazioni da 2.001 a 3.000 abitanti; A decorrere dal 1 Gennaio 2015, tutte le suddette indennità verranno aggiornate ogni biennio in base all indice di rivalutazione monetaria ISTAT- FOI, con la finalità di rimanere in linea con il valore del suddetto indice ; 2
RITENUTO, pertanto, di aggiornare le suddette indennità a decorrere dal 1 gennaio 2017 in base all indice di rivalutazione monetaria ISTAT-FOI come segue: a) Euro 3.385,09 annue per popolazioni fino a 1.000 abitanti; b) Euro 1.934,34 annue per popolazioni da 1.001 a 2.000 abitanti; c) Euro 1.208,96 annue per popolazioni da 2.001 a 3.000 abitanti; PRECISATO che il suddetto aggiornamento delle indennità comporta degli oneri aggiuntivi stimati pari a Euro 17.000,00/anno trovano copertura nelle assegnazioni effettuate per l esercizio finanziario 2017 con Decreto del Direttore Centrale Programmazione, finanza e controllo di gestione n. 1221 del 7.2.2017 e per l esercizio 2018 previa approvazione del bilancio per detto esercizio; Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni; A voti unanimi, espressi nelle forme di legge; DELIBERA per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 1) di aggiornare, ai sensi dell art. 2, comma 22 bis della L.R. 23/2013, le indennità di cui all'art. 1 della L.R. 12/1986 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) - nelle more della definizione dell Accordo Collettivo Nazionale di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 - al fine di garantire un adeguato sostegno alle farmacie rurali; 2) di stabilire che l indennità di residenza prevista dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 a favore dei titolari di farmacie rurali, dei farmacisti direttori responsabili che sostituiscono il titolare nei casi consentiti dalla legge, dei gestori provvisori delle farmacie stesse, è così fissata: a) Euro 3.385,09 annue per popolazioni fino a 1.000 abitanti; b) Euro 1.934,34 annue per popolazioni da 1.001 a 2.000 abitanti; c) Euro 1.208,96 annue per popolazioni da 2.001 a 3.000 abitanti; 3) di stabilire che l indennità di cui al punto precedente decorre dal 1º gennaio 2017; 4) di precisare che gli oneri aggiuntivi stimati pari a Euro 17.000,00/anno per 3
l anno 2017 trovano copertura nelle assegnazioni effettuate per l esercizio finanziario 2017 con Decreto del Direttore Centrale Programmazione, finanza e controllo di gestione n. 1221 del 7.2.2017 e per l esercizio 2018 previa approvazione del bilancio per detto esercizio; 5) di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013; 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul Portale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it. IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 4